Articolo 3 della Legge 19 agosto 1948, n. 1180
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 settembre 1948
Art. 3.
Le pensioni dirette hanno decorrenza dall'11 gennaio 1948, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.
Entrata in vigore il 28 settembre 1948