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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NI D'ON Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa NA AE Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1897/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli C.F._1
Avv.ti RIPAMONTI MARCO e CASTELLUCCI VALENTINA,
PEC: e Email_1 Email_2 appellante contro
, Controparte_1
C.F. , in persona del Ministro in carica, P.IVA_1
GIÀ Controparte_2 [...]
Controparte_3
Controparte_4
, C.F. in persona del legale rappresentante in carica,
[...] P.IVA_2
tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
PALERMO,
PEC: Email_3 appellati
1
Conclusioni per l'appellante:
- nel merito in accoglimento degli spiegati motivi di appello ed in riforma della sentenza appellata n.1324/2019 emessa dal Tribunale di Palermo – Sez. Quinta Civile - ….Nel giudizio iscritto al numero di RG 21343/2016, depositata il 12.03.2019, non notificata., revocare, annullare, dichiarare nulla e comunque priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione impugnata;
In via subordinata e gradata e salvo gravame, accogliere l'ultimo motivo di ricorso e ridurre la sanzione ad € 8.000,00. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni per gli appellati: nel merito, rigettare il proposto appello in quanto infondato, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio, parzialmente devoluti ex lege al per la riduzione della pressione fiscale, a CP_5
norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1324/2019, resa e pubblicata in data 12 marzo 2019, il Tribunale di
Palermo ha rigettato l'opposizione interposta da qualità di Parte_2 titolare dell'esercizio commerciale “Bar Caffè”, ubicato in Leonforte, Corso Umberto n.256- avverso l'ordinanza n. 82840 dell'11/11/2016, con la quale l'
[...]
gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione Controparte_4 complessiva di € 40.000,00 per la violazione dell'art. 1, c. 646, L. n. 190/2014, ossia per aver installato presso il detto esercizio commerciale due apparecchi da gioco, non collegati alla rete statale di raccolta e che non consentivano la lettura dei dati relativi alle somme giocate.
Il Tribunale, ritenuta esaustiva la motivazione dell'ordinanza di ingiunzione, desumibile dal verbale di accertamento quale atto presupposto e richiamato, ha valorizzato la natura di atto pubblico di quest'ultimo, dotato di efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso al fine di ritenere provati i fatti ivi descritti.
Ha, invece, considerato inconducente ai fini di causa il successivo verbale di contestazione del 21 novembre 2016, osservando che i verbalizzanti avevano correttamente ricondottogli apparecchi in oggetto, per struttura e funzione, alla tipologia prevista dall'art. 110, comma 6,
2 lett. a), T.U.L.P.S. Il Tribunale ha inoltre ritenuto applicabile l'art. 1, commi 646 e 648 L. n.
190/2014 agli apparecchi rinvenuti, che - anche ove non qualificabili come totem - erano comunque idonei a consentire il gioco con vincite in denaro, affermando, dunque, la correttezza della sanzione irrogata sia nell' an che nel quantum.
Il Tribunale ha, infine, ritenuto inconducente la circostanza addotta dall'opponente secondo cui gli apparecchi, al momento dell'ispezione, erano spenti e in attesa di rimozione, rilevando che gli stessi, in quanto installati in un pubblico esercizio, dovevano in ogni caso risultare collegati alla rete telematica.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato l'11 ottobre 2019, lamentando in cinque motivi l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto adeguatamente motivata l'ordinanza di ingiunzione e correttamente qualificati, ai sensi dell'art. 110, c. 6, T.U.L.P.S., gli apparecchi oggetto di accertamento;
nonché per aver applicato, in luogo della disciplina di cui all'art. 110, c. 9, lett.
c), l'art. 1, commi 646 e 648, l. n. 190/2014, e per aver, infine, determinato in CP_6 misura illegittima il quantum della sanzione.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 18 febbraio 2020, si sono costituiti gli appellati, concludendo come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il giorno 21 maggio 2025, l'appellante ha depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato per le le motivazioni che seguono.
6. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta interconnessione logica e giuridica, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità per genericità e difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, dolendosi, in
3 particolare, del fatto che la motivazione per relationem al verbale di accertamento, nonché la non corretta qualificazione degli apparecchi -che avrebbero dovuto essere fatti rientrare tra quelli di cui all'art. 110, comma 7 anziché tra quelli di cui all'art. 110, comma 6 CP_6
Contr TULPS come, peraltro, successivamente rilevato dalla stessa in sede di lettura dei contatori nel verbale di constatazione del 21/11/2016, in atti – avrebbero dovuto condurre il
Tribunale all'accoglimento della spiegata opposizione.
L'appellante ha, altresì, lamentato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha attribuito pubblica fede all'accertamento contenuto nel verbale di contestazione, ove era stato riportato che gli apparecchi erano stati rinvenuti all'interno dell'esercizio, mentre gli stessi, già spenti e disinstallati, si trovavano in realtà in una pertinenza del locale non accessibile al pubblico, in attesa di essere smaltiti.
7. I motivi non sono fondati.
In primo luogo, giova ricordare che non trova applicazione al caso di specie l'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi dall'art. 3 L. n. 241 del 1990, in quanto la L. n. 689 del 1981, che disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, è un sistema compiuto, con la conseguenza che a detto procedimento non si applica la L. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo (cfr. Cass. 17088/19, Cass.
31239/21).
8. Secondo il consolidato orientamento della S.C., inoltre, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata, ma è sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (Cass. 8649/2006, Cass. 16316/2020). Con il verbale di accertamento del 19 maggio 2016, richiamato nella ordinanza ingiunzione opposta, gli ispettori, come anticipato, hanno rilevato l'installazione, all'interno dell'esercizio commerciale di proprietà dell'appellante, di due apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a)
privi di codice identificativo, dei prescritti nulla osta di distribuzione e per la messa CP_6 in esercizio e non collegati alla rete telematica dell' , circostanze queste senz'altro CP_3 conducenti rispetto alla affermata condotta illecita.
In ogni caso, i vizi di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, né, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione
4 commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto (Cass.
Sez. Un. 1786/2010 e successive conformi) e, pertanto, non rileva la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione (e del verbale ispettivo che ne costituisce il presupposto), bensì la verifica in concreto in merito alla correttezza della qualificazione dei fatti, così come ritenuta in sede ispettiva.
9. Quanto poi alla qualificazione degli apparecchi di cui è causa, nel verbale di constatazione e contestazione del 19 maggio 2016, si legge: “Si contesta al titolare dell'esercizio pubblico (esercente) la violazione dell'art. 1 del comma 646 della legge 23-12-
2024 n.190, in quanto è stato trovato all'interno dell'esercizio, oggetto della verifica, installati e funzionanti, n. 2 apparecchi di cui all'art. 110, comma 6/a del TULPS, sprovvisti di titoli autorizzatori (i codici identificativi non sono rilevabili all'accensione), idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni”.
Ebbene, riguardo tale tipologia di accertamenti, il verbale suddetto fa piena prova fino a querela di falso, atteso che trattasi o di fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o di circostanze che lo stesso ha potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale.
10. Ad ulteriore conferma della corretta qualificazione dei predetti apparecchi ai sensi dell'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., rileva, altresì, il successivo verbale di constatazione del
21 novembre 2016 - redatto in occasione della lettura dei contatori di gioco - nel quale gli agenti verbalizzanti hanno fornito una descrizione più analitica delle caratteristiche tipologiche degli apparecchi.
In particolare, con riguardo all'apparecchio n. 1, è stata riscontrata non solo l'assenza del codice identificativo all'accensione, ma anche la riconducibilità del cabinet, della gettoniera, della pulsantiera e del software di gioco agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6,
come risulta altresì confermato dal repertorio fotografico allegato agli atti. CP_6
Quanto all'apparecchio n. 2, la circostanza che il gioco e la relativa scheda elettronica fossero, in parte, riconducibili agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, T.U.L.P.S. non assume rilievo ai fini che qui interessano, atteso che lo stesso presentava ulteriori elementi strutturali
– quali il cabinet, la gettoniera e la pulsantiera – propri degli apparecchi di cui al comma 6
5 del medesimo articolo, circostanza, questa, di per sé sufficiente a integrare l'obbligo, previsto dall'art. 1, comma 646, l. n. 190/2014 per il titolare dell' esercizio pubblico, di collegamento degli apparecchi alla rete statale di raccolta del gioco.
11. Del tutto inconducenti appaiono invece le deduzioni dell'appellante secondo cui gli apparecchi oggetto di contestazione sarebbero stati spenti, disinstallati e collocati in una pertinenza del locale non accessibile al pubblico, in quanto tale ricostruzione di fatto non è idonea a superare quanto accertato dagli agenti dell' i Controparte_2 quali, nel verbale di constatazione e contestazione del 19 maggio 2016, hanno espressamente attestato di aver rinvenuto “all'interno dell'esercizio, oggetto della verifica, installati e funzionanti, n. 2 apparecchi di cui all'art. 110, comma 6/a del TULPS (…)” .
Trattandosi di atto avente, in parte qua, fede privilegiata fino a querela di falso, il verbale fa piena prova dei fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza dei pubblici ufficiali, con la conseguenza che le argomentazioni dell'appellante -peraltro non supportate da alcun riscontro oggettivo- e, del pari, le prove testimoniali di cui è stata chiesta l'ammissione, non sarebbero comunque idonee a scalfire il contenuto dell'atto senza la proposizione della predetta querela di falso.
Inoltre, la circostanza che, nel corso della verifica, sia stata rinvenuta all'interno della macchina la somma di euro 35,00, poi sequestrata, costituisce ulteriore elemento indiziante del fatto che gli apparecchi fossero stati effettivamente utilizzati per il gioco.
Parimenti, non risulta fornita prova della dedotta richiesta di rimozione degli apparecchi, la cui mera allegazione non è sufficiente ad escludere la responsabilità per la violazione contestata.
12. Con i restanti motivi di gravame, anch'essi idonei ad essere trattati congiuntamente in ragione della stretta interconnessione logica e giuridica, l'appellante ha dedotto, sotto diversi profili, l'erronea applicazione della disciplina sanzionatoria.
In particolare, egli sostiene che la disposizione di cui all'art. 1, comma 646, della legge n. 190 del 2014 e la relativa sanzione prevista dal successivo comma 648, troverebbero applicazione esclusivamente con riguardo ai cd. totem e non anche agli apparecchi oggetto di contestazione e assume, conseguentemente, che, al più, avrebbe dovuto applicarsi la sanzione più mite prevista dall'art. 110, comma 9, lett. c), T.U.L.P.S., e che la sanzione irrogata risulterebbe illegittima per violazione del limite legale di cui all'art. 10 della legge n. 689 del 1991.
6
9. I motivi non sono fondati.
Va anzitutto richiamato il contenuto dell'art. 1, comma 646, della legge n. 190 del 2014, il quale dispone che: “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento [...]”.
Il successivo comma 648 stabilisce, inoltre, che: “Per ciascun apparecchio di cui al comma
646, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 (…)”.
Come già evidenziato, gli apparecchi rinvenuti presso l'esercizio dell'appellante presentavano caratteristiche strutturali e funzionali riconducibili a quelli previsti dall'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., e pertanto devono farsi rientrare, a pieno titolo, nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi 646 e 648, della legge n. 190 del 2014.
Tale disposizione, infatti, non si riferisce soltanto i c.d. “totem”, ma qualsiasi apparecchio o dispositivo idoneo, per struttura e funzione, a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, purché non collegato alla rete statale o manomesso.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza più recente, secondo cui “la disposizione dell'art. 1, comma 646, della L. n. 190 del 2014 assoggetta all'imposta unica qualunque apparecchio idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non limitandosi ai c.d. 'totem', ma includendo qualsiasi dispositivo connesso a internet che permetta il gioco online;
l'accertamento dell'idoneità funzionale dell'apparecchio da gioco è irrilevante ai fini della sanzionabilità” (Corte di giustizia tributaria di secondo grado Trentino-Alto Adige, Sez.
I, 12 maggio 2025, n. 40).
7 10. Correttamente, dunque, l'Amministrazione ha fatto applicazione della sanzione prevista dalla citata norma, non potendo invocarsi l'art. 110, comma 9, lett. c), T.U.L.P.S, contrariamente alle argomentazioni difensive spiegate dall'appellante.
11. Neppure fondata è la censura relativa alla misura della sanzione, che l'appellante assume in contrasto con l'art. 10 della legge n. 689 del 1991.
La sanzione, infatti, risulta determinata in applicazione di una disposizione speciale successiva, la quale stabilisce autonomamente l'importo dovuto, in considerazione della gravità della violazione, dovendo quindi escludersi la violazione del principio di legalità.
12. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Palermo, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1 del Controparte_8
, avverso la sentenza n. 1324/2019,
[...] resa dal Tribunale di Palermo in data 12 marzo 2019.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello,7 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA AE NI D'ON
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NI D'ON Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa NA AE Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1897/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli C.F._1
Avv.ti RIPAMONTI MARCO e CASTELLUCCI VALENTINA,
PEC: e Email_1 Email_2 appellante contro
, Controparte_1
C.F. , in persona del Ministro in carica, P.IVA_1
GIÀ Controparte_2 [...]
Controparte_3
Controparte_4
, C.F. in persona del legale rappresentante in carica,
[...] P.IVA_2
tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
PALERMO,
PEC: Email_3 appellati
1
Conclusioni per l'appellante:
- nel merito in accoglimento degli spiegati motivi di appello ed in riforma della sentenza appellata n.1324/2019 emessa dal Tribunale di Palermo – Sez. Quinta Civile - ….Nel giudizio iscritto al numero di RG 21343/2016, depositata il 12.03.2019, non notificata., revocare, annullare, dichiarare nulla e comunque priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione impugnata;
In via subordinata e gradata e salvo gravame, accogliere l'ultimo motivo di ricorso e ridurre la sanzione ad € 8.000,00. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni per gli appellati: nel merito, rigettare il proposto appello in quanto infondato, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio, parzialmente devoluti ex lege al per la riduzione della pressione fiscale, a CP_5
norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1324/2019, resa e pubblicata in data 12 marzo 2019, il Tribunale di
Palermo ha rigettato l'opposizione interposta da qualità di Parte_2 titolare dell'esercizio commerciale “Bar Caffè”, ubicato in Leonforte, Corso Umberto n.256- avverso l'ordinanza n. 82840 dell'11/11/2016, con la quale l'
[...]
gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione Controparte_4 complessiva di € 40.000,00 per la violazione dell'art. 1, c. 646, L. n. 190/2014, ossia per aver installato presso il detto esercizio commerciale due apparecchi da gioco, non collegati alla rete statale di raccolta e che non consentivano la lettura dei dati relativi alle somme giocate.
Il Tribunale, ritenuta esaustiva la motivazione dell'ordinanza di ingiunzione, desumibile dal verbale di accertamento quale atto presupposto e richiamato, ha valorizzato la natura di atto pubblico di quest'ultimo, dotato di efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso al fine di ritenere provati i fatti ivi descritti.
Ha, invece, considerato inconducente ai fini di causa il successivo verbale di contestazione del 21 novembre 2016, osservando che i verbalizzanti avevano correttamente ricondottogli apparecchi in oggetto, per struttura e funzione, alla tipologia prevista dall'art. 110, comma 6,
2 lett. a), T.U.L.P.S. Il Tribunale ha inoltre ritenuto applicabile l'art. 1, commi 646 e 648 L. n.
190/2014 agli apparecchi rinvenuti, che - anche ove non qualificabili come totem - erano comunque idonei a consentire il gioco con vincite in denaro, affermando, dunque, la correttezza della sanzione irrogata sia nell' an che nel quantum.
Il Tribunale ha, infine, ritenuto inconducente la circostanza addotta dall'opponente secondo cui gli apparecchi, al momento dell'ispezione, erano spenti e in attesa di rimozione, rilevando che gli stessi, in quanto installati in un pubblico esercizio, dovevano in ogni caso risultare collegati alla rete telematica.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato l'11 ottobre 2019, lamentando in cinque motivi l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto adeguatamente motivata l'ordinanza di ingiunzione e correttamente qualificati, ai sensi dell'art. 110, c. 6, T.U.L.P.S., gli apparecchi oggetto di accertamento;
nonché per aver applicato, in luogo della disciplina di cui all'art. 110, c. 9, lett.
c), l'art. 1, commi 646 e 648, l. n. 190/2014, e per aver, infine, determinato in CP_6 misura illegittima il quantum della sanzione.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 18 febbraio 2020, si sono costituiti gli appellati, concludendo come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il giorno 21 maggio 2025, l'appellante ha depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato per le le motivazioni che seguono.
6. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta interconnessione logica e giuridica, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità per genericità e difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, dolendosi, in
3 particolare, del fatto che la motivazione per relationem al verbale di accertamento, nonché la non corretta qualificazione degli apparecchi -che avrebbero dovuto essere fatti rientrare tra quelli di cui all'art. 110, comma 7 anziché tra quelli di cui all'art. 110, comma 6 CP_6
Contr TULPS come, peraltro, successivamente rilevato dalla stessa in sede di lettura dei contatori nel verbale di constatazione del 21/11/2016, in atti – avrebbero dovuto condurre il
Tribunale all'accoglimento della spiegata opposizione.
L'appellante ha, altresì, lamentato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha attribuito pubblica fede all'accertamento contenuto nel verbale di contestazione, ove era stato riportato che gli apparecchi erano stati rinvenuti all'interno dell'esercizio, mentre gli stessi, già spenti e disinstallati, si trovavano in realtà in una pertinenza del locale non accessibile al pubblico, in attesa di essere smaltiti.
7. I motivi non sono fondati.
In primo luogo, giova ricordare che non trova applicazione al caso di specie l'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi dall'art. 3 L. n. 241 del 1990, in quanto la L. n. 689 del 1981, che disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, è un sistema compiuto, con la conseguenza che a detto procedimento non si applica la L. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo (cfr. Cass. 17088/19, Cass.
31239/21).
8. Secondo il consolidato orientamento della S.C., inoltre, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata, ma è sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (Cass. 8649/2006, Cass. 16316/2020). Con il verbale di accertamento del 19 maggio 2016, richiamato nella ordinanza ingiunzione opposta, gli ispettori, come anticipato, hanno rilevato l'installazione, all'interno dell'esercizio commerciale di proprietà dell'appellante, di due apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a)
privi di codice identificativo, dei prescritti nulla osta di distribuzione e per la messa CP_6 in esercizio e non collegati alla rete telematica dell' , circostanze queste senz'altro CP_3 conducenti rispetto alla affermata condotta illecita.
In ogni caso, i vizi di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, né, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione
4 commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto (Cass.
Sez. Un. 1786/2010 e successive conformi) e, pertanto, non rileva la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione (e del verbale ispettivo che ne costituisce il presupposto), bensì la verifica in concreto in merito alla correttezza della qualificazione dei fatti, così come ritenuta in sede ispettiva.
9. Quanto poi alla qualificazione degli apparecchi di cui è causa, nel verbale di constatazione e contestazione del 19 maggio 2016, si legge: “Si contesta al titolare dell'esercizio pubblico (esercente) la violazione dell'art. 1 del comma 646 della legge 23-12-
2024 n.190, in quanto è stato trovato all'interno dell'esercizio, oggetto della verifica, installati e funzionanti, n. 2 apparecchi di cui all'art. 110, comma 6/a del TULPS, sprovvisti di titoli autorizzatori (i codici identificativi non sono rilevabili all'accensione), idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni”.
Ebbene, riguardo tale tipologia di accertamenti, il verbale suddetto fa piena prova fino a querela di falso, atteso che trattasi o di fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o di circostanze che lo stesso ha potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale.
10. Ad ulteriore conferma della corretta qualificazione dei predetti apparecchi ai sensi dell'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., rileva, altresì, il successivo verbale di constatazione del
21 novembre 2016 - redatto in occasione della lettura dei contatori di gioco - nel quale gli agenti verbalizzanti hanno fornito una descrizione più analitica delle caratteristiche tipologiche degli apparecchi.
In particolare, con riguardo all'apparecchio n. 1, è stata riscontrata non solo l'assenza del codice identificativo all'accensione, ma anche la riconducibilità del cabinet, della gettoniera, della pulsantiera e del software di gioco agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6,
come risulta altresì confermato dal repertorio fotografico allegato agli atti. CP_6
Quanto all'apparecchio n. 2, la circostanza che il gioco e la relativa scheda elettronica fossero, in parte, riconducibili agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, T.U.L.P.S. non assume rilievo ai fini che qui interessano, atteso che lo stesso presentava ulteriori elementi strutturali
– quali il cabinet, la gettoniera e la pulsantiera – propri degli apparecchi di cui al comma 6
5 del medesimo articolo, circostanza, questa, di per sé sufficiente a integrare l'obbligo, previsto dall'art. 1, comma 646, l. n. 190/2014 per il titolare dell' esercizio pubblico, di collegamento degli apparecchi alla rete statale di raccolta del gioco.
11. Del tutto inconducenti appaiono invece le deduzioni dell'appellante secondo cui gli apparecchi oggetto di contestazione sarebbero stati spenti, disinstallati e collocati in una pertinenza del locale non accessibile al pubblico, in quanto tale ricostruzione di fatto non è idonea a superare quanto accertato dagli agenti dell' i Controparte_2 quali, nel verbale di constatazione e contestazione del 19 maggio 2016, hanno espressamente attestato di aver rinvenuto “all'interno dell'esercizio, oggetto della verifica, installati e funzionanti, n. 2 apparecchi di cui all'art. 110, comma 6/a del TULPS (…)” .
Trattandosi di atto avente, in parte qua, fede privilegiata fino a querela di falso, il verbale fa piena prova dei fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza dei pubblici ufficiali, con la conseguenza che le argomentazioni dell'appellante -peraltro non supportate da alcun riscontro oggettivo- e, del pari, le prove testimoniali di cui è stata chiesta l'ammissione, non sarebbero comunque idonee a scalfire il contenuto dell'atto senza la proposizione della predetta querela di falso.
Inoltre, la circostanza che, nel corso della verifica, sia stata rinvenuta all'interno della macchina la somma di euro 35,00, poi sequestrata, costituisce ulteriore elemento indiziante del fatto che gli apparecchi fossero stati effettivamente utilizzati per il gioco.
Parimenti, non risulta fornita prova della dedotta richiesta di rimozione degli apparecchi, la cui mera allegazione non è sufficiente ad escludere la responsabilità per la violazione contestata.
12. Con i restanti motivi di gravame, anch'essi idonei ad essere trattati congiuntamente in ragione della stretta interconnessione logica e giuridica, l'appellante ha dedotto, sotto diversi profili, l'erronea applicazione della disciplina sanzionatoria.
In particolare, egli sostiene che la disposizione di cui all'art. 1, comma 646, della legge n. 190 del 2014 e la relativa sanzione prevista dal successivo comma 648, troverebbero applicazione esclusivamente con riguardo ai cd. totem e non anche agli apparecchi oggetto di contestazione e assume, conseguentemente, che, al più, avrebbe dovuto applicarsi la sanzione più mite prevista dall'art. 110, comma 9, lett. c), T.U.L.P.S., e che la sanzione irrogata risulterebbe illegittima per violazione del limite legale di cui all'art. 10 della legge n. 689 del 1991.
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9. I motivi non sono fondati.
Va anzitutto richiamato il contenuto dell'art. 1, comma 646, della legge n. 190 del 2014, il quale dispone che: “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento [...]”.
Il successivo comma 648 stabilisce, inoltre, che: “Per ciascun apparecchio di cui al comma
646, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 (…)”.
Come già evidenziato, gli apparecchi rinvenuti presso l'esercizio dell'appellante presentavano caratteristiche strutturali e funzionali riconducibili a quelli previsti dall'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., e pertanto devono farsi rientrare, a pieno titolo, nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi 646 e 648, della legge n. 190 del 2014.
Tale disposizione, infatti, non si riferisce soltanto i c.d. “totem”, ma qualsiasi apparecchio o dispositivo idoneo, per struttura e funzione, a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, purché non collegato alla rete statale o manomesso.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza più recente, secondo cui “la disposizione dell'art. 1, comma 646, della L. n. 190 del 2014 assoggetta all'imposta unica qualunque apparecchio idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non limitandosi ai c.d. 'totem', ma includendo qualsiasi dispositivo connesso a internet che permetta il gioco online;
l'accertamento dell'idoneità funzionale dell'apparecchio da gioco è irrilevante ai fini della sanzionabilità” (Corte di giustizia tributaria di secondo grado Trentino-Alto Adige, Sez.
I, 12 maggio 2025, n. 40).
7 10. Correttamente, dunque, l'Amministrazione ha fatto applicazione della sanzione prevista dalla citata norma, non potendo invocarsi l'art. 110, comma 9, lett. c), T.U.L.P.S, contrariamente alle argomentazioni difensive spiegate dall'appellante.
11. Neppure fondata è la censura relativa alla misura della sanzione, che l'appellante assume in contrasto con l'art. 10 della legge n. 689 del 1991.
La sanzione, infatti, risulta determinata in applicazione di una disposizione speciale successiva, la quale stabilisce autonomamente l'importo dovuto, in considerazione della gravità della violazione, dovendo quindi escludersi la violazione del principio di legalità.
12. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Palermo, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1 del Controparte_8
, avverso la sentenza n. 1324/2019,
[...] resa dal Tribunale di Palermo in data 12 marzo 2019.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello,7 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA AE NI D'ON
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