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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/12/2024, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Concetta Potito Presidente relatore dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3724 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Savasta ed elettivamente domiciliata come in atti;
Ricorrente
Contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Trinitapoli alla Via A. Doria, 73, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Benedetto Fabio Dilillo e Avv. Chiara Salzo ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia
Interventore ex lege
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 9 dicembre 2024
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da nota del 26 agosto 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso per separazione giudiziale la ricorrente ha adito questo Tribunale e, premettendo di avere contratto matrimonio con il resistente, nel corso del quale sono nati due figli e che l'unione è ormai in crisi irreversibile, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale adito, previ adempimenti di rito e fissazione dell'udienza per adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 473 bis n. 50 c.p.c. riguardanti l'affidamento dei figli minori e l'assegno alimentare in loro favore, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione prevalente presso la madre, odierna ricorrente;
3) Per Per_1 Per_2
l'effetto, disporre che gli stessi continuino a vivere nella casa coniugale, sita in Trinitapoli alla Via
Doria Andrea n. 73, di proprietà della ricorrente, insieme ai mobili ed agli arredi che la compongono;
4) Accertare e dichiarare l'obbligo, in capo al resistente, sig. , di concorrere al CP_1 mantenimento ordinario dei figli e nella misura di € 500,00 mensili, a decorrere Per_1 Per_2
dalla data di proposizione del presente ricorso, o in quella diversa somma che sarà determinata dall'Ill.mo Tribunale in considerazione delle condizioni lavorative del resistente, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario in favore della coniuge, odierna ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal vigente Protocollo in uso presso il Tribunale di Foggia. Il tutto, oltre l'assegno unico erogato dall' quale contributo aggiuntivo all'assegno di mantenimento. 5) Stabilire un assegno di CP_2 mantenimento in favore della ricorrente, tenuto conto della disparità di reddito, non inferiore ad €
300,00, a decorrere dalla data di proposizione del presente ricorso, o in quella diversa somma che sarà determinata dall'Ill.mo Tribunale in considerazione delle condizioni lavorative del resistente, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario in favore della coniuge, odierna ricorrente. 6) Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio il resistente che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli
a vivere e nel reciproco rispetto;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei minori e Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la madre odierna ricorrente;
3) Disporre che i minori e Per_1
continuino a vivere nella casa coniugale sita in Trinitapoli alla Via Andrea Doria, 73 di Per_2
proprietà della signora;
Accertare e dichiarare l'obbligo in capo ala sig. Parte_1
, di concorrere al mantenimento ordinario dei figli e nella misura CP_1 Per_1 Per_2 complessiva di €.400,00 (€.200,00 cadauno), in considerazione dell'attuale situazione lavorativa dell'odierno resistente, con obbligo della ricorrente, dato l'affido congiunto di dimostrare il suo 50% del contributo mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie previa intesa tra i coniugi e debitamente
pagina 2 di 4 documentate 4) Rigettare la richiesta di corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento alla moglie in quanto quest'ultima economicamente autosufficiente e con situazione reddituale maggiore e prevalente rispetto al marito;
5) Con vittoria di spese e d onorari di lite e con addebito di separazione alla moglie in violazione dell'obbligo di fedeltà e abbandono arbitrario della casa coniugale;
Con riserva di ogni ulteriore eccezione e /o contestazione in base all'atteggiamento processuale di parte avversa e degli ulteriori provvedimenti ex art. 473 bis n. 15 c.p.c.”.
Alla udienza del 9 dicembre 2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di volersi separare alle condizioni indicate nei patti da loro sottoscritti ed allegati al verbale di udienza.
Indi, il Giudice delegato riservava di riferire al Collegio per la decisione, sul parere del Pubblico
Ministero in sede, in data. 26 agosto 2024.
⁕⁕⁕⁕⁕
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e per l'effetto deve trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione è evidenziato dalle risultanze processuali. Le forti incomprensioni che hanno caratterizzato già da lungo tempo e continuano a caratterizzare l'unione coniugale sono rese evidenti dal fatto che è fallito il tentativo di conciliazione. Né ad oggi fra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalla persistenza dello stato di separazione. Gli elementi evidenziati sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione – o meglio, ripresa – della convivenza. Sussistono dunque le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_2
Come precisato, le parti hanno chiesto di definire le questioni accessorie alla separazione, sulla base dei patti da loro sottoscritti ed allegati al verbale di udienza del 9 dicembre 2024.
La domanda può essere accolta: con i patti, infatti, si è previsto l'affidamento condiviso della prole ed il diritto di visita del genitore non collocatario, in tal modo rendendo possibile ai minori la piena esplicazione del diritto alla bigenitorialità, oltre che un facile accesso della prole alla figura del genitore non collocatario.
Adeguate alle esigenze della prole e proporzionate ai redditi dell'obbligato sono poi le statuizioni relative agli obblighi di mantenimento.
Nulla è previsto per il mantenimento del coniuge e di questo il Tribunale si limita a prendere atto, trattandosi di diritti disponibili.
pagina 3 di 4 Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente, nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) dichiara la separazione coniugale di e (coniugi uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Trinitapoli, FG;
in data 21 giugno 2006, atto n. 26, parte II, serie A, Ufficio 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere agli adempimenti di sua competenza, conseguenziali alla presente decisione;
2) dispone che gli aspetti accessori della separazione coniugale siano regolati sulla base dei patti sottoscritti dalle parti ed allegati al verbale di udienza del 9 dicembre 2024, di cui fanno parte integrante;
3) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso il 17 dicembre 2024, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Concetta Potito Presidente relatore dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3724 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Savasta ed elettivamente domiciliata come in atti;
Ricorrente
Contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Trinitapoli alla Via A. Doria, 73, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Benedetto Fabio Dilillo e Avv. Chiara Salzo ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia
Interventore ex lege
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 9 dicembre 2024
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da nota del 26 agosto 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso per separazione giudiziale la ricorrente ha adito questo Tribunale e, premettendo di avere contratto matrimonio con il resistente, nel corso del quale sono nati due figli e che l'unione è ormai in crisi irreversibile, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale adito, previ adempimenti di rito e fissazione dell'udienza per adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 473 bis n. 50 c.p.c. riguardanti l'affidamento dei figli minori e l'assegno alimentare in loro favore, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione prevalente presso la madre, odierna ricorrente;
3) Per Per_1 Per_2
l'effetto, disporre che gli stessi continuino a vivere nella casa coniugale, sita in Trinitapoli alla Via
Doria Andrea n. 73, di proprietà della ricorrente, insieme ai mobili ed agli arredi che la compongono;
4) Accertare e dichiarare l'obbligo, in capo al resistente, sig. , di concorrere al CP_1 mantenimento ordinario dei figli e nella misura di € 500,00 mensili, a decorrere Per_1 Per_2
dalla data di proposizione del presente ricorso, o in quella diversa somma che sarà determinata dall'Ill.mo Tribunale in considerazione delle condizioni lavorative del resistente, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario in favore della coniuge, odierna ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal vigente Protocollo in uso presso il Tribunale di Foggia. Il tutto, oltre l'assegno unico erogato dall' quale contributo aggiuntivo all'assegno di mantenimento. 5) Stabilire un assegno di CP_2 mantenimento in favore della ricorrente, tenuto conto della disparità di reddito, non inferiore ad €
300,00, a decorrere dalla data di proposizione del presente ricorso, o in quella diversa somma che sarà determinata dall'Ill.mo Tribunale in considerazione delle condizioni lavorative del resistente, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario in favore della coniuge, odierna ricorrente. 6) Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio il resistente che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli
a vivere e nel reciproco rispetto;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei minori e Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la madre odierna ricorrente;
3) Disporre che i minori e Per_1
continuino a vivere nella casa coniugale sita in Trinitapoli alla Via Andrea Doria, 73 di Per_2
proprietà della signora;
Accertare e dichiarare l'obbligo in capo ala sig. Parte_1
, di concorrere al mantenimento ordinario dei figli e nella misura CP_1 Per_1 Per_2 complessiva di €.400,00 (€.200,00 cadauno), in considerazione dell'attuale situazione lavorativa dell'odierno resistente, con obbligo della ricorrente, dato l'affido congiunto di dimostrare il suo 50% del contributo mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie previa intesa tra i coniugi e debitamente
pagina 2 di 4 documentate 4) Rigettare la richiesta di corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento alla moglie in quanto quest'ultima economicamente autosufficiente e con situazione reddituale maggiore e prevalente rispetto al marito;
5) Con vittoria di spese e d onorari di lite e con addebito di separazione alla moglie in violazione dell'obbligo di fedeltà e abbandono arbitrario della casa coniugale;
Con riserva di ogni ulteriore eccezione e /o contestazione in base all'atteggiamento processuale di parte avversa e degli ulteriori provvedimenti ex art. 473 bis n. 15 c.p.c.”.
Alla udienza del 9 dicembre 2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di volersi separare alle condizioni indicate nei patti da loro sottoscritti ed allegati al verbale di udienza.
Indi, il Giudice delegato riservava di riferire al Collegio per la decisione, sul parere del Pubblico
Ministero in sede, in data. 26 agosto 2024.
⁕⁕⁕⁕⁕
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e per l'effetto deve trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione è evidenziato dalle risultanze processuali. Le forti incomprensioni che hanno caratterizzato già da lungo tempo e continuano a caratterizzare l'unione coniugale sono rese evidenti dal fatto che è fallito il tentativo di conciliazione. Né ad oggi fra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalla persistenza dello stato di separazione. Gli elementi evidenziati sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione – o meglio, ripresa – della convivenza. Sussistono dunque le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_2
Come precisato, le parti hanno chiesto di definire le questioni accessorie alla separazione, sulla base dei patti da loro sottoscritti ed allegati al verbale di udienza del 9 dicembre 2024.
La domanda può essere accolta: con i patti, infatti, si è previsto l'affidamento condiviso della prole ed il diritto di visita del genitore non collocatario, in tal modo rendendo possibile ai minori la piena esplicazione del diritto alla bigenitorialità, oltre che un facile accesso della prole alla figura del genitore non collocatario.
Adeguate alle esigenze della prole e proporzionate ai redditi dell'obbligato sono poi le statuizioni relative agli obblighi di mantenimento.
Nulla è previsto per il mantenimento del coniuge e di questo il Tribunale si limita a prendere atto, trattandosi di diritti disponibili.
pagina 3 di 4 Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente, nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) dichiara la separazione coniugale di e (coniugi uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Trinitapoli, FG;
in data 21 giugno 2006, atto n. 26, parte II, serie A, Ufficio 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere agli adempimenti di sua competenza, conseguenziali alla presente decisione;
2) dispone che gli aspetti accessori della separazione coniugale siano regolati sulla base dei patti sottoscritti dalle parti ed allegati al verbale di udienza del 9 dicembre 2024, di cui fanno parte integrante;
3) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso il 17 dicembre 2024, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
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