Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8354/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8354/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19.10.2022 vertente, tra
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Lara Maria Dal Medico e Francesco Lanaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in NE NT (VI), via Umberto Tassoni 43;
-attrice-
contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
-convenuta contumace- e REPUBBLICA DELLO STATO ITALIANO, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, domiciliata ex lege in Venezia, p.zza San Marco 63;
-convenuta- con l'intervento del
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, domiciliata ex lege in Venezia, p.zza San Marco 63;
-interveniente- avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali); conclusioni delle parti: come da istanze di conclusioni scritte depositate in vista dell'udienza del 12.06.2025; per i seguenti motivi della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, quale figlia ed erede di Parte_1 Persona_1 deceduto l'11.01.2002, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la di
[...] Controparte_2
(quale successore del c.d. “Terzo Reich”) e la , al fine di vederli CP_3 Controparte_4 condannati in solido (lo Stato italiano a seguito dell'Art. 43 del DL 36/2022), previo accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni del padre, al pagamento a sua favore di una somma di denaro pari ad € 76.400, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (la mancata retribuzione per il lavoro svolto in violazione della Convenzione di Ginevra del pagina1 di 11
Per contro, a mezzo della difesa erariale (cui era stata notificata la citazione in adempimento dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36), si è costituito in giudizio, per la Repubblica Italiana, il e il presso il quale è stato Controparte_6 Controparte_7 costituito ex art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 in continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263. Contr Con articolata ricostruzione, l'Avvocatura erariale ha essenzialmente sostenuto che il fosse l'unico soggetto legittimato dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio tanto alla luce del predetto Accordo tra Stati del 1962 tanto alla luce del citato D.L. 36/2022 intervenuto in sua continuità, scopo di tali fonti essendo quello di tenere indenne la Repubblica Federale TE (da ultimo con le risorse del Fondo istituito) dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità da parte delle forze del Terzo Reich nel periodo '39-'45 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall' sul piano Pt_2 internazionale. Contr In altri termini, secondo il intervenuto, l'art. 43 del decreto da ultimo citato avrebbe determinato l'applicazione di un'ipotesi di accollo ex lege secondo il paradigma di cui al 1273 co. 1 c.c.
o un fenomeno di successione a titolo particolare nell'obbligazione risarcitoria, come peraltro si evincerebbe dalle circostanze per le quali: a) i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich possono essere fatti valere esclusivamente sul Fondo istituito presso il MEF (comma 2), con espressa esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della (comma 3); b) il Governo italiano – attraverso CP_3
pagina2 di 11 Contr il – è stato espressamente legittimato in nome e nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati (comma 2); c) gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti devono essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del c.p.c.. Contr In via preliminare, l'Avvocatura, e segnatamente il oltre ad eccepire la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti ivi esposti a sostegno della pretesa risarcitoria, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'invocato credito di risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043, 2947 co. 3 c.c. (essendo decorso il termine di prescrizione di 15 anni stabilito ex art. 157 c.p. per il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p., unica fattispecie criminosa applicabile ratione temporis, non essendovi alcun impedimento giuridico alla predisposizione delle domande risarcitorie prima della pronuncia della Consulta del 2014 né potendo trovare applicazione il principio di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium poiché i reati perpetrati ai danni del de cuius sarebbero stati commessi in data antecedente alla elaborazione dei medesimi con conseguente limite costituito dal principio di irretroattività della norma penale riconosciuto a livello internazionale e interno -art. 25 Cost.-, o in ogni caso, essendo trascorso il termine di 5 anni ex art. 2947 co. 3 seconda parte c.c. dalla presumibile morte del reo, non individuato dall'attore) nonché della domanda di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella retribuzione per l'attività svolta nel campo di detenzione (essendo decorso l'ordinario termine decennale dalla liberazione dal campo). Nel merito, il Ministero intervenuto, nel sottolineare le lacune attoree in punto di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa, ha evidenziato che, qualora il de cuius fosse stato catturato in quanto militare dell'esercito italiano, questi avrebbe dovuto essere considerato prigioniero di guerra con conseguente conformità della sua cattura e del suo trasferimento in in internamento (con CP_3 adibizione al lavoro, ancorché non forzato) alla disciplina internazionale contenuta nella Convenzione dell'Aja del 1907 (artt. 4-6) nella Convenzione di Ginevra del 1929. Per l'effetto, così inquadrata la fattispecie (con esclusione dell'avvenimento dalla categoria dei crimini di guerra o dei delitti contro l'umanità), a dire del non poteva ritenersi sussistere la giurisdizione del Giudice Italiano in CP_1 ragione del principio internazionale di immunità dello Stato estero per gli atti compiuti iure imperii. In ogni caso, secondo il MEF, anche a voler astrattamente sussumere la fattispecie nell'ambito dei crimini di guerra o contro l'umanità così aderendo alla tesi della deroga al principio di immunità internazionale, vi sarebbe comunque carenza di giurisdizione del Giudice italiano atteso che la violazione dei diritti fondamentali -derivante dai lavori forzati e dalla riduzione in schiavitù con trattamento inumano- sarebbe avvenuta esclusivamente in in ragione dell'affermato concreto CP_3 trattamento inumano e contrario alla menzionata Convenzione del 1907 e non già in (ove sarebbe Pt_2 avvenuta esclusivamente la cattura, legittima secondo il diritto bellico vigente all'epoca dei fatti) cosicché, ai sensi dell'Art. 3 co. 1 della L. 218/1995, la giurisdizione dovrebbe radicarsi unicamente Cont presso il giudice tedesco (la non essendo “domiciliata o residente” in e la rappresentanza Pt_2 diplomatica dell'Ambasciatore non comportando quella processuale), non potendo peraltro trovare applicazione il comma 2 (la Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 non trovando applicazione, secondo il costante orientamento della CGUE, a controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità nazionale). Ancora, anche a voler superare ogni questione in relazione alla giurisdizione, per il MEF alla fattispecie dovrebbe applicarsi il diritto tedesco ex art. 62 co. 1 della L. 218/1995 atteso che tanto l'evento quanto il danno si sarebbero verificati solamente in segnatamente presso il luogo di CP_3 internamento.
pagina3 di 11 Contr Infine, in relazione all'an e al quantum debeatur, il ha rilevato la lacunosità delle allegazioni (e delle prove) attoree in relazione a tutti i profili di illecito e di danno lamentati e la necessità, in ogni caso, di scomputare dall'eventuale risarcimento l'importo degli eventuali benefici o indennizzi ricevuti dall'attore o dal de cuius con a) la legge 10 marzo 1955, n. 96; b) il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043; c) la legge 18 novembre 1980, n. 791 e d) la legge 29 gennaio 1994, n. 94 in ragione dell'operatività della compensatio lucri cum damno. L'attrice, per quanto qui maggiormente rileva ai fini della decisione, nel prendere posizione rispetto alla comparsa di costituzione e all'intervento avversari, oltre a ribadire e la giurisdizione del Giudice italiano (dovendosi applicare il principio della “giurisdizione universale” trattandosi di crimini contro l'umanità), l'applicabilità della legge italiana nonché l'imprescrittibilità della pretesa risarcitoria avanzata (attesa la natura degli illeciti quali crimini statali di guerra e contro l'umanità -non già quali ipotesi di reato secondo il diritto penale interno- di diritto internazionale pertanto non soggetti a prescrizione secondo le norme consuetudinarie di diritto internazionale, applicabili retroattivamente nel nostro ordinamento civile indipendentemente dall'art. 25 Cost. deputato a regolare unicamente le Cont fattispecie incriminatrici nel settore penale), ha ribadito come, sul piano sostanziale, la -quale soggetto di diritto internazionale in continuità con il Terzo Reich- fosse pienamente titolare della legittimazione passiva rispetto al rapporto controverso in qualità di danneggiante unitamente alla Presidenza pur non potendosi ravvisare -in assenza di accordo tra debitore Controparte_6 Cont ( ) e terzo (Repubblica Italiana)- un'ipotesi di successione a titolo particolare dell' nei debiti Pt_2 Cont della con effetto liberatorio di quest'ultima bensì, al più, un'atipica vicenda successoria cumulativa Cont determinante la solidarietà nel pagamento tra l' e la . Pt_2
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il GI ha sollevato d'ufficio ex art. 101 c.p.c. le questioni relative alla giurisdizione del Giudice italiano rispetto alle domande nei confronti della convenuta contumace e alla competenza per territorio/funzionale di questo Tribunale in relazione alle domande nei confronti della repubblica italiana invitando le parti a prendere posizione su tali questioni. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa in decisione. La causa passa ora in decisione. Cont La domanda dell'attrice svolta in via principale nei confronti della non può essere accolta in ragione del difetto di giurisdizione del giudice italiano. Occorre in primo luogo evidenziare, in fatto, che l'attrice ha agito dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni in L. 29.06.2022 n. 79) istitutiva del relativo Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Disposizione, questa, che ha comportato una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico in cui è intervenuta la sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale. Invero, con tale pronuncia la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbligava il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG) ovvero a negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla nel CP_3 territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, -esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi, nella fattispecie, alla sentenza della CIG del 3 febbraio pagina4 di 11 2012 e, per l'effetto, a negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona- per violazione, si badi, degli artt. 2 e 24 Cost.. Più specificamente, in applicazione dei c.d. “controlimiti” interni, era stato dichiarato incostituzionale l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli imponeva di negare la propria giurisdizione nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, perché in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 24 e 2, stante l'assenza di qualsiasi forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati. In sintesi, per la Consulta solamente l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rendeva manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. con conseguente esclusione del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ora, l'introduzione dell'art. 43 comma 3 del D.L. n. 36/22 (convertito con modificazioni in L. n. 79/2022) istitutiva del relativo Fondo -in espressa “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263”, vale a dire all'Accordo di Bonn del 1961-, con cui lo Stato italiano ha inteso farsi carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del Terzo Reich sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dichiarandosi essenzialmente unico soggetto pagatore rispetto al debito della Repubblica Federale di Germania ex art. 1273 c.c. (come si evince dalla previsione della notifica della citazione all'Avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c.), ha inequivocabilmente offerto alle vittime una forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati al ricorrere di alcuni requisiti (ovvero l'“accertamento” e la “liquidazione” dei danni subiti dalle vittime o la transazione con Stato Italiano, e non già la “condanna” della Repubblica Federale di Germania -rispetto alla quale appare esservi carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.-, quest'ultima in alcun modo individuata come litisconsorte necessario del giudizio). Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della RFG (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale -avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli Stati esteri (la regola -prassi costante unita a opinio juris- è stata enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli Stati, v. art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite e ribadita nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3.12.2012 vs. CP_3
) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della Repubblica Federale di Germania. Pt_2
Rispetto alla domanda di condanna della Repubblica Federale di Germania non vi è quindi giurisdizione del Giudice italiano. Tenuto conto che l'attrice non ha espressamente rifiutato l'estensione automatica della propria domanda nei confronti del intervenuto, occorre a questo punto esaminare la domanda attorea CP_1 di condanna della Repubblica Italiana, in persona del quale Controparte_6
pagina5 di 11 asserita condebitrice solidale al risarcimento dei danni patiti dal de cuius nel periodo di internamento nei campi di lavoro tedeschi. Per i motivi sopra esaminati, l'esame, in questo caso, dev'essere rivolto al merito della pretesa sussistendo evidentemente la giurisdizione del giudice italiano, dovendosi ritenere la Repubblica Italiana -anche in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che del MEF- CP_9
l'unico soggetto legittimato dal lato passivo del rapporto sostanziale controverso dedotto in giudizio in ragione della citata novella legislativa che, con il suo intervento, ha consentito la ri-applicazione, nell'ordinamento italiano, del principio di ordine pubblico internazionale afferente all'immunità degli Stati esteri. Invero, l'art. 43 del DL 36/2022 dà esatta continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 avente ad oggetto “il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario” tra i due Paesi, in ordine alle quali a) la Repubblica Federale di Germania si impegnava a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (art. 1, paragrafo 1); b) il Governo italiano dichiarava “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi (par. 2). La disposizione, in effetti, in armonia al principio di immunità degli Stati esteri e soprattutto in (espressa) continuità all'Accordo internazionale tra Stati, mira a tenere indenne la Repubblica Federale TE dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima per i fatti specificati nel comma 1: i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte dalle vittime del Terzo Reich potranno trovare esecuzione -così il comma 3- esclusivamente sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La disposizione, in altri termini, dà luogo a una peculiare ipotesi di accollo del debito ex lege Cont fondato sull'accordo internazionale di Bonn tra (accollata) e (accollante) avente ad oggetto Pt_2
l'obbligazione di risarcimento delle vittime del Terzo Reich (accollatari) ex art. 1273 co. 1 c.c.. Ciò trova conferma, oltre che nella regola di diritto internazionale sull'immunità, dalla stessa lettera della citata disposizione secondo cui: a) i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich possono essere fatti valere esclusivamente sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (comma 2), con espressa esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della (comma 3); b) il CP_3
Governo italiano – attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze– viene espressamente legittimato in nome e nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati (comma 2); c) gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del cod. proc. civ.. In ragione dell'accollo, la Ministri convenuta, quale accollante ex Controparte_10 lege, deve ritenersi legittimata a proporre, come in effetti ha tempestivamente fatto in comparsa di costituzione e risposta, le eccezioni in senso stretto spettanti all'accollata in forza del coordinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c.. Tra esse, evidentemente, anche l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio iure hereditatis che, dato il suo carattere preliminare, va esaminata per prima.
pagina6 di 11 In tal senso, occorre muovere dalla disposizione contenuta all'art. 43 co. 6 del DL n. 36/2022 laddove stabilisce che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”. E' dunque lo stesso legislatore ad affermare, in maniera chiara ed inequivocabile, la prescrittibilità dei diritti oggetto delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni esercitate dall'attrice a tutela delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati ai loro danni dai Cont militari dell'Esercito del Terzo Reich nel periodo 1943-1945 (e per tale motivo imputabili alla ). L'espresso riferimento normativo alla ordinaria prescrittibilità dei diritti di credito (perciò stesso sempre relativi) oggetto delle azioni esercitate dall'attrice contribuisce, unitamente ad altri molteplici motivi di cui si dirà infra, a rendere infondata la tesi attorea circa la loro imprescrittibilità, essenzialmente fondata, quest'ultima, sul principio dell'imprescrittibilità penale dei crimini di guerra e contro l'umanità affermatosi nell'evoluzione pattizia e giurisprudenziale dell'ordinamento internazionale in esito al secondo conflitto mondiale. Cont L'attrice, in effetti, attribuendo alla la responsabilità dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dai suoi miliari del Terzo Reich a danno delle vittime italiane ha inteso estendere il regime di imprescrittibilità di tali delitti iuris gentium alla pretesa civile in forza del combinato disposto ex artt. 2043, 2947 co. 3 c.c.. secondo cui se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Dev'essere in primo luogo osservato che il consolidato (e qui condiviso) orientamento dalle Suprema Corte secondo cui l'art. 2947 cod. civ., "quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta" ovvero, nella specie, contro uno Stato per fatto illecito dei propri militari e non già solo nei confronti di essi come unici soggetti penalmente imputabili (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 6 febbraio 1989, n. 729; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 28 ottobre 1978, n. 4937; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 1977, n. 1941) intanto può trovare applicazione in quanto non si verifichi una causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione. La seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. prevede in effetti che “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi [per quanto qui rileva, cinque anni nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito], con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza divenuta irrevocabile”. Ora, l'attrice non ha evidentemente individuato gli autori delle condotte criminose cosicché, allo stato, considerati i molti decenni intercorsi tra queste ultime e la proposizione della domanda si deve ragionevolmente presumere che i rei siano ormai da tempo deceduti, con conseguente causa di estinzione del reato ex art. 150 c.p.. Per l'effetto, si deve rilevare che, in assenza di più specifici elementi offerti dall'attrice, il diritto risarcitorio si sia estinto per prescrizione, essendo verosimilmente già decorsi cinque anni dalla presumibile morte dei rei (gli autori materiali del reato, per quanto ignoti, in quanto incardinati nell'esercito tedesco, dovevano necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni cosicché essi pagina7 di 11 avrebbero circa 94 anni qualora in vita, a fronte di un'aspettativa di vita di 79 anni per un uomo tedesco, come documentato dal MEF intervenuto). Tuttavia, anche a voler considerare astrattamente non estinto il reato, si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la condotta criminosa perpetrata dai militari del Terzo Reich nei confronti del de cuius integri il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p. ratione temporis applicabile (con pena della “reclusione da cinque a quindici anni”) e non già, invece, quello di crimine di guerra o contro l'umanità, in quanto categoria di delitti riconosciuta e punita a livello internazionale pattizio solo successivamente al perfezionamento della condotta contestata. Per l'effetto, in applicazione dell'art. 157 co. 1 n. 2 c.p. vigente all'epoca del fatto, si deve ritenere che il reato (e quindi il diritto risarcitorio, l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individuando il termine prescrizionale "con la tecnica del rinvio recettizio", rimanendo, però, operativo il principio dell'irretroattività della norma ex art. 11 preleggi) si sia estinto per prescrizione con il decorso di quindici anni dal giorno di cessazione della condotta illecita nel corso del 1945; certamente molti decenni prima, dunque, del momento di proposizione della domanda attorea. E un tanto anche a voler considerare sussistenti tutte le circostanze aggravate indicate dall'attore. Inoltre, dalla cessazione della condotta illecita o, quanto meno, dal 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR l'accordo di Bonn tra e Italia nell'ordinamento italiano) CP_3 non vi era alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità della domanda risarcitoria nei Cont confronti della -tanto che molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito- o nei confronti dell' (quale Stato accollante). Pt_2
Non è quindi meritevole di accoglimento la tesi secondo la quale, prima della citata pronuncia della Corte costituzionale n. 238/2014, non sarebbe stata possibile (dal punto di vista giuridico e non già fattuale) alcuna azione giudiziaria a tutela di tali diritti risarcitoria ai sensi dell'art. 2935 c.c.: la stessa circostanza che la Corte costituzionale si sia pronunciata, in quell'occasione, nell'ambito di un giudizio in via incidentale sconfessa di per sé stesso, in maniera emblematica, tale prospettazione. Costituisce in effetti orientamento pacifico quello per il quale “la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influendo sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto (a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così come, in genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto- costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 cit.” (cfr. Cass. civ. n. 4235/96; n. 747/97; n. 21500/05). Per tale ragione questo Tribunale non ritiene condivisibile nemmeno il principio affermato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 3642/2024 (allo stato l'unica in materia) secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non potrebbe essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 poteva considerarsi rispondente al "diritto pagina8 di 11 vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. Ciò in quanto la tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento del danno per i trattamenti subìti dal de cuius nei campi di concentramento tedeschi ha sempre trovato (e trova ancora) perfetto riconoscimento, sul piano sostanziale, nel combinato disposto ex artt. 2043-2059 c.c. rimasto immutato tanto all'epoca della cessazione della condotta criminosa tanto nel 1962 tanto al momento del verosimile decesso dei rei, senza che l'azionabilità di tale diritto abbia mai potuto ritenersi legalmente e oggettivamente preclusa dagli ondivaghi approdi giurisprudenziali raggiunti dal diritto “vivente” in materia di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per atti compiuti iure imperii (questione peraltro evidentemente procedurale e inconferente rispetto al merito della pretesa sostanziale fondata sul citato combinato disposto). Lo stesso dibattito giurisprudenziale insorto tra i giudici del merito (prima ancora che dinanzi alla Suprema Corte nel 2004) sul tema della giurisdizione nelle controversie aventi il medesimo oggetto di questo giudizio certifica, per così dire, la possibilità giuridica per le vittime dei militari del Terzo Reich di agire a tutela del diritto risarcitorio oggi vantato dall'attore ben prima del 2004 (eventualmente anche mediante la richiesta di un incidente di costituzionalità nella prospettiva dei c.d. “controlimiti” posto che sin dalla pronuncia della Corte costituzionale 18 giugno 1979, n. 48, si trova affermato che “il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione”). A questo proposito, non pare inopportuno rilevare che, dopo la novella dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 5, emanata per determinare le modalità di attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 che aveva escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti "jure imperii" da uno Stato, la stessa Suprema Corte, riformando integralmente il suo precedente orientamento assunto con la citata pronuncia del 2004, ha statuito che la conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, da affermarsi in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituiva norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost., dovendosi quindi escludere che il principio dello "jus cogens" potesse derogare al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati come in precedenza sostenuto nella pronuncia del 2004 “rimasta isolata” e non “convalidata dalla comunità internazionale, di cui la Corte internazionale di giustizia è massima espressione” (sul punto Cassazione civile sez. un., 21/01/2014, n.1136; Cassazione civile sez. un., 21/02/2013, n.4284; Cassazione penale sent. 9/08/2012 n. 32139). Anche in ragione di tale revirment, questo Tribunale ritiene di discostarsi dalla tesi dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per il valido (e non già per questo fondato) esercizio del diritto risarcitorio nella data di pubblicazione della pronuncia della Suprema Corte del 2004 (in quanto: i) il giudizio era ritualmente addivenuto all'esame del giudice di legittimità dopo due gradi di giudizio di merito, dunque, si deve ritenere, validamente proposti;
ii) la stessa Corte aveva deciso la medesima questione in senso opposto otto anni dopo) e, più in generale, in quella di qualsiasi pronuncia giurisprudenziale, tanto più se oggetto di vivace dibattito, come nella fattispecie. In ogni caso, anche a voler astrattamente individuare il dies a quo nella data di pubblicazione della pronuncia del 2004, il diritto risarcitorio si sarebbe ugualmente estinto per prescrizione, non pagina9 di 11 avendo l'attore dimostrato di aver interrotto il termine quinquennale (o anche di quindici anni ex art. 157 c.p.) prima della notifica del ricorso introduttivo. Infine, a superare la questione preliminare di merito della prescrizione nei termini sopra esaminati non può giovare la natura imprescrittibile dei delitti contro l'umanità e dei crimini di guerra perpetrati dai militari del Terzo Reich nei confronti del de cuius affermata dall'attrice, a ciò ostando il principio di irretroattività dell'imprescrittibilità penale e quindi, per l'effetto, del diritto sotteso all'azione civile risarcitoria per fatti integranti crimini contro l'umanità, stante l'elaborazione della recepita norma internazionale generalmente riconosciuta, che l'ha assunta a contenuto, solo successivamente ai fatti giudicati (segnatamente in corrispondenza della Convenzione ONU del 1968, tuttavia non sottoscritta dall'Italia, la quale non ha nemmeno ratificato la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 25.01.1974, entrata in vigore il 27.06.2003 ma con esclusione dell'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità), tenuto conto del basilare principio riversato nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione italiana, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie. E' stato più volte affermato che l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individua il termine prescrizionale "con la tecnica del rinvio recettizio", rimanendo, però, "operativo il principio dell'irretroattività della norma (art. 11 prel.), per cui — ai fini della determinazione del termine di prescrizione— occorre aver riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento della decisione, poiché è in quel primo momento che si cristallizza il termine prescrizionale" (Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2012, n. 13407; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 14 marzo 2018, n. 6333). Ciò che trova invero conferma nella seconda parte del terzo comma, ove -come sopra ricordato- è stabilito che, in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione (e quindi morte del reo e amnistia), devono trovare applicazione gli ordinari termini di prescrizione in armonia al principio della norma più favorevole, anche agli effetti civilistici. Lo stesso art. 43 citato, peraltro, oltre a doversi evidentemente applicare per regolare la presente fattispecie (giacché l'azione è stata proposta dopo la sua introduzione), appare avere, sul punto, portata retroattiva/ricognitiva laddove, nell'affermare il principio di prescrittibilità dei diritti risarcitori facendo riferimento agli “ordinari termini di prescrizione”, risulta offrire una chiave interpretativa anche in relazione alla regolazione dei fatti pregressi. Infine, dev'essere dichiarata la prescrizione di ogni pretesa a carattere “retributivo” relativa al compenso dovuto per l'attività lavorativa svolta dal de cuius, trattandosi di credito soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla liberazione dalla detenzione in CP_3
Per l'effetto, va dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio azionato nei confronti della e -in ragione dell'automatica estensione della Controparte_11 domanda- del . Controparte_1
Ciò assorbe ogni ulteriore questione di merito della controversia rispetto alla domanda iure hereditatis. La novità della questione e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
pagina10 di 11 -Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano rispetto alla domanda dell'attrice di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti della Repubblica Federale di Germania;
-Dichiara estinto per prescrizione il diritto risarcitorio avanzato dall'attore iure hereditatis nei confronti della e del;
Controparte_11 Controparte_1
-Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Venezia il 26.06.2025. Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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