TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4654/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 4654/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ALBERTI SILVIA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, nè l'ordine pubblico;
pagina 1 di 2 che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
che la richiesta di compensazione delle spese di lite corrisponde all'esito della vertenza e deve pertanto essere accolta;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bressanone (BZ) il 20/08/1993 da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bressanone (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 28, Parte I dell'anno 1993
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e non Persona_1
ancora economicamente autosufficiente, il Sig. provvederà a versare direttamente Parte_2 sul C/C dello stesso , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento,00), somma da rivalutarsi, su base annua, in relazione alle variazioni degli indici Astat relativi al costo della vita per la Provincia Autonoma di Bolzano, oltre il 100% del pagamento delle spese straordinarie ovvero mediche non mutuabili, scolastiche, ludico-formative;
2) a titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra sul Parte_2 Controparte_1 conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00
(cento,00) somma da rivalutarsi, su base annua, in relazione alle variazioni degli indici Astat relativi al costo della vita per la Provincia Autonoma di Bolzano;
3) le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 17/01/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4654/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 4654/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ALBERTI SILVIA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, nè l'ordine pubblico;
pagina 1 di 2 che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
che la richiesta di compensazione delle spese di lite corrisponde all'esito della vertenza e deve pertanto essere accolta;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bressanone (BZ) il 20/08/1993 da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bressanone (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 28, Parte I dell'anno 1993
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e non Persona_1
ancora economicamente autosufficiente, il Sig. provvederà a versare direttamente Parte_2 sul C/C dello stesso , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento,00), somma da rivalutarsi, su base annua, in relazione alle variazioni degli indici Astat relativi al costo della vita per la Provincia Autonoma di Bolzano, oltre il 100% del pagamento delle spese straordinarie ovvero mediche non mutuabili, scolastiche, ludico-formative;
2) a titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra sul Parte_2 Controparte_1 conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00
(cento,00) somma da rivalutarsi, su base annua, in relazione alle variazioni degli indici Astat relativi al costo della vita per la Provincia Autonoma di Bolzano;
3) le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 17/01/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 2 di 2