Decreto presidenziale 4 febbraio 2021
Sentenza 12 aprile 2021
Ordinanza collegiale 27 marzo 2024
Ordinanza collegiale 2 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/01/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00694/2025REG.PROV.COLL.
N. 08050/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8050 del 2021, proposto da
Promel Costruzioni S.r.l., Elettronolo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Brizzi, Leonardo Penna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Impruneta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Renzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Autostrade per L'Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Colzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00504/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Impruneta e di Autostrade per L'Italia Spa e di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Francesco Brizzi, Fabio Colzi per delega dell'avvocato Alessandro Colzi, e Leonardo Renzi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 504 del 2021 del Tar Toscana, di rigetto dell’originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti: del provvedimento n. 2015/032 del 24 febbraio 2015 recante il diniego opposto dal Comune di Impruneta all’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex L. n. 47/1985 presentata in data 30 settembre 1986 per opere consistenti nella modifica di una vasca di raccolta acque e nella realizzazione di un muretto di contenimento e di un locale tecnico all’interno di un compendio produttivo edificato in virtù della concessione edilizia n. 3028/A del 1979; della nota del 12 febbraio 2014, prot. 525 di Autostrade per l’Italia S.p.a., richiamata nel provvedimento di diniego, con la quale è stato espresso parere contrario al rilascio della concessione in sanatoria.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava le argomentazioni del Tar e formulava i seguenti motivi di appello:
- violazione dell’art. 62 c.p.a., errata valutazione delle risultanze istruttorie e del contenuto dei provvedimenti impugnati, contraddittorietà in relazione al primo motivo di ricorso in primo grado violazione degli artt. 97 Cost. 3 della legge 241/90, 9 della legge n. 729 del 24 luglio 1961, errata applicazione del d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 26 del dpr n. 495/1992, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per travisamento dei fatti, in quanto la sentenza appellata appare in primo luogo errata nella parte in cui asserisce che le ricorrenti non avrebbero dimostrato che la vasca di raccolta dell’acqua sarebbe stata già assentita dal Comune di Impruneta e risulterebbe conforme ai titoli già rilasciati;
- analoghi vizi in quanto la sentenza appellata appare altresì illegittima nella parte in cui non considera come nel caso di specie alla data di realizzazione della vasca di accumulo, neppure quest’ultima si veniva a trovare in fascia di rispetto autostradale.
3. Il Comune, il Ministero e la società appellati si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con ordinanza n. 2903 del 2024 veniva disposta la produzione integrale degli « atti e documenti in base ai quali l’atto è stato emanato » e, in particolare, della « domanda di condono oggetto del provvedimento impugnato, con tutti i suoi allegati ».
4.1 Con ordinanza n. 5823 del 2024 veniva disposta verificazione sul seguente quesito: “ accerti il verificatore, previo esame della documentazione acquisita agli atti di causa, dello stato dei luoghi e di ogni altro elemento rilevante ivi inclusa la documentazione sussistente agli atti delle pubbliche amministrazioni interessate, la effettiva consistenza delle opere in contestazione ed oggetto del diniego impugnato, in specie in rapporto al contenuto della domanda di condono in particolare specificando se la vasca di raccolta sia o meno oggetto del condono ed, in caso non sia oggetto del condono, quale sia il titolo legittimante l’esistenza dell’opera, voglia il verificatore anche precisare se risulta rispettato il vincolo a tutela dell’autostrada all’uopo procedendo alle opportune misurazioni ”.
4.2 In data 28 novembre 2024 veniva depositata relazione di verificazione.
5. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
6. L’appello è fondato in parte qua.
7. Assumono rilievo dirimente ed assorbente, in termini di fondatezza dei motivi di appello, le risultanze della verificazione in ordine al punto centrale delle deduzioni, cioè il fatto che la vasca fosse già assentita e quindi al di fuori dell’oggetto della domanda di condono denegata.
8. La verificazione ha confermato che l’oggetto della domanda di condono non era la vasca di raccolta delle acque, già assentita dal Comune di Impruneta con concessione edilizia del 1981.
8.1 Oggetto della domanda era invece la mancata realizzazione del muretto di contenimento a confine con il fabbricato artigianale per l’intera estensione prevista dalla concessione edilizia predetta, con conseguente creazione di un piazzale a livello inferiore rispetto a quello previsto dalla concessione edilizia stessa.
8.2 In proposito, la relazione statuisce che, “ come si evince dall’istanza del 30 settembre 1986 e dalle integrazioni inviate al comune del 22 novembre 2012 oggetto dell’istanza di condono non è la realizzazione dell’impianto antincendio (serbatoio dell’acqua e locale pompe) autorizzati con la concessione edilizia 3657/81, ma la mancata realizzazione di una porzione 6 del muro di contenimento previsto in continuità con quello esistente lungo la viabilità interna e conseguente mancato interramento del serbatoio, con realizzazione di un piazzale di circa mq. 380 (allegato e.4) ”
9. Ne consegue che, alla luce della documentazione prodotta e della verificazione esperita, appare sul punto dimostrato quanto sostenuto nel ricorso introduttivo e nel primo motivo di appello: la vasca di raccolta dell’acqua era stata già assentita dal Comune di Impruneta.
10. Dall’esame delle puntuali considerazioni svolte dal verificatore, emerge come la vasca (come entità fisica, a prescindere dall’eventuale diverso utilizzo paventato in sede di discussione, che fuoriesce dall’oggetto del presente contenzioso) non sia stata spostata, mentre (e ciò acquisisce rilievo preminente ai fini di causa) la società concessionaria ha frainteso la domanda, con la conseguenza che il parere contrario, fatto proprio dal diniego comunale finale, cade nello stesso equivoco: " Nonostante nella richiesta di autorizzazione alla Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. del 1 agosto 2013 siano correttamente riportati i titoli edilizi, ed in particolare la concessione edilizia 3657/81 con la quale è stata autorizzata la realizzazione della vasca e del locale pompe, la descrizione degli interventi oggetto di istanza di nulla osta alla Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. appare contraddittoria rispetto a quanto rappresentato nell’istanza del 30 settembre 1986 e nelle integrazioni del 22 novembre 2012. Ciò ha evidentemente indotto la Direzione 4° Tronco Firenze di Autostrade per l’Italia S.p.A. ad esprimersi come segue: Ci riferiamo all’istanza avanzata da codesta spett.le Ditta Elettronolo S.r.l. al Ministero delle Ifrastrutture e dei Trasporti SVCA – Ufficio territoriale di Bologna in data 20/08/2013, tendente ad ottenere il parere previsto dall’art. 32 della L. 47 del 28 febbraio 1985 per la regolarizzazione di: - vasca interrata per accumulo di riserva idrica per l’impianto antincendio e muretto di contenimento, ad una distanza minima di 5,08 m dal confine di proprietà autostradale; - un locale tecnico compressori, ad una distanza minima di 31,78 mdal confine di proprietà autostradale. (...) Come si evince dall’istanza del 30 settembre 1986 e dalle integrazioni inviate al Comune del 22 novembre 2012 oggetto dell’istanza di condono non è la realizzazione dell’impianto antincendio (serbatoio dell’acqua e locale pompe) autorizzati con la concessione edilizia 3657/81, ma la mancata realizzazione di una porzione del muro di contenimento previsto in continuità con quello esistente lungo la viabilità interna e conseguente mancato interramento del serbatoio, con realizzazione di un piazzale di circa mq. 380 (Allegato E.4).
3.3 Conclusioni. Sulla base delle considerazioni sopra esposte è possibile affermare quanto segue. Il serbatoio di acqua non è oggetto della domanda di sanatoria per gli abusi di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 del 30 settembre 1986 in quanto assentito dal Comune di Impruneta (FI) con concessione edilizia n. 3657/81. Oggetto della domanda di sanatoria sono: - ampliamento di vano in aderenza al lato nord della vasca per alloggio pompe rispetto alle dimensioni previste nella pratica C.E. 3657 del 26 maggio 1981; - realizzazione in difformità della concessione 3657/81 delle sistemazioni esterne, consistenti in movimentazione di terre e realizzazione di un muretto a retta in posizione difforme dalla concessione che ha generato l’ampliamento dei piazzali a quota stabilimento e il mancato interramento del serbatoio nella parte compresa tra il muro di contenimento esistente (che in base alla concessione 3657/81 sarebbe dovuto essere prolungato fino al serbatoio stesso) e l’autostrada ".
11. Tali risultanze assumono rilievo dirimente in ordine alla erroneità del diniego impugnato, nei termini oggetto di deduzione di parte appellante, in quanto basata sulla insanabilità della vasca e non delle opere ulteriori oggetto di condono. L’erroneità del diniego e del parere autostradale in relazione allo stesso oggetto della domanda di condono assume i connotati del profilo assorbente; in sede di riesame, quindi, spetterà alle odierne parti appellate deliberare sulla domanda di condono in relazione al reale contenuto della stessa avente ad oggetto solo il mancato interramento della vasca ed alle opere ulteriori rispetto alla consistenza della vasca come assentita nel 1981.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado nei sensi predetti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
Analoga conclusione in merito alle spese di verificazione, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie eper l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO