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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
15995 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF PA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15995 2025 VG promossa
DA
nato il [...] a [...], residente a [...]
Aprile n. 42, rappresentato e difeso dall'avv. BONI LISA
e
nata il [...] a [...], residente a [...]
Trenta Aprile n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. TOMEZZOLI ILARIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Disporsi l'affidamento congiunto delle figlie minori , ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2 Per_3
Le stesse avranno collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre,
IG.ra , al fine di garantire stabilità e continuità alle abitudini di vita delle figlie. Parte_2
2. In conseguenza di quanto stabilito al punto precedente e in funzione del collocamento prevalente delle figlie, assegnarsi la casa familiare sita in Pastrengo (VR), via Trenta Aprile n. 42 alla IG.ra
[...]
, che continuerà ad abitarvi con le minori. L'abitazione è locata con canone di € 500,00 Parte_2
(cinquecento/00) intestato alla IG.ra , il quale sarà a carico della stessa. Darsi atto, inoltre, Parte_2 che il IG. si impegna a lasciare l'abitazione familiare non appena troverà un alloggio Pt_1 adeguato e comunque entro il 31.12.2025, con un canone di locazione mensile presumibilmente circa di € 500,00.
3. Alla luce del punto primo, disporsi che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori congiuntamente. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie stesse. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente durante i rispettivi periodi di permanenza con le figlie.
4. Il IG. avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti Pt_1 modalità, salvo diversi accordi che le parti potranno liberamente raggiungere nell'interesse delle minori:
Infrasettimanale: dalle 15:30 alle 21:30 il IG. starà con le figlie, salvo due pomeriggi alla Pt_1 settimana, indicativamente il lunedì e il venerdì, da valutarsi compatibilmente con i giorni di riposo della IG.ra . Quando la IG.ra è di riposo dal lavoro, il IG. potrà Parte_2 Parte_2 Pt_1 derogare al diritto di visita sopra individuato. Mentre nel periodo in cui la madre della IG.ra sarà nell'abitazione familiare, il IG. , sempre nel periodo di sua spettanza, si Parte_2 Pt_1 recherà a prendere le figlie a scuola, riportandole nella casa familiare e rimanendovi fino alle 19.30.
Il IG. starà con le figlie presso l'abitazione sita in Pastrengo (VR), via Trenta Aprile n. 42; Pt_1 questo nel maggior interesse delle minori e comunque fino a che il IG. non troverà altra Pt_1 adeguata collocazione.
Fine settimana: a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 20:00.
I suddetti orari si intendono come indicativi, in quanto da rivedersi sulla base dei turni della IG.ra
. Il IG. starà con le figlie presso l'abitazione sita in Pastrengo (VR), via Trenta Parte_2 Pt_1
Aprile n. 42; questo nel maggior interesse delle minori e comunque fino a che il IG. non Pt_1 troverà altra adeguata collocazione. I fine settimana in cui la IG.ra avrà i turni lavorativi Parte_2 sarà cura di entrambi accordarsi affinché le minori stiano con il padre, invertendo il fine settimana di pertinenza in modo da non utilizzare eccessivamente la baby-sitter. Nel caso in cui un genitore non riesca a stare con le figlie nel fine settimana di propria competenza e non sia possibile cambiare turno con l'altro genitore, lo stesso si farà carico di organizzarsi con la baby sitter (il cui compenso sarà a
Suo esclusivo carico) dandone tempestiva informazione all'altro genitore.
Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con le figlie un periodo di una settimana continuativa.
Tali periodi saranno concordati di anno in anno entro il giorno 31 del mese di maggio.
Vacanze natalizie: le figlie trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore, mentre quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
Vacanze pasquali: le figlie trascorreranno ad anni alterni i primi tre giorni di vacanza compresa la
Pasqua con un genitore, mentre gli ultimi tre giorni compreso il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Altre festività: le altre festività (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ponti) saranno suddivise in maniera equa e ad anni alterni tra i genitori.
5. Disporsi a carico del IG. il versamento alla IG.ra , a titolo di contributo per Pt_1 Parte_2 il mantenimento ordinario delle figlie , della somma mensile complessiva di € Per_1 Per_2 Per_3
400,00 (quattrocento/00) dal momento in cui lascerà l'abitazione familiare e in ogni caso dal mese di gennaio 2026. Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 18 di ogni mese tramite bonifico bancario permanente su conto corrente IBAN [...] intestato alla IG.ra
. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano che Parte_2 il IG. verserà il canone di locazione per l'abitazione familiare e le bollette per il mese di Pt_1 novembre, mentre per il mese di dicembre corrisponderà alla IG.ra il contributo al Parte_2 mantenimento oltre a € 200,00 (duecento/00).
6. Disporsi che l'Assegno Unico Universale dell'ammontare di € 904,00 (novecentoquattro/00) venga percepito interamente dalla IG.ra quale genitore collocatario a far data dal 01.01.2026. Parte_2
6a. IN VIA SUBORDINATA: qualora il Giudice ritenesse di quantificare l'assegno di mantenimento in € 150,00 per ciascuna figlia minore, si chiede sin d'ora che l'Assegno Unico sia ripartito nella misura di 80% nei confronti della IG.ra , e del 20% nei confronti del IG. , ciò Parte_2 Pt_1 in ragione del fatto che un siffatto assegno di mantenimento non permetterebbe al IG. di Pt_1 far fronte alle spese di locazione che lo stesso si troverà ad affrontare.
7. Disporsi che le spese straordinarie relative alle figlie siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di Verona del
13.12.2024 e di seguito riportato: “I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la CP_1 farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura, tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., quali, a titolo esemplificativo, quelle numerate al capo II), rimangano escluse dalla forfettizzazione, al fine di evitare, anche potenzialmente, che detta modalità di mantenimento possa incidere negativamente sulle esigenze di cura e di salute della prole”. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), chi dei due che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori. Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Il rimborso delle spese accessorie alla parte che le abbia sostenute sarà fatto dall'altra parte entro il 18 del mese successivo a quello in cui sono sostenute dietro esibizione della pezza giustificativa.
8. Darsi atto che le parti si impegnano a sopportare nella misura del 50% ciascuno le spese per la baby-sitter, previo accordo circa l'impegno economico da sostenere. Nel caso in cui un genitore non riesca a stare con le figlie nel fine settimana di propria competenza e non sia possibile cambiare turno con l'altro genitore, lo stesso si farà carico di organizzarsi con la baby sitter (il cui compenso sarà a Suo esclusivo carico) dandone tempestiva informazione all'altro genitore.
9. Darsi atto che le parti si impegnano a sottoscrivere la documentazione necessaria al rilascio del documento valido ai fini dell'espatrio per le figlie.
10. Darsi atto che la IG.ra nulla oppone a che il IG. si rechi in Romania dal 27 Parte_2 Pt_1 novembre al 3 dicembre 2025.
11. Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualunque titolo.
12. Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali delle figlie.
13. Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano sin d'ora ai termini per l'impugnazione.
14. Le parti convengono che le spese legali relative alla redazione del raggiunto accordo e al presente procedimento congiunto per l'omologazione dello stesso avanti l'Ill.mo Tribunale Adito, resteranno a carico di ciascuna parte per la propria assistenza legale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2025, e Parte_1 Parte_2
– sul presupposto per cui avevano avuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale erano nate (01.01.2019), (30.08.2021) e (03.07.2024); – hanno chiesto la Per_1 Per_2 Per_3 regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente delle minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle stesse.
In particolare, si ritiene di dover accogliere la richiesta di corresponsione da parte de. IG. Parte_1
di euro 400,00 con assegnazione dell'assegno unico universale alla sig.ra
[...] Parte_2
(punti 5 e 6), in quanto più favorevole per le figlie rispetto alla richiesta subordinata di corresponsione di euro 450 e suddivisione dell'Assegno Unico nella misura di 80% nei confronti della IG.ra e del 20% nei confronti del IG. (punto 6 a). Parte_2 Pt_1
L'accoglimento dei punti 5 e 6 determina, quindi, il rigetto del subordinato punto 6 a.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore indicato sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati, con la precisazione dell'accoglimento dei punti 5 e 6 del ricorso e quindi dell'obbligo di corresponsione da parte del sig. di euro 400,00 e attribuzione alla sig.ra dell'Assegno Parte_1 Parte_2
Unico al 100%;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 17/12/25. La Giudice relatrice
EF PA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF PA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15995 2025 VG promossa
DA
nato il [...] a [...], residente a [...]
Aprile n. 42, rappresentato e difeso dall'avv. BONI LISA
e
nata il [...] a [...], residente a [...]
Trenta Aprile n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. TOMEZZOLI ILARIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Disporsi l'affidamento congiunto delle figlie minori , ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2 Per_3
Le stesse avranno collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre,
IG.ra , al fine di garantire stabilità e continuità alle abitudini di vita delle figlie. Parte_2
2. In conseguenza di quanto stabilito al punto precedente e in funzione del collocamento prevalente delle figlie, assegnarsi la casa familiare sita in Pastrengo (VR), via Trenta Aprile n. 42 alla IG.ra
[...]
, che continuerà ad abitarvi con le minori. L'abitazione è locata con canone di € 500,00 Parte_2
(cinquecento/00) intestato alla IG.ra , il quale sarà a carico della stessa. Darsi atto, inoltre, Parte_2 che il IG. si impegna a lasciare l'abitazione familiare non appena troverà un alloggio Pt_1 adeguato e comunque entro il 31.12.2025, con un canone di locazione mensile presumibilmente circa di € 500,00.
3. Alla luce del punto primo, disporsi che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori congiuntamente. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie stesse. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente durante i rispettivi periodi di permanenza con le figlie.
4. Il IG. avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti Pt_1 modalità, salvo diversi accordi che le parti potranno liberamente raggiungere nell'interesse delle minori:
Infrasettimanale: dalle 15:30 alle 21:30 il IG. starà con le figlie, salvo due pomeriggi alla Pt_1 settimana, indicativamente il lunedì e il venerdì, da valutarsi compatibilmente con i giorni di riposo della IG.ra . Quando la IG.ra è di riposo dal lavoro, il IG. potrà Parte_2 Parte_2 Pt_1 derogare al diritto di visita sopra individuato. Mentre nel periodo in cui la madre della IG.ra sarà nell'abitazione familiare, il IG. , sempre nel periodo di sua spettanza, si Parte_2 Pt_1 recherà a prendere le figlie a scuola, riportandole nella casa familiare e rimanendovi fino alle 19.30.
Il IG. starà con le figlie presso l'abitazione sita in Pastrengo (VR), via Trenta Aprile n. 42; Pt_1 questo nel maggior interesse delle minori e comunque fino a che il IG. non troverà altra Pt_1 adeguata collocazione.
Fine settimana: a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 20:00.
I suddetti orari si intendono come indicativi, in quanto da rivedersi sulla base dei turni della IG.ra
. Il IG. starà con le figlie presso l'abitazione sita in Pastrengo (VR), via Trenta Parte_2 Pt_1
Aprile n. 42; questo nel maggior interesse delle minori e comunque fino a che il IG. non Pt_1 troverà altra adeguata collocazione. I fine settimana in cui la IG.ra avrà i turni lavorativi Parte_2 sarà cura di entrambi accordarsi affinché le minori stiano con il padre, invertendo il fine settimana di pertinenza in modo da non utilizzare eccessivamente la baby-sitter. Nel caso in cui un genitore non riesca a stare con le figlie nel fine settimana di propria competenza e non sia possibile cambiare turno con l'altro genitore, lo stesso si farà carico di organizzarsi con la baby sitter (il cui compenso sarà a
Suo esclusivo carico) dandone tempestiva informazione all'altro genitore.
Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con le figlie un periodo di una settimana continuativa.
Tali periodi saranno concordati di anno in anno entro il giorno 31 del mese di maggio.
Vacanze natalizie: le figlie trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore, mentre quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
Vacanze pasquali: le figlie trascorreranno ad anni alterni i primi tre giorni di vacanza compresa la
Pasqua con un genitore, mentre gli ultimi tre giorni compreso il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Altre festività: le altre festività (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ponti) saranno suddivise in maniera equa e ad anni alterni tra i genitori.
5. Disporsi a carico del IG. il versamento alla IG.ra , a titolo di contributo per Pt_1 Parte_2 il mantenimento ordinario delle figlie , della somma mensile complessiva di € Per_1 Per_2 Per_3
400,00 (quattrocento/00) dal momento in cui lascerà l'abitazione familiare e in ogni caso dal mese di gennaio 2026. Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 18 di ogni mese tramite bonifico bancario permanente su conto corrente IBAN [...] intestato alla IG.ra
. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano che Parte_2 il IG. verserà il canone di locazione per l'abitazione familiare e le bollette per il mese di Pt_1 novembre, mentre per il mese di dicembre corrisponderà alla IG.ra il contributo al Parte_2 mantenimento oltre a € 200,00 (duecento/00).
6. Disporsi che l'Assegno Unico Universale dell'ammontare di € 904,00 (novecentoquattro/00) venga percepito interamente dalla IG.ra quale genitore collocatario a far data dal 01.01.2026. Parte_2
6a. IN VIA SUBORDINATA: qualora il Giudice ritenesse di quantificare l'assegno di mantenimento in € 150,00 per ciascuna figlia minore, si chiede sin d'ora che l'Assegno Unico sia ripartito nella misura di 80% nei confronti della IG.ra , e del 20% nei confronti del IG. , ciò Parte_2 Pt_1 in ragione del fatto che un siffatto assegno di mantenimento non permetterebbe al IG. di Pt_1 far fronte alle spese di locazione che lo stesso si troverà ad affrontare.
7. Disporsi che le spese straordinarie relative alle figlie siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di Verona del
13.12.2024 e di seguito riportato: “I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la CP_1 farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura, tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., quali, a titolo esemplificativo, quelle numerate al capo II), rimangano escluse dalla forfettizzazione, al fine di evitare, anche potenzialmente, che detta modalità di mantenimento possa incidere negativamente sulle esigenze di cura e di salute della prole”. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), chi dei due che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori. Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Il rimborso delle spese accessorie alla parte che le abbia sostenute sarà fatto dall'altra parte entro il 18 del mese successivo a quello in cui sono sostenute dietro esibizione della pezza giustificativa.
8. Darsi atto che le parti si impegnano a sopportare nella misura del 50% ciascuno le spese per la baby-sitter, previo accordo circa l'impegno economico da sostenere. Nel caso in cui un genitore non riesca a stare con le figlie nel fine settimana di propria competenza e non sia possibile cambiare turno con l'altro genitore, lo stesso si farà carico di organizzarsi con la baby sitter (il cui compenso sarà a Suo esclusivo carico) dandone tempestiva informazione all'altro genitore.
9. Darsi atto che le parti si impegnano a sottoscrivere la documentazione necessaria al rilascio del documento valido ai fini dell'espatrio per le figlie.
10. Darsi atto che la IG.ra nulla oppone a che il IG. si rechi in Romania dal 27 Parte_2 Pt_1 novembre al 3 dicembre 2025.
11. Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualunque titolo.
12. Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali delle figlie.
13. Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano sin d'ora ai termini per l'impugnazione.
14. Le parti convengono che le spese legali relative alla redazione del raggiunto accordo e al presente procedimento congiunto per l'omologazione dello stesso avanti l'Ill.mo Tribunale Adito, resteranno a carico di ciascuna parte per la propria assistenza legale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2025, e Parte_1 Parte_2
– sul presupposto per cui avevano avuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale erano nate (01.01.2019), (30.08.2021) e (03.07.2024); – hanno chiesto la Per_1 Per_2 Per_3 regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente delle minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle stesse.
In particolare, si ritiene di dover accogliere la richiesta di corresponsione da parte de. IG. Parte_1
di euro 400,00 con assegnazione dell'assegno unico universale alla sig.ra
[...] Parte_2
(punti 5 e 6), in quanto più favorevole per le figlie rispetto alla richiesta subordinata di corresponsione di euro 450 e suddivisione dell'Assegno Unico nella misura di 80% nei confronti della IG.ra e del 20% nei confronti del IG. (punto 6 a). Parte_2 Pt_1
L'accoglimento dei punti 5 e 6 determina, quindi, il rigetto del subordinato punto 6 a.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore indicato sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati, con la precisazione dell'accoglimento dei punti 5 e 6 del ricorso e quindi dell'obbligo di corresponsione da parte del sig. di euro 400,00 e attribuzione alla sig.ra dell'Assegno Parte_1 Parte_2
Unico al 100%;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 17/12/25. La Giudice relatrice
EF PA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra