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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5166/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. MARCO BONCI Giudice
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]8/4 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FERRARI MONICA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
02/03/1978, residente in [...]N. 5 SCALA S INT 4 16121
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BORRA
AR (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7 e 11 novembre 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Bedero Valcuvia il 28/03/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 237/2024 emessa dal
Tribunale ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bedero
Valcuvia il 28/03/2009 dai Signori
e Parte_1 Controparte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1 Casa coniugale e arredi:
1.1. La casa coniugale sita in Genova, Via Don Giovanni Minzoni 8/4, si intende assegnata in via esclusiva alla Sig.ra che vi abiterà con le figlie presso di lei Pt_1
collocate, a partire dal deposito del ricorso.
1.2. I Sig.ri e , in osservanza a quanto pattuito in ricorso, hanno Pt_1 CP_1
provveduto ad inviare al locatore lettera di disdetta al contratto di locazione della casa coniugale sita in Genova, Via Don Giovanni Minzoni 8/4.
1.3. A seguito dell'invio della disdetta, la Sig.ra si impegna a trasferirsi con Pt_1
le figlie in una nuova abitazione sita in Genova, non appena reperita e comunque entro il termine previsto per il rilascio dell'attuale casa coniugale. La stessa provvederà alla sottoscrizione del relativo contratto di locazione e ne assumerà i relativi oneri economici. Resta inteso che la Sig.ra ove lo riterrà opportuno, Pt_1
potrà in ogni tempo trasferirsi in altra nuova abitazione, purché situata sempre nel
Comune di Genova secondo quanto previsto al successivo art. 2.6.
1.4. Gli arredi dell'attuale casa coniugale sono definitivamente assegnati e ceduti in proprietà alla Sig.ra la quale potrà prelevarli e trasferirli nella nuova Pt_1
abitazione insieme agli effetti personali propri e delle figlie.
1.5. I canoni di locazione della casa coniugale sita in Genova, Via Don Giovanni
Minzoni 8/4, a partire dal mese di agosto 2025 e sino alla cessazione del contratto verranno suddivisi tra i coniugi in misura del 30% a carico della Sig.ra e del Pt_1
70% a carico del Sig. . Le spese condominiali e le spese delle utenze della casa CP_1
coniugale a partire dal mese di agosto 2025 saranno a carico della Sig.ra in Pt_1
misura del 100%. Quanto alle spese condominiali ed alle spese delle utenze dovute sino a tale data continuerà ad applicarsi la ripartizione tra le parti al 50% prevista in sede di separazione.
2. Affidamento delle figlie minori, collocamento e diritto di visita. 2.1. Le figlie e sono affidate congiuntamente ai genitori secondo la regola Per_1 Per_2
dell'affidamento condiviso. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle figlie disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle di straordinaria amministrazione.
2.2. Le figlie e , già a partire dalla data di deposito del ricorso, saranno Per_1 Per_2
collocate presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. Le stesse alterneranno cinque giorni consecutivi presso la madre e quattro giorni consecutivi con il padre (con ritorno presso la casa materna entro le h. 19.00 del quarto giorno e quindi con permanenza di tre notti) presso l'abitazione di quest'ultimo. L'alternanza potrà variare in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori e degli impegni scolastici e personali delle figlie, mantenendo un rapporto di mutua collaborazione tra i genitori.
2.3. Il Sig. si impegna a comunicare alla Sig.ra con almeno un mese CP_1 Pt_1
di anticipo il piano dei propri turni di lavoro, indicando anche i giorni/turni di reperibilità o rinforzo obbligatorio. Lo stesso farà la Sig.ra qualora dovesse Pt_1
assentarsi da Genova per ragioni di lavoro. In tali casi entrambi i genitori si renderanno disponibili ad occuparsi delle figlie e, in caso di oggettiva impossibilità, si procederà come previsto al successivo punto 2.4.
2.4. Qualora uno dei genitori, nel proprio periodo di permanenza con le figlie, abbia impegni lavorativi non in precedenza programmati o programmabili che non gli consentano di occuparsi delle stesse e da comunicare con almeno sette giorni di anticipo, l'altro genitore si renderà disponibile ad occuparsi delle figlie. In caso di impossibilità di entrambi o di assenza di familiari disponibili, si ricorrerà ad un supporto esterno, il cui costo verrà regolato nella misura indicata al successivo art. 3.2.
2.5. Con riferimento alle festività ed al periodo estivo, i genitori stabiliranno di volta in volta, di comune accordo, i periodi e i giorni in cui ciascuno starà con le figlie, in modo comunque da realizzare una sostanziale parità di tempo da trascorrere con le figlie stesse. Ciascun genitore potrà trascorrere due settimane consecutive con le figlie nel periodo delle vacanze estive (giugno-luglio-agosto) da concordare entro il
31 maggio di ogni anno.
2.6. La residenza delle figlie dovrà essere mantenuta nel Comune di Genova, almeno sino al completamento del ciclo di studi della scuola secondaria di secondo grado.
2.7. I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per le figlie minori per cui occorresse la firma dell'altro.
2.8. Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza.
3. Mantenimento delle figlie minori
3.1. A decorrere dal mese di agosto 2025 il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, il contributo mensile di Euro 750,00 Pt_1
(settecento cinquanta euro) per il mantenimento di ciascuna figlia e, quindi, complessivamente Euro 1.500,00 (millecinquecento), somma da rivalutare di anno in anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di agosto 2026.
3.2. Entrambi i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie delle figlie nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, come da verbale della riunione del 15 settembre 2016 della sezione famiglia del Tribunale di Genova. Le spese sanitarie (comprese quelle per medicinali prescritti, cure dentistiche, oculistiche e relativi ausili nonché dispositivi medici) ed ogni altra prestazione sanitaria e/o terapeutica resteranno integralmente a carico del Sig. , con CP_1
utilizzo della polizza sanitaria di cui egli è titolare che include la copertura per le figlie.
3.3. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3.4. Per garantire trasparenza e sino a quando il Sig. sarà tenuto al CP_1
versamento alla Sig.ra dell'assegno di mantenimento per le figlie, i genitori Pt_1
si impegnano a scambiarsi annualmente, a partire dal 2026, copia delle rispettive dichiarazioni dei redditi – o, qualora non sia previsto l'obbligo di tale presentazione, delle certificazioni dei compensi percepiti o dichiarazione sostitutiva – da trasmettere all'altra parte, anche solo via email, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno precedente.
3.5. L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito da ciascun genitore in misura del 50% ciascuno.
4. Disposizioni patrimoniali tra i coniugi
4.1. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra che accetta, a titolo di CP_1 Pt_1
definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed anche a titolo di liquidazione dell'assegno di mantenimento in unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 , comma 8, della Legge 898/1970 a tal fine ritenuta equa, la somma di Euro 40.000,00
(quarantamila/00), escludendosi sin d'ora qualsiasi ulteriore pretesa di natura economica o patrimoniale legata al rapporto matrimoniale intercorso, anche a titolo di mantenimento.
La predetta somma dovrà essere versata come segue:
a) quanto ad € 20.000,00 (ventimila euro) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra (IBAN: [...]) entro Pt_1
cinque giorni dal deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta;
le parti danno atto che tale pagamento è stato eseguito mediante due bonifici bancari di € 10.000 (diecimila euro) cadauno in data
5 e 6 agosto 2025;
b) quanto al saldo di € 20.000,00 (ventimila euro) mediante bonifico bancario sul conto corrente sopra indicato entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio che ha omologato le presenti disposizioni patrimoniali. 4.2. Con riferimento all'automobile Toyota Aygo targata GE704YJ intestata alla Sig.ra i coniugi concordano che questa continuerà a restare a lei intestata e Parte_1
nella sua disponibilità, con pagamento delle relative spese (assicurazione, bollo, tagliandi e altre eventuali). Qualora in futuro la Sig.ra non intenda più Pt_1
utilizzarla o intenda cambiarla con altra autovettura, sarà tenuta a cederla al Sig.
gratuitamente e a spese di quest'ultimo. CP_1
4.3. Una volta avvenuta la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente punto
4, i coniugi dichiarano e riconoscono di avere già definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale, anche connessa alla convivenza coniugale e che quindi non avranno più null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa (anche con riferimento al TFR che sarà percepito dal sig. , la sig.ra inuncia ad avanzare qualsivoglia CP_1 Pt_1
pretesa) fatta eccezione per l'adempimento degli obblighi previsti nel presente accordo.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2025 .
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa CLAUDIA MERLINO Dott. ssa ADA LUCCA
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. MARCO BONCI Giudice
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]8/4 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FERRARI MONICA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
02/03/1978, residente in [...]N. 5 SCALA S INT 4 16121
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BORRA
AR (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7 e 11 novembre 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Bedero Valcuvia il 28/03/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 237/2024 emessa dal
Tribunale ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bedero
Valcuvia il 28/03/2009 dai Signori
e Parte_1 Controparte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1 Casa coniugale e arredi:
1.1. La casa coniugale sita in Genova, Via Don Giovanni Minzoni 8/4, si intende assegnata in via esclusiva alla Sig.ra che vi abiterà con le figlie presso di lei Pt_1
collocate, a partire dal deposito del ricorso.
1.2. I Sig.ri e , in osservanza a quanto pattuito in ricorso, hanno Pt_1 CP_1
provveduto ad inviare al locatore lettera di disdetta al contratto di locazione della casa coniugale sita in Genova, Via Don Giovanni Minzoni 8/4.
1.3. A seguito dell'invio della disdetta, la Sig.ra si impegna a trasferirsi con Pt_1
le figlie in una nuova abitazione sita in Genova, non appena reperita e comunque entro il termine previsto per il rilascio dell'attuale casa coniugale. La stessa provvederà alla sottoscrizione del relativo contratto di locazione e ne assumerà i relativi oneri economici. Resta inteso che la Sig.ra ove lo riterrà opportuno, Pt_1
potrà in ogni tempo trasferirsi in altra nuova abitazione, purché situata sempre nel
Comune di Genova secondo quanto previsto al successivo art. 2.6.
1.4. Gli arredi dell'attuale casa coniugale sono definitivamente assegnati e ceduti in proprietà alla Sig.ra la quale potrà prelevarli e trasferirli nella nuova Pt_1
abitazione insieme agli effetti personali propri e delle figlie.
1.5. I canoni di locazione della casa coniugale sita in Genova, Via Don Giovanni
Minzoni 8/4, a partire dal mese di agosto 2025 e sino alla cessazione del contratto verranno suddivisi tra i coniugi in misura del 30% a carico della Sig.ra e del Pt_1
70% a carico del Sig. . Le spese condominiali e le spese delle utenze della casa CP_1
coniugale a partire dal mese di agosto 2025 saranno a carico della Sig.ra in Pt_1
misura del 100%. Quanto alle spese condominiali ed alle spese delle utenze dovute sino a tale data continuerà ad applicarsi la ripartizione tra le parti al 50% prevista in sede di separazione.
2. Affidamento delle figlie minori, collocamento e diritto di visita. 2.1. Le figlie e sono affidate congiuntamente ai genitori secondo la regola Per_1 Per_2
dell'affidamento condiviso. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle figlie disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle di straordinaria amministrazione.
2.2. Le figlie e , già a partire dalla data di deposito del ricorso, saranno Per_1 Per_2
collocate presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. Le stesse alterneranno cinque giorni consecutivi presso la madre e quattro giorni consecutivi con il padre (con ritorno presso la casa materna entro le h. 19.00 del quarto giorno e quindi con permanenza di tre notti) presso l'abitazione di quest'ultimo. L'alternanza potrà variare in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori e degli impegni scolastici e personali delle figlie, mantenendo un rapporto di mutua collaborazione tra i genitori.
2.3. Il Sig. si impegna a comunicare alla Sig.ra con almeno un mese CP_1 Pt_1
di anticipo il piano dei propri turni di lavoro, indicando anche i giorni/turni di reperibilità o rinforzo obbligatorio. Lo stesso farà la Sig.ra qualora dovesse Pt_1
assentarsi da Genova per ragioni di lavoro. In tali casi entrambi i genitori si renderanno disponibili ad occuparsi delle figlie e, in caso di oggettiva impossibilità, si procederà come previsto al successivo punto 2.4.
2.4. Qualora uno dei genitori, nel proprio periodo di permanenza con le figlie, abbia impegni lavorativi non in precedenza programmati o programmabili che non gli consentano di occuparsi delle stesse e da comunicare con almeno sette giorni di anticipo, l'altro genitore si renderà disponibile ad occuparsi delle figlie. In caso di impossibilità di entrambi o di assenza di familiari disponibili, si ricorrerà ad un supporto esterno, il cui costo verrà regolato nella misura indicata al successivo art. 3.2.
2.5. Con riferimento alle festività ed al periodo estivo, i genitori stabiliranno di volta in volta, di comune accordo, i periodi e i giorni in cui ciascuno starà con le figlie, in modo comunque da realizzare una sostanziale parità di tempo da trascorrere con le figlie stesse. Ciascun genitore potrà trascorrere due settimane consecutive con le figlie nel periodo delle vacanze estive (giugno-luglio-agosto) da concordare entro il
31 maggio di ogni anno.
2.6. La residenza delle figlie dovrà essere mantenuta nel Comune di Genova, almeno sino al completamento del ciclo di studi della scuola secondaria di secondo grado.
2.7. I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per le figlie minori per cui occorresse la firma dell'altro.
2.8. Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza.
3. Mantenimento delle figlie minori
3.1. A decorrere dal mese di agosto 2025 il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, il contributo mensile di Euro 750,00 Pt_1
(settecento cinquanta euro) per il mantenimento di ciascuna figlia e, quindi, complessivamente Euro 1.500,00 (millecinquecento), somma da rivalutare di anno in anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di agosto 2026.
3.2. Entrambi i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie delle figlie nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, come da verbale della riunione del 15 settembre 2016 della sezione famiglia del Tribunale di Genova. Le spese sanitarie (comprese quelle per medicinali prescritti, cure dentistiche, oculistiche e relativi ausili nonché dispositivi medici) ed ogni altra prestazione sanitaria e/o terapeutica resteranno integralmente a carico del Sig. , con CP_1
utilizzo della polizza sanitaria di cui egli è titolare che include la copertura per le figlie.
3.3. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3.4. Per garantire trasparenza e sino a quando il Sig. sarà tenuto al CP_1
versamento alla Sig.ra dell'assegno di mantenimento per le figlie, i genitori Pt_1
si impegnano a scambiarsi annualmente, a partire dal 2026, copia delle rispettive dichiarazioni dei redditi – o, qualora non sia previsto l'obbligo di tale presentazione, delle certificazioni dei compensi percepiti o dichiarazione sostitutiva – da trasmettere all'altra parte, anche solo via email, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno precedente.
3.5. L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito da ciascun genitore in misura del 50% ciascuno.
4. Disposizioni patrimoniali tra i coniugi
4.1. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra che accetta, a titolo di CP_1 Pt_1
definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed anche a titolo di liquidazione dell'assegno di mantenimento in unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 , comma 8, della Legge 898/1970 a tal fine ritenuta equa, la somma di Euro 40.000,00
(quarantamila/00), escludendosi sin d'ora qualsiasi ulteriore pretesa di natura economica o patrimoniale legata al rapporto matrimoniale intercorso, anche a titolo di mantenimento.
La predetta somma dovrà essere versata come segue:
a) quanto ad € 20.000,00 (ventimila euro) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra (IBAN: [...]) entro Pt_1
cinque giorni dal deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta;
le parti danno atto che tale pagamento è stato eseguito mediante due bonifici bancari di € 10.000 (diecimila euro) cadauno in data
5 e 6 agosto 2025;
b) quanto al saldo di € 20.000,00 (ventimila euro) mediante bonifico bancario sul conto corrente sopra indicato entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio che ha omologato le presenti disposizioni patrimoniali. 4.2. Con riferimento all'automobile Toyota Aygo targata GE704YJ intestata alla Sig.ra i coniugi concordano che questa continuerà a restare a lei intestata e Parte_1
nella sua disponibilità, con pagamento delle relative spese (assicurazione, bollo, tagliandi e altre eventuali). Qualora in futuro la Sig.ra non intenda più Pt_1
utilizzarla o intenda cambiarla con altra autovettura, sarà tenuta a cederla al Sig.
gratuitamente e a spese di quest'ultimo. CP_1
4.3. Una volta avvenuta la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente punto
4, i coniugi dichiarano e riconoscono di avere già definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale, anche connessa alla convivenza coniugale e che quindi non avranno più null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa (anche con riferimento al TFR che sarà percepito dal sig. , la sig.ra inuncia ad avanzare qualsivoglia CP_1 Pt_1
pretesa) fatta eccezione per l'adempimento degli obblighi previsti nel presente accordo.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2025 .
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa CLAUDIA MERLINO Dott. ssa ADA LUCCA
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba