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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RGN 1188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
LI ES IC
OL RO IC rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1188 /2024, introdotta da
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. PEZZOTTI Parte_1 C.F._1
DAMIANO;
E
, (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CONTE CP_1 C.F._2
ANTONIO; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 CP_1 loro separazione personale rappresentando: che il matrimonio era stato celebrato in Roma data 25.05.2003, che dalla loro unione erano nati i figli (n. il 19.09.2006 e n. Per_1 Per_2 il 15.02.2008) e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 22.05.2025 le parti congiuntamente precisavano che nelle more della trattazione della causa il figlio aveva raggiunto la Per_1 maggiore età ed il padre si era trasferito a vivere a Perugia per motivi lavorativi e chiedevano la pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni come di seguito precisate e concordemente modificate rispetto a quanto in ricorso:
1 1) i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto e fisseranno la loro residenza, domicilio o dimora ove riterranno opportuno;
2) i genitori riconoscono che il presente atto di separazione rappresenta un atto importante ma modificativo unicamente dell'aspetto che riguarda la coppia coniugale mentre viene lasciato integro il concetto di coppia genitoriale assolutamente impermeabile a qualsiasi dissapore di natura personale;
3) il figlio minore (essendo il figlio , non economicamente sufficiente, divenuto Per_2 Per_1 maggiorenne il 19.09.2024) verrà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente nei periodi di rispettivo collocamento;
4) entrambe i figli vivranno presso la madre con facoltà per il padre di tenere con sé , Per_2 salvo diversi accordi, tenendo conto delle esigenze e delle richieste dello stesso che ha compiuto il diciassettesimo anno di età secondo le seguenti modalità:
a. due weekend alterni dal sabato alla domenica presso il padre essendosi quest'ultimo trasferito a Perugia fermo restando che previa volontà di lo stesso potrà trascorrere Per_2 con il padre nei giorni infrasettimanali anche il venerdì pomeriggio nel weekend di spettanza paterna;
b. in ordine ai periodi natalizi e pasquali, il minore lo trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, seguendo il principio Per_ dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal lunedì in al mercoledì con la madre);
c. il giorno della festa della mamma e del compleanno della Sig.ra , il minore starà con CP_1 la madre ugualmente a dirsi per il padre;
d. in ordine alle vacanze estive il minore trascorrerà con il padre una settimana nel mese di agosto che verrà comunicata alla madre entro il 31 maggio;
ormai maggiorenne frequenterà i genitori secondo le proprie volontà; Per_1
5) le parti presteranno il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido ai fini dell'espatrio sia con riferimento al minore che vicendevolmente tra loro;
6) il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli e con un assegno di Pt_1 Per_2 Per_1 mantenimento mensile complessivo pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) ovvero euro 250,00 cadauno, da corrispondersi, da parte del padre, tramite bonifico bancario, alla Sig.ra , CP_1 entro il giorno 5 del mese, a decorrere dal mese di giugno 2025 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Sarà, altresì, integralmente percepito da parte della Dott.ssa CP_1
2 l'assegno unico per i figli, con contestuale rinuncia del sig. alla propria quota parte Pt_1 dello stesso;
7) il Sig. concederà in utilizzo alla Sig.ra la propria carta “Pellegrini” per Pt_1 CP_1 un budget mensile di circa 120,00 euro mensili che la madre utilizzerà al fine di provvedere al vitto dei figli;
8) le spese straordinarie per i figli saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% a carico della madre e 50% a carico del padre secondo il noto Protocollo del Tribunale di Roma;
9) con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche via e-mail o messaggio digitale, nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria dovrà ottenere il rimborso delle percentuali sopra indicate dall'altro genitore entro il termine di 15 giorni dall'esibizione di una ricevuta, riguardante il minore, attestante l'acquisto;
10) il Sig. , essendo allo stato gravato di prestiti e finanziamenti oltre che la cessione Pt_1 di 1/5 dello stipendio, è disponibile in futuro a rimodulare l'importo per il mantenimento da quest'ultimo dovuto in favore dei figli sulla base di nuove, effettive ed eventuali ulteriori entrate economiche riconducibili all'estinzione dei prestiti e dei finanziamenti dallo stesso attualmente contratti;
11) la casa coniugale sita a Roma in Via Giuseppe Rovani n. 24, di esclusiva proprietà della
Sig.ra e sulla quale grava una rata di mutuo mensile intestata alla Sig.ra pari CP_1 CP_1 ad euro 1.087,75, viene assegnata a quest'ultima, che la abiterà con i due figli e Per_2
e con quanto in essa contenuto: il Sig. se ne è già allontanato trasferendosi Per_1 Pt_1
a vivere a Perugia presso la filiale di Perugia;
Parte_2
12) il Sig. ha provveduto entro quattro giorni dalla firma del ricorso congiunto di Pt_1 separazione e divorzio a versare tramite bonifico bancario la somma di euro 70.000,00
(settantamila/00), donatagli dal di lui padre, alla Sig.ra che si è impegnata a sua volta CP_1 ad utilizzare tale somma di denaro per l'estinzione del prestito dalla stessa contratto con GO
(scadenza 2033 importo residuo euro 77.000,00) richiesto per la ristrutturazione della casa coniugale;
tale versamento del Sig. deve intendersi quale ulteriore contributo di Pt_1 quest'ultimo al mantenimento dei figli nonché a copertura delle esigenze abitative degli stessi;
13) la Sig.ra con la ricezione della somma di cui sopra, pari ad euro 70.000,00 CP_1
(settantamila/00), dichiara di aver regolato con il sig. ogni ulteriore rapporto di Pt_1 natura economica/patrimoniale e di non avere nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e pretesa riconducibile, direttamente o indirettamente, al rapporto di coniugio. Le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni ulteriore rapporto di natura economico/patrimoniale e di non avere nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o pretesa, riconducibile, direttamente e/o direttamente, l'una dall'altra;
3 14) le parti provvederanno ciascun in maniera autonoma al proprio mantenimento essendo autonome economicamente.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in ROMA, in data 23.05.2003, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00251, Parte II, Serie A05, Anno 2003, alle condizioni di cui in parte motiva;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma 02/07/2025
Il IC estensore Il Presidente
OL RO MA NZ
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
LI ES IC
OL RO IC rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1188 /2024, introdotta da
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. PEZZOTTI Parte_1 C.F._1
DAMIANO;
E
, (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CONTE CP_1 C.F._2
ANTONIO; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 CP_1 loro separazione personale rappresentando: che il matrimonio era stato celebrato in Roma data 25.05.2003, che dalla loro unione erano nati i figli (n. il 19.09.2006 e n. Per_1 Per_2 il 15.02.2008) e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 22.05.2025 le parti congiuntamente precisavano che nelle more della trattazione della causa il figlio aveva raggiunto la Per_1 maggiore età ed il padre si era trasferito a vivere a Perugia per motivi lavorativi e chiedevano la pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni come di seguito precisate e concordemente modificate rispetto a quanto in ricorso:
1 1) i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto e fisseranno la loro residenza, domicilio o dimora ove riterranno opportuno;
2) i genitori riconoscono che il presente atto di separazione rappresenta un atto importante ma modificativo unicamente dell'aspetto che riguarda la coppia coniugale mentre viene lasciato integro il concetto di coppia genitoriale assolutamente impermeabile a qualsiasi dissapore di natura personale;
3) il figlio minore (essendo il figlio , non economicamente sufficiente, divenuto Per_2 Per_1 maggiorenne il 19.09.2024) verrà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente nei periodi di rispettivo collocamento;
4) entrambe i figli vivranno presso la madre con facoltà per il padre di tenere con sé , Per_2 salvo diversi accordi, tenendo conto delle esigenze e delle richieste dello stesso che ha compiuto il diciassettesimo anno di età secondo le seguenti modalità:
a. due weekend alterni dal sabato alla domenica presso il padre essendosi quest'ultimo trasferito a Perugia fermo restando che previa volontà di lo stesso potrà trascorrere Per_2 con il padre nei giorni infrasettimanali anche il venerdì pomeriggio nel weekend di spettanza paterna;
b. in ordine ai periodi natalizi e pasquali, il minore lo trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, seguendo il principio Per_ dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal lunedì in al mercoledì con la madre);
c. il giorno della festa della mamma e del compleanno della Sig.ra , il minore starà con CP_1 la madre ugualmente a dirsi per il padre;
d. in ordine alle vacanze estive il minore trascorrerà con il padre una settimana nel mese di agosto che verrà comunicata alla madre entro il 31 maggio;
ormai maggiorenne frequenterà i genitori secondo le proprie volontà; Per_1
5) le parti presteranno il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido ai fini dell'espatrio sia con riferimento al minore che vicendevolmente tra loro;
6) il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli e con un assegno di Pt_1 Per_2 Per_1 mantenimento mensile complessivo pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) ovvero euro 250,00 cadauno, da corrispondersi, da parte del padre, tramite bonifico bancario, alla Sig.ra , CP_1 entro il giorno 5 del mese, a decorrere dal mese di giugno 2025 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Sarà, altresì, integralmente percepito da parte della Dott.ssa CP_1
2 l'assegno unico per i figli, con contestuale rinuncia del sig. alla propria quota parte Pt_1 dello stesso;
7) il Sig. concederà in utilizzo alla Sig.ra la propria carta “Pellegrini” per Pt_1 CP_1 un budget mensile di circa 120,00 euro mensili che la madre utilizzerà al fine di provvedere al vitto dei figli;
8) le spese straordinarie per i figli saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% a carico della madre e 50% a carico del padre secondo il noto Protocollo del Tribunale di Roma;
9) con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche via e-mail o messaggio digitale, nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria dovrà ottenere il rimborso delle percentuali sopra indicate dall'altro genitore entro il termine di 15 giorni dall'esibizione di una ricevuta, riguardante il minore, attestante l'acquisto;
10) il Sig. , essendo allo stato gravato di prestiti e finanziamenti oltre che la cessione Pt_1 di 1/5 dello stipendio, è disponibile in futuro a rimodulare l'importo per il mantenimento da quest'ultimo dovuto in favore dei figli sulla base di nuove, effettive ed eventuali ulteriori entrate economiche riconducibili all'estinzione dei prestiti e dei finanziamenti dallo stesso attualmente contratti;
11) la casa coniugale sita a Roma in Via Giuseppe Rovani n. 24, di esclusiva proprietà della
Sig.ra e sulla quale grava una rata di mutuo mensile intestata alla Sig.ra pari CP_1 CP_1 ad euro 1.087,75, viene assegnata a quest'ultima, che la abiterà con i due figli e Per_2
e con quanto in essa contenuto: il Sig. se ne è già allontanato trasferendosi Per_1 Pt_1
a vivere a Perugia presso la filiale di Perugia;
Parte_2
12) il Sig. ha provveduto entro quattro giorni dalla firma del ricorso congiunto di Pt_1 separazione e divorzio a versare tramite bonifico bancario la somma di euro 70.000,00
(settantamila/00), donatagli dal di lui padre, alla Sig.ra che si è impegnata a sua volta CP_1 ad utilizzare tale somma di denaro per l'estinzione del prestito dalla stessa contratto con GO
(scadenza 2033 importo residuo euro 77.000,00) richiesto per la ristrutturazione della casa coniugale;
tale versamento del Sig. deve intendersi quale ulteriore contributo di Pt_1 quest'ultimo al mantenimento dei figli nonché a copertura delle esigenze abitative degli stessi;
13) la Sig.ra con la ricezione della somma di cui sopra, pari ad euro 70.000,00 CP_1
(settantamila/00), dichiara di aver regolato con il sig. ogni ulteriore rapporto di Pt_1 natura economica/patrimoniale e di non avere nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e pretesa riconducibile, direttamente o indirettamente, al rapporto di coniugio. Le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni ulteriore rapporto di natura economico/patrimoniale e di non avere nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o pretesa, riconducibile, direttamente e/o direttamente, l'una dall'altra;
3 14) le parti provvederanno ciascun in maniera autonoma al proprio mantenimento essendo autonome economicamente.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in ROMA, in data 23.05.2003, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00251, Parte II, Serie A05, Anno 2003, alle condizioni di cui in parte motiva;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma 02/07/2025
Il IC estensore Il Presidente
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