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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4642 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa LA IL, nella causa iscritta al n° 18537/2024 R.G.L. promossa
D A
- CF - rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
LO VERSO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Bagheria
Corso Butera, n.53, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n° 59, con l'avv. SPARACINO MARIA
RA e l'avv. ADRIANA GIOVANNA RIZZO che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
E C O N T R O
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore,
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10 ottobre 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
1 ❖ Dichiara la contumacia di e contestualmente ne dichiara la carenza di CP_2
legittimazione passiva.
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Dichiara compensate le spese di lite con l'ente riscossore.
❖ Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in euro CP_1
1.865,00 oltre accessori come per legge
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 parte ricorrente - come indicata in epigrafe - propose opposizione all'avviso di addebito n. 59620240005629187000, formato il
23.11.2024 e notificatole a mezzo pec il 29.11.2024, relativo a contributi IVS, sanzioni ed interessi, dovuti alla Gestione Artigiani per l'anno 2018, del complessivo importo di euro
25.755,60.
A sostegno del ricorso deduceva:
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto non indicava i criteri di calcolo dei contributi, delle sanzioni e degli interessi;
- l'illegittimità dell'atto di accertamento effettuato dall' n. Controparte_2
TY301SM02043 notificato il 13/11/2023 (perché non aveva tenuto conto dei costi d'impresa che avrebbero abbattuto il reddito imponibile) e, pertanto, avverso lo stesso aveva proposto ricorso in autotutela all' chiedendone Controparte_2
l'annullamento parziale o totale con evidenti conseguenze sull'avviso di addebito impugnato in quanto l'abbattimento della base imponibile si ripercuoteva sul calcolo contributivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
la fondatezza dl ricorso di cui chiedeva il rigetto in particolare evidenziando “[..] La parte si duole del fatto che l'avviso di addebito sia stato notificato nonostante l'istanza di annullamento dell'accertamento fiscale presentata. L' è estraneo a tale istanza e CP_3
pertanto non può che agire che sulla base dei dati comunicati dall' . Controparte_2
In ogni caso la parte non dà alcuna prova dell'accoglimento dell'istanza che pertanto deve considerarsi irrilevante non essendo stato né allegato né provato alcun ricorso dinanzi la competente Corte di Giustizia tributaria”.
Ritrualmente evocata in giudzio non si costituiva. CP_2
2 La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza cartolare del 10 ottobre 2025, verificato il deposito delle note autorizzate ex art 127 ter cpc, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni di cui in atti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'ente riscossore ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi e ne va contestualmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva atteso che oggetto dell'opposizione è l'avviso di addebito n.
59620240005629187000 emesso dall' e notificato da quest'ultimo. CP_1
Ciò premesso il ricorso non può trovare accoglimento.
Anzitutto va disattesa la doglianza relativa al difetto di motivazione perché l'avviso di addebito è un atto integralmente disciplinato dall'art. 30, d.l. 78/2010 (conv. con modificazioni dalla L. 122/2010); pertanto, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma appena richiamata, la tesi della ricorrente secondo cui l'atto dovrebbe riportare anche un requisito ulteriore (cioè la motivazione prevista dall'art. 3, L. 241/1990) non merita di essere condivisa: in altre parole, i requisiti previsti dalla norma speciale esauriscono quelli che l'avviso di addebito deve presentare ai fini della sua validità.
Nel merito, parte opponente ammette nel proprio ricorso di avere ricevuto la notifica dell'atto di accertamento dall' e di avere proposto ricorso in autotutela. Controparte_2
Com'è ben noto (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell' 08/09/2015 n. 17769;
Cass. Civ. Ord del 24 dicembre 2020, n. 29573), «in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 […], un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all sicché ove il maggior contributo CP_1
previdenziale dovuto sia accertato dall prima dello spirare del Controparte_2 termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . CP_1
Oltretutto, « […] il D. Lgs. n. 462 del 1997 art. 1, emanato in attuazione della
Legge Delega 23 dicembre 1996 n. 662, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle
3 relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso L. n. 662 del
1996, (art. 3, comma 134, lett. b) ha disposto che: Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi».
Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che la notifica dell'avviso di accertamento disposta dall' incide non solo sul rapporto Controparte_2 tributario ma anche su quello previdenziale.
Va ulteriormente precisato che la mera presentazione di una richiesta di autotutela all' non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine Controparte_2 previsto dal legislatore, in primis, quello per la proposizione del ricorso al giudice tributario.
Orbene, nel caso scrutinato, fermi restando i principi che governano la ripartizione degli oneri probatori, emerge per tabulas che:
- da un lato l' ha documentalmente provato di avere emesso l'avviso di addebito CP_1
sulla scorta dell'atto di accertamento n. notificato dall' NumeroDiC_1 CP_2
il 13/11/2023 (prodotto nel fascicolo telematico);
[...]
- dall'altro, l'opponente, pur espressamente onerata di produrre documentazione attestante l'esito del riesame, non ha depositato alcunchè né ha dimostrato di avere proposto nel termine previsto ex lege di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento il ricorso innanzi alla Corte di Giustizia tributaria (è stata versata in atti solamente l'istanza di riesame in autotutela del 9.10.2024).
Appare, inoltre, opportuno sottolineare che la controversia, come delineata dalle parti, non riguarda l'esistenza stessa dell'obbligo d'iscrizione della alla gestione Pt_1 previdenziale;
tale presupposto, infatti, è incontestato e l'unico punto del contendere è il diritto dell'ente di riscuotere i contributi calcolati sul maggior reddito emerso dall'accertamento fiscale.
Sul punto si è recentemente espressa anche la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 26/05/2025, n. 14044) che ha evidenziato come l'accertamento fiscale ha un significativo valore probatorio: se la discussione è limitata all'importo dei contributi
4 dovuti sul maggior reddito e non all'obbligo di iscrizione in sé, il giudice deve valutare la pretesa basandosi su tale accertamento.
Conseguentemente, in assenza di prova (che l'opponente avrebbe dovuto fornire) in ordine a circostanze e/o elementi che avrebbero fatto venir meno i presupposti che hanno determinato l'emissione dell'avviso di addebito impugnato, ques'ultimo deve ritenersi legittimo giacchè i contributi previdenziali sono stati quantificati in base al reddito accertato in sede di verifica da parte dell' . Controparte_2
Oltretutto, nell'atto di accertamento n. (nel quale si da atto che NumeroDiC_1
convocata il 5.10.2023 per rendere chiarimenti non si è presentata) viene Parte_1
espressamnete indicata la misura della contribuzione previdenziale (euro 15.193,00) ancora dovuta in esito all'accertamento fiscale effettuato (cfr. pag 6 - SEZIONE I - CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI DOVUTI DA - Il contributo dovuto è calcolato applicando CP_4
le aliquote sotto riportate secondo il criterio della progressione: - 24% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.710,00 ed euro 46.630,00; - 25% sui redditi superiori ad euro 46.630,00 fino ad un massimale di euro 77.717,00 o fino ad un massimale di euro 101.427,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al
31/12/1995) cui sono stati sommati sanzioni e interessi (cfr dettagli avviso di addebito).
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto restando caducata la già concessa sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto.
In ordine alle spese di lite, si ritiene di compensarle tra la ricorrente e l' Controparte_5 stante la contumacia di quest'ultimo; le restanti spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione dei minimi tariffari e tenendo conto dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 10 ottobre 2025
IL GIUDICE O.
LA IL
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