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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente e Relatore
SESSA SABATO, Giudice
BIANCO BRUNA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3556/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 02876202500001926000 IRPEF-ALTRO
- PREAVV IPOTECA n. 02876202500001926000 IVA-ALTRO
- PREAVV IPOTECA n. 02876202500001926000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170025849603000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170025849603000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180003912502000 IVA-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180018540788000 SANZIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180020919770000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180020919770000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190017443674000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190031685618000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190048193825000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200035896574000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210003869377000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220013865850000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220017627805000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, officiato dall'Avvocato Difensore_1, ha presentato alla Corte Tributaria ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione con il quale ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 762025 00001926 000 notificatagli il 17 giugno 2025, in una alle sottese cartelle di pagamento di cui ha negato conoscenza precedente (n. 028 20170025849603 000 – IRPEF e IRAP anno
2014 assunta notificata in data 27 marzo 2018; n. 028 20180003912502 000 – IVA- anno 2010 assunta notificata in data 10 aprile 2018; n. 028 20180018540788 00 – sanzioni pecuniarie su controlli fiscali anno
2012 assunta notificata in data 6 febbraio 2019; n. 028 20180020919770 000 – IRPEF e IVA anno 2015 assunta notificata in data 6 febbraio 2019; n. 028 20190017443674 000 – IRPEF anno 2015 assunta notificata in data 9 novembre 2019; n. 028 20190031685618 000 –IRAP anno 2016 assunta notificata in data 10 febbraio 2022; n. 028 20190048193825 000 – IRPEF anno 2016 assunta notificata in data 2 ottobre 2021;
n. 028 20200035896574 000 – IRPEF anno 2017 assunta notificata in data 7 novembre 2022; n. 028
20210003869377 000 – IRAP anno 2017 assunta notificata in data 14 aprile 2022; n. 028 20220013865850
000 – IRPEF anno 2017 assunta notificata in data 7 novembre 2022 e n. 028 20220017627805 000 – IRPEF anno 2017 assunta notificata in data 20 gennaio 2023).
Insorgendo contro il solo atto dichiarato realmente portato alla sua conoscenza ha protestato:
- mancata notifica degli atti prodromici, a ragione della quale ha sia sostenuto l'ammissibilità dell'odierna iniziativa, sia la violazione dell'art. 7 comma VI dello Statuto del contribuente nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 219/2023 secondo cui “è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento”, con la specifica del capoverso che “l'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia”; nell'occasione ha opinato eventuali vizi da cui possano essere affette le notifiche che controparte possa eventualmente documentare costituendosi;
- intervenuta decadenza e maturata prescrizione;
- violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 stante la prolungata inerzia anche dalla eventuale – ma negata – notifica delle cartelle e l'odierna iniziativa.
Ha così rassegnato, previa istanza sospensiva, le seguenti conclusioni: in via principale accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione;
per l'effetto, dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
in via subordinata, dichiarare comunque la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento e della comunicazione preventive d'iscrizione ipotecaria, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ha riservato di aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale delle controparti;
condannare, anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione all'Avvocato anticipatario.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione mentre lo ha fatto l'Ufficio
contro
-deducendo alle ragioni di parte ricorrente e producendo documentazione a conforto dei suoi asserti.
Negata la sospensiva con ordinanza del 21 ottobre 2025 alla pubblica udienza odierna la lite è stata decisa nei termini di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va premesso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 762025 00001926 000 notificata al ricorrente in data 17 giugno 2025 fa riferimento ad una serie di cartelle (richiamate in ogni elemento significativo e idoneo sia a identificarle, sia ad assolvere – anche per relationem – la motivazione) che incorporano ruoli iscritti a seguito di controlli automatizzati ex art. 36 bis.
Esse, per ruoli di cui l'Ufficio ha indicato la tempestiva iscrizione e consegna all'Agente della Riscossione, sono state tutte precedentemente notificate al contribuente che non le ha impugnate. Per l'effetto, non è possibile più a questi contestare eventuali vizi (comunque non evidenti ex actis) che avrebbe dovuto rilevare muovendo ricorso contro le cartelle. Se l'obiezione della decadenza è addirittura inammissibile, infondata
è l'eccezione di prescrizione nel termine decennale valido per i tributi erariali, estensibile - secondo un indirizzo nomofilattico che, ancorché non univoco, pare preferibile in base agli ultimi arresti - ad interessi e sanzioni.
Ma per sincerarsi della attualità della pretesa e della legittimità dell'odierna iniziativa dell'Ufficio conviene procedere con ordine, partendo dalle cartelle di cui infondatamente Ricorrente_1 ha negato la conoscenza, muovendo generiche critiche alle notifiche di cui l'Ufficio avrebbe potuto dare prova, come immancabilmente ha fatto.
Tutte le ostentate cartelle sono state ritualmente notificate: in alcuni casi con il rito degli irreperibili ai sensi dell'art.140 c.p.c. con la cura d'ogni formalità a iniziare dal deposito presso la Casa Comunale e dalla relativa comunicazione, essendo il contribuente risultato assente (cartelle n. 028 20200035896574, n. 028
20220013865850, n. 028 20220017627805) o sconosciuto all'indirizzo risultato dalle indagini espletate
(cartelle n. 028 20180018540788, n. 028 20180020919770, n. 028 20190017443674, n. 028
20190048193825); in altri casi con la consegna presso il domicilio nelle mani di familiare ivi rinvenuto ai sensi dell'art.139 c.p.c. con conseguente invio della comunicazione di avvenuta notifica (cartelle n. 028
20170025849603, n. 028 20210003869377); in altri casi ancora a mezzo p.e.c. (cartella n. 028
20180003912502); in altri addirittura con consegna a mani proprie (cartella n. 028 20190031685618).
L'Agenzia, con ampie motivazioni, ha illustrato i principi di diritto che regolano le diverse possibilità di notifica, assumendo di averne fatto in tutti i casi, secondo le evenienze di volta in volta verificatesi, buon governo. Le teoriche contestazioni che parte ricorrente ha elevato alle notifiche, per l'eventualità che l'Ufficio ne desse dimostrazione peccano di estrema genericità e non si attagliano a nessun documento successivamente ma tempestivamente prodotto da resistente. Né all'esito della atto il ricorrente ha presentato memorie per focalizzare la sua critica all'una o all'altra notifica, né ha creduto opportuno di farlo all'udienza cui non ha partecipato.
In finale, l'atto seguente – sia esso la comunicazione preventiva di cui si discute, sia l'intimazione di pagamento (su cui oltre, di cui a torto il ricorrente ha negato la conoscenza) – non consente di recuperare l'iniziativa mancata che allo stato sarebbe comunque inammissibile in base al combinato disposto degli artt.
19 comma 3 e 21 de d.lgs. n. 546/1992 per tardività.
La Corte tributaria - infatti - conosce ed applica il principio secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), sia assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (ex multis Cassazione n. 3005/2020).
Ad abundantiam si osserva che la notifica delle intimazioni di pagamento ha interrotto il termine di prescrizione.
Proprio in relazione all'intimazione cui si è fatto appena riferimento, il contribuente sostiene che, non avendola ricevuta, vi sarebbe stata violazione dall'Ufficio dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.
In disparte altre osservazioni sulla natura dell'iscrizione ipotecaria preannunciata dall'atto impugnato,
l'Agenzia ha documentato d'avere notificato in data 18 marzo 2024 l'intimazione n. 028 20239010544212000
e in data 17 luglio 2025 l'intimazione n. 028 2025900296042800, per cui anche questa doglianza è priva di fondamento.
Ne consegue il rigetto del ricorso e il regolamento delle spese secondo soccombenza sebbene limitatamente alla parte resistente costituita, nulla essendo dovuto alla contumace.
La liquidazione contenuta nel dispositivo considera le richieste della nota allegata dall'Ufficio che modera i parametri del D.M. 147/2023.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta che liquida in € 2.950,00 oltre rimborso forfettario come per legge;
nulla per le spese all'Agenzia delle Entrate -
Riscossione non costituita.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente e Relatore
SESSA SABATO, Giudice
BIANCO BRUNA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3556/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 02876202500001926000 IRPEF-ALTRO
- PREAVV IPOTECA n. 02876202500001926000 IVA-ALTRO
- PREAVV IPOTECA n. 02876202500001926000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170025849603000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170025849603000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180003912502000 IVA-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180018540788000 SANZIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180020919770000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180020919770000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190017443674000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190031685618000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190048193825000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200035896574000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210003869377000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220013865850000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220017627805000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, officiato dall'Avvocato Difensore_1, ha presentato alla Corte Tributaria ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione con il quale ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 762025 00001926 000 notificatagli il 17 giugno 2025, in una alle sottese cartelle di pagamento di cui ha negato conoscenza precedente (n. 028 20170025849603 000 – IRPEF e IRAP anno
2014 assunta notificata in data 27 marzo 2018; n. 028 20180003912502 000 – IVA- anno 2010 assunta notificata in data 10 aprile 2018; n. 028 20180018540788 00 – sanzioni pecuniarie su controlli fiscali anno
2012 assunta notificata in data 6 febbraio 2019; n. 028 20180020919770 000 – IRPEF e IVA anno 2015 assunta notificata in data 6 febbraio 2019; n. 028 20190017443674 000 – IRPEF anno 2015 assunta notificata in data 9 novembre 2019; n. 028 20190031685618 000 –IRAP anno 2016 assunta notificata in data 10 febbraio 2022; n. 028 20190048193825 000 – IRPEF anno 2016 assunta notificata in data 2 ottobre 2021;
n. 028 20200035896574 000 – IRPEF anno 2017 assunta notificata in data 7 novembre 2022; n. 028
20210003869377 000 – IRAP anno 2017 assunta notificata in data 14 aprile 2022; n. 028 20220013865850
000 – IRPEF anno 2017 assunta notificata in data 7 novembre 2022 e n. 028 20220017627805 000 – IRPEF anno 2017 assunta notificata in data 20 gennaio 2023).
Insorgendo contro il solo atto dichiarato realmente portato alla sua conoscenza ha protestato:
- mancata notifica degli atti prodromici, a ragione della quale ha sia sostenuto l'ammissibilità dell'odierna iniziativa, sia la violazione dell'art. 7 comma VI dello Statuto del contribuente nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 219/2023 secondo cui “è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento”, con la specifica del capoverso che “l'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia”; nell'occasione ha opinato eventuali vizi da cui possano essere affette le notifiche che controparte possa eventualmente documentare costituendosi;
- intervenuta decadenza e maturata prescrizione;
- violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 stante la prolungata inerzia anche dalla eventuale – ma negata – notifica delle cartelle e l'odierna iniziativa.
Ha così rassegnato, previa istanza sospensiva, le seguenti conclusioni: in via principale accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione;
per l'effetto, dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
in via subordinata, dichiarare comunque la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento e della comunicazione preventive d'iscrizione ipotecaria, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ha riservato di aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale delle controparti;
condannare, anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione all'Avvocato anticipatario.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione mentre lo ha fatto l'Ufficio
contro
-deducendo alle ragioni di parte ricorrente e producendo documentazione a conforto dei suoi asserti.
Negata la sospensiva con ordinanza del 21 ottobre 2025 alla pubblica udienza odierna la lite è stata decisa nei termini di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va premesso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 762025 00001926 000 notificata al ricorrente in data 17 giugno 2025 fa riferimento ad una serie di cartelle (richiamate in ogni elemento significativo e idoneo sia a identificarle, sia ad assolvere – anche per relationem – la motivazione) che incorporano ruoli iscritti a seguito di controlli automatizzati ex art. 36 bis.
Esse, per ruoli di cui l'Ufficio ha indicato la tempestiva iscrizione e consegna all'Agente della Riscossione, sono state tutte precedentemente notificate al contribuente che non le ha impugnate. Per l'effetto, non è possibile più a questi contestare eventuali vizi (comunque non evidenti ex actis) che avrebbe dovuto rilevare muovendo ricorso contro le cartelle. Se l'obiezione della decadenza è addirittura inammissibile, infondata
è l'eccezione di prescrizione nel termine decennale valido per i tributi erariali, estensibile - secondo un indirizzo nomofilattico che, ancorché non univoco, pare preferibile in base agli ultimi arresti - ad interessi e sanzioni.
Ma per sincerarsi della attualità della pretesa e della legittimità dell'odierna iniziativa dell'Ufficio conviene procedere con ordine, partendo dalle cartelle di cui infondatamente Ricorrente_1 ha negato la conoscenza, muovendo generiche critiche alle notifiche di cui l'Ufficio avrebbe potuto dare prova, come immancabilmente ha fatto.
Tutte le ostentate cartelle sono state ritualmente notificate: in alcuni casi con il rito degli irreperibili ai sensi dell'art.140 c.p.c. con la cura d'ogni formalità a iniziare dal deposito presso la Casa Comunale e dalla relativa comunicazione, essendo il contribuente risultato assente (cartelle n. 028 20200035896574, n. 028
20220013865850, n. 028 20220017627805) o sconosciuto all'indirizzo risultato dalle indagini espletate
(cartelle n. 028 20180018540788, n. 028 20180020919770, n. 028 20190017443674, n. 028
20190048193825); in altri casi con la consegna presso il domicilio nelle mani di familiare ivi rinvenuto ai sensi dell'art.139 c.p.c. con conseguente invio della comunicazione di avvenuta notifica (cartelle n. 028
20170025849603, n. 028 20210003869377); in altri casi ancora a mezzo p.e.c. (cartella n. 028
20180003912502); in altri addirittura con consegna a mani proprie (cartella n. 028 20190031685618).
L'Agenzia, con ampie motivazioni, ha illustrato i principi di diritto che regolano le diverse possibilità di notifica, assumendo di averne fatto in tutti i casi, secondo le evenienze di volta in volta verificatesi, buon governo. Le teoriche contestazioni che parte ricorrente ha elevato alle notifiche, per l'eventualità che l'Ufficio ne desse dimostrazione peccano di estrema genericità e non si attagliano a nessun documento successivamente ma tempestivamente prodotto da resistente. Né all'esito della atto il ricorrente ha presentato memorie per focalizzare la sua critica all'una o all'altra notifica, né ha creduto opportuno di farlo all'udienza cui non ha partecipato.
In finale, l'atto seguente – sia esso la comunicazione preventiva di cui si discute, sia l'intimazione di pagamento (su cui oltre, di cui a torto il ricorrente ha negato la conoscenza) – non consente di recuperare l'iniziativa mancata che allo stato sarebbe comunque inammissibile in base al combinato disposto degli artt.
19 comma 3 e 21 de d.lgs. n. 546/1992 per tardività.
La Corte tributaria - infatti - conosce ed applica il principio secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), sia assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (ex multis Cassazione n. 3005/2020).
Ad abundantiam si osserva che la notifica delle intimazioni di pagamento ha interrotto il termine di prescrizione.
Proprio in relazione all'intimazione cui si è fatto appena riferimento, il contribuente sostiene che, non avendola ricevuta, vi sarebbe stata violazione dall'Ufficio dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.
In disparte altre osservazioni sulla natura dell'iscrizione ipotecaria preannunciata dall'atto impugnato,
l'Agenzia ha documentato d'avere notificato in data 18 marzo 2024 l'intimazione n. 028 20239010544212000
e in data 17 luglio 2025 l'intimazione n. 028 2025900296042800, per cui anche questa doglianza è priva di fondamento.
Ne consegue il rigetto del ricorso e il regolamento delle spese secondo soccombenza sebbene limitatamente alla parte resistente costituita, nulla essendo dovuto alla contumace.
La liquidazione contenuta nel dispositivo considera le richieste della nota allegata dall'Ufficio che modera i parametri del D.M. 147/2023.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta che liquida in € 2.950,00 oltre rimborso forfettario come per legge;
nulla per le spese all'Agenzia delle Entrate -
Riscossione non costituita.