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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20652 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmine Masucci e Parte_1
Salvatore Taglioni, domiciliatari in Napoli, alla Calata San Marco, 4;
-attrice-
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Giuseppina Marone, domiciliataria in Piano di Sorrento (NA), alla via Cassano, 19;
-Convenuto-
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Gaetano Santucci de Magistris e dall'avv. Gianfranco Fazia, domiciliatari in Napoli, alla via
F. Caracciolo 9 bis;
-Convenuta-
E
, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Paola Parente, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia, 81;
-Convenuta-
NONCHE'
(già Controparte_4 Controparte_5
), in persona del procuratore speciale
[...] Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Giani che elegge domicilio digitale presso l'indirizzo pec indicato in comparsa di costituzione del 21.10.2024;
-Terzo chiamato- 2
Conclusioni: per l'attrice: “
1. Accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del
[...]
in persona del Sindaco p.t. e/o della in persona del CP_1 Controparte_3
Presidente p.t., e/o della in persona del legale rapp.te p.t., in solido fra loro CP_2
ovvero la/e parte/i convenuta/e che, per avventura risultasse/ro quale/i responsabile/i, per espressa violazione dell'obbligo di manutenzione, custodia e controllo del territorio e/o, in ogni caso, per violazione del generale principio del neminem ledere ex art. 2043 c.c.; 2. Per
l'effetto condannare il in persona del Sindaco p.t. e/o la Controparte_1 CP_3
in persona del Presidente p.t. e/o la in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] CP_2
in solido fra loro ovvero la/e parte/i convenuta/e che, per avventura risultasse/ro quale/i solo/i responsabile/i, al risarcimento in favore” di , dei danni subiti Parte_1
quali danni patrimoniali, non patrimoniali, morali, ivi compreso quelli biologico, alla vita di relazione, psichici e da stress, per spese vive sostenute e da sostenersi in futuro, per spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale ecc. (in breve nessun danno escluso o eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura innanzi quantificata e comunque non inferiore all'importo di Euro 36.829,83, a cui va aggiunto il danno da liquidarsi con valutazione equitativa per il ritardo nel conseguimento della laurea, causato dalla necessità di differire il sostenimento di due esami già prenotati e dell'esame di laurea programmato per dicembre 2015 in conseguenza del sinistro occorsole. Nella quantificazione equitativa va tenuto conto sia dei costi di sostentamento fuori sede per un ulteriore quadrimestre, sia della perdita di chance lavorativa e di progressione successiva di carriera, in ogni caso per un importo aggiuntivo che si indica in Euro 40.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma che codesta Giustizia ritiene equa, nonché, sempre con valutazione equitativa – ma, in ogni caso, in una somma non inferiore ad Euro 30.000,00 – il danno costituito dalle spese da sostenere per gli interventi odontoiatrici cui deve sottoporsi con periodicità decennale, come evidenziato nella relazione tecnica di parte e nel referto del Dott. Controparte_7
sopra richiamato, che si produce e del quale si è chiesta l'acquisizione agli atti del processo ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c.
3. Il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo, oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari e spese generali della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. ai … procuratori antistatari”; 3
per rigetto della domanda, vinte le spese di lite;
Controparte_1
per come da comparsa di risposta;
Controparte_3
per rigetto della domanda, vinte le spese di lite;
CP_2 per : “nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate Controparte_4
nei confronti del convenuto, siccome indimostrate e infondate, in Controparte_8
fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande a carico del convenuto, nonché di CP_1
ritenuta operatività della polizza n. 0600000107, accertare l'esatta quota di responsabilità
Contr direttamente attribuibile al convenuto e contenere la condanna di e il conseguente obbligo di manleva, entro tale quota, nonché entro tutti i termini e tutte le condizioni di polizza (in particolare, entro il limite del massimale e previa detrazione della franchigia), dichiarando altresì il diritto di QBE, qualora richiesta di pagare somme eccedenti la predetta quota, di rivalersi per l'eccedenza sulle altre parti del giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio il la Parte_1 Controparte_1 CP_3
e la ritenendoli responsabili del mancato “obbligo di manutenzione,
[...] CP_2 custodia e controllo del territorio”, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, pari a €
19.318,61 per “danno biologico”, € 12.950,00 per rimborso di spese mediche e € 3.851,22 per
“danno patrimoniale”, subiti per effetto di una caduta, “la notte del 29 agosto 2015 alle ore
2.30 circa” “sul lungomare di Marina della Lobra” nel Comune di mentre CP_1 percorreva “la strada pedonale che costeggia la scogliera frangiflutti … per dirigersi al parcheggio auto situato nel porticciolo di Marina della Lobra”, quando percorrendo una
“rampa asfaltata lievemente sopraelevata”, “dopo aver percorso pochi passi”, “era precipitata in un vano … profondo oltre un metro, posto al termine della suddetta rampa”,
“completamente aperto … senza alcuna grata di copertura, non … delimitato da transenne di protezione”, senza “alcuna segnaletica che avvertisse del pericolo”, “né … illuminato”, in una strada “del tutto priva di illuminazione” e con “visibilità scarsissima anche per assenza di luce naturale (la luna era in 'fase nuova')”.
L'attrice ha precisato che nell'occasione riportò lesioni personali, tra cui un trauma lacero contusivo a carico del labbro inferiore, la rottura dell'incisivo centrale sx e una frattura distale del radio con interessamento della stiloide ulneare del polso sinistro, con postumi.
Ha reclamato, inoltre, l'ulteriore danno – da risarcire in via equitativa – “per il ritardo nel conseguimento della laurea causato dalla necessità di differire il sostenimento degli ultimi 4
due esami e per l'effetto dell'esame di laurea”, “in un ammontare non inferiore ad €
40.000,00”.
Ha chiesto, infine, il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, vinte le distraende spese di lite.
Il costituitosi, ha eccepito, in particolare, che “la zona risulta Controparte_1 insistente sull'alveo di un rivolo di scolo di acque di competenza della ” e Controparte_3 che “all'interno dell'incavo in cui si sarebbe verificato il sinistro si trovano impianti di sollevamento gestiti dalla ; pertanto, “la responsabilità per l'evento” è della CP_2
, quale Ente competente sull'area in oggetto” e della “ quale Controparte_3 CP_2
gestore degli impianti di sollevamento e … tenuto anche alla manutenzione ed alla conservazione delle aree su cui gli impianti insistono”. Ha aggiunto che l'attrice era “andata completamente 'fuori strada'”, non avendo proceduto “in normale direzione” “sino all'uscita dell'alveo”.
Ha contestato, ancora, la domanda di risarcimento anche nel quantum e ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in garanzia la . Controparte_5
La costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, infondata nell'an e nel CP_2 quantum, vinte le distraende spese di lite, eccependo, in particolare, la “negligenza dell'attrice, che, con la dovuta attenzione, avrebbe potuto evitare facilmente la buca”.
Autorizzata la sua chiamata in causa, la Controparte_5
, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'infondata domanda della , vinte le spese
[...] Parte_1
di lite. Ha eccepito, inoltre, la violazione del c.d. patto di gestione della lite, da parte del costituitosi direttamente in giudizio senza dare “la possibilità Controparte_8 all'assicuratore di assumere la gestione della vertenza in suo nome e per suo conto”, con la conseguenza che “resteranno in ogni caso a carico di tale ente comunale le spese dallo stesso sostenute per la costituzione e difesa nel presente giudizio”.
La costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo che la Controparte_3 strada ove è avvenuto l'incidente non ricade nelle aree demaniali portuali da lei gestite e, inoltre, che “l'opera oggetto di contenzioso è stata realizzata dal ed è attualmente CP_1 gestita dalla , con conseguente assenza di sua responsabilità. Ha aggiunto che “il CP_2 comportamento negligente della … ” ha “inciso sulla produzione dell'evento Parte_1 dannoso”, esistendo una scalinata, sovrastante il vano de quo, dotata di corrimano che ne garantiva “il passaggio in assoluta sicurezza”.
Formulata alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalla CP_3
espletate la prova testimoniale e una C.T.U., prodotta documentazione e e
[...] 5
precisate le conclusioni, è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con riserva all'esito della decisione.
2.- Venendo al merito della controversia, alla fattispecie in esame è applicabile l'art. 2051
c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com'è noto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, di recente ribadito dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata.
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico, del nesso causale tra la cosa e il danno, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. da ultimo Cass. S.U. ord. n. 20943 del 30 giugno
2022).
Inoltre, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa di atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art.
1227 c.c. comma 1; e deve essere valutata anche tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico 6
di regolarità causale” (cfr. Cass. sez. III, 28.6.2019 n. 17443; cfr. altresì Cass. Sez. U.,
n. 20943 del 30.6.2022, Cass. Sez. 3, n. 11152/2023, Cass. Sez. 3 n. 2376/2024).
Nel caso di specie, costituisce circostanza non contestata dalle parti la caduta dell'attrice nel vano per cui è causa. L'attrice, inoltre, ha dato prova delle lesioni riportate a seguito della caduta sia alla luce della documentazione medica in atti, sia della prova testimoniale espletata.
Tuttavia, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, consentono di ritenere la prova dell'esistenza di un caso fortuito, rappresentato dalla violazione del dovere di cautela da parte della danneggiata, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Dalla documentazione fotografica e dal video depositati in giudizio dall'attrice si evince, in particolare, che sui luoghi per cui è causa esiste una strada lungomare percorribile sulla destra accanto ai frangiflutti e che esiste altro percorso, pedonale, che si trova sulla sinistra rispetto alla strada lungomare, che porta ad una scaletta dotata di corrimano, mentre la rampa ove è presente l'apertura ove è caduta l'attrice, perpendicolare rispetto alla strada lungomare, è un manufatto cementizio, destinato alla raccolta delle acque, di certo non destinato al transito pedonale;
lo stesso, inoltre, non confluisce sull'altra strada pedonale che si trova a sinistra di cui sopra si è parlato, che rispetto alla predetta rampa si trova sopraelevata.
È la stessa attrice a riferire che la stessa, insieme all'amica si era Testimone_1
incamminata sulla strada pedonale che costeggia la scogliera frangiflutti per dirigersi al parcheggio auto situato nel porticciolo di Marina della Lobra quanto “giunte in prossimità della rampa” in questione “che … crea un bivio che sembra condurre al soprastante piccolo spiazzo da cui si diparte la scaletta che a sua volta conduce più avanti al menzionato parcheggio, imboccavano tale rampa”.
L'attrice, pertanto, nella prospettazione dell'evento fornito nell'atto introduttivo, riferisce che dopo aver percorso la strada c.d. di destra, costeggiante la scogliera frangiflutti, imboccò la rampa ove poi è caduta perché essa sembrava condurre alla strada che a sua volta conduce al parcheggio, che si trova in prossimità del porticciolo, e di essere caduta in errore a causa della non visibilità dei luoghi, in quanto “la notte dell'incidente la strada pedonale della “Chiaia”, lungo tutto il percorso, era del tutto priva di illuminazione e la visibilità era scarsissima anche per assenza di luce naturale (la luna era in “fase nuova”) e di altra luce artificiale in quanto sprovvista di impianto di illuminazione” (cfr. atto di citazione).
Orbene, deve rilevarsi, anzitutto, che la testimone ha fornito una Testimone_1
versione parzialmene diversa dell'evento, affermando, in particolare, che lei e l'attrice stavano inizialmente percorrendo la strada pedonale che costeggia la Parte_1
costiera frangiflutti quando hanno deviato il loro percorso, salendo sulla rampa, per 7
raggiungere gli altri amici, perché “ad un certo punto”, camminando, si erano accorte “che erano lì” – e cioè che avevano intrapreso il viottolo sulla sinistra sopra descritto, che presenta una “balaustra” a protezione – e avevano “cerca[to] di raggiungerli”. La decisione di deviare il percorso, quindi, è stata presa, nella versione della teste, nel corso del tragitto, perché l'attrice e l'amica si erano avvedute che i loro amici si trovavano nei pressi della citata balaustra e non, invece, come sostenuto dall'attrice, perché quella era la strada obbligata che conduceva al parcheggio.
Orbene, se effettivamente lo stato dei luoghi era privo di illuminazione sia naturale che artificiale, come sostenuto dall'attrice e confermato dalla testimone, e, quindi, “al buio”, desta anzitutto perplessità la circostanza che la testimone abbia affermato, invece, di aver “visto” gli amici nei pressi della “balaustra” – e quindi di essere riuscita a vedere sia gli amici che la balaustra – e, invece, di non aver visto che la rampa in questione non portava alla citata balaustra e, quindi, all'altra strada percorsa dagli amici.
A ciò deve aggiungersi che, se effettivamente lo stato dei luoghi era non illuminato, come sostenuto dall'attrice, costituisce fatto notorio che al buio non si vedano né si possano evitare gli ostacoli e che pertanto le conseguenze infauste dell'incidente devono essere correttamente ascritte alla condotta negligente dell'odierna attrice, la quale, appunto, ha deviato il percorso accanto alla scogliera frangiflutti, mettendosi a percorrere una rampa in salita, che sembrava portare al luogo ove si trovavano gli amici, senza l'accortezza imposta dall'ordinaria diligenza di munirsi di una luce (ad esempio tornando al locale ove fino a poco prima si trovava per chiedere un aiuto in tal senso, oppure utilizzando la luce del telefono cellulare, che pure l'attrice affermava avere con sé, ovvero ancora chiamare soccorsi, e così via), accettando in tal modo il rischio di non poter vedere ed evitare ostacoli e pericoli.
Detta circostanza qualifica in senso particolare la fattispecie, nel senso che, essendo la consapevole della non illuminazione della strada, la stessa aveva il dovere di Parte_1
adottare tutte le possibili cautele richieste dalle circostanze del caso, tenendo, quindi, un comportamento più diligente (cfr. in termini Cass. ord. n. 24491/2023 del 10 agosto 2023, nella cui motivazione si legge che “l'accertamento sul ruolo causale della condotta del danneggiato è un accertamento in fatto, che è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato. I giudici di merito hanno accertato che la zona in cui la ricorrente è caduta era in ombra e che quindi non vi era sufficiente visibilità … Ciò posto, la ratio della decisione, al di là del riferimento alla necessità di una torcia, che vuol dire più precisamente necessità di illuminare il passaggio con qualsiasi cosa, è nella imprudenza di percorrerla comunque: la violazione della regola cautelare è nel fatto di percorrere comunque, senza una qualche 8
illuminazione, una strada buia accettando il rischio di non poter vedere ostacoli e pericoli …
E' vero che l'individuazione della regola cautelare da parte del giudice di merito non è accertamento di un fatto, ma, per l'appunto, di una regola di condotta, ma, pur vera essendo questa osservazione, non può comunque ritenersi violata la regola dell'articolo 1227 c.c., in quanto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che chi percorre una strada buia si assume il rischio di ostacoli o pericoli non visibili”).
La condotta imprudente dell'attrice, pertanto, è tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa (il vano aperto) e l'evento dannoso (la caduta).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni sopra esposte e in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” [atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessaria esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio
2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre
2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di
Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze, 7 ottobre 2003; Tribunale di
Lucca 8 febbraio 2001)], le domande giudiziali proposte da vanno Parte_1
rigettate, non potendo essere riconosciuto alcun risarcimento alla danneggiata, con conseguente declaratoria di assorbimento della domanda di garanzia impropria proposte dal nei confronti della . Controparte_1 Controparte_5
3.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice, sulla quale restano definitivamente a carico le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta la domanda;
-. Condanna al pagamento, in favore dei convenuti e della terza chiamata Parte_1
in epigrafe indicati, delle spese processuali, liquidate, a favore di ciascuno degli stessi, in euro
3.526,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
-. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Napoli, 21.3.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20652 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmine Masucci e Parte_1
Salvatore Taglioni, domiciliatari in Napoli, alla Calata San Marco, 4;
-attrice-
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Giuseppina Marone, domiciliataria in Piano di Sorrento (NA), alla via Cassano, 19;
-Convenuto-
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Gaetano Santucci de Magistris e dall'avv. Gianfranco Fazia, domiciliatari in Napoli, alla via
F. Caracciolo 9 bis;
-Convenuta-
E
, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Paola Parente, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia, 81;
-Convenuta-
NONCHE'
(già Controparte_4 Controparte_5
), in persona del procuratore speciale
[...] Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Giani che elegge domicilio digitale presso l'indirizzo pec indicato in comparsa di costituzione del 21.10.2024;
-Terzo chiamato- 2
Conclusioni: per l'attrice: “
1. Accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del
[...]
in persona del Sindaco p.t. e/o della in persona del CP_1 Controparte_3
Presidente p.t., e/o della in persona del legale rapp.te p.t., in solido fra loro CP_2
ovvero la/e parte/i convenuta/e che, per avventura risultasse/ro quale/i responsabile/i, per espressa violazione dell'obbligo di manutenzione, custodia e controllo del territorio e/o, in ogni caso, per violazione del generale principio del neminem ledere ex art. 2043 c.c.; 2. Per
l'effetto condannare il in persona del Sindaco p.t. e/o la Controparte_1 CP_3
in persona del Presidente p.t. e/o la in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] CP_2
in solido fra loro ovvero la/e parte/i convenuta/e che, per avventura risultasse/ro quale/i solo/i responsabile/i, al risarcimento in favore” di , dei danni subiti Parte_1
quali danni patrimoniali, non patrimoniali, morali, ivi compreso quelli biologico, alla vita di relazione, psichici e da stress, per spese vive sostenute e da sostenersi in futuro, per spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale ecc. (in breve nessun danno escluso o eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura innanzi quantificata e comunque non inferiore all'importo di Euro 36.829,83, a cui va aggiunto il danno da liquidarsi con valutazione equitativa per il ritardo nel conseguimento della laurea, causato dalla necessità di differire il sostenimento di due esami già prenotati e dell'esame di laurea programmato per dicembre 2015 in conseguenza del sinistro occorsole. Nella quantificazione equitativa va tenuto conto sia dei costi di sostentamento fuori sede per un ulteriore quadrimestre, sia della perdita di chance lavorativa e di progressione successiva di carriera, in ogni caso per un importo aggiuntivo che si indica in Euro 40.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma che codesta Giustizia ritiene equa, nonché, sempre con valutazione equitativa – ma, in ogni caso, in una somma non inferiore ad Euro 30.000,00 – il danno costituito dalle spese da sostenere per gli interventi odontoiatrici cui deve sottoporsi con periodicità decennale, come evidenziato nella relazione tecnica di parte e nel referto del Dott. Controparte_7
sopra richiamato, che si produce e del quale si è chiesta l'acquisizione agli atti del processo ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c.
3. Il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo, oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari e spese generali della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. ai … procuratori antistatari”; 3
per rigetto della domanda, vinte le spese di lite;
Controparte_1
per come da comparsa di risposta;
Controparte_3
per rigetto della domanda, vinte le spese di lite;
CP_2 per : “nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate Controparte_4
nei confronti del convenuto, siccome indimostrate e infondate, in Controparte_8
fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande a carico del convenuto, nonché di CP_1
ritenuta operatività della polizza n. 0600000107, accertare l'esatta quota di responsabilità
Contr direttamente attribuibile al convenuto e contenere la condanna di e il conseguente obbligo di manleva, entro tale quota, nonché entro tutti i termini e tutte le condizioni di polizza (in particolare, entro il limite del massimale e previa detrazione della franchigia), dichiarando altresì il diritto di QBE, qualora richiesta di pagare somme eccedenti la predetta quota, di rivalersi per l'eccedenza sulle altre parti del giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio il la Parte_1 Controparte_1 CP_3
e la ritenendoli responsabili del mancato “obbligo di manutenzione,
[...] CP_2 custodia e controllo del territorio”, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, pari a €
19.318,61 per “danno biologico”, € 12.950,00 per rimborso di spese mediche e € 3.851,22 per
“danno patrimoniale”, subiti per effetto di una caduta, “la notte del 29 agosto 2015 alle ore
2.30 circa” “sul lungomare di Marina della Lobra” nel Comune di mentre CP_1 percorreva “la strada pedonale che costeggia la scogliera frangiflutti … per dirigersi al parcheggio auto situato nel porticciolo di Marina della Lobra”, quando percorrendo una
“rampa asfaltata lievemente sopraelevata”, “dopo aver percorso pochi passi”, “era precipitata in un vano … profondo oltre un metro, posto al termine della suddetta rampa”,
“completamente aperto … senza alcuna grata di copertura, non … delimitato da transenne di protezione”, senza “alcuna segnaletica che avvertisse del pericolo”, “né … illuminato”, in una strada “del tutto priva di illuminazione” e con “visibilità scarsissima anche per assenza di luce naturale (la luna era in 'fase nuova')”.
L'attrice ha precisato che nell'occasione riportò lesioni personali, tra cui un trauma lacero contusivo a carico del labbro inferiore, la rottura dell'incisivo centrale sx e una frattura distale del radio con interessamento della stiloide ulneare del polso sinistro, con postumi.
Ha reclamato, inoltre, l'ulteriore danno – da risarcire in via equitativa – “per il ritardo nel conseguimento della laurea causato dalla necessità di differire il sostenimento degli ultimi 4
due esami e per l'effetto dell'esame di laurea”, “in un ammontare non inferiore ad €
40.000,00”.
Ha chiesto, infine, il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, vinte le distraende spese di lite.
Il costituitosi, ha eccepito, in particolare, che “la zona risulta Controparte_1 insistente sull'alveo di un rivolo di scolo di acque di competenza della ” e Controparte_3 che “all'interno dell'incavo in cui si sarebbe verificato il sinistro si trovano impianti di sollevamento gestiti dalla ; pertanto, “la responsabilità per l'evento” è della CP_2
, quale Ente competente sull'area in oggetto” e della “ quale Controparte_3 CP_2
gestore degli impianti di sollevamento e … tenuto anche alla manutenzione ed alla conservazione delle aree su cui gli impianti insistono”. Ha aggiunto che l'attrice era “andata completamente 'fuori strada'”, non avendo proceduto “in normale direzione” “sino all'uscita dell'alveo”.
Ha contestato, ancora, la domanda di risarcimento anche nel quantum e ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in garanzia la . Controparte_5
La costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, infondata nell'an e nel CP_2 quantum, vinte le distraende spese di lite, eccependo, in particolare, la “negligenza dell'attrice, che, con la dovuta attenzione, avrebbe potuto evitare facilmente la buca”.
Autorizzata la sua chiamata in causa, la Controparte_5
, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'infondata domanda della , vinte le spese
[...] Parte_1
di lite. Ha eccepito, inoltre, la violazione del c.d. patto di gestione della lite, da parte del costituitosi direttamente in giudizio senza dare “la possibilità Controparte_8 all'assicuratore di assumere la gestione della vertenza in suo nome e per suo conto”, con la conseguenza che “resteranno in ogni caso a carico di tale ente comunale le spese dallo stesso sostenute per la costituzione e difesa nel presente giudizio”.
La costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo che la Controparte_3 strada ove è avvenuto l'incidente non ricade nelle aree demaniali portuali da lei gestite e, inoltre, che “l'opera oggetto di contenzioso è stata realizzata dal ed è attualmente CP_1 gestita dalla , con conseguente assenza di sua responsabilità. Ha aggiunto che “il CP_2 comportamento negligente della … ” ha “inciso sulla produzione dell'evento Parte_1 dannoso”, esistendo una scalinata, sovrastante il vano de quo, dotata di corrimano che ne garantiva “il passaggio in assoluta sicurezza”.
Formulata alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalla CP_3
espletate la prova testimoniale e una C.T.U., prodotta documentazione e e
[...] 5
precisate le conclusioni, è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con riserva all'esito della decisione.
2.- Venendo al merito della controversia, alla fattispecie in esame è applicabile l'art. 2051
c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com'è noto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, di recente ribadito dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata.
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico, del nesso causale tra la cosa e il danno, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. da ultimo Cass. S.U. ord. n. 20943 del 30 giugno
2022).
Inoltre, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa di atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art.
1227 c.c. comma 1; e deve essere valutata anche tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico 6
di regolarità causale” (cfr. Cass. sez. III, 28.6.2019 n. 17443; cfr. altresì Cass. Sez. U.,
n. 20943 del 30.6.2022, Cass. Sez. 3, n. 11152/2023, Cass. Sez. 3 n. 2376/2024).
Nel caso di specie, costituisce circostanza non contestata dalle parti la caduta dell'attrice nel vano per cui è causa. L'attrice, inoltre, ha dato prova delle lesioni riportate a seguito della caduta sia alla luce della documentazione medica in atti, sia della prova testimoniale espletata.
Tuttavia, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, consentono di ritenere la prova dell'esistenza di un caso fortuito, rappresentato dalla violazione del dovere di cautela da parte della danneggiata, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Dalla documentazione fotografica e dal video depositati in giudizio dall'attrice si evince, in particolare, che sui luoghi per cui è causa esiste una strada lungomare percorribile sulla destra accanto ai frangiflutti e che esiste altro percorso, pedonale, che si trova sulla sinistra rispetto alla strada lungomare, che porta ad una scaletta dotata di corrimano, mentre la rampa ove è presente l'apertura ove è caduta l'attrice, perpendicolare rispetto alla strada lungomare, è un manufatto cementizio, destinato alla raccolta delle acque, di certo non destinato al transito pedonale;
lo stesso, inoltre, non confluisce sull'altra strada pedonale che si trova a sinistra di cui sopra si è parlato, che rispetto alla predetta rampa si trova sopraelevata.
È la stessa attrice a riferire che la stessa, insieme all'amica si era Testimone_1
incamminata sulla strada pedonale che costeggia la scogliera frangiflutti per dirigersi al parcheggio auto situato nel porticciolo di Marina della Lobra quanto “giunte in prossimità della rampa” in questione “che … crea un bivio che sembra condurre al soprastante piccolo spiazzo da cui si diparte la scaletta che a sua volta conduce più avanti al menzionato parcheggio, imboccavano tale rampa”.
L'attrice, pertanto, nella prospettazione dell'evento fornito nell'atto introduttivo, riferisce che dopo aver percorso la strada c.d. di destra, costeggiante la scogliera frangiflutti, imboccò la rampa ove poi è caduta perché essa sembrava condurre alla strada che a sua volta conduce al parcheggio, che si trova in prossimità del porticciolo, e di essere caduta in errore a causa della non visibilità dei luoghi, in quanto “la notte dell'incidente la strada pedonale della “Chiaia”, lungo tutto il percorso, era del tutto priva di illuminazione e la visibilità era scarsissima anche per assenza di luce naturale (la luna era in “fase nuova”) e di altra luce artificiale in quanto sprovvista di impianto di illuminazione” (cfr. atto di citazione).
Orbene, deve rilevarsi, anzitutto, che la testimone ha fornito una Testimone_1
versione parzialmene diversa dell'evento, affermando, in particolare, che lei e l'attrice stavano inizialmente percorrendo la strada pedonale che costeggia la Parte_1
costiera frangiflutti quando hanno deviato il loro percorso, salendo sulla rampa, per 7
raggiungere gli altri amici, perché “ad un certo punto”, camminando, si erano accorte “che erano lì” – e cioè che avevano intrapreso il viottolo sulla sinistra sopra descritto, che presenta una “balaustra” a protezione – e avevano “cerca[to] di raggiungerli”. La decisione di deviare il percorso, quindi, è stata presa, nella versione della teste, nel corso del tragitto, perché l'attrice e l'amica si erano avvedute che i loro amici si trovavano nei pressi della citata balaustra e non, invece, come sostenuto dall'attrice, perché quella era la strada obbligata che conduceva al parcheggio.
Orbene, se effettivamente lo stato dei luoghi era privo di illuminazione sia naturale che artificiale, come sostenuto dall'attrice e confermato dalla testimone, e, quindi, “al buio”, desta anzitutto perplessità la circostanza che la testimone abbia affermato, invece, di aver “visto” gli amici nei pressi della “balaustra” – e quindi di essere riuscita a vedere sia gli amici che la balaustra – e, invece, di non aver visto che la rampa in questione non portava alla citata balaustra e, quindi, all'altra strada percorsa dagli amici.
A ciò deve aggiungersi che, se effettivamente lo stato dei luoghi era non illuminato, come sostenuto dall'attrice, costituisce fatto notorio che al buio non si vedano né si possano evitare gli ostacoli e che pertanto le conseguenze infauste dell'incidente devono essere correttamente ascritte alla condotta negligente dell'odierna attrice, la quale, appunto, ha deviato il percorso accanto alla scogliera frangiflutti, mettendosi a percorrere una rampa in salita, che sembrava portare al luogo ove si trovavano gli amici, senza l'accortezza imposta dall'ordinaria diligenza di munirsi di una luce (ad esempio tornando al locale ove fino a poco prima si trovava per chiedere un aiuto in tal senso, oppure utilizzando la luce del telefono cellulare, che pure l'attrice affermava avere con sé, ovvero ancora chiamare soccorsi, e così via), accettando in tal modo il rischio di non poter vedere ed evitare ostacoli e pericoli.
Detta circostanza qualifica in senso particolare la fattispecie, nel senso che, essendo la consapevole della non illuminazione della strada, la stessa aveva il dovere di Parte_1
adottare tutte le possibili cautele richieste dalle circostanze del caso, tenendo, quindi, un comportamento più diligente (cfr. in termini Cass. ord. n. 24491/2023 del 10 agosto 2023, nella cui motivazione si legge che “l'accertamento sul ruolo causale della condotta del danneggiato è un accertamento in fatto, che è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato. I giudici di merito hanno accertato che la zona in cui la ricorrente è caduta era in ombra e che quindi non vi era sufficiente visibilità … Ciò posto, la ratio della decisione, al di là del riferimento alla necessità di una torcia, che vuol dire più precisamente necessità di illuminare il passaggio con qualsiasi cosa, è nella imprudenza di percorrerla comunque: la violazione della regola cautelare è nel fatto di percorrere comunque, senza una qualche 8
illuminazione, una strada buia accettando il rischio di non poter vedere ostacoli e pericoli …
E' vero che l'individuazione della regola cautelare da parte del giudice di merito non è accertamento di un fatto, ma, per l'appunto, di una regola di condotta, ma, pur vera essendo questa osservazione, non può comunque ritenersi violata la regola dell'articolo 1227 c.c., in quanto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che chi percorre una strada buia si assume il rischio di ostacoli o pericoli non visibili”).
La condotta imprudente dell'attrice, pertanto, è tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa (il vano aperto) e l'evento dannoso (la caduta).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni sopra esposte e in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” [atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessaria esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio
2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre
2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di
Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze, 7 ottobre 2003; Tribunale di
Lucca 8 febbraio 2001)], le domande giudiziali proposte da vanno Parte_1
rigettate, non potendo essere riconosciuto alcun risarcimento alla danneggiata, con conseguente declaratoria di assorbimento della domanda di garanzia impropria proposte dal nei confronti della . Controparte_1 Controparte_5
3.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice, sulla quale restano definitivamente a carico le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta la domanda;
-. Condanna al pagamento, in favore dei convenuti e della terza chiamata Parte_1
in epigrafe indicati, delle spese processuali, liquidate, a favore di ciascuno degli stessi, in euro
3.526,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
-. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Napoli, 21.3.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE