Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 412 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e residente in [...]
Crisa, n. 22 bis, elettivamente domiciliato in Messina, Via M. Generali 17, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Maria (C.F.:
), pec: che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...]
elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour, 106, presso lo studio dell'Avv. Trischitta Giuseppe (C.F.: ), pec: C.F._4
tel. 090774093, fax 0906412069, che Email_2
la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 30/10/2004, nato a [...] il Parte_1
29/10/1979 e nata a [...] il [...], Controparte_1
contraevano matrimonio concordatario a Messina, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 751 parte 2 serie A anno 2004. Dall'unione nasceva, in data
28/10/2005, il figlio . Per_1
Con ricorso depositato il 26/01/2023 presso la cancelleria di questo
Tribunale e ritualmente notificato, chiedeva venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Esponeva che,
a causa di incompatibilità caratteriali, la vita coniugale era divenuta intollerabile;
che, a seguito di ricorso congiunto (R.G.6569/2018), il
Tribunale di Messina aveva omologato la separazione personale consensuale con decreto n. 9284/2019 del 17.05.2019 alle seguenti condizioni: “ I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell' UE e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
La moglie rimane nella casa coniugale di sua proprietà; I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contributo per il mantenimento economico;
Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre;
I genitori potranno esercitare la potestà separatamente in merito alle decisioni di ordinaria amministrazione ed in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, le decisioni di maggior interesse saranno adottate di comune accordo;
Il padre, che al momento è disoccupato, si obbliga a corrispondere alla moglie un contributo per le esigenze del figlio di euro 100,00 (cento euro) mensili e ciò fino alla
2 maggiore età del figlio, dopo il raggiungimento della maggiore età, il contributo sarà corrisposto direttamente al figlio;
I coniugi hanno concordato tra loro il seguente protocollo: il padre potrà vedere il figlio il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00; il figlio potrà rimanere alternativamente con l'uno o l'altro genitore per due giorni nel fine settimana sabato con pernottamento e domenica fino alle ore 20:00 quando è il turno del padre, se invece il fine settimana spetta alla madre, il padre potrà vedere il figlio anche il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00. in ogni caso genitori dovranno sempre privilegiare le esigenze del figlio di sport o di studio o altre esigenze che si evidenzieranno durante la crescita del figlio al momento adolescente;
I genitori potranno trascorrere le festività principali alternandosi con possibilità di pernottamento dal padre a Natale, a Capodanno e nelle festività Pasquali, o secondo diversi accordi tra genitori, nelle vacanze estive il figlio potrà stare con il padre per 20 giorni consecutivi o secondo diversi accordi tra genitori nel rispetto della volontà del figlio;
I genitori affronteranno per metà ciascuno le spese di studio e mediche del figlio, le spese straordinarie per i viaggi del figlio per motivi di studio, di svago o di sport dovranno essere concordate tra i coniugi;
eventuali viaggi fuori città del figlio per motivi di studio o di sport, dovranno essere autorizzati da entrambi i genitori. I viaggi di uno dei genitori con il figlio dovranno essere autorizzati dall'altro genitore. Ad ogni effetto di legge, i medesimi, si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.”; che da allora i coniugi non si erano più riconciliati e la comunione materiale e spirituale tra loro era definitivamente cessata. Deduceva, poi, un peggioramento delle proprie condizioni economiche, in quanto ormai privo di occupazione
3 lavorativa, tanto da percepire mensilmente solo € 500,00 quale reddito di cittadinanza ed € 280,00 come contributo per la locazione di un immobile.
Rappresentava che il figlio , che aveva vissuto con lui per circa un Per_1
anno, da qualche mese era ormai andato a vivere con la madre incontrandosi così con il padre solo quando desiderava. Il ricorrente domandava, pertanto, la conferma delle condizioni di separazione quanto all'affidamento del figlio minore , all'assegnazione della casa Per_1
coniugale ed all'assegno di mantenimento in favore del figlio minore fissato in € 100,00; chiedeva che fosse dichiarato che la percepiva CP_1
in via esclusiva l'assegno unico per il figlio, pari ad€ 175,00 circa.
Con provvedimento del 03/02/2023, depositato il 07/02/2023, veniva fissata l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente al
05/06/2023.
Con comparsa del 24/05/2023 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio. Contestava quanto dedotto dal ricorrente a fondamento della domanda di conferma dell'assegno per il mantenimento del figlio
. Deduceva, infatti, che la somma di € 100,00, concordata in sede di Per_1
separazione per il mantenimento del figlio, in base all'accordo omologato dal Tribunale, era stata determinata in ragione del momentaneo stato di disoccupazione del marito e della volontà della moglie di rendere meno aspro possibile il conflitto tra i coniugi;
rappresentava, tuttavia, l'esiguità e l'inidoneità di tale somma a soddisfare le esigenze del figlio ormai diciassettenne, che aveva subito un notevole disagio psicologico a causa della separazione tra i genitori. Rilevava, a tal proposito, che il era Pt_1
dotato di piena capacità lavorativa ma si rifiutava di trovare una stabile occupazione, non curandosi del proprio dovere di mantenere in modo dignitoso il figlio;
che era lei a provvedere quasi interamente a tutte le
4 necessità del figlio, venendo supportata in ciò dai suoi genitori.
Domandava disporsi l'obbligo per il padre di versare per il mantenimento del figlio la somma di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1
secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. La resistente lamentava, poi, di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, avendo perso, durante l'epidemia Covid, il lavoro di collaboratrice domestica che svolgeva presso una famiglia, e rappresentava che attualmente effettuava tale attività lavorativa con un esiguo introito mensile di € 150,00. Domandava, pertanto, che venisse posto a carico del l'obbligo di versare in favore della deducente la somma di € Pt_1
150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile.
All'udienza presidenziale del 05/06/2023, il Presidente delegato, sentite le parti, ne tentava la conciliazione.
In tale sede il dichiarava di essere un elettricista e di non Pt_1
lavorare in mancanza di commesse;
di percepire il reddito di cittadinanza, erogato sino al mese di agosto, per un importo pari ad € 500,00 mensili oltre ad un contributo per la locazione di immobile, e di poter prelevare da tale somma € 100,00 per il mantenimento del figlio;
che nel 2019, quando era stato raggiunto l'accordo di separazione, veniva aiutato economicamente dal padre, poi deceduto, in quanto non percepiva alcun reddito e si sosteneva con qualche lavoretto, per una volta al mese e per un importo inferiore agli attuali 500,00 euro mensili;
di essere comproprietario con il fratello di una piccola casa di campagna, lasciata dal padre defunto, ma di fatto abitata dal fratello;
di abitare in affitto, pagando il canone grazie al contributo erogato tramite il reddito di cittadinanza;
che la moglie percepiva l'assegno unico mensile per un importo complessivo di € 175,00.
5 Sentita la resistente, la stessa dichiarava di possedere un diploma magistrale e di svolgere l'attività lavorativa di collaboratrice domestica;
che il marito aveva messo da parte soldi che le appartenevano, ricevuti per il matrimonio, prendendoli a poco a poco, a far data da due anni prima della separazione, oltre ad altre somme che teneva in casa mentre vivevano insieme;
di percepire per l'intero l'assegno unico pari ad euro 180,00,
d'intesa con il marito;
che le esigenze del figlio erano aumentate per via dell'aumento del costo della vita;
che il figlio desiderava fare sport, ma vi era impossibilitato a causa dei problemi economici familiari;
che il marito, nonostante non avesse alcun motivo per non lavorare, essendo molto capace nel suo lavoro, si era sempre appoggiato economicamente al padre, ormai defunto, senza mai acquisire una sua autonomia;
che il non Pt_1
frequentava il figlio , non provvedendo così mai al suo Per_1
mantenimento diretto.
Con ordinanza presidenziale ex art. 4 della legge n. 898/1970 del 10 giugno 2023, il Presidente delegato confermava le condizioni della separazione ponendole a disciplina provvisoria del divorzio, ritenuti insussistenti, allo stato, i presupposti per una loro modifica, alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze processuali, per la mancata rappresentazione di alcun significativo mutamento dell'assetto economico familiare;
dava atto dell'avvenuto spontaneo riconoscimento a favore della della quota di assegno unico spettante al a favore del CP_1 Pt_1
figlio; nominava il Giudice istruttore, rinviando la causa per la comparizione e trattazione, all'udienza dell'8 febbraio 2024, differita all'udienza a trattazione scritta del 22/02/2024.
Con comparsa di costituzione davanti al Giudice Istruttore del
26/01/2024, rappresentava che le esigenze del figlio Controparte_1
erano notevolmente mutate, essendo decorsi cinque anni Per_1
6 dall'emissione del decreto di omologa della separazione, e che sino all'attualità, considerato il disinteresse del padre, erano stati i nonni materni a farsi carico di soddisfare almeno le minime necessità sia della deducente che del nipote. Evidenziava, inoltre, che a causa dell'irrisorietà della somma stabilita per il mantenimento del figlio, questi subiva esclusione sociale. Precisava, pertanto, le proprie domande, chiedendo che il contributo per il mantenimento del figlio venisse fissato in € Per_1
350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie. Infine, considerata l'evidente disparità di reddito tra le parti chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore pari alla somma di € 150,00 o a quella ritenuta di giustizia.
Con ordinanza del 23/02/2024, il Giudice Istruttore concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183/6 c.p.c. e rinviava la causa per la decisione sulle richieste istruttorie all'udienza del 04.06.2024 a trattazione scritta.
Con memorie ex art 183 comma VI n.1, del 18/03/2024
[...]
rappresentava di non essere in grado di sostenere da sola tutte le CP_1
spese riguardanti il figlio e di essere sostenuta in ciò dai suoi Per_1
genitori, dato che il padre si era sempre limitato a versare la somma mensile di € 100.00, senza corrispondere nessun'altra somma per le spese straordinarie, non curandosi così delle esigenze del figlio. Rappresentava che il padre privava così il figlio di un giusto supporto economico, appesantendo la sua situazione emotiva e limitandolo nella sua vita sociale.
Evidenziava che il figlio aveva subito in maniera forse irreparabile, Per_1
la separazione dei genitori e l'allontanamento del padre, col quale aveva un ottimo rapporto;
che successivamente alla separazione il legame padre/figlio si era completamente sgretolato, tanto che i due non si frequentavano più; che il padre inviava sporadicamente qualche messaggio
7 al figlio, lasciando completamente da sola la madre nella sua gestione.
Rilevava, altresì, che l'abitazione sita in Castanea, ove il aveva Pt_1
sostenuto di abitare come ospite del fratello, in realtà era un immobile lasciato in eredità dal defunto padre e quindi di proprietà di entrambi i fratelli.
Con memorie del 23/03/2024, rilevava che i coniugi Parte_1
al momento della separazione avevano concordato l'importo dell'assegno per il mantenimento del figlio in € 100,00 sul presupposto delle Per_1
reali e note condizioni reddituali del marito, che già prima di essere mandato via dalla casa coniugale, riusciva a contribuire alle esigenze familiari, esclusivamente perché aiutato dal padre. Rappresentava, inoltre, che, contemporaneamente alla separazione, egli aveva dato il consenso affinché l'Assegno familiare per il figlio fosse versato totalmente alla moglie;
che nel periodo di convivenza con il figlio provvedeva, tramite
Carta di Cittadinanza, all'acquisto dei beni necessari. Respingeva quanto asserito da controparte, sostenendo di ricercare occupazioni lavorative anche irregolari ma senza risultati;
di essere iscritto al Centro per l'Impiego con l'obiettivo di reperire qualsiasi attività lavorativa, senza riuscire, tuttavia, nell'intento; di non beneficiare di alcun sussidio, non avendone i requisiti. Rilevava che la moglie, nonostante le condizioni di precarietà economica, non aveva mai richiesto né il beneficio del reddito di cittadinanza che certamente le sarebbe spettato, né l'assegno di inclusione.
Quanto al peggioramento delle proprie condizioni economiche rilevava che egli si sostentava solo grazie alla generosità del fratello, che sopperiva ai bisogni primari di vitto con i prodotti agricoli coltivati, e da ultimo anche grazie all'aiuto della nuova compagna. Evidenziava che la moglie non aveva fornito alcun contributo al ménage familiare e non aveva dimostrato né l'inadeguatezza di mezzi né l'incapacità oggettiva a procurarseli per
8 cause a lei non imputabili, necessari ai fini dell'ottenimento dell'assegno divorzile. Evidenziava che in sede di separazione la non aveva CP_1
domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento, riuscendo ciononostante a vivere tranquillamente, e che le condizioni economiche della moglie da allora non erano cambiate, mentre egli persisteva in uno stato di disoccupazione. Contestava quanto sostenuto dalla in CP_1
merito al disinteresse del padre nei confronti del figlio, rilevando che stava vivendo un periodo critico nei suoi confronti così come lo Per_1
aveva vissuto, in precedenza, nei confronti della madre allontanandosi dalla stessa.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 04 giugno 2024, preso atto delle note di udienza depositate in data 30.05.2024 dal procuratore di parte ricorrente e in data 28.05.2024 dal procuratore di parte resistente, il
Giudice Istruttore ritenendo che non fosse necessario compiere ulteriore attività istruttoria ed essendo ormai la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti e verbali di causa ed il
Giudice Istruttore, con ordinanza del 18/12/2024 rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni 60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70,
9 presupposto della domanda di divorzio è 1) che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre, nella ipotesi della separazione consensuale, si realizza con l'emissione del decreto di omologa, e 2) che lo stato di separazione dei coniugi si sia protratto per sei mesi in caso di separazione consensuale e per un anno nel caso di separazione giudiziale, ininterrottamente sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della volontà dei coniugi di separarsi, abbia autorizzato gli stessi a vivere separati.
Nel caso de quo, attraverso le dichiarazioni delle parti e la documentazione prodotta è emerso che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre quattro anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa del 17/05/2019. Entrambi i coniugi hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte ed il giudice non può rilevarla d'ufficio, non investendo profili di ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
10 contratto a Messina(ME) il 30/10/2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 751, parte II, serie A, anno 2004.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole, occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
Parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione che prevedevano l'affidamento ed il mantenimento del figlio
, ma è evidente che, essendo quest'ultimo nato il [...], non Per_1
occorre più provvedere sul suo affidamento, avendo raggiunto nelle more del giudizio la maggiore età. Quanto al mantenimento, il ricorrente ha allegato che non era intervenuta alcuna modifica nelle condizioni economiche delle parti che potesse giustificare una revisione delle statuizioni vigenti e sottolineava che egli aveva dato il proprio consenso alla percezione per intero dell'assegno unico da parte della madre.
Viceversa, la resistente ha evidenziato che le esigenze del figlio si Per_1
erano accresciute e che, comunque, sin dall'epoca dell'accordo di separazione, l'assegno non appariva adeguato alle esigenze del figlio, avendo ella prestato il proprio consenso a quella misura per rendere meno aspro possibile il conflitto tra i coniugi.
11 Si deve premettere che la mera circostanza che il figlio sia, Per_1
nelle more del giudizio, divenuto maggiorenne non può assumere di per sé rilievo con riferimento all'obbligo gravante sui genitori di provvedere al suo mantenimento. Infatti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione o al divorzio, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). In particolare, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento
(art. 30 cost., art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore.
Nel merito, va osservato che non è contestato dalle parti che il figlio non abbia ancora acquisito l'autonomia economica e che lo stesso Per_1
abbia diritto ad essere mantenuto dai genitori, né che il figlio Per_1
continui a vivere con la madre. Invero, il contrasto tra le parti verte esclusivamente sulla misura dell'assegno, sicché occorre verificare se siano sopravvenute circostanze idonee a giustificare una modifica dell'attuale misura, nel rispetto dei criteri individuati dall'art. 337 ter c.c. che guardano, da un lato, alle esigenze del figlio e, dall'altro lato, al rispetto del principio di proporzionalità in relazione alle risorse economiche dei genitori. In particolare, l'art. 337 ter c.c., stabilisce tra l'altro, che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”, specificando che nel determinare la misura dell'assegno periodico, vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso
12 ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Non possono, invece, venire in considerazione in questa sede circostanze che già esistevano al momento nel quale è stata fissata in sede di separazione la misura dell'assegno e che le parti non hanno, per qualsiasi motivo, adeguatamente valutato. Infatti, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti o delle esigenze della prole, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto (Cass. civ. 20/06/2014 n. 1414; Cass. Civ. 7.03.1990
n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235) sulla base delle regole vigenti al momento della pronuncia.
Ciò posto, l'unico fatto nuovo rappresentato dalla è CP_1
costituito dall'aumento delle esigenze del figlio nel corso degli anni.
Invero, la Suprema Corte (Cass. Civ. 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009,
n. 23630; Cass. Civ. 8927/2012; Cass. 1 marzo 2018 n. 4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) ha rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni.
Sennonché, nel caso in esame, nonostante il tempo trascorso dall'epoca dell'accordo di separazione, va sottolineato che verosimilmente le esigenze del figlio non sono aumentate in modo apprezzabile nel Per_1
13 corso degli anni, poiché già in sede di separazione esse erano state parametrate ai bisogni, elevati, di un figlio nell'età dell'adolescenza.
Inoltre, va osservato che il è privo di stabile attività Pt_1
lavorativa, mentre sono venuti a cessare gli interventi di sostegno del reddito, sui quali poteva contare al momento della instaurazione del giudizio. Infatti, lo stesso ha affermato di lavorare solo occasionalmente come elettricista e tale circostanza non è stata contestata dalla , che CP_1
ha sottolineato che il aveva tenuto sempre un comportamento Pt_1
indolente, preferendo, anche durante il matrimonio, contare sull'aiuto paterno anziché trovare una stabile occupazione.
Di conseguenza, anche ipotizzando un modesto aumento nel tempo delle esigenze del figlio, in ogni caso, il reddito del appare così Pt_1
modesto da non essere compatibile con una misura dell'assegno superiore rispetto a quella vigente, posto che la quantificazione dell'assegno va commisurata alle esigenze della prole entro i limiti in cui queste possano essere soddisfatte con le risorse economiche dei genitori (Cass. civ.
12.07.2022 n. 22.075). Inoltre, va sottolineato che il ha dato il Pt_1
proprio consenso alla percezione dell'assegno unico da parte della CP_1
nella sua interezza e ciò ha un indubbio valore economico, posto che l'assegno unico spetta per legge ad entrambi i genitori, sicché, di fatto, il contributo fornito dal per il mantenimento del figlio si è Pt_1
incrementato della quota spettante al dell'assegno unico. Non vale, Pt_1
d'altronde, osservare che in precedenza gli assegni familiari spettavano nella loro interezza alla , con la quale conviveva il figlio, poiché la CP_1
disciplina dell'assegno unico si discosta sensibilmente dalla disciplina vigente in passato per i cosiddetti “assegni familiari” non solo con riferimento ai criteri di determinazione dell'assegno ed alla disciplina relativa alle detrazioni fiscali, ma anche con riferimento alla disciplina relativa ai beneficiari dell'assegno.
14 Quanto alla domanda della volta al riconoscimento in suo CP_1
favore di un assegno divorzile, si deve premettere che la normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29
Cost.). In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'assegno divorzile può svolgere due funzioni, una assistenziale, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ed una compensativa volta ad assicurare al coniuge debole un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
15 Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta
(Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n.
5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost..
Sennonché, nel caso in esame risulta che il svolge Pt_1
saltuariamente l'attività di elettricista e vive nella casa ereditata, unitamente al fratello, alla morte del padre, che lo sosteneva economicamente nel corso della separazione. La , viceversa, svolge l'attività lavorativa di CP_1
collaboratrice domestica e vive nella casa di sua proprietà a lei assegnata in sede di separazione. Non vi sono, pertanto, sufficienti elementi per potere affermare che le condizioni economiche della siano CP_1
apprezzabilmente deteriori rispetto a quelle dell'ex coniuge, tali da giustificare un assegno divorzile.
In ogni caso, non sembra che sia nella specie configurabile né una funzione assistenziale dell'assegno né una funzione compensativa.
La Suprema Corte ha sottolineato, infatti, che, pur essendo la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti nel regime di separazione dei coniugi, non
è possibile di regola riconoscere un assegno divorzile con funzione assistenziale pur in mancanza dei presupposti per un assegno di mantenimento nel regime della separazione, in assenza di un mutamento
16 nelle condizioni patrimoniali delle parti, che nella specie non è stato neppure allegato, in quanto ciò non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile (Cass. civ. 28.02.2020 n. 5605).
E' ben vero che il mancato riconoscimento di un assegno in sede di separazione non esclude la riconoscibilità di un assegno divorzile di natura compensativa e perequativa. Nondimeno, come evidenziato dalla Suprema
Corte (Cass. civ. 29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli. Infatti, va sottolineato che la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato anche dai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali o di avere consentito al marito di conseguire traguardi lavorativi e professionali che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere, così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte, mentre nella fattispecie in esame nulla è stato allegato sul punto dalla parte.
17 Di conseguenza, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla volta al riconoscimento di un assegno divorzile non possa essere CP_1
accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a.. Atteso che il ricorrente risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, occorre disporre che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 412/2023, promossa con ricorso depositato da in data 26.01.2023 nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra nato a [...] il Parte_1
29/10/1979 e nata a [...] il [...], Controparte_1
con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 751 parte 2 serie A anno 2004.
2. conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne;
Per_1
18 3. rigetta la domanda proposta da volta al Controparte_1
riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile;
4. condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
che liquida in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase
“studio”, € 602,00 fase introduttiva, € 903,00 fase “istruttoria” ed €
1453,00 fase “decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; dispone che il pagamento di tali spese sia effettuato in favore dell'Erario.
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 01/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
19