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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, dr. Mauro Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1876/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberto
Bersano ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE
c o n t r o
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. Lorenzo Zappaterra ed elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
e c o n t r o
P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18 dicembre 2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
“ ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, dichiarare l'esistenza del diritto attuale di ad agire esecutivamente nei Parte_1
Pag. 1 confronti di respingendo l'opposizione da questi Controparte_1
formulata nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi iscritta avanti al Tribunale di Ferrara al numero RGEM 353/2023.
Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio oltre accessori di legge”. ha formulato le seguenti conclusioni: “1) in via Controparte_1
principale, accertare e dichiarare che e per Parte_1
essa non hanno titolo per richiedere alcunché al Controparte_3
Signor e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del Controparte_1
credito e del diritto di e per essa Parte_1 [...]
a procedere ad esecuzione forzata per le ragioni sopra Controparte_3
esposte; 2) in via consequenziale, dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi sopra indicato e disporre l'estinzione della procedura esecutiva R.G. . n. 353/2023; In ogni caso con vittoria di CP_4
spese, competenze professionali oltre IVA e CPA come per legge del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , rappresentata Parte_1
dalla mandataria “ , ha convenuto in giudizio Controparte_3 [...]
davanti al Tribunale di Ferrara al fine di ottenere CP_1
l'accertamento del diritto ad agire esecutivamente nei confronti del convenuto ed il rigetto dell'opposizione proposta nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi (RGEM 353/2023).
Nell'atto introduttivo, ha dedotto: Parte_1
- di aver introdotto, in data 22 marzo 2023, procedimento di pignoramento presso terzi delle somme dovute dalla
“ ad a titolo di Controparte_2 Controparte_1
compensi e/o stipendi per rapporto di lavoro subordinato, sino
Pag. 2 alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 156.969,99
(doc. 1);
- a fondamento dell'azione esecutiva, di essere cessionaria del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1346/07, emesso dal
Tribunale di Ferrara in data 9 agosto 2007 - dichiarato esecutivo in mancanza di opposizione in data 14 novembre 2007 - nei confronti della ditta “ Parte_2
, e
[...] Controparte_1 Parte_2
- quali soci illimitatamente responsabili e fideiussori della
[...]
società - in via principale, e nei confronti di altri quattro soggetti, nella qualità di fideiussori della società stessa (doc. 2);
- che la società cedente, “Non Performing Loans S.p.a.”, aveva acquisito la titolarità del credito nell'ambito di altra operazione di cessione di crediti in blocco sottoscritta con la “Cassa di
Risparmio di Cento S.p.a.” (doc. 3);
- di aver notificato, in data 21 luglio 2022, ad Controparte_1
atto di precetto sulla base del predetto decreto ingiuntivo;
- che, in data 20 giugno 2023, aveva proposto Controparte_1
opposizione all'espropriazione presso terzi (RGEM 353/2023, doc. 4), eccependo la carenza in capo alla “ Parte_1
della titolarità del credito azionato esecutivamente, in
[...]
assenza di prova del trasferimento del rapporto creditizio dalla
“Cassa di Risparmio di Cento” alla “Non Performing Loans S.p.a.”
e, successivamente, da quest'ultima alla “ Parte_1
, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la mera
[...]
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione, effettuata al diverso scopo previsto dall'art. 58
TUB;
Pag.
3 - che, nell'atto di impugnazione, l'opponente aveva altresì evidenziato che il titolo giudiziale alla base dell'esecuzione era stato pronunciato nei suoi confronti nella qualità di consumatore- fideiussore della società “ Parte_2
;
[...]
- che, con provvedimento del giorno 11 luglio 2023, il Giudice dell'Esecuzione aveva accolto l'istanza di sospensione, evidenziando l'assenza di chiarezza nel titolo esecutivo nella parte in cui condannava a titolo di socio Controparte_1
illimitatamente responsabile e di fideiussore.
“ , per mezzo della mandataria, ha introdotto Parte_1
il giudizio di merito al fine di ottenere l'accertamento del diritto a procedere esecutivamente nei confronti di ed il Controparte_1
rigetto, nel merito, della dispiegata opposizione.
Ha allegato che il credito azionato trova origine nel contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato, in data 19 ottobre 1999, tra la
“Cassa di Risparmio di Cento S.p.a.” e la ditta
[...]
e nel contratto di fideiussione Parte_2
sottoscritto tra il medesimo Istituto di credito e , a Controparte_1
garanzia delle obbligazioni assunte dalla società di cui era socio al 50% e amministratore, credito cristallizzato dal decreto ingiuntivo n.
1346/2007 emesso dal Tribunale di Ferrara (per l'importo di euro
130.011,80, oltre interessi successivi ed accessori) nei confronti della
“ , dei Parte_2
due soci amministratori illimitatamente responsabili e dei fideiussori
(tra i quali i soci e quattro garanti).
L'attore ha evidenziato come il dubbio fondante il provvedimento cautelare – “nonostante la documentazione prodotta dalla procedente non
è dato comprendere se il titolo sia stato chiesto ed ottenuto nei confronti
Pag. 4 del socio a titolo di socio illimitatamente responsabile o nei confronti del socio in quanto fideiussore, e dalla lettura, non agevole, degli elenchi dei crediti ceduti allegati alle cessioni risulta ceduto solo il credito verso la società” – fosse inidoneo all'accoglimento della tesi di controparte, in quanto l'obbligazione solidale ed illimitata del socio di società in nome collettivo per le obbligazioni contratte dalla società, prevista dall'art. 2291 c.c., assorbirebbe l'eventuale e diversa obbligazione contratta dal medesimo quale fideiussore della società stessa.
L'attrice ha poi rappresentato l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva, posto che la titolarità del credito in capo alla
“ sarebbe provata dai contratti di cessione Parte_1
del credito e delle relative garanzie, stipulati dapprima dalla “Cassa di
Risparmio di Cento S.p.a.” con la “Non Performing Loans S.p.a.”
(contratto del 16 maggio 2008; doc. 9 e 10) e poi da quest'ultima con la società attrice (contratto del 17 dicembre 2013; doc. 11 e 12).
Infine, ha sottolineato come, con sentenza del Tribunale di Ferrara del 22 gennaio 2009, la “ Parte_2
sia stata dichiarata fallita con conseguente dichiarazione di
[...]
fallimento in proprio anche dell'odierno convenuto (doc. 8).
Con comparsa di costituzione e risposta, si è Controparte_1
costituito in giudizio ed ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla “ in Parte_1
assenza di prova della titolarità del credito, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale, in quanto privo della specifica individuazione dei rapporti ceduti e della loro specifica enumerazione.
Il convenuto ha altresì contestato l'idoneità dei contratti di cessione depositati a provare l'intervenuta cessione, in quanto gli elenchi allegati dei crediti ceduti si riferirebbero solamente a quello riferito alla società
Pag. 5 “ e non Parte_2
anche nei confronti di Controparte_1
ha, pertanto, richiesto l'accertamento dell'inesistenza Controparte_1
del credito e del diritto di parte attrice a procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, la dichiarazione di inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi e l'estinzione della procedura esecutiva n. RGEM 353/2023.
Il Giudice, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, dichiarata la contumacia della società
“ , ritenuta la causa matura per la Controparte_5
decisione, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
***
L'opposizione all'esecuzione è infondata.
1. La condanna di nel procedimento Controparte_1
monitorio ed il lato passivo del rapporto obbligatorio
1.1. In primo luogo, occorre rilevare che il decreto ingiuntivo n.
1346/2007 emesso dal Tribunale di Ferrara il giorno 7 agosto 2007 ha condannato al pagamento di euro 130.011,80, oltre interessi successivi ed accessori, la ditta “ Parte_2
, e quali soci
[...] Controparte_1 Parte_2
amministratori illimitatamente responsabili e fideiussori, ed altri quattro soggetti, quali fideiussori e garanti della società.
La formulazione dell'ingiunzione “i primi tre in via principale e gli altri tutti nella loro qualità di fideiussori” consente di ritenere pacifica la condanna al pagamento di quale socio Controparte_1
illimitatamente responsabile della ditta “
[...]
. Parte_2
1.2 Per altro, dalla lettura della documentazione prodotta, emerge con chiarezza come la cessione del credito sia avvenuta con le garanzie
Pag. 6 del credito, sicché l'ulteriore dubbio evidenziato dal Giudice della esecuzione – ovvero che la cessione inerisse solo il credito vantato nei confronti della debitrice principale e non anche nei confronti dei garanti
– deve ritenersi del tutto infondata;
fermo restando che la cessione del credito determina, ai sensi dell'art. 1263 c.c., anche il passaggio delle garanzie reali e personali.
1.3 A nulla rileva la contestazione sollevata dal convenuto di condanna al pagamento in qualità di fideiussore consumatore, in quanto non solo la parte non ha provato la qualità di consumatore di né Controparte_1
l'incidenza che tale profilo avrebbe sugli esiti della causa, ma la sua qualità di socio al 50% e amministratore consente di affermare categoricamente che la fideiussione sia stata concessa nell'interesse della società e in qualità di professionista e non di consumatore (cfr. sugli indici presuntivi della qualità di professionista cfr. Cass., 23533/2024 che valorizza la rilevanza dell'entità della partecipazione sociale e il coinvolgimento nell'attività di amministrazione quali indici dai quali ricavare la qualità professionale del garante;
cfr. anche Cass., 722/2020:
“Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C 74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 Per_2
pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento”; Cass., 27618/2020: “[…] dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria
Pag. 7 attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento”).
2 In ordine alla sussistenza della legittimazione attiva in capo alla
“ Parte_1
Parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria ed il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo, limitandosi a contestare, in maniera generica, il contenuto dei contratti di cessione ed omettendo di prendere puntuale posizione sulle deduzioni attoree.
2.1 Si rileva, in primo luogo, come parte opponente non abbia contestato l'esistenza dell'operazione di cessione dei crediti “in blocco”, della quale
è stata data notizia con pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
l'eccezione, a ben vedere, inerisce, invece, la riconducibilità del credito azionato in sede esecutiva tra quelli individuabili “in blocco” oggetto di cessione.
E', dunque, necessario al fine di verificare la sussistenza o meno della legittimazione attiva in capo al cessionario accertare se il credito in contestazione sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. 22 giugno 2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può
Pag. 8 rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
2.2 Il credito azionato in sede esecutiva – originato dal contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato, in data 19 ottobre 1999, tra la
“Cassa di Risparmio di Cento S.p.a.” e la ditta
[...]
- rientra nell'ambito dei crediti Parte_2
ceduti in blocco posto che è riconducibile ai crediti a sofferenza con le caratteristiche descritte negli avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 7 giugno 2008 (doc. 10) e del 21 dicembre 2013 (Cass., 20 luglio 2023, n. 21821: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.).
In particolare, con contratto del 16 maggio 2008 la “Cassa di Risparmio di Cento S.p.a.” ha trasferito alla “Non Performing Loans S.p.a.” il credito
Pag. 9 vantato nei confronti di soggetti terzi unitamente ad “ogni garanzia che assista i crediti”, ai sensi dell'art.
2.2. del contratto (doc. 9).
La cessione, riportata nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B (doc. 10), ha avuto ad oggetto il credito identificato con il NDG non progressivo 2108902 ed individuato secondo i criteri generali fissati tra le parti, in quanto:
a) si tratta di un credito derivante da scoperto di conto corrente ordinario, intestato alla “ Parte_2
, previsto alla lettera c) dell'elenco dei rapporti già
[...]
facenti capo alla cedente ed originari del credito;
b) è di valore compreso tra euro 400,00 ed euro 7.000.000,00;
c) è stato classificato a sofferenza in conformità alle Istruzioni di
Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e segnalato alla Centrale Rischi l'8 luglio 2005 e dunque in data antecedente al 31 gennaio 2008;
d) non rientra tra i crediti esclusi dalla cessione, non trattandosi di credito derivante da finanziamento in pool con altri istituti creditizi, non essendo stato successivamente riclassificato in bonis né essendo stata formulata alcuna comunicazione di interesse specifico alla conservazione del credito da parte della cedente in data 9 maggio 2008.
Pertanto, soddisfatti i criteri indicati dalle parti per l'individuazione di ciascuna singola posizione come appartenente al blocco di crediti trasferito tra le parti, il credito NDG non progressivo 2108902, indicato nell'elenco dei crediti ceduti (pag. 29, doc. 9), rientra tra i crediti trasferiti dalla “Cassa di Risparmio di Cento S.p.a.” alla “Non Performing
Loans S.p.a.”.
Successivamente, con contratto del 17 dicembre 2013, la “Non
Performing Loans S.p.a.” ha trasferito alla i Parte_1
crediti vantati nei confronti di soggetti terzi, dettagliatamente riportati nell'elenco allegato al contratto (doc. 11).
Pag. 10 Parimenti alla precedente cessione dei crediti, anche la seconda cessione, riportata nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
T.U.B. (doc. 12), ha avuto ad oggetto il trasferimento di crediti e delle relative garanzie ai sensi dell'art.
2.3. del contratto.
La posizione debitoria soddisfa tutti e tre i criteri di individuazione dei crediti ceduti, in quanto il credito:
a) è stato classificato a sofferenza in conformità alle Istruzioni di
Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e segnalato alla Centrale Rischi l'8 luglio 2005 e dunque in data antecedente al 30 settembre 2013;
b) è stato trasferito a “Non Performing Loans S.p.a.” da “Cassa di
Risparmio di Cento S.p.a.” nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti in blocco fatta oggetto di pubblicazione sulla G.U.;
c) è chirografario.
Pertanto, il credito NDG non progressivo 2108902 rientra nel blocco dei crediti trasferiti dalla “Non Performing Loans S.p.a.” alla “
[...]
, così come espressamente indicato nell'elenco dei Parte_1
crediti ceduti (cfr. riga 10, pag. 52, doc 11).
In conclusione, il credito NDG non progressivo 2108902, vantato dalla parte attrice, nei confronti del convenuto deve ritenersi essere stato correttamente traferito, unitamente alle relative garanzie.
2.3 Sebbene vi sia la prova diretta del fatto costitutivo, si ribadisce come la cessionaria sia altresì in possesso del titolo esecutivo e dei documenti relativi alla posizione creditoria, elementi probatori valorizzabili al fine di provare l'intervenuta cessione (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200; in senso conforme Corte d' Appello di Milano, 24 gennaio 2024 n. 220;
Corte d'Appello di Perugia 30 maggio 2024, n. 386).
Rappresentano altresì indici probatori del titolo di cessionaria in capo alla “ : Parte_1
Pag. 11 a) l'identificazione del debito contrassegnato da NDG non progressivo 2108902 nell'elenco dei crediti ceduti allegati ai contratti di cessione (pag. 29, doc. 9 e riga 10, pag. 52, doc 11);
b) l'individuazione della posizione riferibile ad Controparte_1
nel codice di debito NDG non progressivo 2108902 nella comunicazione del 17 gennaio 2007 della “Cassa di Risparmio di cento S.p.a” – Ufficio Controllo crediti (doc. 15);
c) l'accertamento del credito e della titolarità della “Non Performing
Loans S.p.a.” nello stato passivo del Parte_3
(cfr. anche l'avviso ai creditori ex art. 97 L.F.; doc. 16).
[...]
Data la prova documentale e gli indici presuntivi valorizzati, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della “ Parte_1
deve ritenersi infondata.
Parte attrice deve ritenersi creditrice della somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 1346/07, emesso in data 9 agosto 2007 dal Tribunale di
Ferrara e dichiarato esecutivo in data 14 novembre 2007, in mancanza di opposizione.
3. In ordine alle spese di lite
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 pubblicato nella G.U. del 26/04/2018 n. 96, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori minimi dello scaglione di riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n.
1876/2023 R.G., così provvede:
Pag. 12 1) RIGETTA l'opposizione alla esecuzione proposta da
[...]
nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare CP_1
presso terzi davanti al Tribunale di Ferrara (RGEM 353/2023), per l'effetto, ACCERTA il diritto di agire esecutivamente in capo alla
“ ; Parte_1
2) CONDANNA a rifondere alla “ Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le Parte_1
spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 786.00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
3) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
Pag. 13