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Decreto 19 aprile 2025
Decreto 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, decreto 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 245/25 RG.
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
DECRETO EX ART. 6 co V d. Lgs. 18 agosto 2015 n. 142
Il Consigliere designato
Dott.ssa Francesca Altrui
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 245/2025 R.G.,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;
Vista la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero emesso ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Terni in data 17.04.2025 nei confronti di nato in [...] il [...] – CUI 05AGSAY, notificato alla parte in Persona_1
pari data;
Considerato che il suddetto decreto è stato depositato, ai fini della convalida, presso la cancelleria di questa Corte il 18.04.2025;
Rilevato che nella fattispecie in esame il provvedimento di trattenimento risulta ritualmente emesso, sia in lingua italiana che in lingua compresa dal trattenuto (inglese), e tempestivamente trasmesso al Giudice della convalida ai sensi dell'art. 6 co 5 D. Lgs. 142/15;
Tenuto conto di quanto emerso nell'udienza di convalida;
Con Considerate le conclusioni formulate dall di Gradisca di Isonzo presso il cui Controparte_1
è trattenuto l difeso di fiducia dall'Avv. Caracci Montalbano;
Per_1
Rilevato che la Procura generale in sede ha concluso in udienza chiedendo di non convalidarsi il trattenimento;
[...]
è stato trattenuto con provvedimento del Questore di Terni -in persona del Delegato Parte_1
(delega acquisita in atti) - del 17.4.2025, notificatogli in pari data.
Lo stesso risulta, in atti, aver presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Viterbo. N. 245/25 RG.
Trattasi, dunque, di trattenimento di un richiedente asilo c.d. primario (cioè di colui che presenta, da persona libera, una domanda di protezione internazionale), i cui presupposti sono indicati nell'art.6, comma 2, Dlgs 18 agosto 2015 n. 142.
Le tempistiche di legge relative alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello dal momento della notifica del trattenimento sono rispettate, dovendosi rigettare l'eccezione sollevata dalla difesa sul punto.
Il provvedimento di trattenimento in questione si fonda su :
“precedenti per stupefacenti art. 73 co 5 in data 13.3.2025, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale, lesioni personali” dai quali il Questore ha ritenuto che ricorrano, sulla base di elementi di fatto, i presupposti di cui all'art. 1 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 richiamato dall'art. 13 co 2 lett. C) D. Lgs. 25 luglio 1998 n.
286 (ipotesi prevista dal co 2 lett. B) art. 6 D. Lgs. 142/2015 cit.), ovvero che l'Idubor rientri tra:
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Si ritiene che nel caso in esame manchino in atti elementi di fatto indicativi dell'appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nell'art. 1 D. Lgs. 159/11 cit.
Si osserva, infatti, che per le presunte condotte di cui agli artt. 336, 337, 495, 582 c.p. la Questura richiama un controllo effettuato negli archivi, non è in atti il certificato dei carichi pendenti, dal casellario, nonostante il decorso di 9 anni dai fatti, non risultano condanne, pertanto l è Per_1
incensurato.
Anche in merito alla condotta di “possesso di 31 dosi di sostanza stupefacente di tipo eroina nascosta tra le natiche, verosimilmente destinata allo spaccio nel centro città di Terni”, la stessa è appare dichiarata dall nel questionario sottoscritto contenuto nel Verbale di dichiarazioni Per_1
degli stranieri che chiedono il riconoscimento della protezione internazionale, senza che vi siano risultanze documentali in merito alla segnalazione, né che risulti eventuale arresto o pendenza di procedimento penale, dunque deve ritenersi che non risultino condotte di rilevanza penale.
Il provvedimento di trattenimento cita astrattamente la lettera della norma senza che, però, vi sia alcuno specifico riferimento o allegazione sul punto, in assenza di indicazione di “elementi di fatto” da cui desumere quali siano le “condotte”, “tenore di vita” o “comportamenti” o quale sia il tenore N. 245/25 RG.
di vita dell' da cui poter desumere che egli viva abitualmente, anche in parte, con i proventi Per_1
di attività delittuose o che diano conto della attualità della pericolosità sociale.
Deve, infatti, escludersi che dalla indicazione di condotte ascritte all'Idubor in un unico episodio risalente al 7.12.2016 (artt. 336, 337, 495, 582 c.p.) possa desumersi che lo stesso viva abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose o ancora dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Il profilo della abitualità delle condotte viene inteso nel senso di richiedere una realizzazione di attività delittuose non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita, in modo che si possa attribuire al soggetto una pluralità di condotte passate, talora richiedendosi che esse connotino in modo significativo il suo stile di vita, sì da potersi
“caratterizzare” quale individuo che ha consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi.
(cfr. Cass. Penale, Sezione 1, Sentenza del 15 marzo 2023, n. 11093).
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24/2019, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 1 lett.b) D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ritenendo che
“alla luce dell'interpretazione tassativizzante condotta dalla più recente giurisprudenza di
Cassazione sia sul versante sostanziale (con particolare riferimento all'aggettivo «delittuoso», all'avverbio «abitualmente», ai termini «elementi di fatto», «proventi» e «traffici delittuosi») e processuale (volte a precisare la consistenza degli «elementi di fatto» specie in rapporto ad eventuali pronunce frattanto intervenute in sede giudiziale) di cui alle disposizioni impugnate, sia stato ormai raggiunto un sufficiente grado di precisione nella definizione della fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 dovendosi trattare di delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l'unico suo reddito o quanto meno una componente significativa”.
Mancano dunque elementi di fatto da cui presumere i profili di cui alle lett. B) art. 1 D. Lgs.
159/2011.
Quanto alla lett. C), la pericolosità sociale rilevante alla stregua del parametro evocato impone l'accertamento della riferibilità al trattenuto di fatti criminosi non occasionali che abbiano attitudine lesiva della sicurezza e tranquillità pubblica e nell'esegesi della disposizione assume fondamentale rilievo la prescrizione che vuole il soggetto colpito dalla misura “dedito” alla specifica tipologia di N. 245/25 RG.
reati ivi enunziata, trattandosi di una aggettivazione espressiva di assiduità criminosa di talché i fatti alla base del giudizio di pericolosità devono dispiegarsi in un significativo lasso temporale della vita del soggetto in modo da acquisire, complessivamente valutati, valenza dimostrativa del carattere non occasionale dell'attività illecita (in tal senso, in motivazione, Sez. 6, n. 32903/21; Sez. 2, n.
10359 del 14 gennaio 2020). Al riguardo si osserva che a fronte di un trattenimento motivato ex art.6, comma 2 lett. b) Dlgs 142/2015 con il richiamo all'art. 13, comma 2 lett. C), si impone al giudice della convalida di verificare l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie di cui al
Dlgs 159/ 2011 anche tenendo conto di quanto espresso dal Giudice di legittimità, secondo cui -con riferimento ad un provvedimento di espulsione motivato ex articolo 13 comma 2, lett.c,
D.Lgs.286/1998- “il controllo giudiziale- non limitato da alcuna, non sussistente, discrezionalità amministrativa (cfr. Cass. n. 11466 del 2013) deve avere per oggetto, nell'ambito fattuale dedotto dalle parti, il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone indicate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011 [..] riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni;
b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26173 del 08/09/2023; Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 20692 del 31/07/2019).
Pertanto, non può farsi riferimento generico a segnalazioni di archivio (neanche rifluite in procedimenti pendenti, non documentati), inutilizzabili ai fini della verifica dei presupposti del trattenimento sia perché costituiti da segnalazioni che non provano né la colpevolezza né la pericolosità, sia perché non accompagnati dalle fonti originali (denunce ,querele, verbali di arresto o fermo etc); se, infatti, in astratto la pericolosità sociale può essere desunta da indizi e presunzioni derivanti da fatti evidenziati attraverso i rapporti della autorità di P.S., essi però debbono essere obiettivi e specifici per consentire al giudice, mediante una adeguata valutazione di essi e di eventuali deduzioni difensive o di contrarie risultanze, l'esame dell'intera personalità del soggetto medesimo e quindi di pervenire al giudizio di pericolosità. I precedenti di polizia segnalati, invece, non sono accompagnati da uno scrutinio circa la natura degli illeciti e la loro attitudine a porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, omettendosi in motivazione del provvedimento oggetto di convalida la verifica degli indici fattuali ai quali si ricollega funzionalmente il giudizio prognostico di pericolosità. N. 245/25 RG.
In assenza di motivazione sui presupposti di adozione della misura, pertanto, il trattenimento non può essere convalidato.
P.Q.M.
NON CONVALIDA il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Terni il giorno
17.04.2025 nei confronti di nato in [...] il [...]. Persona_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 19.4.2025
Il Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
DECRETO EX ART. 6 co V d. Lgs. 18 agosto 2015 n. 142
Il Consigliere designato
Dott.ssa Francesca Altrui
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 245/2025 R.G.,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;
Vista la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero emesso ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Terni in data 17.04.2025 nei confronti di nato in [...] il [...] – CUI 05AGSAY, notificato alla parte in Persona_1
pari data;
Considerato che il suddetto decreto è stato depositato, ai fini della convalida, presso la cancelleria di questa Corte il 18.04.2025;
Rilevato che nella fattispecie in esame il provvedimento di trattenimento risulta ritualmente emesso, sia in lingua italiana che in lingua compresa dal trattenuto (inglese), e tempestivamente trasmesso al Giudice della convalida ai sensi dell'art. 6 co 5 D. Lgs. 142/15;
Tenuto conto di quanto emerso nell'udienza di convalida;
Con Considerate le conclusioni formulate dall di Gradisca di Isonzo presso il cui Controparte_1
è trattenuto l difeso di fiducia dall'Avv. Caracci Montalbano;
Per_1
Rilevato che la Procura generale in sede ha concluso in udienza chiedendo di non convalidarsi il trattenimento;
[...]
è stato trattenuto con provvedimento del Questore di Terni -in persona del Delegato Parte_1
(delega acquisita in atti) - del 17.4.2025, notificatogli in pari data.
Lo stesso risulta, in atti, aver presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Viterbo. N. 245/25 RG.
Trattasi, dunque, di trattenimento di un richiedente asilo c.d. primario (cioè di colui che presenta, da persona libera, una domanda di protezione internazionale), i cui presupposti sono indicati nell'art.6, comma 2, Dlgs 18 agosto 2015 n. 142.
Le tempistiche di legge relative alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello dal momento della notifica del trattenimento sono rispettate, dovendosi rigettare l'eccezione sollevata dalla difesa sul punto.
Il provvedimento di trattenimento in questione si fonda su :
“precedenti per stupefacenti art. 73 co 5 in data 13.3.2025, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale, lesioni personali” dai quali il Questore ha ritenuto che ricorrano, sulla base di elementi di fatto, i presupposti di cui all'art. 1 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 richiamato dall'art. 13 co 2 lett. C) D. Lgs. 25 luglio 1998 n.
286 (ipotesi prevista dal co 2 lett. B) art. 6 D. Lgs. 142/2015 cit.), ovvero che l'Idubor rientri tra:
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Si ritiene che nel caso in esame manchino in atti elementi di fatto indicativi dell'appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nell'art. 1 D. Lgs. 159/11 cit.
Si osserva, infatti, che per le presunte condotte di cui agli artt. 336, 337, 495, 582 c.p. la Questura richiama un controllo effettuato negli archivi, non è in atti il certificato dei carichi pendenti, dal casellario, nonostante il decorso di 9 anni dai fatti, non risultano condanne, pertanto l è Per_1
incensurato.
Anche in merito alla condotta di “possesso di 31 dosi di sostanza stupefacente di tipo eroina nascosta tra le natiche, verosimilmente destinata allo spaccio nel centro città di Terni”, la stessa è appare dichiarata dall nel questionario sottoscritto contenuto nel Verbale di dichiarazioni Per_1
degli stranieri che chiedono il riconoscimento della protezione internazionale, senza che vi siano risultanze documentali in merito alla segnalazione, né che risulti eventuale arresto o pendenza di procedimento penale, dunque deve ritenersi che non risultino condotte di rilevanza penale.
Il provvedimento di trattenimento cita astrattamente la lettera della norma senza che, però, vi sia alcuno specifico riferimento o allegazione sul punto, in assenza di indicazione di “elementi di fatto” da cui desumere quali siano le “condotte”, “tenore di vita” o “comportamenti” o quale sia il tenore N. 245/25 RG.
di vita dell' da cui poter desumere che egli viva abitualmente, anche in parte, con i proventi Per_1
di attività delittuose o che diano conto della attualità della pericolosità sociale.
Deve, infatti, escludersi che dalla indicazione di condotte ascritte all'Idubor in un unico episodio risalente al 7.12.2016 (artt. 336, 337, 495, 582 c.p.) possa desumersi che lo stesso viva abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose o ancora dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Il profilo della abitualità delle condotte viene inteso nel senso di richiedere una realizzazione di attività delittuose non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita, in modo che si possa attribuire al soggetto una pluralità di condotte passate, talora richiedendosi che esse connotino in modo significativo il suo stile di vita, sì da potersi
“caratterizzare” quale individuo che ha consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi.
(cfr. Cass. Penale, Sezione 1, Sentenza del 15 marzo 2023, n. 11093).
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24/2019, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 1 lett.b) D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ritenendo che
“alla luce dell'interpretazione tassativizzante condotta dalla più recente giurisprudenza di
Cassazione sia sul versante sostanziale (con particolare riferimento all'aggettivo «delittuoso», all'avverbio «abitualmente», ai termini «elementi di fatto», «proventi» e «traffici delittuosi») e processuale (volte a precisare la consistenza degli «elementi di fatto» specie in rapporto ad eventuali pronunce frattanto intervenute in sede giudiziale) di cui alle disposizioni impugnate, sia stato ormai raggiunto un sufficiente grado di precisione nella definizione della fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 dovendosi trattare di delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l'unico suo reddito o quanto meno una componente significativa”.
Mancano dunque elementi di fatto da cui presumere i profili di cui alle lett. B) art. 1 D. Lgs.
159/2011.
Quanto alla lett. C), la pericolosità sociale rilevante alla stregua del parametro evocato impone l'accertamento della riferibilità al trattenuto di fatti criminosi non occasionali che abbiano attitudine lesiva della sicurezza e tranquillità pubblica e nell'esegesi della disposizione assume fondamentale rilievo la prescrizione che vuole il soggetto colpito dalla misura “dedito” alla specifica tipologia di N. 245/25 RG.
reati ivi enunziata, trattandosi di una aggettivazione espressiva di assiduità criminosa di talché i fatti alla base del giudizio di pericolosità devono dispiegarsi in un significativo lasso temporale della vita del soggetto in modo da acquisire, complessivamente valutati, valenza dimostrativa del carattere non occasionale dell'attività illecita (in tal senso, in motivazione, Sez. 6, n. 32903/21; Sez. 2, n.
10359 del 14 gennaio 2020). Al riguardo si osserva che a fronte di un trattenimento motivato ex art.6, comma 2 lett. b) Dlgs 142/2015 con il richiamo all'art. 13, comma 2 lett. C), si impone al giudice della convalida di verificare l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie di cui al
Dlgs 159/ 2011 anche tenendo conto di quanto espresso dal Giudice di legittimità, secondo cui -con riferimento ad un provvedimento di espulsione motivato ex articolo 13 comma 2, lett.c,
D.Lgs.286/1998- “il controllo giudiziale- non limitato da alcuna, non sussistente, discrezionalità amministrativa (cfr. Cass. n. 11466 del 2013) deve avere per oggetto, nell'ambito fattuale dedotto dalle parti, il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone indicate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011 [..] riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni;
b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26173 del 08/09/2023; Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 20692 del 31/07/2019).
Pertanto, non può farsi riferimento generico a segnalazioni di archivio (neanche rifluite in procedimenti pendenti, non documentati), inutilizzabili ai fini della verifica dei presupposti del trattenimento sia perché costituiti da segnalazioni che non provano né la colpevolezza né la pericolosità, sia perché non accompagnati dalle fonti originali (denunce ,querele, verbali di arresto o fermo etc); se, infatti, in astratto la pericolosità sociale può essere desunta da indizi e presunzioni derivanti da fatti evidenziati attraverso i rapporti della autorità di P.S., essi però debbono essere obiettivi e specifici per consentire al giudice, mediante una adeguata valutazione di essi e di eventuali deduzioni difensive o di contrarie risultanze, l'esame dell'intera personalità del soggetto medesimo e quindi di pervenire al giudizio di pericolosità. I precedenti di polizia segnalati, invece, non sono accompagnati da uno scrutinio circa la natura degli illeciti e la loro attitudine a porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, omettendosi in motivazione del provvedimento oggetto di convalida la verifica degli indici fattuali ai quali si ricollega funzionalmente il giudizio prognostico di pericolosità. N. 245/25 RG.
In assenza di motivazione sui presupposti di adozione della misura, pertanto, il trattenimento non può essere convalidato.
P.Q.M.
NON CONVALIDA il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Terni il giorno
17.04.2025 nei confronti di nato in [...] il [...]. Persona_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 19.4.2025
Il Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui