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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AM AN ET RI, Presidente
CONTINI MICHELE, EL
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 765/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI INTIMAZ n. 02576202500002618000 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 115000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 277000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 406000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 692000 BOLLO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3704 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 768000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nell'interesse della ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 765/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 02576202500002618/000 del
30 maggio 2025 per la somma di euro 238.841,15.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate IS in data 9 settembre 2025, la ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02576202500002618/000 del 30 maggio 2025 per la somma di euro 238.841,15.
La ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, i seguenti motivi di doglianza:
“nel caso di specie si contesta la corretta notifica delle cartelle sopra elencate e, in ogni caso, se anche la notifica fosse regolare, il decorso di 5 anni dalla notifica stessa”; e ciò, comunque, con particolare riguardo a sanzioni ed interessi. L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha eccepito:
-in via pregiudiziale, l'insussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente limitatamente alla cartella di pagamento n. 02520130034350768000 del 01/02/2014, che è stata oggetto di annullamento ex lege ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018;
-nel merito, l'avvenuta notificazione di diversi atti impositivi interruttivi del termine di prescrizione.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alcune necessarie premesse fattuali.
L'intimazione di pagamento (rectius, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) n.
02576202500002618/000 del 30 maggio 2025 per la somma di euro 238.841,15, oggi impugnata, a sua volta, richiama i seguenti atti impositivi:
-la cartella di pagamento n. 02520130034350768000 del 01/02/2014, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2008;
-la cartella di pagamento n. n. 02520160027673115000 del 21/02/2017, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2012;
-la cartella di pagamento n. 02520170014326277000 del 17/01/2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2013;
-la cartella di pagamento n. 02520180000761406000 del 4/06/2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2014;
-la cartella di pagamento n. 02520210002867692000 del 21/09/2022, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2015;
-l'avviso di accertamento n. TW 3010103704/2014 del 01.12.2014;
-l'avviso di accertamento n.250TW EM000262 del 18.06.2019.
Ciò premesso, in sede di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha allegato come la cartella di pagamento n. 02520130034350768000 del 01/02/2014, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2008, sia stata oggetto di annullamento ex lege ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018.
Indi, la cessazione, per la parte sopra indicata, della materia del contendere.
Il ricorso per la restante parte, invece, non è fondato.
Con successive memoria, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto l'avvenuta notificazione, regolare e corretta, dell'avviso di accertamento n.250TW EM000262 del 18.06.2019, che è avvenuto in data 18 giugno 2019 mediante consegna a mani della madre della ricorrente, Nominativo_1.
Sono state notificate, invece, a mani del padre della ricorrente, Nominativo_2, i seguenti atti impositivi:
-la cartella di pagamento n. n. 02520160027673115000 del 21/02/2017;
-la cartella di pagamento n. 02520170014326277000 del 17/01/2018;
-la cartella di pagamento n. 02520180000761406000 del 4/06/2018.
È stata ricevuta a mani della madre della ricorrente (Nominativo_1) la cartella di pagamento n. 02520210002867692000 del 21/09/2022.
Numerosi sono, comunque, gli atti interruttivi, medio tempore, notificati alla ricorrente:
-l'intimazione di pagamento n. 02520179000067048 del 16 maggio 2017 (notificato a mani della madre della ricorrente);
-l'intimazione di pagamento n. 02520199008856524 del 14 novembre 2019 (notificato a mani della madre della ricorrente);
-l'intimazione di pagamento n. 02520229004932269 del 21 settembre 2021 (notificato a mani della madre della ricorrente);
-l'intimazione di pagamento n. 02520239009507347 del 3 marzo 2023 (notifica avvenuta per compiuta giacenza).
Indi, la legittimità della pretesa impositiva.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato per la restante parte.
Alla luce del parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione, rigetta nel resto e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AM AN ET RI, Presidente
CONTINI MICHELE, EL
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 765/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI INTIMAZ n. 02576202500002618000 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 115000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 277000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 406000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 692000 BOLLO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3704 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 768000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nell'interesse della ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 765/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 02576202500002618/000 del
30 maggio 2025 per la somma di euro 238.841,15.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate IS in data 9 settembre 2025, la ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02576202500002618/000 del 30 maggio 2025 per la somma di euro 238.841,15.
La ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, i seguenti motivi di doglianza:
“nel caso di specie si contesta la corretta notifica delle cartelle sopra elencate e, in ogni caso, se anche la notifica fosse regolare, il decorso di 5 anni dalla notifica stessa”; e ciò, comunque, con particolare riguardo a sanzioni ed interessi. L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha eccepito:
-in via pregiudiziale, l'insussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente limitatamente alla cartella di pagamento n. 02520130034350768000 del 01/02/2014, che è stata oggetto di annullamento ex lege ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018;
-nel merito, l'avvenuta notificazione di diversi atti impositivi interruttivi del termine di prescrizione.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alcune necessarie premesse fattuali.
L'intimazione di pagamento (rectius, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) n.
02576202500002618/000 del 30 maggio 2025 per la somma di euro 238.841,15, oggi impugnata, a sua volta, richiama i seguenti atti impositivi:
-la cartella di pagamento n. 02520130034350768000 del 01/02/2014, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2008;
-la cartella di pagamento n. n. 02520160027673115000 del 21/02/2017, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2012;
-la cartella di pagamento n. 02520170014326277000 del 17/01/2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2013;
-la cartella di pagamento n. 02520180000761406000 del 4/06/2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2014;
-la cartella di pagamento n. 02520210002867692000 del 21/09/2022, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2015;
-l'avviso di accertamento n. TW 3010103704/2014 del 01.12.2014;
-l'avviso di accertamento n.250TW EM000262 del 18.06.2019.
Ciò premesso, in sede di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha allegato come la cartella di pagamento n. 02520130034350768000 del 01/02/2014, avente ad oggetto il mancato pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2008, sia stata oggetto di annullamento ex lege ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018.
Indi, la cessazione, per la parte sopra indicata, della materia del contendere.
Il ricorso per la restante parte, invece, non è fondato.
Con successive memoria, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto l'avvenuta notificazione, regolare e corretta, dell'avviso di accertamento n.250TW EM000262 del 18.06.2019, che è avvenuto in data 18 giugno 2019 mediante consegna a mani della madre della ricorrente, Nominativo_1.
Sono state notificate, invece, a mani del padre della ricorrente, Nominativo_2, i seguenti atti impositivi:
-la cartella di pagamento n. n. 02520160027673115000 del 21/02/2017;
-la cartella di pagamento n. 02520170014326277000 del 17/01/2018;
-la cartella di pagamento n. 02520180000761406000 del 4/06/2018.
È stata ricevuta a mani della madre della ricorrente (Nominativo_1) la cartella di pagamento n. 02520210002867692000 del 21/09/2022.
Numerosi sono, comunque, gli atti interruttivi, medio tempore, notificati alla ricorrente:
-l'intimazione di pagamento n. 02520179000067048 del 16 maggio 2017 (notificato a mani della madre della ricorrente);
-l'intimazione di pagamento n. 02520199008856524 del 14 novembre 2019 (notificato a mani della madre della ricorrente);
-l'intimazione di pagamento n. 02520229004932269 del 21 settembre 2021 (notificato a mani della madre della ricorrente);
-l'intimazione di pagamento n. 02520239009507347 del 3 marzo 2023 (notifica avvenuta per compiuta giacenza).
Indi, la legittimità della pretesa impositiva.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato per la restante parte.
Alla luce del parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione, rigetta nel resto e compensa le spese.