CA
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2004/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
PODGORA N 15 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. RUBAGOTTI FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), CO P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA GUSTAVO MODENA, 3 20129 MILANO presso lo pagina 1 di 10 studio dell'avv. BIGONI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza: accogliere il presente appello e in riforma della sentenza n. 5465/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 23.05.2024 nell'ambito del giudizio R.G.
49610/2022 – Giudice Dott.ssa Ilaria Gentile, notificata in data 30 maggio 2024:
• in via pregiudiziale, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
• in via principale: revocare – per le ragioni indicate in atto – il decreto ingiuntivo n. 18170/2022 – R.G. 15788/2022 emesso dal Tribunale di
Milano in data 10.11.2022, disponendo che nulla è dovuto dalla Pt_1
alla e rigettando di conseguenza ogni domanda della CP_1 CP_1
svolta nel giudizio di primo grado
In via istruttoria, si formulano i seguenti capitoli di prova, già formulati in primo grado e non ammessi, da sottoporre ai testi ai testi e Testimone_1 Tes_2
(entrambi c/o :
[...] Parte_1
1. vero che nel 2019 la acquistava bombole di gas dalla e Pt_1 CP_1
prima dell'acquisto si accordava sul prezzo?
2. vero che nel 2019 e nel 2020 la contestava le fatture emesse Pt_1
pagina 2 di 10 dalla nel 2019 e, in particolare, contestava l'importo esposto in CP_1
quanto mai concordato?
3. vero che, sempre nel periodo 2019-2020, la chiedeva chiarimenti CP_1
alla circa la mancata restituzione di bombole vuote? Pt_1
4. Vero che, sempre nel periodo 2019-2020, la chiedeva alla CP_1
la restituzione di bombole vuote che a suo dire non erano mai Pt_1
state restituite?
5. Vero che la è in possesso di bombole, sia piene, sia vuote della Pt_1
? CP_1
Per : CO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione così giudicare:
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi;
In via principale
- rigettare l'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, e le domande tutte proposte dall'appellante nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CO
per l'effetto, confermando integralmente la sentenza n. 5465/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza n. 5465/2024 odiernamente impugnata, accertato e dichiarato il diritto di credito dell'appellata nei pagina 3 di 10 confronti dell'appellante, condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di CO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma per sorte
[...]
capitale di € 10.141,85, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Ci si oppone alla richiesta di ammissione dei capitoli di prova orale dedotti dall'appellante in quanto genericamente formulati e irrilevanti ai fini della decisione.
pagina 4 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 5465\2024 pubblicata il 23 maggio 2024, il Tribunale di Milano revocava d'ufficio il decreto ingiuntivo n. 18170/2022 emesso a carico di e a favore di Parte_1 [...]
per nullità del ricorso monitorio ex artt. 638 e 125 c.p.c., rigettava la domanda CO di accertamento negativo del credito svolta dall'attrice opponente e condannava a Parte_1
versare a la somma di euro 10.141,85 oltre interessi moratori CO
ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo nonché a versare a
[...]
a titolo di refusione delle spese della causa di opposizione la somma di euro CO
5.077,00 oltre rimborso spese, IVA e CPA.
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
A seguito di ricorso proposto da la stessa otteneva CO
l'emissione, a carico di del decreto ingiuntivo telematico n. 18170/22 per l'importo Parte_1
di euro 10.141,85 deducendo il mancato pagamento di sette fatture emesse nel 2019, segnatamente n.
4131848 del 31.03.2019, n. 4171405 del 30.06.2019, n. 4171406 del 30.06.2019, n. 4208157 del
30.09.2019, n. 4208158 del 30.09.2019, n. 4238591 del 31.12.2019 e n. 4238592 del 31.12.2019 relative alla vendita di gas idrogeno (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado opposta). proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo che: Parte_1
- il credito non era dovuto e, in ogni caso, mancava la prova dello stesso, in quanto i prezzi fatturati non erano conformi a quelli precedentemente concordati fra le parti;
aveva aumentato negli anni il prezzo dei beni CO compravenduti senza darne comunicazione all' attrice opponente e senza che fosse intervenuto alcun accordo in tal senso e che nelle fatture risultavano quantità di merce superiori rispetto a quelle effettivamente consegnate.
si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso CO
dedotto e chiedeva in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di accertare e dichiarare il proprio diritto di credito nei confronti dell'attrice opponente e di condannare Parte_1
al pagamento in proprio favore della somma di euro 10.141,85 oltre interessi moratori.
[...]
In particolare, deduceva che: CO
- tra la medesima e era intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto la Parte_1
pagina 5 di 10 fornitura da parte della prima in favore della seconda, di gas tecnici ed altri materiali;
-aveva regolarmente eseguito le forniture in favore di secondo gli ordini Parte_1
periodicamente comunicati;
-il rapporto contrattuale di vendita era disciplinato dalle condizioni generali apposte sul retro dei DDT, sottoscritti da ed i prezzi, così come i quantitativi, non erano fissi ma rimessi, su Parte_1
comune accordo delle parti, alla determinazione della fornitrice, in ragione del variare delle accise, delle imposte e dei costi di produzione e distribuzione (cfr. doc. 7 fascicolo primo grado opposta);
- nel corso del rapporto contrattuale aveva costantemente apportato modifiche ai prezzi in funzione dell'andamento del mercato, conformemente alle condizioni generali di cui sopra, senza ricevere alcuna contestazione da parte della cliente;
- soltanto in data 31.08.2020, per la prima volta si era lamentata della difformità dei Parte_1
prezzi fatturati rispetto a quelli concordati nel 2014;
- le contestazioni di relative al quantum dei beni consegnati erano del tutto Parte_1
generiche, non avendo la stessa neppure specificato quale sarebbe stato il quantitativo corretto, e comunque i conteggi erano stati effettuati sulla base dei DDT.
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado rilevava preliminarmente che il decreto ingiuntivo non risultava legittimamente emesso, in quanto il ricorso monitorio risultava privo della causa petendi in violazione degli artt. 125 e 638 c.p.c. con conseguente inidoneità a passare in giudicato e, di conseguenza, ne disponeva la revoca.
Il tribunale rilevava inoltre che, per quanto concerneva il corrispettivo della vendita, l'art. 1474 c.c. prevede che, in caso di mancata determinazione del prezzo della merce che il venditore vende abitualmente, si presume che le parti si siano riferite al prezzo normalmente praticato dal venditore, e ciò doveva ritenersi quanto al caso in esame.
Il primo giudice osservava che aveva fornito sufficiente CO
prova del preteso diritto di credito azionato in giudizio, diversamente, non aveva Parte_1
addotto fatti idonei a paralizzare la pretesa della opposta, ciò che determinava l'infondatezza della domanda di accertamento negativo proposta da che doveva essere respinta, e Parte_1
l'accoglimento di quella della CO
In particolare, il giudice di primo grado rilevava che aveva CO allegato l'esistenza di un contratto di vendita tra le parti, deducendo che la merce ordinata era stata correttamente consegnata e che, a sostegno delle proprie allegazioni aveva prodotto sette fatture e i pagina 6 di 10 documenti di trasporto attestanti la consegna al destinatario con la sottoscrizione da parte di quest'ultimo.
Osservava il tribunale anche come avesse confermato sia l'esistenza del rapporto Parte_1
contrattuale che la consegna della merce ordinata, limitandosi a contestare genericamente la difformità tra il prezzo fatturato e quello concordato nonché tra la quantità di merce consegnata e quella fatturata.
Per quanto concerne il quantum il primo giudice riteneva che CO
avesse fornito la prova della conformità tra il quantitativo di merce fatturato e quello consegnato
[...]
mediante la produzione dei DDT sottoscritti da Parte_1
Quanto invece al corrispettivo della vendita contestato da con riferimento agli Parte_1
aumenti di prezzo applicati da in mancanza di un preventivo CO accordo tra le parti, il giudice osservava che l'attrice opponente non aveva fornito la prova di quale sarebbe stato il prezzo pattuito con , e dunque a suo giudizio applicabile. CP_1
Nel caso di specie, in mancanza di prova del diverso prezzo pattuito, il cui onere incombeva su poteva dunque presumersi che avesse Parte_1 CO
fatturato il prezzo dalla stessa abitualmente praticato, tenendo conto del variare delle accise e dei costi di produzione e distribuzione del gas compravenduto.
Detta sentenza è stata impugnata in forza di due motivi di appello, da che ha chiesto Parte_1
la revoca del decreto ingiuntivo n. 18170/2022 e di accertare che nulla era dovuto da Parte_1
alla con il conseguente rigetto della domanda di CO quest'ultima.
Si è costituita l'appellata, chiedendo in via preliminare di dichiararsi inammissibile l'appello per mancanza di specificità dei motivi, in via principale di rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza, di accertare e dichiarare il diritto di credito dell'appellata e condannare al pagamento in Parte_1
favore di della somma di euro 10.141,85 oltre interessi ex CO
D.lgs. 231/02.
Alla prima udienza del 10.12.2024 la Corte rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.01.2025 da tenersi con trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. e assegnava termine alle parti sino alla data dell'udienza per il deposito di note sostitutive della stessa.
Decorsi i termini e depositate le note la causa veniva trattenuta in decisione e discussa in camera di consiglio.
pagina 7 di 10 L'appellante con il primo motivo di gravame lamenta che, quanto alla mancata prova del prezzo, il tribunale abbia errato nel ritenere che non abbia provato quale sarebbe stato il prezzo Parte_1
pattuito con in quanto è il creditore a dover provare il CO
prezzo di vendita in caso di contestazione e non il contrario.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante rileva che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, mancava la prova della consegna di tutto quanto indicato nelle fatture.
Nello specifico, deduceva che i DDT prodotti da si CO
riferivano ad altre fatture, diverse da quelle prodotte in fase monitoria e, di conseguenza, non vi era la prova della consegna del materiale del quale veniva chiesto il pagamento, circostanza, oltretutto, già evidenziata sia nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 3 che nelle note conclusive.
Con riferimento al primo motivo di gravame, l'appellata evidenzia che pur Parte_1
contestando i prezzi applicati dalla fornitrice nelle fatture oggetto di causa, non aveva in alcun modo indicato quali “diversi prezzi” avrebbero dovuto, a suo avviso, essere applicati.
Quanto al secondo motivo di gravame parte appellata deduce che non era stata in Parte_1
grado di offrire una quantificazione del gas effettivamente consegnato da CO
, onde consentire il confronto con quello indicato nelle fatture, e fa rilevare come, con le
[...]
memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., nessuna contestazione era stata sollevata da Parte_1
con riferimento ai DDT prodotti in giudizio con la comparsa di risposta, e solo successivamente al verificarsi delle preclusioni assertive e probatorie, l'opponente aveva contestato, per la prima volta, la mancanza dei DDT relativi alle fatture azionate in via monitoria, in modo pertanto tardivo.
L'appello non ha fondamento.
Quanto al primo motivo, osserva la Corte come la contestazione avanzata dalla con Parte_1
l'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado, risulti manifestamente generica e come tale improduttiva di effetti, dal momento che l'opponente assumeva una difformità del prezzo delle forniture oggetto del ricorso, rispetto a quello pattuito, senza tuttavia neppure indicare, prima ancora che dimostrare, quale fosse quest'ultimo.
La stessa riconosceva che il prezzo praticato era variato nel corso degli anni, senza Parte_1
peraltro alcun rilievo da parte della medesima, sino alle forniture di cui si discute in questa sede.
Così come ritenuto dal primo giudice, trattandosi nel caso di specie di prodotti abitualmente venduti dalla deve trovare applicazione l'art. 1474 comma 1 c.c., CO secondo cui “ Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non pagina 8 di 10 hanno determinato il prezzo , né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità , si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”.
L'odierna appellante àncora la propria difesa al fatto che la venditrice non avrebbe dimostrato quale fosse il prezzo pattuito, ma non ha contestato, nei termini per le preclusioni assertive stabilite per il giudizio di primo grado, che quello applicato dalla venditrice fosse il prezzo da quest'ultima normalmente praticato.
Non meno privo di fondamento risulta il secondo motivo.
A fronte della contestazione circa la corrispondenza del prodotto fornito con quello fatturato, avanzata dall'opponente, anche in questo caso in termini generici, posto che neppure veniva indicata la diversa quantità della merce ricevuta rispetto a quella indicata nelle fatture, la CO
ha prodotto, con la comparsa di risposta di primo grado, i documenti di trasporto relativi
[...]
a detti prodotti, sottoscritti dal destinatario, senza alcuna specifica contestazione dell'opponente, che nella memoria ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c., si limitava ad osservare che “..il doc. 6 [di parte opposta] si compone di vari DDT firmati da dipendenti di ma in nessun DDT è indicato il Pt_1 prezzo..”, che “..i DDT vengono firmati per la ricezione della merce e non possono assurgere a contratto..” e che “..i conti delle bombole non tornano e di conseguenza, non avendo alcun Pt_1
interesse a trattenere bombole vuote, quanto consegnato non corrisponde a quanto indicato in DDT e\o con quanto fatturato”.
Solo nella memoria difensiva depositata in primo grado dopo la precisazione delle conclusioni, nei termini assegnati dal tribunale, la affermava che “..in realtà i DDT in atti non si Parte_1 riferiscono alle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo”, introducendo una contestazione palesemente tardiva ed improduttiva di qualsiasi effetto.
Per tutte le ragioni sopra indicate, l'appello proposto da è infondato e deve Parte_1 conseguentemente essere respinto, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Secondo il principio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore di CO
liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55 del 2014
(come modificato), utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (da euro 5.201 ad euro 26.000), per le fasi, studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese pagina 9 di 10 forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge l'appello proposto da confermando l'impugnata sentenza;
Parte_1
b) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di CO
liquidate in euro 3.966,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
[...]
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2004/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
PODGORA N 15 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. RUBAGOTTI FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), CO P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA GUSTAVO MODENA, 3 20129 MILANO presso lo pagina 1 di 10 studio dell'avv. BIGONI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza: accogliere il presente appello e in riforma della sentenza n. 5465/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 23.05.2024 nell'ambito del giudizio R.G.
49610/2022 – Giudice Dott.ssa Ilaria Gentile, notificata in data 30 maggio 2024:
• in via pregiudiziale, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
• in via principale: revocare – per le ragioni indicate in atto – il decreto ingiuntivo n. 18170/2022 – R.G. 15788/2022 emesso dal Tribunale di
Milano in data 10.11.2022, disponendo che nulla è dovuto dalla Pt_1
alla e rigettando di conseguenza ogni domanda della CP_1 CP_1
svolta nel giudizio di primo grado
In via istruttoria, si formulano i seguenti capitoli di prova, già formulati in primo grado e non ammessi, da sottoporre ai testi ai testi e Testimone_1 Tes_2
(entrambi c/o :
[...] Parte_1
1. vero che nel 2019 la acquistava bombole di gas dalla e Pt_1 CP_1
prima dell'acquisto si accordava sul prezzo?
2. vero che nel 2019 e nel 2020 la contestava le fatture emesse Pt_1
pagina 2 di 10 dalla nel 2019 e, in particolare, contestava l'importo esposto in CP_1
quanto mai concordato?
3. vero che, sempre nel periodo 2019-2020, la chiedeva chiarimenti CP_1
alla circa la mancata restituzione di bombole vuote? Pt_1
4. Vero che, sempre nel periodo 2019-2020, la chiedeva alla CP_1
la restituzione di bombole vuote che a suo dire non erano mai Pt_1
state restituite?
5. Vero che la è in possesso di bombole, sia piene, sia vuote della Pt_1
? CP_1
Per : CO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione così giudicare:
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi;
In via principale
- rigettare l'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, e le domande tutte proposte dall'appellante nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CO
per l'effetto, confermando integralmente la sentenza n. 5465/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza n. 5465/2024 odiernamente impugnata, accertato e dichiarato il diritto di credito dell'appellata nei pagina 3 di 10 confronti dell'appellante, condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di CO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma per sorte
[...]
capitale di € 10.141,85, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Ci si oppone alla richiesta di ammissione dei capitoli di prova orale dedotti dall'appellante in quanto genericamente formulati e irrilevanti ai fini della decisione.
pagina 4 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 5465\2024 pubblicata il 23 maggio 2024, il Tribunale di Milano revocava d'ufficio il decreto ingiuntivo n. 18170/2022 emesso a carico di e a favore di Parte_1 [...]
per nullità del ricorso monitorio ex artt. 638 e 125 c.p.c., rigettava la domanda CO di accertamento negativo del credito svolta dall'attrice opponente e condannava a Parte_1
versare a la somma di euro 10.141,85 oltre interessi moratori CO
ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo nonché a versare a
[...]
a titolo di refusione delle spese della causa di opposizione la somma di euro CO
5.077,00 oltre rimborso spese, IVA e CPA.
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
A seguito di ricorso proposto da la stessa otteneva CO
l'emissione, a carico di del decreto ingiuntivo telematico n. 18170/22 per l'importo Parte_1
di euro 10.141,85 deducendo il mancato pagamento di sette fatture emesse nel 2019, segnatamente n.
4131848 del 31.03.2019, n. 4171405 del 30.06.2019, n. 4171406 del 30.06.2019, n. 4208157 del
30.09.2019, n. 4208158 del 30.09.2019, n. 4238591 del 31.12.2019 e n. 4238592 del 31.12.2019 relative alla vendita di gas idrogeno (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado opposta). proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo che: Parte_1
- il credito non era dovuto e, in ogni caso, mancava la prova dello stesso, in quanto i prezzi fatturati non erano conformi a quelli precedentemente concordati fra le parti;
aveva aumentato negli anni il prezzo dei beni CO compravenduti senza darne comunicazione all' attrice opponente e senza che fosse intervenuto alcun accordo in tal senso e che nelle fatture risultavano quantità di merce superiori rispetto a quelle effettivamente consegnate.
si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso CO
dedotto e chiedeva in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di accertare e dichiarare il proprio diritto di credito nei confronti dell'attrice opponente e di condannare Parte_1
al pagamento in proprio favore della somma di euro 10.141,85 oltre interessi moratori.
[...]
In particolare, deduceva che: CO
- tra la medesima e era intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto la Parte_1
pagina 5 di 10 fornitura da parte della prima in favore della seconda, di gas tecnici ed altri materiali;
-aveva regolarmente eseguito le forniture in favore di secondo gli ordini Parte_1
periodicamente comunicati;
-il rapporto contrattuale di vendita era disciplinato dalle condizioni generali apposte sul retro dei DDT, sottoscritti da ed i prezzi, così come i quantitativi, non erano fissi ma rimessi, su Parte_1
comune accordo delle parti, alla determinazione della fornitrice, in ragione del variare delle accise, delle imposte e dei costi di produzione e distribuzione (cfr. doc. 7 fascicolo primo grado opposta);
- nel corso del rapporto contrattuale aveva costantemente apportato modifiche ai prezzi in funzione dell'andamento del mercato, conformemente alle condizioni generali di cui sopra, senza ricevere alcuna contestazione da parte della cliente;
- soltanto in data 31.08.2020, per la prima volta si era lamentata della difformità dei Parte_1
prezzi fatturati rispetto a quelli concordati nel 2014;
- le contestazioni di relative al quantum dei beni consegnati erano del tutto Parte_1
generiche, non avendo la stessa neppure specificato quale sarebbe stato il quantitativo corretto, e comunque i conteggi erano stati effettuati sulla base dei DDT.
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado rilevava preliminarmente che il decreto ingiuntivo non risultava legittimamente emesso, in quanto il ricorso monitorio risultava privo della causa petendi in violazione degli artt. 125 e 638 c.p.c. con conseguente inidoneità a passare in giudicato e, di conseguenza, ne disponeva la revoca.
Il tribunale rilevava inoltre che, per quanto concerneva il corrispettivo della vendita, l'art. 1474 c.c. prevede che, in caso di mancata determinazione del prezzo della merce che il venditore vende abitualmente, si presume che le parti si siano riferite al prezzo normalmente praticato dal venditore, e ciò doveva ritenersi quanto al caso in esame.
Il primo giudice osservava che aveva fornito sufficiente CO
prova del preteso diritto di credito azionato in giudizio, diversamente, non aveva Parte_1
addotto fatti idonei a paralizzare la pretesa della opposta, ciò che determinava l'infondatezza della domanda di accertamento negativo proposta da che doveva essere respinta, e Parte_1
l'accoglimento di quella della CO
In particolare, il giudice di primo grado rilevava che aveva CO allegato l'esistenza di un contratto di vendita tra le parti, deducendo che la merce ordinata era stata correttamente consegnata e che, a sostegno delle proprie allegazioni aveva prodotto sette fatture e i pagina 6 di 10 documenti di trasporto attestanti la consegna al destinatario con la sottoscrizione da parte di quest'ultimo.
Osservava il tribunale anche come avesse confermato sia l'esistenza del rapporto Parte_1
contrattuale che la consegna della merce ordinata, limitandosi a contestare genericamente la difformità tra il prezzo fatturato e quello concordato nonché tra la quantità di merce consegnata e quella fatturata.
Per quanto concerne il quantum il primo giudice riteneva che CO
avesse fornito la prova della conformità tra il quantitativo di merce fatturato e quello consegnato
[...]
mediante la produzione dei DDT sottoscritti da Parte_1
Quanto invece al corrispettivo della vendita contestato da con riferimento agli Parte_1
aumenti di prezzo applicati da in mancanza di un preventivo CO accordo tra le parti, il giudice osservava che l'attrice opponente non aveva fornito la prova di quale sarebbe stato il prezzo pattuito con , e dunque a suo giudizio applicabile. CP_1
Nel caso di specie, in mancanza di prova del diverso prezzo pattuito, il cui onere incombeva su poteva dunque presumersi che avesse Parte_1 CO
fatturato il prezzo dalla stessa abitualmente praticato, tenendo conto del variare delle accise e dei costi di produzione e distribuzione del gas compravenduto.
Detta sentenza è stata impugnata in forza di due motivi di appello, da che ha chiesto Parte_1
la revoca del decreto ingiuntivo n. 18170/2022 e di accertare che nulla era dovuto da Parte_1
alla con il conseguente rigetto della domanda di CO quest'ultima.
Si è costituita l'appellata, chiedendo in via preliminare di dichiararsi inammissibile l'appello per mancanza di specificità dei motivi, in via principale di rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza, di accertare e dichiarare il diritto di credito dell'appellata e condannare al pagamento in Parte_1
favore di della somma di euro 10.141,85 oltre interessi ex CO
D.lgs. 231/02.
Alla prima udienza del 10.12.2024 la Corte rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.01.2025 da tenersi con trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. e assegnava termine alle parti sino alla data dell'udienza per il deposito di note sostitutive della stessa.
Decorsi i termini e depositate le note la causa veniva trattenuta in decisione e discussa in camera di consiglio.
pagina 7 di 10 L'appellante con il primo motivo di gravame lamenta che, quanto alla mancata prova del prezzo, il tribunale abbia errato nel ritenere che non abbia provato quale sarebbe stato il prezzo Parte_1
pattuito con in quanto è il creditore a dover provare il CO
prezzo di vendita in caso di contestazione e non il contrario.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante rileva che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, mancava la prova della consegna di tutto quanto indicato nelle fatture.
Nello specifico, deduceva che i DDT prodotti da si CO
riferivano ad altre fatture, diverse da quelle prodotte in fase monitoria e, di conseguenza, non vi era la prova della consegna del materiale del quale veniva chiesto il pagamento, circostanza, oltretutto, già evidenziata sia nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 3 che nelle note conclusive.
Con riferimento al primo motivo di gravame, l'appellata evidenzia che pur Parte_1
contestando i prezzi applicati dalla fornitrice nelle fatture oggetto di causa, non aveva in alcun modo indicato quali “diversi prezzi” avrebbero dovuto, a suo avviso, essere applicati.
Quanto al secondo motivo di gravame parte appellata deduce che non era stata in Parte_1
grado di offrire una quantificazione del gas effettivamente consegnato da CO
, onde consentire il confronto con quello indicato nelle fatture, e fa rilevare come, con le
[...]
memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., nessuna contestazione era stata sollevata da Parte_1
con riferimento ai DDT prodotti in giudizio con la comparsa di risposta, e solo successivamente al verificarsi delle preclusioni assertive e probatorie, l'opponente aveva contestato, per la prima volta, la mancanza dei DDT relativi alle fatture azionate in via monitoria, in modo pertanto tardivo.
L'appello non ha fondamento.
Quanto al primo motivo, osserva la Corte come la contestazione avanzata dalla con Parte_1
l'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado, risulti manifestamente generica e come tale improduttiva di effetti, dal momento che l'opponente assumeva una difformità del prezzo delle forniture oggetto del ricorso, rispetto a quello pattuito, senza tuttavia neppure indicare, prima ancora che dimostrare, quale fosse quest'ultimo.
La stessa riconosceva che il prezzo praticato era variato nel corso degli anni, senza Parte_1
peraltro alcun rilievo da parte della medesima, sino alle forniture di cui si discute in questa sede.
Così come ritenuto dal primo giudice, trattandosi nel caso di specie di prodotti abitualmente venduti dalla deve trovare applicazione l'art. 1474 comma 1 c.c., CO secondo cui “ Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non pagina 8 di 10 hanno determinato il prezzo , né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità , si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”.
L'odierna appellante àncora la propria difesa al fatto che la venditrice non avrebbe dimostrato quale fosse il prezzo pattuito, ma non ha contestato, nei termini per le preclusioni assertive stabilite per il giudizio di primo grado, che quello applicato dalla venditrice fosse il prezzo da quest'ultima normalmente praticato.
Non meno privo di fondamento risulta il secondo motivo.
A fronte della contestazione circa la corrispondenza del prodotto fornito con quello fatturato, avanzata dall'opponente, anche in questo caso in termini generici, posto che neppure veniva indicata la diversa quantità della merce ricevuta rispetto a quella indicata nelle fatture, la CO
ha prodotto, con la comparsa di risposta di primo grado, i documenti di trasporto relativi
[...]
a detti prodotti, sottoscritti dal destinatario, senza alcuna specifica contestazione dell'opponente, che nella memoria ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c., si limitava ad osservare che “..il doc. 6 [di parte opposta] si compone di vari DDT firmati da dipendenti di ma in nessun DDT è indicato il Pt_1 prezzo..”, che “..i DDT vengono firmati per la ricezione della merce e non possono assurgere a contratto..” e che “..i conti delle bombole non tornano e di conseguenza, non avendo alcun Pt_1
interesse a trattenere bombole vuote, quanto consegnato non corrisponde a quanto indicato in DDT e\o con quanto fatturato”.
Solo nella memoria difensiva depositata in primo grado dopo la precisazione delle conclusioni, nei termini assegnati dal tribunale, la affermava che “..in realtà i DDT in atti non si Parte_1 riferiscono alle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo”, introducendo una contestazione palesemente tardiva ed improduttiva di qualsiasi effetto.
Per tutte le ragioni sopra indicate, l'appello proposto da è infondato e deve Parte_1 conseguentemente essere respinto, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Secondo il principio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore di CO
liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55 del 2014
(come modificato), utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (da euro 5.201 ad euro 26.000), per le fasi, studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese pagina 9 di 10 forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge l'appello proposto da confermando l'impugnata sentenza;
Parte_1
b) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di CO
liquidate in euro 3.966,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
[...]
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10