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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri:
Dott.ssa Maria Rita Serri Presidente
Dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 392/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Rimini, sezione lavoro, n. 166/2024 R.S. emessa e pubblicata il 13.6.2024 (non notificata), promossa con ricorso depositato in data 1 luglio 2024 da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesca Romana Belli (C.F. ) e dall'avv. Renato Vestini, in virtù di C.F._1
procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 23.1.2023 (Rep. n.37590 - Persona_1
Raccolta n.7131);
- appellante - contro
, (C.F.: ), nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_2
01.04.1952 ed ivi residente in [...], assistito dal Patronato Inca-CGIL, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Ciappini (C.F.: ) e Matteo CodiceFiscale_3
Urbinati (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei CodiceFiscale_4
due difensori ( Email_1 Email_2
come da procura in atti;
- appellato -
1 OGGETTO: pensione;
CONCLUSIONI: come in atti;
posta in decisione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/02/2025 udita la relazione della causa da parte del Consigliere Alessandra Martinelli;
viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 01.07.2024, ritualmente notificato, l' ha proposto appello avverso CP_1
la sentenza n.166/2024 emessa dal Tribunale di Rimini - Sezione Lavoro - in data 13.06.2024 con cui il Giudice adito, accogliendo la domanda avanzata da , aveva accertato il diritto CP_2
dello stesso al pagamento dei ratei arretrati di maggiorazione sociale, nel termine quinquennale di prescrizione, con decorrenza dal perfezionamento dei requisiti anagrafici e reddituali richiesti dalla legge – non, quindi, dal mese successivo a quello della domanda, come invece ritenuto dall' ; CP_1 ne seguiva, in ragione della soccombenza, la condanna dell'ente al pagamento delle spese di causa, distratte in favore difensore antistatario.
L'ente appellante ha dedotto un unico motivo d'appello, declinato nell'“insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, per avere - il giudice di primo grado - interpretato erroneamente il combinato disposto degli artt. 38, co. 4, L. 28 dicembre 2001 n. 448 e degli artt. 1 e 2 L. 29 dicembre 29 dicembre 1988, n. 544, così giungendo ad escludere che la normativa di riferimento preveda, ai fini dell'ottenimento dell'incremento della maggiorazione sociale, la necessità di apposita domanda.
Nello specifico l'appellante ha impugnato il capo della sentenza ove, premesso il quadro normativo di riferimento, il Giudice di primo grado era giunto alle seguenti conclusioni interpretative: “Appare evidente dalla lettura della predetta disposizione normativa come la legge, ai fini dell'ottenimento dell'incremento della maggiorazione sociale, non preveda in alcun modo la necessità di apposita domanda, né condizioni la decorrenza di tale beneficio alla sua presentazione.
Sul punto la circolare n.44 del 1 marzo 2002, al punto 6, ha infatti chiarito che “ai fini CP_1
dell'attribuzione dell'incremento della maggiorazione sociale l'articolo 38 nulla dispone in ordine alla necessità di apposita domanda ed alla decorrenza della prestazione (…) Per le pensioni in essere il beneficio decorre pertanto, ove sussistano i requisiti reddituali, dal 1 gennaio 2002 o dal
1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età…Per le pensioni di futura liquidazione il beneficio in parola decorrerà, ove sussistano i requisiti reddituali, dalla data di decorrenza della pensione o dal 1° giorno successivo a quello di compimento dell'età.
Nel caso di specie appare circostanza non contestata che i requisiti richiesti per beneficiare della
2 maggiorazione sociale risultassero già perfezionati alla data 1\12\2016, motivo per il quale non vi sono motivi ostativi al riconoscimento del beneficio da tale data.”.
Ebbene l'appellante, nel riproporre la tesi già sostenuta in primo grado, ribadiva la sua ferma opposizione al riconoscimento degli arretrati della c.d. “integrazione al milione” dal momento della maturazione dei requisiti. Riteneva, invece, che vertendosi in materia di pensione ex lege 544/1988,
l'integrazione decorresse dal momento della domanda;
ciò in quanto il menzionato art. 38, pur non prevedendo una specifica decorrenza del c.d. “incremento al milione”, non avrebbe invero apportato modifiche sul piano della riconoscibilità dei benefici, dovendosi quindi ritenere (il detto beneficio) decorrente – come da espresso rinvio del cit. art. 38 alle leggi di riferimento per tipologia di pensione, nel caso di specie all'art. 1, co. 10, l.n. 544/1988 -: “dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda”. domanda”.
A sostegno di tale interpretazione l'appellante ha richiamato un precedente specifico di questa Corte
d'Appello - sentenza n. 379/2024 del 18/6/24 - in cui, seguendo l'orientamento della Suprema Corte espresso nella Ord. n.9561 del 12/04/2021, si chiarisce, sul piano interpretativo, che “non avendo innovato in alcun modo l'articolo 38, comma 1, della legge numero 448 del 2001, il sistema di decorrenza della prestazione deve necessariamente riferito alla legge 544 del 1988 che stabilisce appunto la decorrenza dalla domanda: “decorre dal primo giorno del mese successivo di presentazione della domanda”.
Riguardo a fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente è intervenuta Cass. Sez. L. N.9561 del
12/04/2021”.
Alla luce di quanto esposto, ribadendo che – quanto all'ipotesi concretamente trattata – “Per i pensionati che non hanno richiesto la maggiorazione di cui alla legge n. 544 (come nella fattispecie in esame), l'incremento al milione di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 è riconosciuto, al ricorrere delle condizioni di legge, dalla presentazione della domanda” – la parte appellante ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte senza attendere a contrarie istanze ed eccezioni, revocare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ritenere viziata l'impugnata sentenza per aver ritenuto applicabile il combinato disposto dei seguenti articoli (l'art. 38 quarto comma della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 nonché dell'articolo 1, della legge n. 544 del 1988 ) al fine di escludere che la legge, ai fini dell'ottenimento DEGLI ARRETRATI dell'incremento della maggiorazione sociale, non preveda in alcun modo la necessità di apposita domanda, né condizioni la decorrenza di tale beneficio alla sua presentazione, e respingere il ricorso introduttivo avanzato dal ricorrente, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, e revoca della condanna alle spese contenuta nell'appellata sentenza”, instando altresì per la “condanna al pagamento delle spese già pagate in esecuzione
3 della sentenza di primo grado, ammontanti ad €.2.309,00 oltre accessori”.
2. Ritualmente instaurato il rapporto processuale, si costituiva chiedendo l'integrale CP_2 rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata, in quanto aderente al dato normativo ed alla stessa circolare n.44 del 1 marzo 2002 in cui si legge, al punto 6: “ai fini CP_1
dell'attribuzione dell'incremento della maggiorazione sociale l'articolo 38 nulla dispone in ordine alla necessità di apposita domanda ed alla decorrenza della prestazione (…) Per le pensioni in essere il beneficio decorre pertanto, ove sussistano i requisiti reddituali, dal 1 gennaio 2002 o dal
1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età. (…) Per le pensioni di futura liquidazione il beneficio in parola decorrerà, ove sussistano i requisiti reddituali, dalla data di decorrenza della pensione o dal 1° giorno successivo a quello di compimento dell'età.”
L'appellato contestava, inoltre, in caso di accoglimento dell'appello, la fondatezza della domanda volta alla condanna alla restituzione delle spese processuali, deducendo che non sarebbe stato eseguito alcun pagamento a tale titolo da parte dell' . CP_1
3. L'appello - istruito in via documentale – è fondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si ritiene doveroso richiamare i dati fattuali della vicenda che risultano incontestati e comunque comprovati dalla documentazione già prodotta in primo grado, correttamente posti dal giudice di prime cure a fondamento della propria decisione.
In particolare:
- in data 15/07/2020, presentava domanda di ricostituzione reddituale per CP_2
maggiorazione sociale della propria pensione - cat. VO SPETT. 05117348 - in godimento dal giorno 01/01/2011;
- con nota del 12/03/2021 l' provvedeva alla riliquidazione della pensione applicando la CP_1
richiesta maggiorazione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda – ossia dall'1/08/2020;
- in data 03/03/2022, tramite patronato INCA, presentava ricorso innanzi al CP_2
Comitato Provinciale di Rimini contro la detta liquidazione, che – in data 19/05/2022 – riconosceva il beneficio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito anagrafico;
- con nota del 10/06/2022, l' comunicava che la delibera del Comitato Provinciale di Rimini CP_1
era annullata in quanto emessa da Organo non competente, trasferendo la competenza al Comitato
Provinciale di Bologna;
- in data 16/09/2023 tale Organo deliberava il rigetto del ricorso.
Ne seguiva il ricorso innanzi al Giudice del Tribunale Ordinario di Rimini che, in funzione del giudice del lavoro, con la gravata sentenza, accoglieva la tesi del pensionato riproposta anche in
4 appello e decideva come sopra indicato.
Parimenti corretto è il richiamo, da parte Giudice di prime cure, del quadro normativo di riferimento che, per completezza motivazionale, si ritiene di riportare nella parte di interesse: “Sul piano normativo viene in rilievo l'art. 38 quarto comma della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 che − al fine di garantire un reddito mensile di € 516,46 per 13 mensilità per la categoria degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti, sordomuti ed inabili al lavoro − ha previsto delle maggiorazioni sociali in favore dei titolari dei trattamenti trasferiti all ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 CP_1
maggio 1970, n. 381 e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971 n. 118 nonché dei ciechi civili titolari di pensioni e dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni titolari dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modificazioni che aveva previsto per la prima volta una maggiorazione sociale delle pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità ; b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 in presenza di determinati requisiti di condizioni reddituali ed in particolare : a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”.
Nonostante la correttezza dei presupposti di fatto e dei richiami normativi, si ritiene che il motivo unico di gravame in disamina sia fondato giacché il Giudice di Prime cure ha posto a fondamento della propria decisione, favorevole alla posizione del pensionato, una lettura del quadro normativo di riferimento che, seppur adottata in prima lettura dallo stesso in sede di circolare n.44 CP_1 CP_1
del 1 marzo 2002 (cfr. punto 6), non risulta aderente al criterio ermeneutico sistematico cui occorre avere riguardo nel caso di specie.
Infatti, la mera la lettura dell'art. 38 della legge.n. 448/2001, porta a rilevare come il legislatore – che ha, con tale normativa, previsto l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati – non solo non abbia apportato modifiche in punto di riconoscibilità dei benefici, ma nemmeno abbia
5 stabilito il termine di decorrenza di tale beneficio, rinviando invero alle leggi di riferimento per ciascuna tipologia di pensione.
Tanto premesso, posto che nel caso di specie non si tratta di assegno sociale, se ne inferisce che l'art. 38 cit. deve essere letto in combinato disposto con la legge di riferimento, che nel caso di specie è la n. 544/1988; ebbene tale disciplina, all'art. 1, comma 10, ha previsto che la corresponsione della maggiorazione sociale della pensione introdotta per la prima volta per i titolari ultrasessantacinquenni dei trattamenti pensionistici a carico delle gestioni indicate dallo stesso articolo (in possesso di determinati requisiti reddituali ivi), decorra “dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda”.
Tale interpretazione – che segue il recente orientamento di questa Corte di cui alla sentenza n.
379/2024 del 18/06/2024 – trova supporto in un precedente della Suprema Corte di Cassazione laddove si chiarisce – per le parti di interesse in tale sede - che: “[…] le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito;
15. neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fin dall'incipit dell'articolo: «Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che...» ed è riaffermata nel comma 6: «La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell territorialmente competente»; CP_1
16. chiude, inoltre, il richiamato compendio normativo, la prescrizione, enunciata nel comma 10, della «decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda», con l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile;
17. si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nell'articolo 1 della legge n. 140 del 1985 in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 544 del 1988 e non
6 soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali;
18. in definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo”; (da Cass. Ord. Sez. L. n.9561 del 12/04/2021 – rispetto alla quale non risultano precedenti difformi).
Ebbene, come anticipato, si ritiene che tale lettura ermeneutica abbia corso anche nel caso di specie, in ragione del combinato disposto delle norme di riferimento come sopra richiamate (tanto più che nel caso di specie non si discute di maggiorazione su un assegno sociale – ipotesi trattata dal precedente richiamato della Cassazione - che è prestazione a carattere assistenziale, a contenuto alimentare); di talché deve concludersi, in accoglimento della tesi sostenuta dall'appellante, che la maggiorazione richiesta da sia dovuta dal primo giorno del mese successivo alla CP_2 domanda, pertanto dall'01/08/2020, come già riconosciuto dall' con nota del 12/03/2021. CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto fondato l'appello proposto, si perviene alla riforma della sentenza gravata ed al conseguente rigetto della domanda formulata in primo grado da CP_2
.
[...]
4. Cionondimeno, quanto alla regolamentazione delle spese processuali si ritiene che la particolarità della questione trattata, nella specie in punto di diritto, consenta di procedere alla integrale compensazione tra le parti di entrambi i gradi di giudizio. Si osserva, in particolare, che il contenzioso ha trovato origine nella lettura inizialmente favorevole al pensionato avallata dallo stesso con la già richiamata circolare, peraltro seguita dal Comitato Provinciale di Rimini a CP_1
cui si era rivolto il pensionato, salvo poi vedersi annullato il provvedimento di accoglimento del ricorso, con cui gli era stato riconosciuto il beneficio dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti anagrafici. Si reputa, quindi, che tale situazione abbia ragionevolmente creato, in capo all'appellato, un legittimo affidamento circa la fondatezza della propria tesi, aspetto da valorizzarsi, come anticipato, quantomeno con riguardo all'aspetto della regolamentazione delle spese, da compensarsi integralmente con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio alla luce del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., come innovato dall'intervento della Corte
Costituzionale di cui alla sentenza n. 77/2018.
Si precisa, infine, che la domanda svolta dall' al fine di ottenere la ripetizione delle spese CP_1
processuali, così come formulata in termini meramente eventuali è inammissibile.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.392/2024 RGA, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e in totale riforma della sentenza appellata respinge il CP_1
ricorso presentato in primo grado da . CP_2
2. Compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 13.02.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri
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