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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5029/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3997/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 09/10/2023, pendente
TRA
(C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Napoli alla CodiceFiscale_2
via Villa Bisignano VI Trav. N.43, presso lo studio dell'avv.to Maria
D'Ambrosio (C.F.: ) che li rappresenta e CodiceFiscale_3
difende giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E (P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
funzionario procuratore, elettivamente domiciliata in Aversa (Ce) alla p.zza Duomo 40, presso lo studio dell'avv. Maddalena Battaglia (C.F.:
), che la rappresenta e difende giusta procura in CodiceFiscale_4
calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ); Controparte_3 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni:
gli appellanti richiamavano le conclusioni rese nell'atto di citazione in appello, scritto con il quale avevano chiesto: “- accogliere l'appello perché ammissibile, procedibile, nonché fondato in fatto ed in diritto ed, in riforma parziale dell'impugnata sentenzan.3997/2023 emessa dal
Tribunale di Napoli Nord, II sez. civile - Giudice Dott. Pasquale CI - nell'ambito del giudizio recante RG.N.13087/19depositata in cancelleria in data 09/10/2023 e, notificata in data 10/10/2023, accertare e dichiarare la piena, unica ed esclusiva responsabilità del responsabile civile - appellata sig.ra proprietaria della vettura Controparte_3
Tiguan, nella causazione dell'evento lamentato, con conseguente condanna, in proprio e/o in solido, della società al Controparte_4
risarcimento integrale delle lesioni riportate dall' appellante
[...]
cosi come quantificate dalla ctu resa nel primo grado, oltre CP_1
interessi legali dal verificarsi dell'evento al soddisfo nonché al pag. 2/26 risarcimento integrale del danno riportato dalla moto di proprietà dell' appellante quantificato nella misura di € 6.804,00, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione;
- in riforma parziale della dell'impugnata sentenza n.3997/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, II sez. civile
- Giudice Dott. Pasquale CI - nell'ambito del giudizio recante
RG.N.13087/19 depositata in cancelleria in data 09/10/2023 e, notificata in data 10/10/2023, riconosciuta l' esclusiva responsabilità della sig.ra proprietaria del veicolo Tiguan, accertare e Controparte_3
dichiarare che all' appellante sia riconosciuto il danno Controparte_1
morale e per l' effetto condannare il responsabile civile, in proprio e/ o in solido con la compagnia al risarcimento di tutti i Controparte_4
danni riportati dall' appellante , quantificando il danno Controparte_1
biologico nella misura del 9% come riconosciuto dal Ctu nel primo grado, al riconosciuto, per intero delle spese mediche pari ad € 1.364,00, nonché al danno morale stimato nella misura di 1/3 del danno biologico, il tutto per un importo di € 24.535,67 da cui va detratta la somma di € 9.371,59 già liquidata ed incassata: .-con condanna al pagamento di spese ed onorari di lite di questo grado di giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice per fattone anticipo”;
l'appellata, concludeva come segue: “1) Controparte_2
dichiarare la inammissibilità, improponibilità e nullità dell'appello per i motivi sopra ampiamente esposti;
2) rigettare l'appello in quanto destituito di ogni valido fondamento in fatto e diritto, non meritando la sentenza di I° grado alcuna censura;
3) condannare gli appellanti alla refusione delle spese di lite. 4) Laddove l'appello venga accolto e la
pag. 3/26 sentenza impugnata riformata, si tenga conto che l'appellata CP_5
ha già pagato all'appellante la somma di euro
[...] Controparte_1
10.157,63; all'appellante la somma di euro 3800,00, Parte_1
nonché all'avv. D'Ambrosio le spese di lite del I° grado per un importo di euro7 .126,35.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 14-19.11.2019, e Parte_1 [...]
convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la CP_1
e , deducendo che: - in Controparte_2 Controparte_3
data 23.07.2017 alle ore 14,20 circa, alla Via Ariete in Licola Mare,
era alla guida del motoveicolo Ducati tg. EF28226 di Controparte_1
proprietà della sorella, allorquando l'autovettura Parte_1
Volkswagen Tiguan tg. DZ818GV, di proprietà di nel Controparte_3
rientrare da un tentativo di sorpasso, urtava con lo specchietto anteriore destro il braccio sinistro del centauro, il quale perdeva il controllo della e veniva sbalzato fuori dalla carreggiata, per CP_7
rovinare al suolo unitamente al motoveicolo;
- il motoveicolo riportava notevoli danni ed il suo conducente subiva lesioni personali, per le quali veniva condotto al P.S. dell'ospedale S.M. delle Grazie di Pozzuoli ove i sanitari gli diagnosticavano “Frattura scomposta base V MTC FLC in regione ventrale V dito mano dx, frattura composta di scafoide carpale, frattura intrarticolare falange basale V dito mano dx. Contusioni escoriate multiple" e lo sottoponevano ad intervento chirurgico di riduzione;
- la Volkswagen Tiguan di proprietà della era CP_3
pag. 4/26 assicurata per la r.c.a. con la la quale, Controparte_2
nonostante le richieste ad essa inoltrate, non formulava alcuna offerta di liquidazione del risarcimento.
Tanto premesso, gli istanti chiedevano al Tribunale di volere accertare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Volkswagen
Tiguan e condannare la in solido con Controparte_2 CP_3
, al risarcimento del danno patrimoniale al veicolo di
[...] [...]
e del danno non patrimoniale subìto da , Pt_1 Controparte_1
nonché delle spese mediche da questi sostenute a causa del sinistro.
Con comparsa del 13.02.2020, si costituiva la Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità della domanda ex artt. 145 e 148 cod. ass., la nullità dell'atto introduttivo, nonché la prescrizione. La compagnia assicuratrice contestava, altresì, la fondatezza della domanda, sollecitandone il rigetto, in quanto dal report del dispositivo satellitare della VW Tiguan risultava che la vettura, al momento di presunta verificazione del sinistro, si trovava in altro luogo, Marano di Napoli, alla Via Lazio, distante diversi chilometri da quello teatro del sinistro. Inoltre, la compagnia di assicurazione deduceva che dalla banca dati dell'IVASS emergeva che il conducente dell'autovettura dal 2013 al 2018 si era reso responsabile di diciotto sinistri e che dal 2012 al 2015 era stata coinvolto in Controparte_1
cinque diversi sinistri.
, pretesa responsabile civile del danno, benché Controparte_3
ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
pag. 5/26 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. ammetteva la prova orale articolata dagli attori ed in corso di causa venivano escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2
All'udienza del 12/04/2022 veniva nominato CTU il dott. Per_1
, il quale accettava telematicamente l'incarico prestando
[...]
giuramento.
Depositata la relazione peritale in data 24/02/2023, il Tribunale di
Napoli Nord, fatte precisare le conclusioni, pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così statuiva: “1. accoglie, in parte, la domanda e dichiara la concorrente responsabilità di , quale proprietaria Controparte_3
dell'autovettura VW Tiguan tg. DZ818GV da un lato e nella aliquota del
50% e di , dall'altro e nella residua aliquota del 50%. Controparte_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto:
2. condanna e la , in persona Controparte_3 Controparte_4
del legale rappresentante p.., al pagamento, in solido tra loro ed in favore di , della complessiva somma di euro 9371,59 Controparte_1
(novemilatrecentosettantuno/59), per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad euro 9371,59) ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, al 23.7.2017 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 23.7.2017 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
3.
pag. 6/26 condanna e la in persona del Controparte_3 Controparte_4
legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido tra loro ed in favore di
della complessiva somma di euro 6804,00 Parte_1
(seimilaottocentoquattro/00), per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad euro 6804,00) ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, al 23.7.2017 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, cd a partire dal 23.7.2017 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
4. condanna, altresì, e la , in Controparte_3 Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in solido tra loro ed in favore di Parte_2
, degli interessi al saggio legale, dalla data del deposito della
[...]
presente sentenza e fino al soddisfo:
5. Condanna infine CP_3
e la in persona del legale
[...] Controparte_4
rappresentante p.t. al pagamento, in solido tra loro ed in favore delle parti attrici, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 270,00
(duecentosettanta/00) per spese, ed euro 5077,00
(cinquenmilasettantasctte/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. D'AMBROSIO
MARIA, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
5. pone definitivamente a carico di e della Controparte_3 CP_4
persona del legale rappresentante p.i., in solido tra loro, le
[...]
pag. 7/26 spese della c.t.u., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con decreto del 23.3.2023, per un importo complessivo pari ad euro
500,00 (cinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge.”.
Con ordinanza del 27.11.2023, il Tribunale, su istanza della
[...]
correggeva l'errore materiale presente nel dispositivo e CP_2
nella motivazione della sentenza, consistente nel non avere decurtato del 50%, corrispondente all'affermato concorso di colpa, il danno patrimoniale liquidato in favore di . Parte_1
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad essi notificata dal difensore della in data 10.10.2023 ai fini della decorrenza del termine di cui CP_2
all'art. 325 c.p.c., e interponevano Parte_1 Controparte_1
appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data
09/11/2023, nel rispetto del termine cd. breve di trenta giorni, chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati, iscrivendo tempestivamente a ruolo il giudizio, nel rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., in data 20.11.2023.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 5.1.2024, la senza proporre appello incidentale, eccepiva Controparte_2
preliminarmente l'improcedibilità del gravame per avere l'appellante, al momento della costituzione in giudizio, depositato solo una copia
(cd. velina) dell'atto di appello in luogo dell'originale contenente la relata dell'avvenuta notificazione dello stesso atto, nonché
pag. 8/26 l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne sollecitava l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 15.3.2024, la Corte rinviava la causa onde consentire agli appellanti la produzione in giudizio della notifica a mezzo posta dell'atto di appello nei confronti di . Controparte_3
Depositata dagli appellanti la prova di detta notifica, la Corte dichiarava la contumacia di e fissava per la Controparte_3
rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 12.9.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
Depositati dalle parti gli scritti di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 12.9.2025.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli Nord accoglieva parzialmente la domanda proposta da e ritenendo che, sebbene Controparte_1 Parte_1
sussistesse la responsabilità del conducente della vettura VW Tiguan, non poteva ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. operante pur sempre anche a carico del danneggiato.
Al riguardo, il Giudice valorizzava, anzitutto, il dato per cui gli attori non avevano “in alcun modo provato che il , quale conducente CP_1
della Moto Ducati, si sia uniformato alle prescrizioni del codice della strada”, non essendo chiaro se questi stesse procedendo mantenendo strettamente la destra, come prescritto dal codice della strada, nonché la sua velocità di percorrenza e se avesse posto in essere manovre di pag. 9/26 emergenza al fine di evitare l'impatto con l'autovettura che l'aveva appena sorpassato.
Quanto alla determinazione del quantum debeatur, il Tribunale, applicando per il risarcimento del danno biologico, stimato dal CTU in misura pari al 9%, i criteri di cui all'art. 139 d. lgs. n. 209/2005, liquidava la somma di euro 15.144,43 per il pregiudizio all'integrità fisica di carattere permanente e quello di euro 2.234,76 per il danno da invalidità temporanea.
Il Giudice di prime cure non riconosceva all'attore alcuna ulteriore somma volta a ristorare il danno morale, evidenziando come l'istante non aveva allegato di aver subito un pregiudizio in termini di sofferenza interiore ulteriore rispetto a quello normalmente riconducibile alle lesioni in concreto patite.
Il Tribunale riconosceva, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, le spese sostenute in dipendenza della malattia, quantificate in euro
1.364,00.
Le somme liquidate venivano, infine, ridotte della metà e calcolate nella misura complessiva di euro 9.371,59, tenendo conto del concorso di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c..
In ultimo, il Tribunale liquidava in favore di Parte_1
proprietaria del motoveicolo Ducati, condotto nell'occasione dal fratello, , la somma di euro 6.804,00, la quale, all'esito Controparte_1
dell'istanza di correzione di errore materiale, veniva dimezza per effetto dell'applicazione dell'art. 2054, II comma c.c..
pag. 10/26 § 4.
In via preliminare, va chiarito che l'appello sia ammissibile in quanto tempestivamente proposto dagli appellanti.
Invero, a fronte della notifica della sentenza impugnata, perfezionatasi in data 10.10.2023, gli appellanti proponevano appello con atto notificato a mezzo pec in data 9.11.2023, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c..
Inoltre, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
In relazione, poi, alla paventata inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è sufficiente replicare che ” La scelta del giudice
d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di
pag. 11/26 inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che
è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
37272 del 29/11/2021).
§ 5.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello proposta dall'appellata la quale, Controparte_2
nel richiamare l'orientamento delle Corte di cassazione secondo cui “il deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all'atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l'improcedibilità del gravame ex art. 348 cod. proc. civ., essendo privo di effetti sananti l'eventuale deposito tardivo dell'atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge” (Cass. Civ. Sentenza n. 18009 del 01/07/2008), lamentava il mancato tempestivo deposito dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto d'appello da parte del responsabile civile, , Controparte_3
atto prodotto solo successivamente su sollecitazione del Collegio con ordinanza del 15.03.2024.
L'eccezione non merita di essere accolta in quanto nonostante gli appellanti si siano costituiti dando prova del perfezionamento della notifica dell'atto d'appello nei confronti della sola senza CP_8
allegare altresì l'avviso di ricevimento della notifica postale, tempestivamente eseguita il 9.11.2023, nei confronti della responsabile civile del danno, , la costituzione Controparte_3
pag. 12/26 dell'appellante è avvenuta tempestivamente, nel termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., applicabile al giudizio di appello in forza del rinvio ad esso fatto dall'art. 347 c.p.c., in quanto, a fronte della notifica dell'atto di appello, eseguita nei confronti di entrambe le parti appellate il 9.11.2023, la costituzione è avvenuta in data 20.11.2023, giorno immediatamente successivo al decimo giorno dalla notifica, coincidente con il giorno festivo 19.11.2023.
Inoltre, la costituzione in giudizio degli appellanti è avvenuta mediante il deposito telematico dell'atto di appello originale, nonché della relata di notifica nei confronti della responsabile civile, con la relativa attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16- decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del
2012, ragion per cui l'orientamento giurisprudenziale citato dall'appellata non è riferibile al caso di specie, facendo riferimento alla costituzione in giudizio avvenuta mediante la cd. velina, ossia mediante copia dell'atto di appello con la relativa relata di notifica attestante la richiesta di eseguire la notifica all'ufficiale giudiziario e non anche l'avvenuto ricevimento dell'atto da parte del destinatario.
Giova, infine, soggiungere che gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dalla a supporto dell'eccezione di improcedibilità CP_8
dell'appello sono ormai superati dal consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, a mente del quale “L'improcedibilità dell'appello è comminata dall'art. 348, primo comma, cod. proc. civ. per l'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, non anche per l'inosservanza delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell'improcedibilità
pag. 13/26 di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. Ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l'appello se
l'appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., ha depositato una c.d. "velina" dell'atto d'appello in corso di notificazione - priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo,
l'originale dell'atto notificato, conforme alla "velina"” (Cass.
Civ., Sentenza n. 6912 del 08/05/2012; Cass. Civ.,
Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016).
Il deposito dell'avviso di avvenuta consegna a Controparte_3
dell'atto di appello era invero funzionale alla verifica di regolare instaurazione del contraddittorio, ed a seguito del suo positivo riscontro alcuna improcedibilità viene in rilievo nel caso di specie.
Invero, va richiamato il principio secondo cui “la notifica a mezzo del servizio postale - anche se con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante - non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e
l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento
pag. 14/26 idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e
l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita”
(ex multis, Cass. Civ. Sentenza n. 8717 del 10/04/2013).
§ 6.
Venendo al merito, con il primo motivo, gli istanti censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice aveva riconosciuto la pari responsabilità dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, negando che essi appellanti avessero dimostrato circostanze di fatto tale da consentire il superamento della presunzione di cui all'art. 2054, II comma c.c..
Gli istanti evidenziavano di avere ampiamente dimostrato che la condotta di guida tenuta da fosse conforme alle Controparte_1
prescrizioni del codice della strada in quanto i testi escussi in primo grado avevano dichiarato che il motoveicolo si trovava, nella CP_7
sua carreggiata di percorrenza, sulla destra, prima che si verificasse l'urto a causa della condotta di guida scorretta del conducente del veicolo VW Tiguan.
Gli appellanti deducevano, inoltre, che il Tribunale, nel riconoscere il concorso di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli, non aveva considerato la documentazione “depositata dalla appellata società nel primo grado di giudizio ed avente per oggetto il CP_9
riconoscimento da parte del della piena responsabilità nella CP_3
causazione del sinistro per cui è causa”, né le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi, dalle quali risultava che Via Ariete in Licola Mare era pag. 15/26 una strada secondaria non molto larga, sicché, se non Controparte_1
avesse tenuto la destra, la VW Tiguan non avrebbe avuto sufficiente spazio per effettuare la manovra di sorpasso che aveva causato il sinistro.
§ 7.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, va precisato che il principio desumibile dall'art. 2054, II comma c.c. non va affatto inteso nel senso che, accertata la colpa grave di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, l'altro possa ritenersi per ciò solo liberato dalla presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. Quel principio va, invece, inteso nel senso che l'accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti è idoneo a superare la suddetta presunzione in un solo caso: quando quella condotta avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell'antagonista (ad es.,
l'invasione improvvisa dell'opposta corsia, da parte di un veicolo di larghezza pari alla corsia percorsa dall'antagonista).
Nel caso di specie, il Tribunale - dopo aver accertato che l'autoveicolo
Tiguan, nel rientrare nella carreggiata dopo un tentativo di sorpasso, urtava con lo specchietto laterale destro il manubrio della CP_7
condotta da , facendolo cadere - riteneva applicabile Controparte_1
l'art. 2054, comma II c.c. poiché il danneggiato non aveva dimostrato che stesse tenendo una velocità di marcia regolare e tale da consentirgli l'esecuzione della manovra di emergenza, né che pag. 16/26 quest'ultimo avesse tenuto strettamente la destra, come prescritto dal codice della strada.
L'affermazione del primo Giudice appare condivisibile, dovendosi rammentare che, ai sensi dell'art. 141 codice della strada, “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” ed inoltre che “il conducente deve regolare la velocità nei passaggi stretti e ingombrati”.
Nello stesso senso milita in principio secondo cui “Nel caso di scontro tra due veicoli, la prova che il sinistro si è verificato a causa della parziale invasione, da parte di uno dei veicoli, della semicarreggiata riservata a quello che procede in senso inverso, non libera il conducente di quest'ultimo dalla presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 secondo comma cod. civ., essendo a tal fine necessaria la prova concreta della regolarità della condotta di marcia di detto conducente in osservanza, in particolar modo, della regola di comportamento stabilita dall'art. 104 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (ora abrogato dall'art. 285
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e sostituito dall'art. 143), a norma del quale
i conducenti dei veicoli debbono circolare sul margine destro, e non, più genericamente, nella parte destra, della carreggiata” (cfr. Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 1663 del 21/02/1994; Sez. 3, Sentenza n. 23431 del
04/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 7479 del 20/03/2020; Sez. 3,
Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024).
pag. 17/26 Ciò posto, nell'ipotesi in esame, le deduzioni degli appellanti, in ordine alla circostanza che il motoveicolo Ducati condotto da Controparte_1
tenesse strettamente la destra della carreggiata di Via Ariete, non possono ritenersi provate e, in ogni caso, dalle risultanze istruttorie, nulla emerge in ordine alla velocità alla quale il motoveicolo CP_7
stesse procedendo nel transitare lungo via Ariete, né se questi avesse tentato di evitare la collisione.
In particolare, la Corte osserva che la dichiarazione, resa in fase stragiudiziale ad un incaricato della da , CP_2 Testimone_3
conducente dell'autovettura Tiguan, il quale affermava di non aver notato che la moto Ducati tg. EF28226 si trovava “sul margine destro della carreggiata”, non sia attendibile essendo, in altri suoi punti, non concordante con la dichiarazione resa dal teste , escusso Testimone_2
in primo grado all'udienza del 05/11/2021, il quale affermava che nella vettura “Tiguan c'era solo il conducente”, mentre il CP_3
riferiva di trovarsi con la sorella, , proprietaria del Controparte_3
veicolo (cfr. dichiarazione manoscritta del ove era precisato CP_3
che la vettura era di proprietà della sorella “che era con me”).
Inoltre, dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado,
[...]
e non emerge chiaramente che il centauro Tes_1 Testimone_2
tenesse una condotta di guida conforme alle prescrizioni del codice della strada, essendosi limitata la teste a dichiarare che “la moto Tes_1
era posta sulla destra e la Tiguan le era avanti”, senza chiarire se tenesse strettamente il margine destro della corsia di percorrenza, né a pag. 18/26 quale velocità procedesse, né se avesse tentato di evitare l'impatto con la Tiguan.
Quanto precede induce a ritenere non sufficientemente provato che il danneggiato abbia, nell'occorso, tenuto una condotta di guida improntata ai canoni di comune prudenza e pienamente ossequiosa del disposto di cui all'art. 143 C.d.s., il quale, come noto, prescrive che “
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Il motivo di appello, teso, come detto, ad ottenere, in riforma della sentenza, l'accertamento della colpa esclusiva del conducente dell'autovettura, deve essere, quindi, rigettato, non potendosi, peraltro, in assenza di una specifica censura in tale senso formulata dagli appellanti, procedere ad un'autonoma rivalutazione della graduazione delle colpe in termini eventualmente più favorevoli ai danneggiati (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, n.28014, secondo cui: “ove sia stata impugnata la sentenza di primo grado, deducendosi dall'appellante che l'incidente stradale da scontro di veicoli siasi verificato per colpa esclusiva dell'altro conducente, ciò non basta perché, anche nel caso di insuccesso sul motivo predetto, e quindi di conferma del giudizio sulla sussistenza del concorso di colpa di entrambi i conducenti dei due veicoli, il giudice debba tuttavia riesaminare il problema della graduazione delle colpe concorrenti. Non potendo invero astrattamente il giudice indirizzarsi ad una siffatta indagine, questa deve trovare accesso, se non sempre in una apposita censura della parte, nella
pag. 19/26 comparsa almeno, nel giudizio di appello, di situazioni o elementi di fatto modificativi, o comunque diversi da quelli accertati nel pregresso giudizio di primo grado, influenti sulla commisurazione delle colpe").
§ 8.
Con il secondo motivo d'appello, gli istanti censuravano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice non aveva riconosciuto, in favore di
, il danno morale ed aveva solo parzialmente ristorato Controparte_1
il danno patrimoniale connesso alle spese mediche sostenute dal leso.
A conforto del proprio assunto, gli appellanti deducevano che il primo
Giudice era incorso in errore, dal momento che il danno morale, essendo una voce autonoma e distinta dal biologico, avrebbe dovuto essere liquidata, essendo la prova delle sofferenze soggettive desumibile anche presuntivamente avuto riguardo alle cure ed al periodo successivo di convalescenza cui, a causa del sinistro, era stato sottoposto il . CP_1
In ultimo, per quanto concerneva la quantificazione del danno al motoveicolo Ducati, gli istanti chiedevano la liquidazione dell'importo di euro 6.804,00, originariamente liquidato dal Tribunale e poi ridotto della metà a seguito dell'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale.
§ 9.
Il secondo motivo è anch'esso infondato.
Con riferimento alle lesioni cd. micropermanenti, l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, come modificato dalla legge n. 124/17, consente al pag. 20/26 Giudice di incrementare il danno biologico del 20%, al fine di adeguare il risarcimento alle circostanze del caso concreto, quando “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” e, giova rimarcare, Corte Cost. n. 235/2014 ha ritenuto conforme a costituzione l'indicato limite.
Ciò posto, vanno richiamati i principi giurisprudenziali in tema di danno morale.
Proprio traendo spunto dai riferimenti normativi appena menzionati, recenti pronunce della Cassazione pur predicando, in linea di principio,
l'autonomia del danno morale dal cd. danno biologico, hanno affermato che il danno morale è un pregiudizio che, per quanto conseguente alla lesione della salute, non ha base medico legale, sicché se la lesione ha solo postumi consistenti in manifestazioni dolorose (ad esempio, cefalee), oppure anche postumi dolorosi, tali conseguenze, formando già oggetto della valutazione medico legale, rientrano nell'area del danno biologico e non possono essere ulteriormente ristorate tramite il danno morale, né tramite personalizzazione del danno dinamico relazionale, qualora esse siano conseguenza ordinaria della lesione
(cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 7513/2018; Ordinanza n. 23469 del
28/09/2018).
Sul piano probatorio, va sottolineato come il danno morale necessiti di essere allegato e provato dal danneggiato.
pag. 21/26 A tal fine, recentemente la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. Civ.
Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023).
Posto quanto precede, deve evidenziarsi che, nell'ipotesi in esame, si è rivelata carente finanche l'allegazione di tali situazioni di sofferenza interiore patite dal , atteso che gli attori, nella citazione di primo CP_1
grado, si erano, assai genericamente, limitati a sollecitare il risarcimento del danno per “le lesioni subite dal sig. ”, senza CP_1
operare alcun riferimento allo stato di prostrazione interiore e di sofferenza psichica dello stesso.
Del resto, il mero riferimento alle lesioni riportate ed ai trattamenti sanitari ricevuti, peraltro nemmeno operato nell'atto introduttivo del primo grado con riguardo al profilo del danno da sofferenza soggettiva pag. 22/26 interiore, non consente, alla luce della giurisprudenza dinanzi richiamata, di ritenere compiutamente assolto l'onere assertivo gravante sul danneggiato.
Con riguardo, poi, al danno patrimoniale, deve osservarsi che la censura sia generica, non avendo gli appellanti nemmeno chiarito in che misura il Giudice avrebbe decurtato la voce di pregiudizio afferente alle spese mediche.
Invero, premesso che il Tribunale riconosceva la somma di euro
1.364,00, avvalorata dalla documentazione in atti e ritenuta congrua dal CTU, l'appellante ometteva finanche di chiarire quali ulteriori importi gli sarebbero spettati a detto titolo.
Riguardo, poi, al danno al motociclo, l'appellante si limitava a chiedere la conferma dell'importo di euro 6.804,00, già riconosciuto dal
Tribunale, e sul quale, ovviamente, veniva calcolata la riduzione del
50%, per cui nemmeno è profilabile la formulazione di un motivo di gravame.
In conclusione, l'appello deve essere interamente rigettato.
§ 10.
Venendo, infine, alla regolazione delle spese di lite, osserva il Collegio che, tenuto conto dell'esito dell'impugnazione, le stesse, nel rapporto con la debbano seguire la soccombenza degli appellanti e CP_2
vadano liquidate, come in dispositivo, a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con pag. 23/26 applicazione dei compensi tabellari, - ridotti al minimo, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del medesimo D.M. 55/14, in ragione del modesto numero e della bassa complessità delle questioni trattate - di cui allo scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, secondo il criterio del disputatum.
In ragione del rigetto dell'appello, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza in Parte_1 Controparte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di delle spese processuali Controparte_2
del giudizio di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15.9.2025.
pag. 24/26 Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ) Persona_2
pag. 25/26 pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5029/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3997/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 09/10/2023, pendente
TRA
(C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Napoli alla CodiceFiscale_2
via Villa Bisignano VI Trav. N.43, presso lo studio dell'avv.to Maria
D'Ambrosio (C.F.: ) che li rappresenta e CodiceFiscale_3
difende giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E (P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
funzionario procuratore, elettivamente domiciliata in Aversa (Ce) alla p.zza Duomo 40, presso lo studio dell'avv. Maddalena Battaglia (C.F.:
), che la rappresenta e difende giusta procura in CodiceFiscale_4
calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ); Controparte_3 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni:
gli appellanti richiamavano le conclusioni rese nell'atto di citazione in appello, scritto con il quale avevano chiesto: “- accogliere l'appello perché ammissibile, procedibile, nonché fondato in fatto ed in diritto ed, in riforma parziale dell'impugnata sentenzan.3997/2023 emessa dal
Tribunale di Napoli Nord, II sez. civile - Giudice Dott. Pasquale CI - nell'ambito del giudizio recante RG.N.13087/19depositata in cancelleria in data 09/10/2023 e, notificata in data 10/10/2023, accertare e dichiarare la piena, unica ed esclusiva responsabilità del responsabile civile - appellata sig.ra proprietaria della vettura Controparte_3
Tiguan, nella causazione dell'evento lamentato, con conseguente condanna, in proprio e/o in solido, della società al Controparte_4
risarcimento integrale delle lesioni riportate dall' appellante
[...]
cosi come quantificate dalla ctu resa nel primo grado, oltre CP_1
interessi legali dal verificarsi dell'evento al soddisfo nonché al pag. 2/26 risarcimento integrale del danno riportato dalla moto di proprietà dell' appellante quantificato nella misura di € 6.804,00, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione;
- in riforma parziale della dell'impugnata sentenza n.3997/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, II sez. civile
- Giudice Dott. Pasquale CI - nell'ambito del giudizio recante
RG.N.13087/19 depositata in cancelleria in data 09/10/2023 e, notificata in data 10/10/2023, riconosciuta l' esclusiva responsabilità della sig.ra proprietaria del veicolo Tiguan, accertare e Controparte_3
dichiarare che all' appellante sia riconosciuto il danno Controparte_1
morale e per l' effetto condannare il responsabile civile, in proprio e/ o in solido con la compagnia al risarcimento di tutti i Controparte_4
danni riportati dall' appellante , quantificando il danno Controparte_1
biologico nella misura del 9% come riconosciuto dal Ctu nel primo grado, al riconosciuto, per intero delle spese mediche pari ad € 1.364,00, nonché al danno morale stimato nella misura di 1/3 del danno biologico, il tutto per un importo di € 24.535,67 da cui va detratta la somma di € 9.371,59 già liquidata ed incassata: .-con condanna al pagamento di spese ed onorari di lite di questo grado di giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice per fattone anticipo”;
l'appellata, concludeva come segue: “1) Controparte_2
dichiarare la inammissibilità, improponibilità e nullità dell'appello per i motivi sopra ampiamente esposti;
2) rigettare l'appello in quanto destituito di ogni valido fondamento in fatto e diritto, non meritando la sentenza di I° grado alcuna censura;
3) condannare gli appellanti alla refusione delle spese di lite. 4) Laddove l'appello venga accolto e la
pag. 3/26 sentenza impugnata riformata, si tenga conto che l'appellata CP_5
ha già pagato all'appellante la somma di euro
[...] Controparte_1
10.157,63; all'appellante la somma di euro 3800,00, Parte_1
nonché all'avv. D'Ambrosio le spese di lite del I° grado per un importo di euro7 .126,35.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 14-19.11.2019, e Parte_1 [...]
convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la CP_1
e , deducendo che: - in Controparte_2 Controparte_3
data 23.07.2017 alle ore 14,20 circa, alla Via Ariete in Licola Mare,
era alla guida del motoveicolo Ducati tg. EF28226 di Controparte_1
proprietà della sorella, allorquando l'autovettura Parte_1
Volkswagen Tiguan tg. DZ818GV, di proprietà di nel Controparte_3
rientrare da un tentativo di sorpasso, urtava con lo specchietto anteriore destro il braccio sinistro del centauro, il quale perdeva il controllo della e veniva sbalzato fuori dalla carreggiata, per CP_7
rovinare al suolo unitamente al motoveicolo;
- il motoveicolo riportava notevoli danni ed il suo conducente subiva lesioni personali, per le quali veniva condotto al P.S. dell'ospedale S.M. delle Grazie di Pozzuoli ove i sanitari gli diagnosticavano “Frattura scomposta base V MTC FLC in regione ventrale V dito mano dx, frattura composta di scafoide carpale, frattura intrarticolare falange basale V dito mano dx. Contusioni escoriate multiple" e lo sottoponevano ad intervento chirurgico di riduzione;
- la Volkswagen Tiguan di proprietà della era CP_3
pag. 4/26 assicurata per la r.c.a. con la la quale, Controparte_2
nonostante le richieste ad essa inoltrate, non formulava alcuna offerta di liquidazione del risarcimento.
Tanto premesso, gli istanti chiedevano al Tribunale di volere accertare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Volkswagen
Tiguan e condannare la in solido con Controparte_2 CP_3
, al risarcimento del danno patrimoniale al veicolo di
[...] [...]
e del danno non patrimoniale subìto da , Pt_1 Controparte_1
nonché delle spese mediche da questi sostenute a causa del sinistro.
Con comparsa del 13.02.2020, si costituiva la Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità della domanda ex artt. 145 e 148 cod. ass., la nullità dell'atto introduttivo, nonché la prescrizione. La compagnia assicuratrice contestava, altresì, la fondatezza della domanda, sollecitandone il rigetto, in quanto dal report del dispositivo satellitare della VW Tiguan risultava che la vettura, al momento di presunta verificazione del sinistro, si trovava in altro luogo, Marano di Napoli, alla Via Lazio, distante diversi chilometri da quello teatro del sinistro. Inoltre, la compagnia di assicurazione deduceva che dalla banca dati dell'IVASS emergeva che il conducente dell'autovettura dal 2013 al 2018 si era reso responsabile di diciotto sinistri e che dal 2012 al 2015 era stata coinvolto in Controparte_1
cinque diversi sinistri.
, pretesa responsabile civile del danno, benché Controparte_3
ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
pag. 5/26 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. ammetteva la prova orale articolata dagli attori ed in corso di causa venivano escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2
All'udienza del 12/04/2022 veniva nominato CTU il dott. Per_1
, il quale accettava telematicamente l'incarico prestando
[...]
giuramento.
Depositata la relazione peritale in data 24/02/2023, il Tribunale di
Napoli Nord, fatte precisare le conclusioni, pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così statuiva: “1. accoglie, in parte, la domanda e dichiara la concorrente responsabilità di , quale proprietaria Controparte_3
dell'autovettura VW Tiguan tg. DZ818GV da un lato e nella aliquota del
50% e di , dall'altro e nella residua aliquota del 50%. Controparte_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto:
2. condanna e la , in persona Controparte_3 Controparte_4
del legale rappresentante p.., al pagamento, in solido tra loro ed in favore di , della complessiva somma di euro 9371,59 Controparte_1
(novemilatrecentosettantuno/59), per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad euro 9371,59) ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, al 23.7.2017 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 23.7.2017 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
3.
pag. 6/26 condanna e la in persona del Controparte_3 Controparte_4
legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido tra loro ed in favore di
della complessiva somma di euro 6804,00 Parte_1
(seimilaottocentoquattro/00), per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad euro 6804,00) ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, al 23.7.2017 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, cd a partire dal 23.7.2017 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
4. condanna, altresì, e la , in Controparte_3 Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in solido tra loro ed in favore di Parte_2
, degli interessi al saggio legale, dalla data del deposito della
[...]
presente sentenza e fino al soddisfo:
5. Condanna infine CP_3
e la in persona del legale
[...] Controparte_4
rappresentante p.t. al pagamento, in solido tra loro ed in favore delle parti attrici, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 270,00
(duecentosettanta/00) per spese, ed euro 5077,00
(cinquenmilasettantasctte/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. D'AMBROSIO
MARIA, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
5. pone definitivamente a carico di e della Controparte_3 CP_4
persona del legale rappresentante p.i., in solido tra loro, le
[...]
pag. 7/26 spese della c.t.u., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con decreto del 23.3.2023, per un importo complessivo pari ad euro
500,00 (cinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge.”.
Con ordinanza del 27.11.2023, il Tribunale, su istanza della
[...]
correggeva l'errore materiale presente nel dispositivo e CP_2
nella motivazione della sentenza, consistente nel non avere decurtato del 50%, corrispondente all'affermato concorso di colpa, il danno patrimoniale liquidato in favore di . Parte_1
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad essi notificata dal difensore della in data 10.10.2023 ai fini della decorrenza del termine di cui CP_2
all'art. 325 c.p.c., e interponevano Parte_1 Controparte_1
appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data
09/11/2023, nel rispetto del termine cd. breve di trenta giorni, chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati, iscrivendo tempestivamente a ruolo il giudizio, nel rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., in data 20.11.2023.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 5.1.2024, la senza proporre appello incidentale, eccepiva Controparte_2
preliminarmente l'improcedibilità del gravame per avere l'appellante, al momento della costituzione in giudizio, depositato solo una copia
(cd. velina) dell'atto di appello in luogo dell'originale contenente la relata dell'avvenuta notificazione dello stesso atto, nonché
pag. 8/26 l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne sollecitava l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 15.3.2024, la Corte rinviava la causa onde consentire agli appellanti la produzione in giudizio della notifica a mezzo posta dell'atto di appello nei confronti di . Controparte_3
Depositata dagli appellanti la prova di detta notifica, la Corte dichiarava la contumacia di e fissava per la Controparte_3
rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 12.9.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
Depositati dalle parti gli scritti di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 12.9.2025.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli Nord accoglieva parzialmente la domanda proposta da e ritenendo che, sebbene Controparte_1 Parte_1
sussistesse la responsabilità del conducente della vettura VW Tiguan, non poteva ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. operante pur sempre anche a carico del danneggiato.
Al riguardo, il Giudice valorizzava, anzitutto, il dato per cui gli attori non avevano “in alcun modo provato che il , quale conducente CP_1
della Moto Ducati, si sia uniformato alle prescrizioni del codice della strada”, non essendo chiaro se questi stesse procedendo mantenendo strettamente la destra, come prescritto dal codice della strada, nonché la sua velocità di percorrenza e se avesse posto in essere manovre di pag. 9/26 emergenza al fine di evitare l'impatto con l'autovettura che l'aveva appena sorpassato.
Quanto alla determinazione del quantum debeatur, il Tribunale, applicando per il risarcimento del danno biologico, stimato dal CTU in misura pari al 9%, i criteri di cui all'art. 139 d. lgs. n. 209/2005, liquidava la somma di euro 15.144,43 per il pregiudizio all'integrità fisica di carattere permanente e quello di euro 2.234,76 per il danno da invalidità temporanea.
Il Giudice di prime cure non riconosceva all'attore alcuna ulteriore somma volta a ristorare il danno morale, evidenziando come l'istante non aveva allegato di aver subito un pregiudizio in termini di sofferenza interiore ulteriore rispetto a quello normalmente riconducibile alle lesioni in concreto patite.
Il Tribunale riconosceva, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, le spese sostenute in dipendenza della malattia, quantificate in euro
1.364,00.
Le somme liquidate venivano, infine, ridotte della metà e calcolate nella misura complessiva di euro 9.371,59, tenendo conto del concorso di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c..
In ultimo, il Tribunale liquidava in favore di Parte_1
proprietaria del motoveicolo Ducati, condotto nell'occasione dal fratello, , la somma di euro 6.804,00, la quale, all'esito Controparte_1
dell'istanza di correzione di errore materiale, veniva dimezza per effetto dell'applicazione dell'art. 2054, II comma c.c..
pag. 10/26 § 4.
In via preliminare, va chiarito che l'appello sia ammissibile in quanto tempestivamente proposto dagli appellanti.
Invero, a fronte della notifica della sentenza impugnata, perfezionatasi in data 10.10.2023, gli appellanti proponevano appello con atto notificato a mezzo pec in data 9.11.2023, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c..
Inoltre, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
In relazione, poi, alla paventata inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è sufficiente replicare che ” La scelta del giudice
d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di
pag. 11/26 inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che
è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
37272 del 29/11/2021).
§ 5.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello proposta dall'appellata la quale, Controparte_2
nel richiamare l'orientamento delle Corte di cassazione secondo cui “il deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all'atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l'improcedibilità del gravame ex art. 348 cod. proc. civ., essendo privo di effetti sananti l'eventuale deposito tardivo dell'atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge” (Cass. Civ. Sentenza n. 18009 del 01/07/2008), lamentava il mancato tempestivo deposito dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto d'appello da parte del responsabile civile, , Controparte_3
atto prodotto solo successivamente su sollecitazione del Collegio con ordinanza del 15.03.2024.
L'eccezione non merita di essere accolta in quanto nonostante gli appellanti si siano costituiti dando prova del perfezionamento della notifica dell'atto d'appello nei confronti della sola senza CP_8
allegare altresì l'avviso di ricevimento della notifica postale, tempestivamente eseguita il 9.11.2023, nei confronti della responsabile civile del danno, , la costituzione Controparte_3
pag. 12/26 dell'appellante è avvenuta tempestivamente, nel termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., applicabile al giudizio di appello in forza del rinvio ad esso fatto dall'art. 347 c.p.c., in quanto, a fronte della notifica dell'atto di appello, eseguita nei confronti di entrambe le parti appellate il 9.11.2023, la costituzione è avvenuta in data 20.11.2023, giorno immediatamente successivo al decimo giorno dalla notifica, coincidente con il giorno festivo 19.11.2023.
Inoltre, la costituzione in giudizio degli appellanti è avvenuta mediante il deposito telematico dell'atto di appello originale, nonché della relata di notifica nei confronti della responsabile civile, con la relativa attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16- decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del
2012, ragion per cui l'orientamento giurisprudenziale citato dall'appellata non è riferibile al caso di specie, facendo riferimento alla costituzione in giudizio avvenuta mediante la cd. velina, ossia mediante copia dell'atto di appello con la relativa relata di notifica attestante la richiesta di eseguire la notifica all'ufficiale giudiziario e non anche l'avvenuto ricevimento dell'atto da parte del destinatario.
Giova, infine, soggiungere che gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dalla a supporto dell'eccezione di improcedibilità CP_8
dell'appello sono ormai superati dal consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, a mente del quale “L'improcedibilità dell'appello è comminata dall'art. 348, primo comma, cod. proc. civ. per l'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, non anche per l'inosservanza delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell'improcedibilità
pag. 13/26 di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. Ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l'appello se
l'appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., ha depositato una c.d. "velina" dell'atto d'appello in corso di notificazione - priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo,
l'originale dell'atto notificato, conforme alla "velina"” (Cass.
Civ., Sentenza n. 6912 del 08/05/2012; Cass. Civ.,
Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016).
Il deposito dell'avviso di avvenuta consegna a Controparte_3
dell'atto di appello era invero funzionale alla verifica di regolare instaurazione del contraddittorio, ed a seguito del suo positivo riscontro alcuna improcedibilità viene in rilievo nel caso di specie.
Invero, va richiamato il principio secondo cui “la notifica a mezzo del servizio postale - anche se con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante - non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e
l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento
pag. 14/26 idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e
l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita”
(ex multis, Cass. Civ. Sentenza n. 8717 del 10/04/2013).
§ 6.
Venendo al merito, con il primo motivo, gli istanti censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice aveva riconosciuto la pari responsabilità dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, negando che essi appellanti avessero dimostrato circostanze di fatto tale da consentire il superamento della presunzione di cui all'art. 2054, II comma c.c..
Gli istanti evidenziavano di avere ampiamente dimostrato che la condotta di guida tenuta da fosse conforme alle Controparte_1
prescrizioni del codice della strada in quanto i testi escussi in primo grado avevano dichiarato che il motoveicolo si trovava, nella CP_7
sua carreggiata di percorrenza, sulla destra, prima che si verificasse l'urto a causa della condotta di guida scorretta del conducente del veicolo VW Tiguan.
Gli appellanti deducevano, inoltre, che il Tribunale, nel riconoscere il concorso di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli, non aveva considerato la documentazione “depositata dalla appellata società nel primo grado di giudizio ed avente per oggetto il CP_9
riconoscimento da parte del della piena responsabilità nella CP_3
causazione del sinistro per cui è causa”, né le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi, dalle quali risultava che Via Ariete in Licola Mare era pag. 15/26 una strada secondaria non molto larga, sicché, se non Controparte_1
avesse tenuto la destra, la VW Tiguan non avrebbe avuto sufficiente spazio per effettuare la manovra di sorpasso che aveva causato il sinistro.
§ 7.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, va precisato che il principio desumibile dall'art. 2054, II comma c.c. non va affatto inteso nel senso che, accertata la colpa grave di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, l'altro possa ritenersi per ciò solo liberato dalla presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. Quel principio va, invece, inteso nel senso che l'accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti è idoneo a superare la suddetta presunzione in un solo caso: quando quella condotta avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell'antagonista (ad es.,
l'invasione improvvisa dell'opposta corsia, da parte di un veicolo di larghezza pari alla corsia percorsa dall'antagonista).
Nel caso di specie, il Tribunale - dopo aver accertato che l'autoveicolo
Tiguan, nel rientrare nella carreggiata dopo un tentativo di sorpasso, urtava con lo specchietto laterale destro il manubrio della CP_7
condotta da , facendolo cadere - riteneva applicabile Controparte_1
l'art. 2054, comma II c.c. poiché il danneggiato non aveva dimostrato che stesse tenendo una velocità di marcia regolare e tale da consentirgli l'esecuzione della manovra di emergenza, né che pag. 16/26 quest'ultimo avesse tenuto strettamente la destra, come prescritto dal codice della strada.
L'affermazione del primo Giudice appare condivisibile, dovendosi rammentare che, ai sensi dell'art. 141 codice della strada, “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” ed inoltre che “il conducente deve regolare la velocità nei passaggi stretti e ingombrati”.
Nello stesso senso milita in principio secondo cui “Nel caso di scontro tra due veicoli, la prova che il sinistro si è verificato a causa della parziale invasione, da parte di uno dei veicoli, della semicarreggiata riservata a quello che procede in senso inverso, non libera il conducente di quest'ultimo dalla presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 secondo comma cod. civ., essendo a tal fine necessaria la prova concreta della regolarità della condotta di marcia di detto conducente in osservanza, in particolar modo, della regola di comportamento stabilita dall'art. 104 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (ora abrogato dall'art. 285
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e sostituito dall'art. 143), a norma del quale
i conducenti dei veicoli debbono circolare sul margine destro, e non, più genericamente, nella parte destra, della carreggiata” (cfr. Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 1663 del 21/02/1994; Sez. 3, Sentenza n. 23431 del
04/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 7479 del 20/03/2020; Sez. 3,
Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024).
pag. 17/26 Ciò posto, nell'ipotesi in esame, le deduzioni degli appellanti, in ordine alla circostanza che il motoveicolo Ducati condotto da Controparte_1
tenesse strettamente la destra della carreggiata di Via Ariete, non possono ritenersi provate e, in ogni caso, dalle risultanze istruttorie, nulla emerge in ordine alla velocità alla quale il motoveicolo CP_7
stesse procedendo nel transitare lungo via Ariete, né se questi avesse tentato di evitare la collisione.
In particolare, la Corte osserva che la dichiarazione, resa in fase stragiudiziale ad un incaricato della da , CP_2 Testimone_3
conducente dell'autovettura Tiguan, il quale affermava di non aver notato che la moto Ducati tg. EF28226 si trovava “sul margine destro della carreggiata”, non sia attendibile essendo, in altri suoi punti, non concordante con la dichiarazione resa dal teste , escusso Testimone_2
in primo grado all'udienza del 05/11/2021, il quale affermava che nella vettura “Tiguan c'era solo il conducente”, mentre il CP_3
riferiva di trovarsi con la sorella, , proprietaria del Controparte_3
veicolo (cfr. dichiarazione manoscritta del ove era precisato CP_3
che la vettura era di proprietà della sorella “che era con me”).
Inoltre, dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado,
[...]
e non emerge chiaramente che il centauro Tes_1 Testimone_2
tenesse una condotta di guida conforme alle prescrizioni del codice della strada, essendosi limitata la teste a dichiarare che “la moto Tes_1
era posta sulla destra e la Tiguan le era avanti”, senza chiarire se tenesse strettamente il margine destro della corsia di percorrenza, né a pag. 18/26 quale velocità procedesse, né se avesse tentato di evitare l'impatto con la Tiguan.
Quanto precede induce a ritenere non sufficientemente provato che il danneggiato abbia, nell'occorso, tenuto una condotta di guida improntata ai canoni di comune prudenza e pienamente ossequiosa del disposto di cui all'art. 143 C.d.s., il quale, come noto, prescrive che “
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Il motivo di appello, teso, come detto, ad ottenere, in riforma della sentenza, l'accertamento della colpa esclusiva del conducente dell'autovettura, deve essere, quindi, rigettato, non potendosi, peraltro, in assenza di una specifica censura in tale senso formulata dagli appellanti, procedere ad un'autonoma rivalutazione della graduazione delle colpe in termini eventualmente più favorevoli ai danneggiati (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, n.28014, secondo cui: “ove sia stata impugnata la sentenza di primo grado, deducendosi dall'appellante che l'incidente stradale da scontro di veicoli siasi verificato per colpa esclusiva dell'altro conducente, ciò non basta perché, anche nel caso di insuccesso sul motivo predetto, e quindi di conferma del giudizio sulla sussistenza del concorso di colpa di entrambi i conducenti dei due veicoli, il giudice debba tuttavia riesaminare il problema della graduazione delle colpe concorrenti. Non potendo invero astrattamente il giudice indirizzarsi ad una siffatta indagine, questa deve trovare accesso, se non sempre in una apposita censura della parte, nella
pag. 19/26 comparsa almeno, nel giudizio di appello, di situazioni o elementi di fatto modificativi, o comunque diversi da quelli accertati nel pregresso giudizio di primo grado, influenti sulla commisurazione delle colpe").
§ 8.
Con il secondo motivo d'appello, gli istanti censuravano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice non aveva riconosciuto, in favore di
, il danno morale ed aveva solo parzialmente ristorato Controparte_1
il danno patrimoniale connesso alle spese mediche sostenute dal leso.
A conforto del proprio assunto, gli appellanti deducevano che il primo
Giudice era incorso in errore, dal momento che il danno morale, essendo una voce autonoma e distinta dal biologico, avrebbe dovuto essere liquidata, essendo la prova delle sofferenze soggettive desumibile anche presuntivamente avuto riguardo alle cure ed al periodo successivo di convalescenza cui, a causa del sinistro, era stato sottoposto il . CP_1
In ultimo, per quanto concerneva la quantificazione del danno al motoveicolo Ducati, gli istanti chiedevano la liquidazione dell'importo di euro 6.804,00, originariamente liquidato dal Tribunale e poi ridotto della metà a seguito dell'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale.
§ 9.
Il secondo motivo è anch'esso infondato.
Con riferimento alle lesioni cd. micropermanenti, l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, come modificato dalla legge n. 124/17, consente al pag. 20/26 Giudice di incrementare il danno biologico del 20%, al fine di adeguare il risarcimento alle circostanze del caso concreto, quando “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” e, giova rimarcare, Corte Cost. n. 235/2014 ha ritenuto conforme a costituzione l'indicato limite.
Ciò posto, vanno richiamati i principi giurisprudenziali in tema di danno morale.
Proprio traendo spunto dai riferimenti normativi appena menzionati, recenti pronunce della Cassazione pur predicando, in linea di principio,
l'autonomia del danno morale dal cd. danno biologico, hanno affermato che il danno morale è un pregiudizio che, per quanto conseguente alla lesione della salute, non ha base medico legale, sicché se la lesione ha solo postumi consistenti in manifestazioni dolorose (ad esempio, cefalee), oppure anche postumi dolorosi, tali conseguenze, formando già oggetto della valutazione medico legale, rientrano nell'area del danno biologico e non possono essere ulteriormente ristorate tramite il danno morale, né tramite personalizzazione del danno dinamico relazionale, qualora esse siano conseguenza ordinaria della lesione
(cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 7513/2018; Ordinanza n. 23469 del
28/09/2018).
Sul piano probatorio, va sottolineato come il danno morale necessiti di essere allegato e provato dal danneggiato.
pag. 21/26 A tal fine, recentemente la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. Civ.
Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023).
Posto quanto precede, deve evidenziarsi che, nell'ipotesi in esame, si è rivelata carente finanche l'allegazione di tali situazioni di sofferenza interiore patite dal , atteso che gli attori, nella citazione di primo CP_1
grado, si erano, assai genericamente, limitati a sollecitare il risarcimento del danno per “le lesioni subite dal sig. ”, senza CP_1
operare alcun riferimento allo stato di prostrazione interiore e di sofferenza psichica dello stesso.
Del resto, il mero riferimento alle lesioni riportate ed ai trattamenti sanitari ricevuti, peraltro nemmeno operato nell'atto introduttivo del primo grado con riguardo al profilo del danno da sofferenza soggettiva pag. 22/26 interiore, non consente, alla luce della giurisprudenza dinanzi richiamata, di ritenere compiutamente assolto l'onere assertivo gravante sul danneggiato.
Con riguardo, poi, al danno patrimoniale, deve osservarsi che la censura sia generica, non avendo gli appellanti nemmeno chiarito in che misura il Giudice avrebbe decurtato la voce di pregiudizio afferente alle spese mediche.
Invero, premesso che il Tribunale riconosceva la somma di euro
1.364,00, avvalorata dalla documentazione in atti e ritenuta congrua dal CTU, l'appellante ometteva finanche di chiarire quali ulteriori importi gli sarebbero spettati a detto titolo.
Riguardo, poi, al danno al motociclo, l'appellante si limitava a chiedere la conferma dell'importo di euro 6.804,00, già riconosciuto dal
Tribunale, e sul quale, ovviamente, veniva calcolata la riduzione del
50%, per cui nemmeno è profilabile la formulazione di un motivo di gravame.
In conclusione, l'appello deve essere interamente rigettato.
§ 10.
Venendo, infine, alla regolazione delle spese di lite, osserva il Collegio che, tenuto conto dell'esito dell'impugnazione, le stesse, nel rapporto con la debbano seguire la soccombenza degli appellanti e CP_2
vadano liquidate, come in dispositivo, a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con pag. 23/26 applicazione dei compensi tabellari, - ridotti al minimo, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del medesimo D.M. 55/14, in ragione del modesto numero e della bassa complessità delle questioni trattate - di cui allo scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, secondo il criterio del disputatum.
In ragione del rigetto dell'appello, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza in Parte_1 Controparte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di delle spese processuali Controparte_2
del giudizio di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15.9.2025.
pag. 24/26 Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ) Persona_2
pag. 25/26 pag. 26/26