CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio AB, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 899/2018 r.g., vertente tra
CF , in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in , Via Michele Barillaro - Palazzo Ce.dir., presso Parte_1
l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Falcomatà in forza di procura in atti
Appellante
CONTRO
, nato a [...] [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
superiore 1, c.f. , in proprio e nella qualità di erede di , C.F._1 Persona_1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Giulio Catalano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Delle Ginestre 19 di , giusta procura in atti Parte_1
Appellato
E CONTRO
, nato a [...] [...]ed ivi residente in [...] Parte_1
Contrada Chiantella 14, c.f. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Giulio C.F._2
1 Catalano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Delle Ginestre 19 di , Parte_1
giusta procura in atti
Appellato
E CONTRO
, nata a [...] [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
Elia n 11/A, C.F: , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovani Gattuso, C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scilla RC via Matteotti 15 giusta procura in atti
Appellata
E CONTRO
, nata a [...] [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
Elia n 15 Piano 1, C.F: , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovani Gattuso, C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scilla RC via Matteotti 15 giusta procura in atti
Appellata
E CONTRO
, n.q. di erede del Sig. , c.f. nata a [...] Controparte_5 Persona_2 C.F._5
(Francia) il 23.10.1972 e residente in [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in alla Sbarre Centrali n. 532 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Nostro Parte_1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellata
E CONTRO
(c.f. ), nato il [...] a , Controparte_6 C.F._6 Parte_1 CP_7
(c.f. , nato il [...] a , (cf
[...] C.F._7 Parte_1 CP_8
2 , nato a [...] [...], quali eredi di C.F._8 Parte_1 Persona_3
elettivamente domiciliati in Via G. Spagnolio, 11 A presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Antonino Alati, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
Appellati
E CONTRO
, in persona del legale rapp. te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_9
Mario Giuseppe Romeo
Appellata
NONCHE' CONTRO
(n. q. di erede di erede di , nato a CP_10 Persona_4 Persona_3 [...]
il 04/03/1978 residente in [...], Pt_1
(n. q. di erede di erede di ), nata a CP_11 Persona_4 Persona_3 Parte_1
il 26/05/1980 residente in [...] Pellaro,
, nata a [...] [...], n,q, erede di e Controparte_12 Parte_1 Persona_5
, residente in [...] Villa San Giovanni in proprio e n. q. di tutore del Persona_3
minore , nato a [...]12.2002 erede di erede di Controparte_6 Parte_1 Persona_5
, Persona_3
n.q. di erede di e di nato a [...] Parte_2 Persona_5 Persona_3 Parte_1
18/11/1982 e residente in [...] int. 2 , Parte_1
n.q. di erede di e di nata il Controparte_13 Persona_5 Persona_3
08/06/1997 a ed ivi residente in [...] Parte_1
OL RI FA,
3 , in persona del Curatore legale rappresentante pro- Controparte_14
tempore,
, CP_15
e , quali eredi di Controparte_16 Controparte_17 Persona_2
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31/12/1998, di cui al giudizio n. 16/99, il Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di RA AB ,
[...] Persona_1 CP_1
, e , esponendo di essere proprietario del “ Fondo S. Elia”
[...] CP_4 Controparte_2
e chiedendo, pertanto, dichiararsi la nullità del rogito in notar del 13/10/97 rep. 55792, Persona_6 con il quale , dichiarando di esserne il proprietario, vendeva ai convenuti, il terreno Persona_1 di cui sopra, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio dei beni immobili.
Si costituivano i convenuti, contestando gli assunti attorei dei quali chiedevano il rigetto con il favore delle spese, svolgendo domanda riconvenzionale subordinata di usucapione.
Con successivo atto di citazione, notificato il 19/5/2000, di cui al giudizio n. 1555/2000, il
[...]
conveniva innanzi il Tribunale di Reggio AB , Parte_1 Controparte_1 CP_4
e OL FA, , e ,
[...] Controparte_2 Controparte_18 Persona_2 Persona_3 esponendo che con successivo atto rep. 61393 del 15/10/98, i coniugi , vendevano buona Persona_7 parte del terreno di cui sopra ai convenuti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità anche del suddetto atto, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio dei beni immobili.
Si costituivano i convenuti, contestando gli assunti attorei dei quali chiedevano il rigetto con il favore delle spese, svolgendo domanda riconvenzionale.
Le due cause venivano riunite.
Venivano, altresì riuniti al fascicolo recante il n. 16/99 anche altri 3 procedimenti possessori, relativi allo stesso terreno, portanti i nn. 2420/04, 2420/04 sub 1 e sub 2.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e documentale, con la sentenza n.1172/18, pubblicata il
19/7/18, il Tribunale di Reggio AB rigettava le domande principali e riconvenzionali, confermando, altresì, le ordinanze emesse nei procedimenti possessori.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello il Parte_3
[..
[...] [...]
[...]
, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto,
[...]
chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , resistendo al gravame di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
cui chiedevano il rigetto.
Si costituiva, altresì, chiedendo l'accoglimento dell'appello. Controparte_9
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/11/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , CP_10 CP_11 Controparte_12
, , , , OL RI FA,
[...] Controparte_6 Parte_2 Controparte_13
, , e Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, i quali, sebbene regolarmente citati non si sono costituiti.
[...]
1.) Con l'unico motivo di gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, erroneamente interpretato le risultanze istruttorie in ordine alla copiosa produzione documentale fornita dal inerente al titolo di proprietà Parte_1 dell'Amministrazione Comunale.
1.1) Il gravame è infondato.
Nel giudizio di primo grado, per la parte che ci occupa, il ha chiesto Parte_1 dichiararsi la nullità dei due atti di vendita relativi al fondo , assumendo di esserne il Pt_4 proprietario, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio dei beni immobili.
La Cassazione sull'argomento ha, costantemente ritenuto che l'azione per il rilascio di un fondo esercitata in base al titolo di proprietà dell'attore e all'assenza di titolo dell'occupante è un'azione di rivendica (Cass. 23121/15)
Non vi è dubbio, pertanto, che l'azione proposta dall'odierno appellante debba qualificarsi quale azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
La Suprema Corte, sull'argomento con ordinanza n. 33190 del 20 novembre 2023, ha ribadito che nell'azione di rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio.
Era onere, pertanto, dell'odierno appellante fornire la suddetta rigorosa prova.
5 Il Comune di , deduce di essere proprietario dei terreni di cui ai contratti di Pt_1 Pt_1 compravendita in oggetto, in quanto l'Asilo Cav. , nei quali rapporti il Controparte_19
Comune è subentrato giusta delibera regionale n. 524/89, ne sarebbe divenuto proprietario in virtù del lascito testamentario di del 28/11/1943. Persona_8
Con la suddetta delibera, venivano estinte le opere pie Ricoveri riuniti: Mendicità Comunale Cav.
e Cav. e, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 6, veniva CP_20 Controparte_21 individuato quale Ente Pubblico cui sono attribuiti i diritti di proprietà dei beni delle istituzioni estinte, il Parte_1
Nella suddetta delibera, tra i beni di proprietà delle opere pie, viene indicato il “Fondo Elia”, asseritamente ricevuto dall'opera pia estinta, quale lascito testamentario del defunto
[...]
Per_8
Pertanto, al fine di provare la proprietà in capo al Comune appellante del fondo in oggetto, non basta la suddetta delibera (il giudizio è stato incardinato nel 1999), ma occorre verificare la continuità dei trasferimenti di proprietà dai propri danti causa, fino a coprire un arco temporale di possesso effettivo idoneo all'acquisto per usucapione (Cass. 100066/18).
Nel caso che ci occupa occorre verificare se in effetti il suddetto fondo è pervenuto all , per Parte_5 successione ereditaria del Cav. . Persona_8
Al fine di fornire la prova di cui sopra, l'appellante ha prodotto in giudizio nota dei registri immobiliari relativa alla successione e il certificato catastale. Persona_8
Evidentemente i suddetti documenti non forniscono alcuna prova in merito all'effettiva proprietà degli immobili in oggetto, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che :” il rivendicante è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenere fornendo la prova ( anche risalendo ai propri dante causa) dell'acquisto a titolo originario della res oggetto della controversia, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa ( nella specie nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali)…( Cass.20641/13).
Alla luce di quanto sopra non può considerarsi fornita la prova dell'acquisto a titolo originario della proprietà dei terreni oggetto della controversia, non bastando, a tal fine né la delibera regionale n.524/89, né, tantomeno la documentazione versata in atti dall'appellate, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
3) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore €.
77.468,53, parametri medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase
6 istruttoria/trattazione), e pertanto €. 2.977,00 fase di studio, €. 1.911,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase di trattazione, €. 5.103,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio AB, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Reggio AB n. 1172/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza 1172/18; condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di e Controparte_1 CP_2
7 che liquida in complessivi €. 12.154,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per CP_2 legge, da distrarre in favore del procuratore costituito il quale ha reso la dichiarazione di rito;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di e CP_3 CP_4 che liquida in complessivi €. 12.154,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da
[...] distrarre in favore del procuratore costituito il quale ha reso la dichiarazione di rito;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di che Controparte_5 liquida in complessivi €. 12.154,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito il quale ha reso la dichiarazione di rito;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di , Controparte_6
e che liquida in complessivi €. 12.154,00, oltre spese generali, Controparte_7 CP_8
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito il quale ha reso la dichiarazione di rito;
Compensa le spese tra il e;
Parte_1 Controparte_9
Nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio AB nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio AB, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 899/2018 r.g., vertente tra
CF , in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in , Via Michele Barillaro - Palazzo Ce.dir., presso Parte_1
l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Falcomatà in forza di procura in atti
Appellante
CONTRO
, nato a [...] [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
superiore 1, c.f. , in proprio e nella qualità di erede di , C.F._1 Persona_1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Giulio Catalano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Delle Ginestre 19 di , giusta procura in atti Parte_1
Appellato
E CONTRO
, nato a [...] [...]ed ivi residente in [...] Parte_1
Contrada Chiantella 14, c.f. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Giulio C.F._2
1 Catalano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Delle Ginestre 19 di , Parte_1
giusta procura in atti
Appellato
E CONTRO
, nata a [...] [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
Elia n 11/A, C.F: , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovani Gattuso, C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scilla RC via Matteotti 15 giusta procura in atti
Appellata
E CONTRO
, nata a [...] [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
Elia n 15 Piano 1, C.F: , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovani Gattuso, C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scilla RC via Matteotti 15 giusta procura in atti
Appellata
E CONTRO
, n.q. di erede del Sig. , c.f. nata a [...] Controparte_5 Persona_2 C.F._5
(Francia) il 23.10.1972 e residente in [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in alla Sbarre Centrali n. 532 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Nostro Parte_1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellata
E CONTRO
(c.f. ), nato il [...] a , Controparte_6 C.F._6 Parte_1 CP_7
(c.f. , nato il [...] a , (cf
[...] C.F._7 Parte_1 CP_8
2 , nato a [...] [...], quali eredi di C.F._8 Parte_1 Persona_3
elettivamente domiciliati in Via G. Spagnolio, 11 A presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Antonino Alati, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
Appellati
E CONTRO
, in persona del legale rapp. te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_9
Mario Giuseppe Romeo
Appellata
NONCHE' CONTRO
(n. q. di erede di erede di , nato a CP_10 Persona_4 Persona_3 [...]
il 04/03/1978 residente in [...], Pt_1
(n. q. di erede di erede di ), nata a CP_11 Persona_4 Persona_3 Parte_1
il 26/05/1980 residente in [...] Pellaro,
, nata a [...] [...], n,q, erede di e Controparte_12 Parte_1 Persona_5
, residente in [...] Villa San Giovanni in proprio e n. q. di tutore del Persona_3
minore , nato a [...]12.2002 erede di erede di Controparte_6 Parte_1 Persona_5
, Persona_3
n.q. di erede di e di nato a [...] Parte_2 Persona_5 Persona_3 Parte_1
18/11/1982 e residente in [...] int. 2 , Parte_1
n.q. di erede di e di nata il Controparte_13 Persona_5 Persona_3
08/06/1997 a ed ivi residente in [...] Parte_1
OL RI FA,
3 , in persona del Curatore legale rappresentante pro- Controparte_14
tempore,
, CP_15
e , quali eredi di Controparte_16 Controparte_17 Persona_2
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31/12/1998, di cui al giudizio n. 16/99, il Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di RA AB ,
[...] Persona_1 CP_1
, e , esponendo di essere proprietario del “ Fondo S. Elia”
[...] CP_4 Controparte_2
e chiedendo, pertanto, dichiararsi la nullità del rogito in notar del 13/10/97 rep. 55792, Persona_6 con il quale , dichiarando di esserne il proprietario, vendeva ai convenuti, il terreno Persona_1 di cui sopra, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio dei beni immobili.
Si costituivano i convenuti, contestando gli assunti attorei dei quali chiedevano il rigetto con il favore delle spese, svolgendo domanda riconvenzionale subordinata di usucapione.
Con successivo atto di citazione, notificato il 19/5/2000, di cui al giudizio n. 1555/2000, il
[...]
conveniva innanzi il Tribunale di Reggio AB , Parte_1 Controparte_1 CP_4
e OL FA, , e ,
[...] Controparte_2 Controparte_18 Persona_2 Persona_3 esponendo che con successivo atto rep. 61393 del 15/10/98, i coniugi , vendevano buona Persona_7 parte del terreno di cui sopra ai convenuti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità anche del suddetto atto, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio dei beni immobili.
Si costituivano i convenuti, contestando gli assunti attorei dei quali chiedevano il rigetto con il favore delle spese, svolgendo domanda riconvenzionale.
Le due cause venivano riunite.
Venivano, altresì riuniti al fascicolo recante il n. 16/99 anche altri 3 procedimenti possessori, relativi allo stesso terreno, portanti i nn. 2420/04, 2420/04 sub 1 e sub 2.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e documentale, con la sentenza n.1172/18, pubblicata il
19/7/18, il Tribunale di Reggio AB rigettava le domande principali e riconvenzionali, confermando, altresì, le ordinanze emesse nei procedimenti possessori.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello il Parte_3
[..
[...] [...]
[...]
, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto,
[...]
chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , resistendo al gravame di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
cui chiedevano il rigetto.
Si costituiva, altresì, chiedendo l'accoglimento dell'appello. Controparte_9
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/11/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , CP_10 CP_11 Controparte_12
, , , , OL RI FA,
[...] Controparte_6 Parte_2 Controparte_13
, , e Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, i quali, sebbene regolarmente citati non si sono costituiti.
[...]
1.) Con l'unico motivo di gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, erroneamente interpretato le risultanze istruttorie in ordine alla copiosa produzione documentale fornita dal inerente al titolo di proprietà Parte_1 dell'Amministrazione Comunale.
1.1) Il gravame è infondato.
Nel giudizio di primo grado, per la parte che ci occupa, il ha chiesto Parte_1 dichiararsi la nullità dei due atti di vendita relativi al fondo , assumendo di esserne il Pt_4 proprietario, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio dei beni immobili.
La Cassazione sull'argomento ha, costantemente ritenuto che l'azione per il rilascio di un fondo esercitata in base al titolo di proprietà dell'attore e all'assenza di titolo dell'occupante è un'azione di rivendica (Cass. 23121/15)
Non vi è dubbio, pertanto, che l'azione proposta dall'odierno appellante debba qualificarsi quale azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
La Suprema Corte, sull'argomento con ordinanza n. 33190 del 20 novembre 2023, ha ribadito che nell'azione di rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio.
Era onere, pertanto, dell'odierno appellante fornire la suddetta rigorosa prova.
5 Il Comune di , deduce di essere proprietario dei terreni di cui ai contratti di Pt_1 Pt_1 compravendita in oggetto, in quanto l'Asilo Cav. , nei quali rapporti il Controparte_19
Comune è subentrato giusta delibera regionale n. 524/89, ne sarebbe divenuto proprietario in virtù del lascito testamentario di del 28/11/1943. Persona_8
Con la suddetta delibera, venivano estinte le opere pie Ricoveri riuniti: Mendicità Comunale Cav.
e Cav. e, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 6, veniva CP_20 Controparte_21 individuato quale Ente Pubblico cui sono attribuiti i diritti di proprietà dei beni delle istituzioni estinte, il Parte_1
Nella suddetta delibera, tra i beni di proprietà delle opere pie, viene indicato il “Fondo Elia”, asseritamente ricevuto dall'opera pia estinta, quale lascito testamentario del defunto
[...]
Per_8
Pertanto, al fine di provare la proprietà in capo al Comune appellante del fondo in oggetto, non basta la suddetta delibera (il giudizio è stato incardinato nel 1999), ma occorre verificare la continuità dei trasferimenti di proprietà dai propri danti causa, fino a coprire un arco temporale di possesso effettivo idoneo all'acquisto per usucapione (Cass. 100066/18).
Nel caso che ci occupa occorre verificare se in effetti il suddetto fondo è pervenuto all , per Parte_5 successione ereditaria del Cav. . Persona_8
Al fine di fornire la prova di cui sopra, l'appellante ha prodotto in giudizio nota dei registri immobiliari relativa alla successione e il certificato catastale. Persona_8
Evidentemente i suddetti documenti non forniscono alcuna prova in merito all'effettiva proprietà degli immobili in oggetto, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che :” il rivendicante è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenere fornendo la prova ( anche risalendo ai propri dante causa) dell'acquisto a titolo originario della res oggetto della controversia, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa ( nella specie nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali)…( Cass.20641/13).
Alla luce di quanto sopra non può considerarsi fornita la prova dell'acquisto a titolo originario della proprietà dei terreni oggetto della controversia, non bastando, a tal fine né la delibera regionale n.524/89, né, tantomeno la documentazione versata in atti dall'appellate, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
3) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore €.
77.468,53, parametri medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase
6 istruttoria/trattazione), e pertanto €. 2.977,00 fase di studio, €. 1.911,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase di trattazione, €. 5.103,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio AB, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Reggio AB n. 1172/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza 1172/18; condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di e Controparte_1 CP_2
7 che liquida in complessivi €. 12.154,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per CP_2 legge, da distrarre in favore del procuratore costituito il quale ha reso la dichiarazione di rito;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di e CP_3 CP_4 che liquida in complessivi €. 12.154,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da
[...] distrarre in favore del procuratore costituito il quale ha reso la dichiarazione di rito;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di che Controparte_5 liquida in complessivi €. 12.154,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito il quale ha reso la dichiarazione di rito;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di , Controparte_6
e che liquida in complessivi €. 12.154,00, oltre spese generali, Controparte_7 CP_8
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito il quale ha reso la dichiarazione di rito;
Compensa le spese tra il e;
Parte_1 Controparte_9
Nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio AB nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
8