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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 365 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 365 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VESCHI DAVIDE (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. VESCHI DAVIDE ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 26/02/2025 dai coniugi predetti;
Per_ Per_
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie ed , entrambe maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , Parte_1 Parte_2 celebrato in Riccione, in data 15 dicembre 2001, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto
Comune, n. 71, Parte 2, Serie A, Anno 2001 ed ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2) Di conseguenza, la signora , riacquisterà il cognome che aveva da nubile, perdendo il Parte_2 diritto di aggiungere al proprio quello dell'ex marito.
3) L'affido delle figlie continuerà ad essere condiviso tra i genitori i quali, per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
4) La sig.ra rimarrà assegnataria della casa familiare sita a Riccione (RN) in Via Modena, Parte_2
Per_ Per_ 7 e la continuerà ad abitare unitamente alle figlie e fino a che ne avranno necessità.
5) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e più in generale delle esigenze delle figlie.
Per_ Per_ 6) Attesa l'età di ed , maggiorenni, non si prevede l'adozione di un calendario di visite tra i genitori che pertanto saranno libere, così come per compleanni, festività e vacanze.
Per_ 7) Attesa la non autosufficienza economica delle figlie, studentessa al quinto anno del Liceo scientifico, Per_ iscritta al terzo anno della Facoltà di Scienze Biologiche presso l'Università degli studi di Urbino, il padre contribuirà, fino a che tale status non sarà mutato, al loro mantenimento ordinario mediante il pagamento della somma complessiva di € 1.200,00 mensili, da versarsi sul C/C intestato alla madre, con rivalutazione monetaria, a partire dal secondo anno, nella misura del 75% dell'indice ISTAT di riferimento
(laddove di segno positivo).
pagina 2 di 4 8) Le spese straordinarie saranno sopportate per intero dal padre;
eventuali anticipazioni di spesa effettuate dalla madre, per essere rimborsate dal padre, dovranno essere debitamente documentate.
9) Le utenze ordinarie della casa familiare quali (ad es.: luce, acqua, gas, telefono, tassa rifiuti, revisione annuale della caldaia, ecc.) saranno sopportate per intero dalla sig.ra quelle straordinarie e quelle Pt_2 inerenti la proprietà dell'immobile spetteranno al sig. (ad es.: IMU, riparazioni straordinarie dello Pt_1 stabile, degli impianti, ecc.).
10) La proprietà delle autovetture è già stata disciplinata in sede di separazione e pertanto le parti manterranno il possesso e la diponibilità di queste come da accordi.
11) Il sig. , alla sottoscrizione del presente atto, verserà alla sig.ra , l'assegno Parte_1 Parte_2 divorzile, a titolo di assistenza, compensazione e perequazione degli anni di matrimonio trascorsi, in unica soluzione pari ad € 9.600,00 mediante bonifico bancario alle coordinate che la sig.ra dovrà Pt_2 comunicare.
12) Per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto ed alla stima reciproca ed a collaborare affinché siano garantite e conservate le relazioni genitori-figli e di quest'ultimi con i nonni e gli altri familiari.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
14) Le spese e le competenze professionali del difensore per il presente giudizio, sono compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 15.12.2001 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 71 Parte II Serie A Anno 2001 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 29.05.2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 365 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VESCHI DAVIDE (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. VESCHI DAVIDE ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 26/02/2025 dai coniugi predetti;
Per_ Per_
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie ed , entrambe maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , Parte_1 Parte_2 celebrato in Riccione, in data 15 dicembre 2001, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto
Comune, n. 71, Parte 2, Serie A, Anno 2001 ed ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2) Di conseguenza, la signora , riacquisterà il cognome che aveva da nubile, perdendo il Parte_2 diritto di aggiungere al proprio quello dell'ex marito.
3) L'affido delle figlie continuerà ad essere condiviso tra i genitori i quali, per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
4) La sig.ra rimarrà assegnataria della casa familiare sita a Riccione (RN) in Via Modena, Parte_2
Per_ Per_ 7 e la continuerà ad abitare unitamente alle figlie e fino a che ne avranno necessità.
5) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e più in generale delle esigenze delle figlie.
Per_ Per_ 6) Attesa l'età di ed , maggiorenni, non si prevede l'adozione di un calendario di visite tra i genitori che pertanto saranno libere, così come per compleanni, festività e vacanze.
Per_ 7) Attesa la non autosufficienza economica delle figlie, studentessa al quinto anno del Liceo scientifico, Per_ iscritta al terzo anno della Facoltà di Scienze Biologiche presso l'Università degli studi di Urbino, il padre contribuirà, fino a che tale status non sarà mutato, al loro mantenimento ordinario mediante il pagamento della somma complessiva di € 1.200,00 mensili, da versarsi sul C/C intestato alla madre, con rivalutazione monetaria, a partire dal secondo anno, nella misura del 75% dell'indice ISTAT di riferimento
(laddove di segno positivo).
pagina 2 di 4 8) Le spese straordinarie saranno sopportate per intero dal padre;
eventuali anticipazioni di spesa effettuate dalla madre, per essere rimborsate dal padre, dovranno essere debitamente documentate.
9) Le utenze ordinarie della casa familiare quali (ad es.: luce, acqua, gas, telefono, tassa rifiuti, revisione annuale della caldaia, ecc.) saranno sopportate per intero dalla sig.ra quelle straordinarie e quelle Pt_2 inerenti la proprietà dell'immobile spetteranno al sig. (ad es.: IMU, riparazioni straordinarie dello Pt_1 stabile, degli impianti, ecc.).
10) La proprietà delle autovetture è già stata disciplinata in sede di separazione e pertanto le parti manterranno il possesso e la diponibilità di queste come da accordi.
11) Il sig. , alla sottoscrizione del presente atto, verserà alla sig.ra , l'assegno Parte_1 Parte_2 divorzile, a titolo di assistenza, compensazione e perequazione degli anni di matrimonio trascorsi, in unica soluzione pari ad € 9.600,00 mediante bonifico bancario alle coordinate che la sig.ra dovrà Pt_2 comunicare.
12) Per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto ed alla stima reciproca ed a collaborare affinché siano garantite e conservate le relazioni genitori-figli e di quest'ultimi con i nonni e gli altri familiari.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
14) Le spese e le competenze professionali del difensore per il presente giudizio, sono compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 15.12.2001 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 71 Parte II Serie A Anno 2001 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 29.05.2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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