Articolo 2842 del Codice civile
Articolo 2841Articolo 2843
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19 aprile 1942
Art. 2842.

(Variazione del domicilio eletto).

E' in facolta' del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione.

La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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