Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2842.
(Variazione del domicilio eletto).
E' in facolta' del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione.
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.
(Variazione del domicilio eletto).
E' in facolta' del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione.
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.
Commentario • 1
- 1. Art. 2844 del Codice civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 1
Azioni e notificazioni Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorità giudiziaria competente [Codice di procedura civile 21], per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie [Codice di procedura civile 138, 163] o all'ultimo domicilio da essi eletto [Codice civile 2839, n. 2, 2842, 2862]. La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni [Codice civile 2742, 2861, 2890; Codice di procedura civile 498, 569]. Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2022, n. 36005Provvedimento: […] I giudici di merito ritengono che Di NU non abbia adottato i provvedimenti ex artt. 2842-bis e 2842-ter cod. civ., ma l'imputato non aveva la conoscenza della reale situazione della società né delle circostanze inerenti alla precedente gestione, essendo subentrato solo nel settembre del 2009, laddove gli ammanchi risultano riferibili al periodo in cui la società era amministrata da Bianchi. 2 3. […]Leggi di più...
- prescrizione del reato·
- pene accessorie fallimentari·
- elemento soggettivo del reato·
- bancarotta fraudolenta documentale·
- responsabilità amministratore·
- abdicazione obblighi di vigilanza·
- art. 133 cod. pen.·
- illegittimità costituzionale art. 216 I. fall.·
- bancarotta semplice