Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4316 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da nato a [...] il [...], residente in [...]
11/C, c. f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco C.F._1
Guido del Foro di Cosenza, c.f. , presso il cui studio, sito in Cosenza, alla via C.F._2
Riccardo Misasi n. 11 – pec: – studio e fax 0984 76577, è Email_1
elettivamente domiciliato
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. indirizzo pec: P.IVA_3
fax n. 0961770467), presso i cui uffici, alla via Gioacchino da Email_2
Fiore n. 34, legalmente domiciliano;
resistente avente ad oggetto: riconoscimento status vittima del dovere e benefici assistenziali.
per parte ricorrente: “accogliere la domanda oggetto del presente ricorso finalizzata al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla legge;
b) riconoscere la percentuale di invalidità pari al 35% in relazione al sinistro subito;
c) riconoscere, per l'effetto, il diritto in capo al ricorrente di percepire ogni forma di trattamento economico e/o beneficio connesso allo status di vittima del dovere, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la speciale elargizione e l'assegno vitalizio;
20 d) condannare le parti resistenti a corrispondere i ratei e/o i trattamenti economici arretrati, almeno a far tempo dal 2009 sino ad oggi, vale a dire entro i 10 anni precedenti al 20 giugno 2019, data di presentazione della prima istanza;
e) condannare le parti resistenti, in solido, seguendo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, nonché al pagamento delle competenze e degli onorari legali oltre alle spese forfettarie,
Iva e Cpa come per legge.
Per i resistenti: 1.- in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_3
per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, tenerlo Controparte_2
indenne da ogni responsabilità derivante dal presente giudizio, anche in punto di spese di lite;
- in via preliminare, rigettare il ricorso avversario accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al riconoscimento di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 co. 563 L. 266/2005; 2.- in subordine, nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo al sig. della posizione giuridica di vittima del Parte_1
dovere;
3-. in ulteriore subordine, ad ogni modo, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accolga la domanda avversaria in relazione all' an debeatur, in riferimento alla domanda diretta al riconoscimento dei singoli benefici, accertata l'incompetenza del in relazione alle CP_2 prestazioni di carattere assistenziale, dichiarare l'intervenuto prescrizione dei singoli benefici economici nei modi e nei termini esposti in narrativa;
4-. in ulteriore subordine, con riferimento alle somme ritenute dovute dall'Amministrazione convenuta tenere conto del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali. 5.- rigettare le istanze istruttorie in quanto esplorative. Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ha chiesto al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, di accertare e dichiarare il proprio status di Vittima del dovere nonché di accertare il suo diritto ai relativi benefici previsti dalla normativa in materia.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti chiedendo, previa declaratoria di carenza di Contr legittimazione passiva del il rigetto del ricorso eccependo all'uopo la prescrizione decennale.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione.
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso di essersi arruolatosi nel 1994 e di essere attualmente in servizio presso la Guardia di Finanza di Cosenza, con il grado di Luogotenente, ha esposto che, in data
21.04.1998, subiva un grave incidente stradale durante il servizio, a seguito del quale veniva ricoverato presso il Policlinico Militare di Roma ove veniva diagnosticato un “trauma distrattivo rachide cervicale”; che, riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità riportata a seguito del predetto incidente, in data 20.06.2019 ha presentato istanza amministrativa volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere, respinta dal con la seguente motivazione “è Controparte_5
improcedibile in quanto tardiva, essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000, n. 388
e 23 dicembre 2005, n. 266. Pertanto non si darà luogo all'avvio del procedimento, stante l'avvenuta prescrizione del diritto ad essere riconosciuto vittima del dovere e a ricevere i relativi benefici economici”; argomentando diffusamente in ordine alla imprescrittibilità dello status di vittima del dovere, parte ricorrente rassegnava le su trascritte conclusioni.
Per come accennato, le amministrazioni convenute hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva
Contr del e, in via preliminare al merito, la prescrizione.
In via pregiudiziale, deve ritenersi che l'odierna controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. SU sent. n.
23300/2016; conf. n. 7761/2017 e 8982/18). In particolare, la S.C., nel ritenere non fondata la tesi del che sosteneva la devoluzione della CP_2 controversia al GA, ha affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria “in quanto l'analisi della disciplina dimostra che si è in presenza di un diritto soggettivo e si verte in materia di assistenza” sulla base delle seguenti argomentazioni.
La normativa di riferimento è dettata dai commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite vittime del dovere". La definizione di questa categoria di persone si rinviene nel comma 563, che così si esprime: "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità". Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo: "sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti. 11 regolamento è stato emanato con d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243, che non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione di "benefici e provvidenze" e di "missioni". Alla luce di questa normativa, deve affermarsi che quello configurato dal legislatore è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un'amministrazione pubblica priva di discrezionalità in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse (su questa medesima linea si sono espresse, in relazione a norme di analogo contenuto, Cass. 18 dicembre 2007, n. 26626 e
29 agosto 2008, n. 21927). Si sostiene che elementi di discrezionalità si rinverrebbero nella disciplina che regola l'attività del Comitato di verifica cui la normativa richiamata(arti. 1079 e ss del d.p.r. n. 90 del 2010, codice dell'ordinamento militare) affida il compito di formulare un parere medicolegale in ordine al riconoscimento della dipendenza delle infermità invalidanti o del decesso da causa di servizio. Ma dall'analisi di tale disciplina emerge che il comitato non ha discrezionalità nello svolgere il suo compito di accertare la dipendenza da cause di servizio e deve applicare criteri e modalità precisate dalla legge per la determinazione dell'invalidità permanente. La medesima normativa, poi, prevede che l'amministrazione "in conformità al giudizio espresso dalle commissioni mediche ospedaliere nonché al parere del comitato di verifica" adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione, senza introdurre elementi di discrezionalità. Né un filtro discrezionale può essere desunto dal limite massimo di dieci milioni di curo all'anno, a decorrere dal
2006, previsto per la spesa finalizzata all'estensione dei benefici (comma 562 della legge 266/2005), in quanto l'apposizione di un tetto alla spesa annua può giustificare il mancato accoglimento delle domande qualora il limite sia stato raggiunto e non vi siano più fondi, ma non discrezionalità nella erogazione del beneficio. Fissato il punto decisivo costituito dal fatto che si è in presenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, deve poi rilevarsi che tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con la amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio.
Come si è visto, la norma di riferimento è il comma 564 della legge 266/2005, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge 466/1980) anche a 'coloro' che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delineando un'area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti. Come si è sottolineato in dottrina, si è in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
Ritenuto, pertanto, che il giudizio sia stato correttamente instaurato innanzi al GO in funzione di
Contr giudice del lavoro, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del (da qualificarsi quale eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale controverso) si rileva fondata. Invero, come già condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di merito in controversie analoghe
(si veda Trib. Vasto, sezione lavoro, sentenza n. 67/2019) il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. 510 (Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) prevede all'art. 2 che “All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n.
302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita' indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni [per quanto di interesse nel presente giudizio] a) il - per gli Controparte_6
appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali;
il - Controparte_1
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (…).
Riconosciuto, quindi, il diritto alle provvidenze collegate allo status di vittima del dovere, l'art. 14 regolamenta, con riguardo agli assegni vitalizi, la successiva fase del pagamento delle stesse, disponendo che:
1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo le modalita' di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi adempimenti.
2. L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 3.
L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.
Dalla citata disciplina emerge chiaramente che spetta al Ministero competente valutare e, nel caso,
Contr riconoscere il diritto all'assegno per cui è causa;
di contro, il è mero ente ordinatore di spesa e, pertanto, non ha alcuna prerogativa in ordine all'an e al quantum dell'assegno di competenza esclusiva del . Controparte_1
Contr Ne discende la carenza di legittimazione passiva del convenuto
Nel merito, il ricorso deve essere respinto in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dai resistenti. Ritiene, invero, il giudice di fare proprie le condivise argomentazioni spese in analoghe controversie dalla giurisprudenza di merito (si vedano le plurime sentenze allegate alla memoria). Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni del Tribunale di Roma, sez. lavoro, nella sentenza del 3.6.2024 nel giudizio iscritto sub RG 34741/2023 (in termini analoghi Trib.
Rovigo, 17 novembre 2023; Trib Chieti, sez. lav., 10 maggio 2022, n. 123; Trib. Messina sentenza n.
1550/2024, Trib. Napoli, 24 settembre 2024, 4267/2024 R.G.), rilevandosi che per come pacifico oltre che documentato con istanza amministrativa depositata in data 20 giugno 2019 il ricorrente, luogotenente della Guardia di Finanza, ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati in relazione alle lesioni subite nell'incidente occorsogli il 21 aprile 1998.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2934 del c. c. “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti previsti per legge”.
Ad avviso di questo Tribunale non nel caso di specie i diritti vantati da parte ricorrente non sono indisponibili e nessuna previsione normativa disciplina l'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere ed equiparati e dei crediti correlati a siffatto riconoscimento.
L'intero impianto argomentativo dell'atto introduttivo del presente giudizio gravita intorno alla ritenuta indisponibilità dello status di vittima del dovere e alla corrispondente imprescrittibilità dello stesso.
Sul punto, il ricorrente si riporta ai princìpi enunciati nella sentenza della Suprema Corte n. 17440 del
30.5.2022, che ha accolto una nozione di status molto estesa, intesa come “posizione soggettiva”, che va riconosciuta “ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite”, riconducendo in tale ambito la categoria delle vittime del dovere.
Tale accezione di vittima del dovere, confermata dalla S. C. con ordinanza n. 33105/2022, dep. il
10.11.2022, contrasta con quanto affermato in precedenza a più riprese dalle stesse SS.UU. della
Corte che, in relazione ai benefici previsti in favore delle vittime del dovere, ha affermato che “(…) il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, (…) in quanto sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 legge 266/05, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A., priva di discrezionalità” (sentenze nn. 23300/2016, 23396/2016, 7761/2017, 759/2017,
10791/2017).
La Corte di cassazione, sempre a Sezioni unite, in diverse pronunce ha chiarito che tale diritto ha
“natura prevalentemente assistenziale” e non previdenziale, individuando nella materia la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale. Tale natura, tuttavia, non trasforma il diritto ai benefici in questione nel diritto a pensione costituzionalmente protetto, “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile”, in quanto volto a soddisfare le primarie esigenze di vita, finalità non riscontrabili nella fattispecie in esame (C. cost. n.
71/2010, Cass. SS. UU. n. 23300/2016).
Inoltre, va considerato che il riconoscimento di vittima del dovere costituisce il presupposto di singoli diritti ossia del diritto alla speciale elargizione, del diritto agli assegni vitalizi, del diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei trattamenti pensionistici e del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Si tratta di diritti aventi ad oggetto prestazioni economiche, che non possono ritenersi sottratti alla disciplina della prescrizione per il solo fatto di essere riconosciuti a fronte di una peculiare condizione meritevole di tutela e che non possono che estinguersi per prescrizione qualora gli stessi non siano stati esercitati per il tempo previsto dalla legge.
Tale effetto giuridico non è certamente inibito dalla circostanza per la quale, con riferimento al diritto agli assegni vitalizi, al diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei trattamenti pensionistici e al diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, si tratterebbe di prestazioni periodiche. Le considerazioni che precedono suggeriscono l'opportunità di un intervento nomofilattico che consenta di pervenire ad una rimeditazione della nozione di status.
Invero la tutela invocata nel presente giudizio si aggiunge ad altre tutele (causa di servizio ecc.) e non rientra nel comma 1 dell'art. 38 della Costituzione, ma nel comma 2, per cui opera una modulazione d'intervento ad opera del legislatore, senza che le disposizioni sulle vittime del dovere possano configurare diritti direttamente garantiti dalla Costituzione e che diano luogo ad uno “status” in senso tecnico.
Tanto è vero che la tutela delle vittime del dovere è emersa solo a lunga distanza di tempo dalla
Costituzione ed al termine di una sedimentazione ad ampliamento di previsioni sorte nei confronti delle sole vittime del terrorismo e criminalità organizzata. E la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 106 del 2008, in un caso in cui veniva in gioco il trattamento pensionistico (di guerra) di soggetti invalidi ecc. e dunque una analoga tutela assistenziale, diversa da quella pensionistica fondamentale, aveva escluso status ed imprescrittibilità. Del resto, che la questione della prescrittibilità dello status sia ben lungi dall'essere risolta nel senso invocato in ricorso è testimoniato da una recente decisione della Corte d'appello di Roma (sentenza n. 2102/2023) che ha chiarito: “Si rileva inoltre, circa il significato del termine status utilizzato dal legislatore relativamente ai soggetti riconosciuti vittime del dovere o equiparati, che appare condivisibile l'argomentazione degli appellati secondo cui “la qualificazione della vittima del dovere quale status non può considerarsi tecnicamente corretta, ben evidente apparendo la differenza che intercorre tra elementi ineliminabili della persona
(cittadinanza e filiazione, su tutti) che trovano essi stessi un diretto riconoscimento in Costituzione e sono protetti in ogni caso come espressione intima ed ineludibile della persona in quanto tale, e del suo valore costituzionalmente protetto colla positivizzazione del principio personalistico, e la figura della vittima del dovere, qualificata come status dal legislatore al solo fine di riconnettere ad una definizione unitaria il fascio di norme di tutela e di benefici accordati ai soggetti che vengono ad essere riconosciuti”.
Ed invero il termine status assume, nel caso in esame, una connotazione particolare, essendo unicamente volto ad individuare i soggetti destinatari di una serie di prestazioni e benefici riconosciuti a fronte di una medesima situazione meritevole di tutela”.
In conclusione, si ritiene che il riconoscimento della qualità di “vittima del dovere” non riguardi diritti indisponibili e, pertanto, imprescrittibili in quanto non attinenti a uno status della persona in senso tecnico (ad es. status filiationis), ma assume la consistenza di diritto soggettivo, riconosciuto a seguito di procedimento amministrativo avviato a istanza di parte, e, in quanto tale, è suscettibile di estinguersi per prescrizione.
Ciò posto, nella fattispecie in esame specie il momento in cui la prescrizione inizia a decorrere deve individuarsi nella data di entrata in vigore della legge 266/2005, ovvero l'1.1.2006. Pertanto, nel caso di specie, avendo avuto il ricorrente la piena conoscenza della lesione subìta ben prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, avrebbe dovuto presentare l'istanza entro la data del 31.12.2015, cosa che non ha fatto, presentandola solamente nel 2021. In atti non constano invero atti interruttivi della prescrizione. L'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte resistente è dunque fondata, ed essendo assorbente dell'intera domanda giudiziale, comporta il rigetto del ricorso (cfr. Tribunale di
Roma, sent. 3.6.2024, est. Dott. Coco).
In applicazione al caso di specie di tali condivisi principi, l'eccezione di prescrizione si rivela fondata siccome in relazione ad un evento occorso nell'aprile del 1998, l'istanza amministrativa è stata presentata il 20.6.2019, ben oltre il termine di prescrizione che maturava il 31.12.2015, vale a dire nel decennio successivo all'entrata in vigore della predetta legge.
A tanto consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite, valutata la qualità delle parti e considerate le oscillazioni giurisprudenziali, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 16 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Fedora Cavalcanti