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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/06/2024, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Matteo Frasca Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 903 R.G.A. 2022, promossa in grado di rinvio dalla Corte di Cassazione D A
, rappresentato e difeso dagli Avvocati ALLETTO DIEGO Parte_1
e BELLINGRERI FRANCESCO
- ricorrente in riassunzione - C O N T R O
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
[...]
DELLO STATO DI PALERMO
- Resistente -
All'udienza del 30/05/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO Con ricorso depositato il 30.06.2014 innanzi al Tribunale di Agrigento,
[...]
, premesso di essere stato inquadrato nei ruoli dell' Pt_1 [...] in seguito alla soppressione dell' Controparte_2 [...] presso il quale aveva prestato servizio, lamentava che, nel Organizzazione_1 calcolare la propria posizione economica, l' non gli aveva riconosciuto CP_2
l'Anzianità Professionale Edile (APE) prevista dall'art. 29 CCNL Edili, calcolando in sua vece la retribuzione individuale di anzianità (RIA); aveva dunque chiesto 1 condannarsi l' Controparte_1
(quale soggetto a cui è affidata la gestione del personale dipendente della Org_2 giusto l'art. 7 della l.r. n. 19/2008) al pagamento delle somme asseritamente dovute quali differenze tra l'APE e la RIA maturate a partire da febbraio 2008 e fino alla data di proposizione del ricorso. Con la sentenza n. 792/2017 del 12.07.2017 il Tribunale rigettava la domanda osservando che:
• l'anzianità professionale edile (APE) costituiva prestazione accessoria e, dunque, non rientrava nel trattamento economico fondamentale garantito nel transito in base alle delibere 15/P e 16/P del 4 e 5 dicembre 2007;
• difettava la prova dei requisiti orari (monte ore nel biennio) oltre che dei versamenti contributivi previsti dall'art. 24 del C.C.N.L. di categoria;
• la relativa domanda avrebbe dovuto essere rivolta alla che Parte_2 in base alla contrattazione collettiva era il soggetto erogatore;
• nessun giudicato poteva ritenersi formato sul diritto in esame in base alla sentenza n. 1438/2002 del Tribunale di Agrigento e del successivo decreto ingiuntivo n. 84/2007, che avevano ad oggetto periodi lavorativi diversi da quello dedotto in giudizio. Con sentenza n. 914/2019 del 18.10.2019 questa Corte di Appello, in diversa composizione, adita dal , riformava la sentenza di primo grado affermando il Pt_1 diritto dell'appellante, all'atto del passaggio nei ruoli dell' Organizzazione_3
al computo del trattamento economico fondamentale, comprensivo
[...] dell'anzianità professionale edile, maturata alle dipendenze dell' ai fini Org_1 dell'attribuzione della posizione economica, ai sensi di quanto disposto dall'art.2 della delibera del Presidente dell' n.15/P del 4.12.2007, precisando, CP_2 tuttavia, che “se è certamente vero che in base alla legge (art. 2112 c.c.) e al provvedimento che ha interessato il transito (art.2 della Delibera del Presidente dell n. 15/P del CP_2
4.12.2007) nel passaggio devono essere garantiti al lavoratore i diritti già entrati nel suo patrimonio e, tra questi, quelli derivanti dalla anzianità maturata (APE), tuttavia, stante la diversa disciplina contrattuale (C.C.R.L.) applicabile al rapporto alle dipendenze del nuovo datore, non potrà certamente pretendersi che perseveri anche per il futuro il diritto al pagamento di un emolumento (APE) non previsto dalla fonte sindacale ora vincolante anche per il lavoratore. In sostanza dell'APE occorre tenersi conto ai fini della determinazione della posizione economica da
2 attribuire nel passaggio, mentre una volta trascorso tale momento al lavoratore dovranno applicarsi i diversi istituti compensativi della anzianità (RIA).” Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Parte_1 per quattro motivi:
- violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 5 della Legge 11/1988 Org_4
(art. 360 n. 3 c.p.c.), lamentando che nella sentenza impugnata non vi sia stata alcuna pronuncia sulle domande relative al quantum debeatur, e che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, la RIA non era stata corrisposta per il periodo successivo al passaggio;
- violazione dell'art. 2909 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere trascurato l'effetto di giudicato derivante dalla sentenza n. 1438/2002 del Tribunale di Agrigento, resa in altra causa tra il ricorrente ed ed avente ad oggetto la quantificazione dell'APE al medesimo spettante nel calcolo della retribuzione;
- violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 112 c.p.c. per non essere stata, la motivazione della Corte d'Appello sulla quantificazione dell'APE, suffragata da alcun elemento di prova, a tal fine non valendo il conteggio di provenienza dell' convenuto;
CP_1
- violazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c., per avere la Corte di merito disposto ingiustificatamente la parziale compensazione delle spese. Con ordinanza n. 18791/2022 del 24.02.2022 la Corte di Cassazione, pur confermando il percorso logico che aveva condotto la Corte di merito all'affermazione del diritto rivendicato dal ricorrente, ha cassato la sentenza gravata in accoglimento del primo motivo di ricorso - dichiarando assorbiti gli altri - sulla base del rilievo che, pur avendo il ricorrente chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma determinata o determinabile (c.d. condanna specifica), la Corte di merito si era limitata a pronunciare una condanna generica.
ha tempestivamente riassunto il giudizio con ricorso Parte_1 depositato il 5.08.2022, reiterando la domanda proposta con il ricorso in monitorio. L' si Controparte_1
è costituito con memoria depositata il 5.06.2023, contestando le modalità di calcolo prospettate dal ricorrente nonché l'efficacia di giudicato, a dire di controparte, prodotta da altra sentenza del Tribunale di Agrigento, imprecisamente indicata, talora nella n. 1438/2002 talaltra nella n. 1809/2008. Istruita con CTU contabile, all'udienza del 9/05/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3 MOTIVI Con l'ordinanza di rinvio, “fermo l'assetto delle situazioni giuridiche quale sopra delineato per effetto della sentenza di appello, che resiste in parte qua al ricorso per cassazione secondo quanto sopra precisato”, la Suprema Corte ha demandato a questa Corte quale giudice del rinvio, il compito di rivisitare “la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, calcolando, eventualmente previe le indagini tecniche necessarie, l'ammontare delle retribuzioni dovute presso , confrontandole con quanto corrisposto ed emettendo CP_2 pronuncia di condanna specifica, se in concreto sussistano somme ancora da pagare o rigettando la domanda di condanna, qualora non ve ne siano”. Nell'attuare quanto disposto con l'ordinanza di rinvio, deve dunque preliminarmente darsi atto che l'anzianità professionale edile è una voce retributiva di fonte negoziale sostanzialmente corrispondente agli scatti di anzianità in altri settori (art. 29 C.C.N.L.) e che essa concorre a costituire il trattamento fondamentale del lavoratore;
come già affermato da questa Corte, con autorità di giudicato, tale trattamento, in quanto già entrato nel patrimonio del lavoratore (cui pacificamene era stato corrisposto quanto era ancora alle dipendenze dell ), doveva essere assicurato, nel passaggio all , sia in base alla legge (art.2112 CP_2
c.c.) che al provvedimento che aveva disciplinato detto transito (art.2 della Delibera del Presidente dell' n. 15/P del 4.12.2007). CP_2
“Tuttavia – ha pure precisato la precedente sentenza di merito - stante la diversa disciplina contrattuale (C.C.R.L.) applicabile al rapporto alle dipendenze del nuovo datore, non potrà certamente pretendersi che perseveri anche per il futuro il diritto al pagamento di un emolumento (APE) non previsto dalla fonte sindacale ora vincolante anche per il lavoratore. In sostanza dell'APE occorre tenersi conto ai fini della determinazione della posizione economica da attribuire nel passaggio, mentre una volta trascorso tale momento al lavoratore dovranno applicarsi i diversi istituti compensativi della anzianità (RIA).”. Nella specie, va assunto quale dato certo l'importo di tale voce retributiva già riconosciuta al prima del passaggio all' , nella misura accertata dal Pt_1 CP_2
Tribunale di Agrigento con decreto ingiuntivo n. 83/2007, non opposto e divenuto pertanto definitivo, emesso a seguito della sentenza n. 1438/2002 del medesimo Tribunale che aveva già riconosciuto il diritto del ricorrente a tale emolumento, emettendo, per il periodo successivo al 1.07.1998, condanna generica: in particolare, il suddetto decreto ha individuato in € 4.659,20 l'APE maturata nel biennio 2007/09, con la conseguenza che, all'atto del passaggio all' il suo importo CP_2 annuale doveva essere pari a € 2.329,60. Ne consegue che, ai fini della determinazione di quanto spettante al lavoratore si ritiene sufficiente riportarsi ai condivisibili calcoli eseguiti dal CTU il
4 quale, con metodo corretto ed esente da errori logici, ha provveduto a quantificarli nella differenza tra il trattamento economico conferito al momento del passaggio all' , comprensivo dell'APE come sopra determinata, e qualificata come CP_2 assegno ad personam riassorbibile, e quello effettivamente corrisposto al lavoratore, tenendo altresì conto delle progressioni stipendiali intervenute nel periodo oggetto di verifica [1/02/2008 (passaggio all' ) e 30/06/2014 (deposito del ricorso di CP_2 primo grado)], pari a € 5.536,73. Nessun vizio di nullità può inoltre ravvisarsi a carico dell'elaborato peritale, così come, invece, eccepito dall'appellante non essendo stata neppure dedotta la violazione, da parte del CTU, di alcuna delle disposizioni dirette ad assicurare il rispetto del contraddittorio nel corso dell'espletamento delle indagini peritali;
quanto, poi, all'allegata individuazione di un errato parametro retributivo da adottare ai fini del calcolo delle differenze rivendicate (vizio, questo, in ogni caso non comportante la nullità dell'indagine tecnica quanto, semmai, la sua censurabilità nel merito) deve precisarsi che, successivamente al deposito della relazione, tale parametro è stato nuovamente indicato dalla Corte mediante formulazione del quesito integrativo posto con l'ordinanza del 29.02.2024, cui il CTU si è fedelmente attenuto. L' resistente deve conclusivamente essere condannato alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente della superiore somma, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Stante la notevole sproporzione tra quanto chiesto e quanto accertato come dovuto, si reputa equo compensare in parte le spese di tutti i gradi del giudizio, ponendole per il resto a carico dell'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, quale giudice del rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n. 792/2017 resa il 12.07.2017 dal Tribunale di Agrigento, condanna l'
[...]
a corrispondere a , per Controparte_1 Parte_1 le causali di cui in motivazione, la somma di € 5.536,73, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna l'amministrazione appellata a rifondere a due terzi Parte_1 delle spese processuali che liquida per compensi in € 1.695,00 per il primo grado, € 610,00 per il precedente grado di appello, € 600,00 per il giudizio di cassazione ed € 972,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e dichiarandole per il resto compensate tra le parti.
5 Pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. Palermo, 30/05/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Matteo Frasca
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