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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 261/2025 R.G
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
o il cui via Volta n. 195 è eletto domicilio
– parte attrice/opponente- contro
) Controparte_1 C.F._2
– parte convenuta/opposta –
Motivi in fatto e in diritto della decisione
con atto di citazione in opposizione, evocava in giudizio Parte_1 nstando per la revoca del decreto ingiuntivo n.412/2024 e per la Controparte_1 ma di € 370,00, con vittoria di spese. Con nota dell'11.3.2025, rinunciava agli atti di causa con richiesta Parte_1 di declaratoria di estinzio . Parte attrice/opponente, in assenza di costituzione della parte opposta, rinunciava agli atti, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo ex art. 306 Cpc a spese compensate Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc. L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello. All'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006) In assenza di costituzione della controparte, nulla per le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc
2) nulla per le spese processuali Così deciso in Imperia, 28.03.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritto con firma digitale)
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 261/2025 R.G
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
o il cui via Volta n. 195 è eletto domicilio
– parte attrice/opponente- contro
) Controparte_1 C.F._2
– parte convenuta/opposta –
Motivi in fatto e in diritto della decisione
con atto di citazione in opposizione, evocava in giudizio Parte_1 nstando per la revoca del decreto ingiuntivo n.412/2024 e per la Controparte_1 ma di € 370,00, con vittoria di spese. Con nota dell'11.3.2025, rinunciava agli atti di causa con richiesta Parte_1 di declaratoria di estinzio . Parte attrice/opponente, in assenza di costituzione della parte opposta, rinunciava agli atti, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo ex art. 306 Cpc a spese compensate Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc. L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello. All'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006) In assenza di costituzione della controparte, nulla per le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc
2) nulla per le spese processuali Così deciso in Imperia, 28.03.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritto con firma digitale)