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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3505/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza depositata il 4/6/2018 dal
Tribunale di Napoli nell'ambito del giudizio iscritto in primo grado al NRG 28806/2017, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
20.10.1970 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Zara e C.F._2 dall'avv. Giuseppe Granata
Appellanti
E
, costituitosi in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;
Appellato e appellante incidentale
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con ricorso ex art. 702 bis cpc convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il impugnando il Controparte_1 provvedimento n. 8/17 con cui era stata rigettata l'istanza, da loro proposta, volta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990, nella loro qualità di figli di , deceduto in data 26.02.1992 in Casapesenna a seguito di un evento Persona_1 criminoso di stampo camorristico.
La richiesta di ammissione ai benefici era stata negata dal per la Controparte_1 sussistenza della condizione ostativa prevista dall'art.
2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall'art. 2, co. 21, L. 94/2009, avendo gli istanti parenti ed affini entro il quarto grado gravati dai pregiudizi penali.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano accogliersi la propria istanza, rilevando come la sussistenza del rapporto di parentela non potesse considerarsi preclusiva del beneficio in esame, essendo stata accertata dalla stessa la loro totale estraneità agli ambienti CP_2 delinquenziali, così come era stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'estraneità anche del padre, colpito per errore in occasione di un agguato camorristico che aveva come obiettivo due affiliati al clan rivale con quello degli assassini.
Il si costituiva eccependo la decadenza del diritto dei ricorrenti e Controparte_1 contestando nel merito il fondamento della domanda attorea.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dal
, rigettava la domanda ai sensi dell'art. 2 quinques D.L. 151/08, poiché alcuni CP_1 parenti ed affini entro il quarto grado degli istanti erano gravati da precedenti penali, circostanza di per sé ostativa della concessione del beneficio in esame.
Avverso tale provvedimento i hanno proposto appello ritenendo errata la Pt_1 decisione del Tribunale, fondata su una norma a loro giudizio incostituzionale ed essendo loro del tutto estranei agli ambienti criminali.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e, in via subordinata, CP_1 proponendo appello incidentale chiedendo la riforma del provvedimento nella parte in cui aveva erroneamente rigettato l'eccezione di decadenza.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 22/10/202 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
2 L'art. 1 della l. 302/1990 prevede che: “1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello
Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni (importo elevato a 200.000 Euro ai sensi dell'art. 2 d.l.
337/2003), in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
L'art. 4, invece, disciplina i benefici per i parenti superstiti qualora la vittima perda la vita e stabilisce che “1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni (oggi 200.000 Euro), secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981,
n. 720.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio;
detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico”.
L'art. 5 stabilisce la possibilità per i superstiti di chiedere un assegno vitalizio in luogo dell'elargizione dell'art. 4: “1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base
3 all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:
a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque”.
L'art. 9 bis, infine dispone che “Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari”.
A quest'ultima norma si è poi aggiunto l'art. 2 quiquies d.l. 151/2008 conv. in l. 186/2008 secondo il quale “i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
Tale ultima norma è stata oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024 n. 122, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado»".
In particolare, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.
2-quinquies, comma 1, lett. a, del decreto-legge n. 151 del 2008, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, disparità di trattamento e del diritto di difesa, rilevando che la condizione ostativa prevista dalla norma, nella sua assolutezza, si configura come uno stigma per l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita;
in questo modo, impedisce di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare i benefici che lo Stato accorda.
4 Alla luce di ciò deve ritenersi che gli appellanti abbiano il diritto di ottenere il beneficio richiesto, non trovandosi costoro in nessuna delle condizioni ostative previste dalla lettera a) dell'art.
2-quinquies, come modificato all'esito della pronuncia di incostituzionalità e non avendo mai il affermato l'insussistenza della condizione di cui alla lettera b), CP_1 ossia che essi non siano del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
A questo punto va valutata l'eccezione di decadenza riproposta dal con CP_1
l'appello incidentale.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione “avendo, i ricorrenti, proposto istanza sin dal 2015
e, dunque, in data antecedente il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la riconducibilità dell'evento a fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.”.
Sul punto si osserva che l'omicidio del è avvenuto il 26 febbraio 1992 e che Pt_1
l'art. 6 della legge n. 302 del 1990 all'epoca in vigore prescriveva che “gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso”.
La Corte ritiene che tale termine decadenziale non possa essere applicato al caso di specie in quanto, come sostenuto dagli appellanti e non contestato dal , la natura CP_1 camorristica dell'omicidio è stata accertata solo con la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Napoli il 16.12.2015. Prima di allora gli appellanti non sapevano che l'omicidio del padre era stato cagionato nell'ambito di uno scontro tra clan camorristici, motivo per il quale mai avrebbero potuto avanzare l'istanza di accesso ai benefici di cui si discute.
Venuti a conoscenza nel 2015 delle reali ragioni dell'omicidio paterno, gli appellanti hanno rispettato il termine decadenziale introdotto dalla L. 44/1999 che, a decorrere dal 18-
3-1999, ha modificato l'art. 6 prevedendo che "gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".
In conclusione, per le ragioni indicate l'appello va accolto dichiarandosi il diritto di e ad ottenere i benefici previsti dalle Leggi n. Parte_2 Parte_1
302/1990 e 407/1998 e successive modificazioni, con decorrenza dal 12.6.2015, data di presentazione dell'istanza in via amministrativa, con conseguente condanna del
[...]
a predisporre tutti gli atti idonei a tale scopo. CP_1
Alla soccombenza del segue la condanna al pagamento delle spese di CP_1 entrambi i gradi di Giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, in assenza di nota tenuto conto del valore indeterminato della controversia e nei seguenti importi:
Primo grado (DM 55/14)
Fase di studio: € 1.620,00
5 Fase introduttiva: € 1.147,00
Fase istruttoria: € 1.720,00
Fase decisionale: € 2.767,00
Totale, € 7.254,00
Secondo grado (DM 147/22)
Fase di studio: € 2.058,00
Fase introduttiva: € 1.418,00
Fase istruttoria: € 3.045,00
Fase decisionale: € 3.470,00
Totale, € 9.991,00
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata il 4/6/2018 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara il diritto di e ad ottenere i benefici previsti dalle Leggi n. Parte_2 Parte_1
302/1990 e 407/1998 e successive modificazioni, con decorrenza dal 12.6.2015, con conseguente condanna del a predisporre tutti gli atti necessari Controparte_1 all'elargizione dei benefici predetti.
2. Condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio che liquida per il primo grado in € 7.254,00 per compensi ed € 1.088,10 per spese generali di difesa e rappresentanza, ai sensi del DM 55/2014, e per il secondo grado liquida in € 9.991,00 per compensi ed € 1.498,65 per spese generali di difesa e rappresentanza, ai sensi del DM 147/22, con attribuzione all'avv. Giovanni Zara per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3505/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza depositata il 4/6/2018 dal
Tribunale di Napoli nell'ambito del giudizio iscritto in primo grado al NRG 28806/2017, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
20.10.1970 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Zara e C.F._2 dall'avv. Giuseppe Granata
Appellanti
E
, costituitosi in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;
Appellato e appellante incidentale
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con ricorso ex art. 702 bis cpc convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il impugnando il Controparte_1 provvedimento n. 8/17 con cui era stata rigettata l'istanza, da loro proposta, volta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990, nella loro qualità di figli di , deceduto in data 26.02.1992 in Casapesenna a seguito di un evento Persona_1 criminoso di stampo camorristico.
La richiesta di ammissione ai benefici era stata negata dal per la Controparte_1 sussistenza della condizione ostativa prevista dall'art.
2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall'art. 2, co. 21, L. 94/2009, avendo gli istanti parenti ed affini entro il quarto grado gravati dai pregiudizi penali.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano accogliersi la propria istanza, rilevando come la sussistenza del rapporto di parentela non potesse considerarsi preclusiva del beneficio in esame, essendo stata accertata dalla stessa la loro totale estraneità agli ambienti CP_2 delinquenziali, così come era stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'estraneità anche del padre, colpito per errore in occasione di un agguato camorristico che aveva come obiettivo due affiliati al clan rivale con quello degli assassini.
Il si costituiva eccependo la decadenza del diritto dei ricorrenti e Controparte_1 contestando nel merito il fondamento della domanda attorea.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dal
, rigettava la domanda ai sensi dell'art. 2 quinques D.L. 151/08, poiché alcuni CP_1 parenti ed affini entro il quarto grado degli istanti erano gravati da precedenti penali, circostanza di per sé ostativa della concessione del beneficio in esame.
Avverso tale provvedimento i hanno proposto appello ritenendo errata la Pt_1 decisione del Tribunale, fondata su una norma a loro giudizio incostituzionale ed essendo loro del tutto estranei agli ambienti criminali.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e, in via subordinata, CP_1 proponendo appello incidentale chiedendo la riforma del provvedimento nella parte in cui aveva erroneamente rigettato l'eccezione di decadenza.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 22/10/202 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
2 L'art. 1 della l. 302/1990 prevede che: “1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello
Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni (importo elevato a 200.000 Euro ai sensi dell'art. 2 d.l.
337/2003), in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
L'art. 4, invece, disciplina i benefici per i parenti superstiti qualora la vittima perda la vita e stabilisce che “1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni (oggi 200.000 Euro), secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981,
n. 720.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio;
detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico”.
L'art. 5 stabilisce la possibilità per i superstiti di chiedere un assegno vitalizio in luogo dell'elargizione dell'art. 4: “1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base
3 all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:
a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque”.
L'art. 9 bis, infine dispone che “Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari”.
A quest'ultima norma si è poi aggiunto l'art. 2 quiquies d.l. 151/2008 conv. in l. 186/2008 secondo il quale “i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
Tale ultima norma è stata oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024 n. 122, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado»".
In particolare, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.
2-quinquies, comma 1, lett. a, del decreto-legge n. 151 del 2008, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, disparità di trattamento e del diritto di difesa, rilevando che la condizione ostativa prevista dalla norma, nella sua assolutezza, si configura come uno stigma per l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita;
in questo modo, impedisce di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare i benefici che lo Stato accorda.
4 Alla luce di ciò deve ritenersi che gli appellanti abbiano il diritto di ottenere il beneficio richiesto, non trovandosi costoro in nessuna delle condizioni ostative previste dalla lettera a) dell'art.
2-quinquies, come modificato all'esito della pronuncia di incostituzionalità e non avendo mai il affermato l'insussistenza della condizione di cui alla lettera b), CP_1 ossia che essi non siano del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
A questo punto va valutata l'eccezione di decadenza riproposta dal con CP_1
l'appello incidentale.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione “avendo, i ricorrenti, proposto istanza sin dal 2015
e, dunque, in data antecedente il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la riconducibilità dell'evento a fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.”.
Sul punto si osserva che l'omicidio del è avvenuto il 26 febbraio 1992 e che Pt_1
l'art. 6 della legge n. 302 del 1990 all'epoca in vigore prescriveva che “gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso”.
La Corte ritiene che tale termine decadenziale non possa essere applicato al caso di specie in quanto, come sostenuto dagli appellanti e non contestato dal , la natura CP_1 camorristica dell'omicidio è stata accertata solo con la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Napoli il 16.12.2015. Prima di allora gli appellanti non sapevano che l'omicidio del padre era stato cagionato nell'ambito di uno scontro tra clan camorristici, motivo per il quale mai avrebbero potuto avanzare l'istanza di accesso ai benefici di cui si discute.
Venuti a conoscenza nel 2015 delle reali ragioni dell'omicidio paterno, gli appellanti hanno rispettato il termine decadenziale introdotto dalla L. 44/1999 che, a decorrere dal 18-
3-1999, ha modificato l'art. 6 prevedendo che "gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".
In conclusione, per le ragioni indicate l'appello va accolto dichiarandosi il diritto di e ad ottenere i benefici previsti dalle Leggi n. Parte_2 Parte_1
302/1990 e 407/1998 e successive modificazioni, con decorrenza dal 12.6.2015, data di presentazione dell'istanza in via amministrativa, con conseguente condanna del
[...]
a predisporre tutti gli atti idonei a tale scopo. CP_1
Alla soccombenza del segue la condanna al pagamento delle spese di CP_1 entrambi i gradi di Giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, in assenza di nota tenuto conto del valore indeterminato della controversia e nei seguenti importi:
Primo grado (DM 55/14)
Fase di studio: € 1.620,00
5 Fase introduttiva: € 1.147,00
Fase istruttoria: € 1.720,00
Fase decisionale: € 2.767,00
Totale, € 7.254,00
Secondo grado (DM 147/22)
Fase di studio: € 2.058,00
Fase introduttiva: € 1.418,00
Fase istruttoria: € 3.045,00
Fase decisionale: € 3.470,00
Totale, € 9.991,00
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata il 4/6/2018 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara il diritto di e ad ottenere i benefici previsti dalle Leggi n. Parte_2 Parte_1
302/1990 e 407/1998 e successive modificazioni, con decorrenza dal 12.6.2015, con conseguente condanna del a predisporre tutti gli atti necessari Controparte_1 all'elargizione dei benefici predetti.
2. Condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio che liquida per il primo grado in € 7.254,00 per compensi ed € 1.088,10 per spese generali di difesa e rappresentanza, ai sensi del DM 55/2014, e per il secondo grado liquida in € 9.991,00 per compensi ed € 1.498,65 per spese generali di difesa e rappresentanza, ai sensi del DM 147/22, con attribuzione all'avv. Giovanni Zara per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6