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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 5050/2024, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 29.1.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/19 contro sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, tra:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Puorto (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente-
e
- (P. IVA: Controparte_1
), in persona del suo curatore P.IVA_1 Controparte_2
-reclamata non costituita-
nonché
- (P.IVA: ), in persona del Presidente del Consiglio di CP_3 P.IVA_1
amministrazione e legale rappresentante pro tempore s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bencivenga (C.F. ), dall'avvocato Antonella C.F._3
1 Rivara (C.F. e dall'avvocato Sandra Ferrarotti (C.F. C.F._4
) C.F._5
- resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
ha proposto reclamo contro la sentenza n° 92/2024, pubblicata in data Parte_1
7.11.2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della sua impresa individuale.
Si è costituita la sola società istante per l'apertura della liquidazione giudiziale mentre la curatela è da considerarsi contumace.
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 29.1.2025, e quindi assegnato a sentenza con ordinanza recante pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, per quel che in questa sede rileva, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della individuale , osservando: CP_1 CP_4
- quanto alla legittimazione della a chiedere l'apertura della liquidazione CP_3
giudiziale, che la predetta società vanta un credito di circa € 24.078.02, oltre interessi e spese legali, fondato sul decreto ingiuntivo n° 1769/2019, emesso dal Tribunale di Milano
in data 20.05.2019 e munito di formula esecutiva in data 04.06.2019, quale somma dovuta a titolo di mancato pagamento di fatture per fornitura di merce, per un credito totale ammontante, allo stato, ad € 40.166,98 oltre interessi maturandi e spese successive;
- quanto ai requisiti dimensionali, che dagli atti acquisiti d'ufficio emerge un ammontare di debiti erariali e contributivi per un importo superiore al limite di euro 500.000,00; infatti, dal certificato unico debiti tributari inviato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Caserta –, aggiornato al 18.09.2024, risulta a carico del un debito pari ad euro Pt_1
665.356,23, mentre dalla certificazione dei debiti contributivi aggiornata al 19.09.2024, inviata dagli uffici di Caserta, risulta una esposizione debitoria, a titolo di “crediti presso CP_5
l'Agente della Riscossione”, pari ad euro 73.399,05, ed a titolo di “gestione lavoratori autonomi” pari ad euro 60.966,99;
- quanto alla stato di insolvenza, che esso è desumibile dai seguenti indici: l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante;
le notifiche degli atti di precetto, in nome e per
2 conto della ricorrente, perfezionatesi a mezzo pec, rimasti tuttavia privi di riscontro;
l'esistenza del decreto ingiuntivo n° 1769/2019 per un totale di circa euro 24.078.02, oltre interessi, munito di formula esecutiva, oltre spese di precetto e pignoramento, per un totale di euro € 40.166,98; l'esperimento di un pignoramento merce che ha avuto esito negativo per essere rimasti invenduti tutti i beni pignorati, come risulta dal provvedimento del
12.03.2021; l'esistenza di un pignoramento presso terzi con dichiarazioni negative, tranne quella di Intesa San Paolo, a fronte della quale il G.E. ha assegnato alla società la CP_3 somma di euro 1.438,44; una esposizione debitoria del nei confronti dell'Agenzia Pt_1
delle Entrate pari ad euro 665.356,23 per debiti tributari iscritti a ruolo, oltreché nei confronti dell'ente pari ad euro 134.366,04 a titolo di debiti contributivi iscritti a ruolo (“crediti CP_5
presso l'Agente della Riscossione” pari ad euro 73.399,05 e “gestione lavoratori autonomi” pari ad euro 60.966,99); l'esistenza di dichiarazioni dei redditi non attendibili.
…
Con il reclamo in questa sede in esame, piuttosto confuso ed inorganico, il reclamante si duole:
- che i debiti tributari consistono in sanzioni relative ad un accertamento fiscale per gli anni fiscali 2012-2016, e quindi antecedenti al triennio;
in ogni caso tali sanzioni sono relative a maggiori ricavi determinati in maniera erronea, tant'è che l'accertamento è stato oggetto di impugnazione dinanzi alla commissione tributaria, la quale, con sentenza n° 266/09/2021, ha riconosciuto l'erroneità dell'accertamento per l'anno di imposta 2013, disponendo che la ricostruzione delle rimanenze finali al 17.5.2017 deve essere effettuata senza considerare la merce per euro 42.300,00 prelevata nel 2014 dall'ufficiale giudiziario dal deposito del ricorrente;
- che, in ogni caso, esso è un piccolo imprenditore che conduce un piccolo negozio Pt_1
in un Comune con soli 4.000 abitanti, la cui attività è stata inoltre dismessa da oltre un anno;
- che il credito della ricorrente risulta “azzerato o ridotto alla metà” a seguito delle procedure esecutive intraprese.
…
Il reclamo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.
La circostanza che i debiti tributari consistano in sanzioni relative ad un accertamento fiscale per gli anni fiscali 2012-2016, e quindi antecedenti al triennio, è del tutto irrilevante.
3 Invero, come emerge con chiarezza dalla lettura dell'art. 2 lettera d) del d.lgs. n° 14/2019, è solo per l'attivo e per i ricavi che si devono prendere come punto di riferimento i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre, per quanto riguarda i debiti (anche quelli non scaduti), l'art. 2 comma 1 lettera d) n° 3 fa esclusivo riferimento alla soglia di euro 500.000 (superando la quale non si può essere considerati “impresa minore”), senza alcuna limitazione alla circostanza che si debba trattare di debiti maturati negli ultimi tre esercizi (in giurisprudenza, seppure con riferimento al R.D. n° 267/1942, cfr. Cass., sez. 6, n° 3158 del 08/02/2018: “Il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari
ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato
con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, solo con riferimento al momento della
dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento”).
Quanto, poi, alla presunta erroneità dell'accertamento fiscale esperito, è sufficiente evidenziare che, come sottolineato dalla società creditrice, la sentenza della commissione tributaria che avrebbe dato parzialmente ragione all'odierno reclamante non è stata prodotta né dinanzi al Tribunale né nella presente sede di reclamo e, pertanto, le affermazioni del ricorrente rimangono, per l'appunto, delle mere affermazioni;
peraltro sul punto il reclamo, oltre ad essere sfornito di prova, è anche inammissibile in quanto non viene nemmeno dedotto che il presunto accoglimento parziale del ricorso da parte della commissione tributaria (che, per quanto si legge nel reclamo, avrebbe riconosciuto l'erroneità dell'accertamento limitatamente all'anno di imposta 2013, e limitatamente alla errata considerazione di merce per euro 42.300,00) ridurrebbe l'ammontare dei debiti tributari e retributivi complessivi a cifra non superiore agli euro 500.000.
…
In parte inammissibile ed in parte palesemente infondato è il motivo con il quale il Pt_1
sostiene di essere è un piccolo imprenditore, in quanto tale non fallibile, che conduce un piccolo negozio in un Comune con soli 4.000 abitanti, la cui attività è stata dismessa da oltre un anno.
E' inammissibile nella parte in cui si sostiene che l'attività sarebbe cessata da oltre un anno.
4 Sul punto il Tribunale ha motivato, evidenziando che: “dalla visura storica depositata dalla
CCIAA e datata 19.9.2024, si evince in realtà che la debitrice sia attiva”; ebbene, rispetto a tale argomentazione del Tribunale, peraltro basata su di un inconfutabile dato documentale,
nulla il reclamante ha replicato nel reclamo.
Quanto, poi, alla circostanza di essere un piccolo imprenditore, essa è smentita dal dato dei debiti tributari (per euro 665.356,23) e contributivi (per euro 134.366,04), su cui ci si è più sopra intrattenuti, dovendosi ricordare al reclamante che, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n°
14/2019, è solo la dimostrazione del possesso congiunto dei tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del d.lgs. n° 14/2019 che esclude l'applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
…
E' infine inammissibile, e comunque manifestamente infondato, anche il motivo con il quale si sostiene che il credito della ricorrente risulterebbe “azzerato o ridotto alla metà” a seguito delle procedure esecutive intraprese.
E' inammissibile perché esso è stato proposto in maniera del tutto contraddittoria, atteso che, delle due l'una, il credito o è “azzerato” oppure è “ridotto alla metà”.
E' comunque manifestamente infondato in quanto, nuovamente, il reclamante non ha fornito alcuna prova delle sue affermazioni, laddove invece il Tribunale ha evidenziato che l'esperimento del pignoramento di merce del 27.02.2020 aveva avuto esito negativo per essere rimasti invenduti tutti i beni pignorati per un valore e che l'unico pignoramento presso terzi ad avere avuto un limitato esito positivo è stato quello presso Intesa San Paolo, a fronte del quale il G.E. ha assegnato alla società la somma di soli euro 1.438,44. CP_3
…
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n°
147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che il reclamante va condannato al pagamento, a favore della società CP_3
unica resistente costituita, della somma di euro 3.473,00 per onorari, attenendosi ai valori
5 minimi (attesa la non particolare difficoltà della controversia) previsti dalla tabella 12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro
1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro
1.735,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Nulla a provvedere, invece, per le spese nei confronti della curatela, non costituita.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara il reclamo in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato;
- condanna il reclamante al pagamento in favore della della Parte_1 CP_3
somma di euro 3.473,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- nulla a provvedere per le spese nei confronti della curatela non costituta;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 5050/2024, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 29.1.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/19 contro sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, tra:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Puorto (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente-
e
- (P. IVA: Controparte_1
), in persona del suo curatore P.IVA_1 Controparte_2
-reclamata non costituita-
nonché
- (P.IVA: ), in persona del Presidente del Consiglio di CP_3 P.IVA_1
amministrazione e legale rappresentante pro tempore s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bencivenga (C.F. ), dall'avvocato Antonella C.F._3
1 Rivara (C.F. e dall'avvocato Sandra Ferrarotti (C.F. C.F._4
) C.F._5
- resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
ha proposto reclamo contro la sentenza n° 92/2024, pubblicata in data Parte_1
7.11.2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della sua impresa individuale.
Si è costituita la sola società istante per l'apertura della liquidazione giudiziale mentre la curatela è da considerarsi contumace.
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 29.1.2025, e quindi assegnato a sentenza con ordinanza recante pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, per quel che in questa sede rileva, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della individuale , osservando: CP_1 CP_4
- quanto alla legittimazione della a chiedere l'apertura della liquidazione CP_3
giudiziale, che la predetta società vanta un credito di circa € 24.078.02, oltre interessi e spese legali, fondato sul decreto ingiuntivo n° 1769/2019, emesso dal Tribunale di Milano
in data 20.05.2019 e munito di formula esecutiva in data 04.06.2019, quale somma dovuta a titolo di mancato pagamento di fatture per fornitura di merce, per un credito totale ammontante, allo stato, ad € 40.166,98 oltre interessi maturandi e spese successive;
- quanto ai requisiti dimensionali, che dagli atti acquisiti d'ufficio emerge un ammontare di debiti erariali e contributivi per un importo superiore al limite di euro 500.000,00; infatti, dal certificato unico debiti tributari inviato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Caserta –, aggiornato al 18.09.2024, risulta a carico del un debito pari ad euro Pt_1
665.356,23, mentre dalla certificazione dei debiti contributivi aggiornata al 19.09.2024, inviata dagli uffici di Caserta, risulta una esposizione debitoria, a titolo di “crediti presso CP_5
l'Agente della Riscossione”, pari ad euro 73.399,05, ed a titolo di “gestione lavoratori autonomi” pari ad euro 60.966,99;
- quanto alla stato di insolvenza, che esso è desumibile dai seguenti indici: l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante;
le notifiche degli atti di precetto, in nome e per
2 conto della ricorrente, perfezionatesi a mezzo pec, rimasti tuttavia privi di riscontro;
l'esistenza del decreto ingiuntivo n° 1769/2019 per un totale di circa euro 24.078.02, oltre interessi, munito di formula esecutiva, oltre spese di precetto e pignoramento, per un totale di euro € 40.166,98; l'esperimento di un pignoramento merce che ha avuto esito negativo per essere rimasti invenduti tutti i beni pignorati, come risulta dal provvedimento del
12.03.2021; l'esistenza di un pignoramento presso terzi con dichiarazioni negative, tranne quella di Intesa San Paolo, a fronte della quale il G.E. ha assegnato alla società la CP_3 somma di euro 1.438,44; una esposizione debitoria del nei confronti dell'Agenzia Pt_1
delle Entrate pari ad euro 665.356,23 per debiti tributari iscritti a ruolo, oltreché nei confronti dell'ente pari ad euro 134.366,04 a titolo di debiti contributivi iscritti a ruolo (“crediti CP_5
presso l'Agente della Riscossione” pari ad euro 73.399,05 e “gestione lavoratori autonomi” pari ad euro 60.966,99); l'esistenza di dichiarazioni dei redditi non attendibili.
…
Con il reclamo in questa sede in esame, piuttosto confuso ed inorganico, il reclamante si duole:
- che i debiti tributari consistono in sanzioni relative ad un accertamento fiscale per gli anni fiscali 2012-2016, e quindi antecedenti al triennio;
in ogni caso tali sanzioni sono relative a maggiori ricavi determinati in maniera erronea, tant'è che l'accertamento è stato oggetto di impugnazione dinanzi alla commissione tributaria, la quale, con sentenza n° 266/09/2021, ha riconosciuto l'erroneità dell'accertamento per l'anno di imposta 2013, disponendo che la ricostruzione delle rimanenze finali al 17.5.2017 deve essere effettuata senza considerare la merce per euro 42.300,00 prelevata nel 2014 dall'ufficiale giudiziario dal deposito del ricorrente;
- che, in ogni caso, esso è un piccolo imprenditore che conduce un piccolo negozio Pt_1
in un Comune con soli 4.000 abitanti, la cui attività è stata inoltre dismessa da oltre un anno;
- che il credito della ricorrente risulta “azzerato o ridotto alla metà” a seguito delle procedure esecutive intraprese.
…
Il reclamo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.
La circostanza che i debiti tributari consistano in sanzioni relative ad un accertamento fiscale per gli anni fiscali 2012-2016, e quindi antecedenti al triennio, è del tutto irrilevante.
3 Invero, come emerge con chiarezza dalla lettura dell'art. 2 lettera d) del d.lgs. n° 14/2019, è solo per l'attivo e per i ricavi che si devono prendere come punto di riferimento i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre, per quanto riguarda i debiti (anche quelli non scaduti), l'art. 2 comma 1 lettera d) n° 3 fa esclusivo riferimento alla soglia di euro 500.000 (superando la quale non si può essere considerati “impresa minore”), senza alcuna limitazione alla circostanza che si debba trattare di debiti maturati negli ultimi tre esercizi (in giurisprudenza, seppure con riferimento al R.D. n° 267/1942, cfr. Cass., sez. 6, n° 3158 del 08/02/2018: “Il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari
ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato
con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, solo con riferimento al momento della
dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento”).
Quanto, poi, alla presunta erroneità dell'accertamento fiscale esperito, è sufficiente evidenziare che, come sottolineato dalla società creditrice, la sentenza della commissione tributaria che avrebbe dato parzialmente ragione all'odierno reclamante non è stata prodotta né dinanzi al Tribunale né nella presente sede di reclamo e, pertanto, le affermazioni del ricorrente rimangono, per l'appunto, delle mere affermazioni;
peraltro sul punto il reclamo, oltre ad essere sfornito di prova, è anche inammissibile in quanto non viene nemmeno dedotto che il presunto accoglimento parziale del ricorso da parte della commissione tributaria (che, per quanto si legge nel reclamo, avrebbe riconosciuto l'erroneità dell'accertamento limitatamente all'anno di imposta 2013, e limitatamente alla errata considerazione di merce per euro 42.300,00) ridurrebbe l'ammontare dei debiti tributari e retributivi complessivi a cifra non superiore agli euro 500.000.
…
In parte inammissibile ed in parte palesemente infondato è il motivo con il quale il Pt_1
sostiene di essere è un piccolo imprenditore, in quanto tale non fallibile, che conduce un piccolo negozio in un Comune con soli 4.000 abitanti, la cui attività è stata dismessa da oltre un anno.
E' inammissibile nella parte in cui si sostiene che l'attività sarebbe cessata da oltre un anno.
4 Sul punto il Tribunale ha motivato, evidenziando che: “dalla visura storica depositata dalla
CCIAA e datata 19.9.2024, si evince in realtà che la debitrice sia attiva”; ebbene, rispetto a tale argomentazione del Tribunale, peraltro basata su di un inconfutabile dato documentale,
nulla il reclamante ha replicato nel reclamo.
Quanto, poi, alla circostanza di essere un piccolo imprenditore, essa è smentita dal dato dei debiti tributari (per euro 665.356,23) e contributivi (per euro 134.366,04), su cui ci si è più sopra intrattenuti, dovendosi ricordare al reclamante che, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n°
14/2019, è solo la dimostrazione del possesso congiunto dei tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del d.lgs. n° 14/2019 che esclude l'applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
…
E' infine inammissibile, e comunque manifestamente infondato, anche il motivo con il quale si sostiene che il credito della ricorrente risulterebbe “azzerato o ridotto alla metà” a seguito delle procedure esecutive intraprese.
E' inammissibile perché esso è stato proposto in maniera del tutto contraddittoria, atteso che, delle due l'una, il credito o è “azzerato” oppure è “ridotto alla metà”.
E' comunque manifestamente infondato in quanto, nuovamente, il reclamante non ha fornito alcuna prova delle sue affermazioni, laddove invece il Tribunale ha evidenziato che l'esperimento del pignoramento di merce del 27.02.2020 aveva avuto esito negativo per essere rimasti invenduti tutti i beni pignorati per un valore e che l'unico pignoramento presso terzi ad avere avuto un limitato esito positivo è stato quello presso Intesa San Paolo, a fronte del quale il G.E. ha assegnato alla società la somma di soli euro 1.438,44. CP_3
…
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n°
147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che il reclamante va condannato al pagamento, a favore della società CP_3
unica resistente costituita, della somma di euro 3.473,00 per onorari, attenendosi ai valori
5 minimi (attesa la non particolare difficoltà della controversia) previsti dalla tabella 12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro
1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro
1.735,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Nulla a provvedere, invece, per le spese nei confronti della curatela, non costituita.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara il reclamo in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato;
- condanna il reclamante al pagamento in favore della della Parte_1 CP_3
somma di euro 3.473,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- nulla a provvedere per le spese nei confronti della curatela non costituta;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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