Articolo 19 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 18Articolo 20
Versione
25 agosto 1991
Art. 19. (Prescrizione dei contributi) 1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991
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