Art. 19. (Prescrizione dei contributi) 1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17.