Art. 18. (Pagamento dei contributi) 1. Il contributo soggettivo di cui all'articolo 12 e' riscosso a mezzo di ruoli compilati dall'Ente, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente, secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo per i concessionari del non riscosso per riscosso o, a richiesta dell'Ente, mediante il pagamento su conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dall'Ente.
2. Il contributo integrativo dovuto ai sensi dell'articolo 13 e' versato contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17.
3. Il pagamento del contributo integrativo di cui all'articolo 13 e' seguito a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dall'Ente.
4. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione. I predetti interessi sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, comma 4.
5. In caso di inadempienza, l'Ente provvede alla riscossione del contributo integrativo di cui all'articolo 13 e, in genere, delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
6. Ai fini della riscossione, l'Ente puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
7. Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente.
2. Il contributo integrativo dovuto ai sensi dell'articolo 13 e' versato contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17.
3. Il pagamento del contributo integrativo di cui all'articolo 13 e' seguito a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dall'Ente.
4. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione. I predetti interessi sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, comma 4.
5. In caso di inadempienza, l'Ente provvede alla riscossione del contributo integrativo di cui all'articolo 13 e, in genere, delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
6. Ai fini della riscossione, l'Ente puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
7. Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente.