Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2005, n. 26677
CASS
Sentenza 6 dicembre 2005

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Gli accordi collettivi, stipulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, possono, nell'introdurre ipotesi di assunzione a termine aggiuntive e diverse rispetto a quelle legali, recare direttamente la previsione di termini di durata dei contratti individuali, in connessione con la permanenza di determinante situazioni prese in considerazione. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, con riferimento alle assunzioni a termine dei dipendenti postali, effettuate alla stregua del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e dell'accordo integrativo 25 settembre 1997, aveva ritenuto che gli accordi attuativi ebbero a stabilire non i termini entro i quali era consentita l'adozione del tipo contrattuale, ma proprio i termini che legittimamente potevano essere apposti ai contratti individuali, al riguardo procedendo all'individuazione dello specifico contenuto dei detti accordi con violazioni delle regole sull'interpretazione dei contratti e con vizi della motivazione. Conseguentemente la Corte ha invitato il giudice di rinvio ad accertare se il termine del 31 dicembre 1998, di cui al c.d. Addendum all'art. 7 del ccnl 26 novembre 1994, sia stato previsto come termine massimo di durata dei contratti a termine individuali, ovvero come scadenza dell'autorizzazione a stipulare contratti a termine in applicazione dell'accordo in data 25 settembre 1997, come successivamente integrato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2005, n. 26677
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26677
    Data del deposito : 6 dicembre 2005

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