Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
Gli accordi collettivi, stipulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, possono, nell'introdurre ipotesi di assunzione a termine aggiuntive e diverse rispetto a quelle legali, recare direttamente la previsione di termini di durata dei contratti individuali, in connessione con la permanenza di determinante situazioni prese in considerazione. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, con riferimento alle assunzioni a termine dei dipendenti postali, effettuate alla stregua del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e dell'accordo integrativo 25 settembre 1997, aveva ritenuto che gli accordi attuativi ebbero a stabilire non i termini entro i quali era consentita l'adozione del tipo contrattuale, ma proprio i termini che legittimamente potevano essere apposti ai contratti individuali, al riguardo procedendo all'individuazione dello specifico contenuto dei detti accordi con violazioni delle regole sull'interpretazione dei contratti e con vizi della motivazione. Conseguentemente la Corte ha invitato il giudice di rinvio ad accertare se il termine del 31 dicembre 1998, di cui al c.d. Addendum all'art. 7 del ccnl 26 novembre 1994, sia stato previsto come termine massimo di durata dei contratti a termine individuali, ovvero come scadenza dell'autorizzazione a stipulare contratti a termine in applicazione dell'accordo in data 25 settembre 1997, come successivamente integrato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2005, n. 26677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26677 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI 26 6 77/05 AULA B - 6 DIC. 2005 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 27527/2003 Giuseppe Ianniruberto -Presidente 2 Guido Vidiri - Consigliere Pasquale Picone relatore Rep. Maura La Terza દ Cron. 26677 Vincenzo Di Cerbo 66 Ud. 26.10.2005 ha pronunziato la seguente 4180 SENTENZA sul ricorso proposto da POSTE ITALIANE PA, in persona del presidente Enzo Cardi, elettivamente 「 domiciliata in Roma, Via Plinio, n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che, unitamente all'avv. Paolo Tosi, la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente
contro
TI NI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito, n. 50, presso l'avv. Bruno Cossu, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-resistente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 970 in data 17 dicembre 2002 (R.G. n. 753/2002); sentiti, nella pubblica udienza del 26.10.2005: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Fiorillo, Tosi e Cossu;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'inamissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Genova, in accoglimento dell'impugnazione di NI RT contro la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato in data 10.12.1998 con TE IA PA, ed emanato le statuizioni di condanna richieste dalla lavoratrice.
2. L'assunzione a termine era stata effettuata da TE IA PA ai sensi della previsione del c.c.n.l. 26.11.1994 (come integrato con l'accordo 25 settembre il contatto 1997), che autorizzava l'azienda a stipular con riferimento alle eccezionali esigenze di riorganizzazione e ristrutturazione dell'azienda postale in relazione alla sua "privatizzazione", esigenze collegate ai processi di trasformazione della sua natura giuridica (da azienda statale ad ente pubblico economico, successivamente società per azioni).
3. Secondo il giudizio della Corte di Genova, mentre doveva senz'altro affermarsi la legittimità, alla stregua del disposto dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 2 56, dell'ipotesi di contratto a termine introdotta dallo strumento negoziale, vi erano però da considerare successivi accordi sindacali, i quali, limitando la portata di quello del 1997, avevano stabilito limiti temporali alla possibilità dell'azienda di avvalersi del tipo contrattuale in questione. Un siffatto limite era stato prima individuato nella data del 30 aprile 1998, con l'accordo “attuativo” 16.1.1998; poi, un successivo accordo (cd. addendum all'art. 7 all'art. c.c.n.l., del settembre 1998) aveva fissato la data del 31.12.1998. Era dubbio se questo secondo accordo concernesse tutti i contratti a termine o solo quelli part-time, ma, in ogni caso, la data fissata, al pari di quella del 30.4.1998, doveva intendersi come riferita non all'assunzione ma alla durata massima consentita, con la conseguente illegittimità della proroga al 31.1.1999 (scadenza del termine apposto al contratto individuale).
4. La cassazione della sentenza è domandata da TE IA PA con ricorso per due motivi, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., al quale resiste con controricorso NI RT. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in relazione agli art. 1 e 2 della legge n. 230 del 1962. 2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse al suo esame. La Corte di Genova ha enunciato la stessa tesi giuridica sostenuta dalla ricorrente: la delega, conferita dall'art. 23 1. 56/1987, alla contrattazione collettiva, relativamente all'introduzione di nuove ipotesi di contratto a termine, in aggiunta a quelle contemplate dalla legge n. 230 del 1962, non incontra alcun limite, né sul piano della omogeneità rispetto alle ipotesi legali, né su quello della temporaneità dell'autorizzazione all'utilizzo del tipo contrattuale. 3 3. Con il secondo motivo si denuncia violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e vizio della motivazione. Si afferma che l'accordo-base del 1997 certamente non recava un termine di efficacia, se non con riferimento al perdurare delle circostanze "eccezionali"; conseguentemente, le parti stipulanti, con il verbale redatto nella stessa data dell'accordo 25.9.1997, avevano preso atto che, • almeno fino al 31.1.1998, sarebbero perdurate le condizioni prese in considerazione per autorizzare le assunzioni a termine. E, dunque, avevano, con il complesso dei c.d. accordi attuativi, svolto attività meramente ricognitiva del perdurare delle esigenze legittimanti le assunzioni a tempo determinato, come confermato dal verbale 14.5.1999, nel quale le organizzazioni sindacali giudicavano insufficienti le assunzioni a termine di circa 6.600 unità deliberate dall'azienda, nonché dalla stipulazione del c.c.n.1 11.1.2001, il cui art. 25 riproduceva sostanzialmente i contenuti dell'accordo integrativo del 1997, e, infine, definitivamente, dal verbale 18.1.2001 recante l'affermazione della persistente vigenza dell'accordo 25.9.1997. Si censura, inoltre, la sentenza impugnata per aver ritenuto il termine del 31.12.1998 stabilito per la durata massima dei contratti, non per la legittimità dell'assunzione, desumendo ciò, del tutto arbitrariamente, dal testo di un accordo che contemplava la proroga dei contratti in scadenza al 30.4.1998. 4. Il motivo non è fondato nella parte in cui critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la contrattazione collettiva fissava termini di scadenza dell'autorizzazione alla stipula di contratti a termine per l'ipotesi sopra specificata;
è, invece, fondato quanto alla censura relativa all'affermazione che il termine era stato stabilito per la durata massima dei contratti individuali e non con riferimento alla scadenza dell'autorizzazione alla stipulazione.
5. Secondo gli accertamenti compiuti nel giudizio di merito, nonché sulla base dei concordi riferimenti contenuti nelle difese delle parti, le assunzioni a termine erano state effettuate in base all'accordo integrativo 25.9.1997, che autorizzava la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti 2 occupazionali in relazione alla trasformazione giuridica dell'ente, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Nella stessa data, veniva stipulato un Accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, secondo il quale le parti si danno atto che, fino al 31.1.1998, l'impresa si trova nella situazione di cui al punto che precede (clausola "madre", di cui sopra) dovendo affrontare il processo di trasformazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa. Successivamente, l'accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, siglato il 16.1.1998, riporta la stessa dicitura del primo accordo attuativo, stabilendo che in conseguenza di ciò e per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30.4.1998. In data 27.4.1998 viene stipulato un Accordo modificativo dell'art. 14, ccnl, comma 4 (si tratta del ccnl. 26.11.1994), con il quale, oltre che estendere anche al mese di maggio le assunzioni per il periodo di ferie, le parti prendono atto, inoltre, che l'azienda dopo l'avvenuta trasformazione in S.p.A., si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione. Per fronteggiare tale esigenze, si conviene che 5 l'Azienda disporrà la proroga di 30 giorni dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30.4.1998, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Nel settembre 1998, infine, interviene l'accordo relativo al Part-time "Addendum all'art. 7 del ccnl 26/11/94", con il quale viene modificata l'originaria disciplina collettiva sui contratti di assunzione a tempo determinato e parziale, e si stabilisce altresì che le assunzioni di cui trattasi avvengono in applicazione ✓ dell'accordo sottoscritto in data 25.9.1997 come successivamente integrato che si intende pertanto prorogato a tutto il 31.12.1998. 6. La sentenza impugnata ha ritenuto che, sebbene non contenuto nella pattuizione originaria, il termine di scadenza dell'efficacia dell'autorizzazione alla stipulazione di contratti a termine venne fissato con gli indicati accordi sindacali "attuativi", in connessione con la durata delle esigenze aziendali prese in considerazione Su questo punto, le censure della ricorrente, tutte riconducibili alla tesi del carattere meramente “ricognitivo” degli accordi attuativi, quanto alla permanenza delle esigenze di ristrutturazione fino alle date via via precisate, si risolvono nel contrapporre un determinato accertamento di fatto (l'intenzione dei contraenti) a quello compiuto dal giudice del merito, senza riuscire nel tentativo di dimostrare violazioni delle norme sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 ss.), ovvero la sussistenza di vizi della motivazione.
7. La sentenza impugnata non ha direttamente contestato la tesi della ricorrente, secondo cui l'accordo attuativo 27.9.1997 impegnava le parti soltanto a verificare la permanenza della situazione legittimante l'assunzione a termine, come definita dalla clausola "madre", ma si è limitata a constatare, nel rispetto della formulazione letterale e con motivazione logicamente plausibile, che, tuttavia, siccome stipulato coevamente alla "clausola madre", esprimeva anche l'intento di 6 intervenire negozialmente sulla durata dell'autorizzazione. E, dunque, la diversa formulazione dell'accordo 16.1.1998, giustifica l'interpretazione secondo cui “si potrà procedere" alle assunzioni a termine “fino al 30 aprile 1998” assumeva il significato univoco di autorizzazione limitata alla data anzidetta. Conseguentemente, anche l'accordo del settembre 1998 è stato inteso nello stesso + significato, peraltro rafforzato dalla diversa formulazione letterale ("si intende prorogato a tutto il 31.12.1998 l'accordo 25.9.1997", relativo alla clausola x "madre"). Nella motivazione che sostiene questo accertamento, assume perciò, del tutto correttamente, rilievo assorbente il significato univoco delle espressioni adoperate ("si può procedere ad assunzioni fino al..."; l'accordo 25.9.1997 "è prorogato fino a tutto il 31/12/1998"), tali da rilevare l'intento di incidere direttamente sull'autorizzazione alla stipula dei contratti a tempo determinato, e non certo il significato di mera programmazione di incontri al fine di verificare la permanenza delle situazioni eccezionali considerate nella cd. "clausola madre".
8. Sono pacifici gli eventi successivi: il verbale della riunione 24.5.1999 avente ad oggetto assunzione a tempo determinato, periodo giugno-ottobre, sembra presupporre la permanenza delle situazioni eccezionali legittimanti l'assunzione a termine;
con la stipulazione del nuovo ccnl (11.1.2001) viene ripetuta, nell'art. 25, la "clausola madre" originariamente prevista dall'accordo collettivo 25.9.1997, confermando altresì il modello di gestione concordata disegnato dagli accordi attuativi (Prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto...); nel verbale di riunione 18.1.2001, le TE dichiarano che, nel periodo 1.7.1997-11.1.2001, hanno proceduto ad assunzioni a termine ai sensi dell'accordo 25.9.1997, permanendo le esigenze precisate nel detto accordo, e le OO.SS., nel prenderne atto, convengono che i processi di ristrutturazione e 7 riorganizzazione aziendale tutt'ora in corso saranno fronteggiati per il futuro anche con ricorso a contratti a termine, stipulati secondo le disposizioni del ccnl 11.1.2001. 9. In relazione a questi eventi, non sussiste la denunziata violazione dell'art. 1363 c.c., siccome la Corte di Genova li ha valutati quali comportamenti successivi delle parti. Ha ritenuto, però, che non fossero idonei ad incidere sulla lettura degli accordi precedenti, nel significato precettivo ricostruito sulla base del complesso di ragioni sopra richiamato, presentando, al contrario, contenuti innovativi. 10. Anche questa valutazione si sottrae alle censure della ricorrente. Non è certamente illogico il convincimento del giudice di merito, secondo cui ☑ nessuna contraddizione poteva ravvisarsi tra il permanere delle situazioni eccezionali, tenute presenti ai fini dell'autorizzazione ad assumere a termine, e la pattuita scadenza dell'autorizzazione medesima, specie alla luce del sistema di gestione concordata delle assunzione recato dagli accordi attuativi. Pertanto, anche ammesso che le parti abbiano espresso l'intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell'accordo 25.0.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la Corte di Genova ha deciso in modo conforme alla regola iuris dell'indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, escludendo che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004, n. 5141). 8 } 10. Come già avvertito, il ricorso è fondato nella parte in cui censura la ritenuta, dalla sentenza impugnata, riferibilità dei termini, non alla data della stipulazione, ma alla durata dei contratti. Secondo la Corte di Genova, gli accordi attuativi ebbero a stabilire, non i termini entro i quali era consentita l'adozione del tipo contrattuale, ma proprio i termini che legittimamente potevano essere apposti ai contratti individuali. Nel caso concreto, il termine di scadenza del contratto non poteva che essere il 31.12.1998; il rapporto di lavoro era continuato dopo la scadenza, e perciò il contratto doveva considerarsi a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 230 del 1962. 11. Osserva preliminarmente la Corte che la causa è stata decisa nel presupposto che fosse applicabile l'accordo recante la data di scadenza del 31.12.1998 (cd. addendum all'art. 7 del c.c.n.l. del 26/11/1994). Non assumono, perciò, rilievo alcuno, stante l'unicità della ratio decidendi, i dubbi e le perplessità, cui accenna la sentenza, circa l'applicabilità dell'accordo al contratto a termine stipulato il 10.10.1998. In diritto, inoltre, va premesso che non si può dubitare che gli accordi collettivi, stipulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, possano, nell'introdurre ipotesi di assunzione a termine aggiuntive e diverse rispetto a quelle legali, recare direttamente la previsione di termini di durata dei contratti individuali, in connessione con la permanenza di determinate situazioni prese in considerazione. Nella fattispecie, però, proprio dalla complessiva ricostruzione degli eventi negoziali operata dalla sentenza impugnata, emerge come la durata dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione considerati dall'accordo 25.9.1997 non influenzasse direttamente l'autorizzazione ad assumere a termine, limitata dagli 9 accordi attuativi con riferimento a determinate date di scadenza (indipendentemente dalla permanenza della detta situazione). Ed allora, che gli accordi attuativi non recassero l'autorizzazione ad assumere fino ad una certa data, ma avessero predeterminato la durata dei contratti individuali, non poteva che ricavarsi dallo specifico contenuto degli accordi. 12. La sentenza impugnata ha proceduto all'individuazione di questo contenuto in violazione delle regole sull'interpretazione dei contratti e con vizi della motivazione. La Corte di Genova riconosce che, sia l'accordo del 16.1.1998, sia il cd. Addendum, non fornivano elementi per ritenere che le date indicate si riferissero alla durata massima dei contratti individuali, esprimendo la lettera, al contrario, un significato opposto ("si può procedere alle assunzioni fino al..."; le assunzioni avvengono in forza dell'accordo 25.9.1997, prorogato fino a 31.12.1998). Ritiene, quindi, di valorizzare il tenore di un altro accordo (in data 27.4.1998), il quale, da una parte modificava il ccnl in tema di assunzione a termine nel periodo feriale, dall'altra, dando atto della permanenza dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione, disponeva la proroga di 30 gg dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30.4.1998, come previsto dalla normativa vigente in materia. I vizi del ragionamento sono evidenti: non è individuato alcun elemento che consenta di attribuire al detto accordo una portata generale, tale da ricostruire l'intenzione delle parti al di là del significato letterale delle espressioni usate in altri accordi;
all'opposto, si pone in contraddizione con il carattere limitato della previsione, circoscritta ai contratti in scadenza al 30.4.1998, ed omette altresì di spiegare il riferimento alla proroga ai sensi di legge, riferimento che appare piuttosto coerente con l'oggetto circoscritto ai contratti individuali in scadenza, non certo con l'autorizzazione a stipulare contratti a termine oltre la data del 30 10 aprile. Conclusivamente, la sentenza ha finito per attribuire all'accordo 27.4.1998 l'effetto di chiarire l'intento delle parti al di là del significato letterale di altre previsioni pattizie, precedenti e persino successive, giustificando la preminenza attribuitagli in violazione dell'art. 1362 c.c. e con motivazione insufficiente e contraddittoria. 13. Per le ragioni esposte, va accolto per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, accoglimento che determina la cassazione in parte qua della sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte di appello, designata in quella di Torino, incaricata di accertare se il termine del 31.12.1998, di cui al cd. Addendum all'art. 7 del CCNL del 26.11.1994, sia stato previsto come termine massimo di durata dei contratti a termine individuali, ovvero come scadenza dell'autorizzazione a stipulare contratti a termine in applicazione dell'accordo in data 25.9.1997, come successivamente integrato, ponendo riparo alle riscontrate violazioni di norma di diritto e dell'obbligo di motivazione sufficiente e logica che inficiano l'accertamento della sentenza impugnata sul punto. Il giudice del rinvio è anche incaricato di regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle ragioni dell'accoglimento e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Torino. E Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro del 26 ottobre 2005 Il Presidente Il Consigliere estensore талшива стіcоun n % 11 " IL CANCELLIERE:Ving • Depositato in Cancelleria oggi, 6 DIC. 2005 ( IL CANCELLIERE Virgilio Sclaffi ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533