Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8655/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 8655/2022 promosso da C.F. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte 1
rappresentata e difesa dall'AVV. VIRGINIA FALBO (C.F.
) e dall'AVV. C.F. 1
), ed elettivamente domiciliata LF SC IO D'TA (C.F. C.F. 2
in via Luigi Sturzo n. 3, Catania;
opponente contro
P.IVA 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, NT_1 C.F.
,
rappresentata e difesa dall'AVV. MASSIMO FORTUNATO (C.F. C.F. 3 ) e
), ed elettivamente domiciliata in via Silio dall'AVV. NATIA BISCI (C.F. C.F. 4
Italico n. 9, Castellammare di Stabia (NA); opposta contratto di compravendita avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratto domanda di rivendicazione. estimatorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte 1 nei confronti del decreto con cui è stato ingiuntivo n. 1938/2022 emesso dal Tribunale di Catania su istanza di NT_1 ordinata alla stessa la consegna del libretto di circolazione e del titolo di proprietà dell'autovettura
Mercedes Sport targata FY 425HZ, oltre al pagamento delle spese.
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Parte 1 ha esposto di essere proprietaria della vettura targata FY 425HZ e di averla consegnata a in conto esposizione o in conto visione;
pertanto, CP_1 NT_2
[...] che ritiene aver diritto alla consegna del libretto e del titolo di proprietà in quanto nuova proprietaria del mezzo, non potrebbe aver acquistato la proprietà da CP_2 e difetta, dunque, di legittimazione attiva. In particolare, secondo la prospettazione dell'opponente, la circostanza di aver
La società opponente, in particolare, ha dedotto di aver consegnato a NT_3 in conto esposizione o in conto visione diversi mezzi, tra i quali la vettura in contestazione;
di aver pattuito con
CP_2 avrebbe potutola detta società che, qualora vi fossero stati potenziali acquirenti dei veicoli, acquistarne la proprietà da Parte 1 per poi rivenderli a terzi;
di aver concordato con la stessa che la consegna della carta di circolazione e delle targhe sarebbe avvenuta solo al momento dell'incasso del prezzo di vendita inizialmente concordato. La società opponente ha altresì esposto di aver già
NT_2 dinanzi al Tribunale di Messina al fine di ottenere l'accertamento dellaconvenuto
proprietà dei mezzi alla stessa consegnati.
La società opponente ha inoltre precisato che alla fattispecie in esame non può applicarsi l'art. 1153
c.C., sia perché oggetto del possesso è un bene mobile registrato, sia per mancanza del requisito della buona fede richiesto dalla norma;
ad ulteriore precisazione ha richiamato l'art. 1147 c.c., che esclude la buona fede in caso di colpa grave, evidenziando che nel caso di specie CP_1 società che svolge attività tipica di commercio di veicoli, potendo avvedersi che la vettura in questione non era di proprietà di NT_2 ma di Parte 1 con l'uso della normale diligenza e mediante un semplice certificato P.R.A., avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla effettiva proprietà del mezzo in capo alla sua dante causa, anche per la sola circostanza del mancato possesso della targa e dei documenti relativi al mezzo. Infine, in via riconvenzionale, Parte 1 ha chiesto, in qualità di proprietaria, la condanna della società opposta alla consegna della vettura in contestazione.
La società opponente ha dunque formulato le seguenti conclusioni: "revocare, riformare e/o con qualunque altra formula annullare l'impugnato decreto ingiuntivo 1938/2022 R.G. 3347/2022. reso dal
Tribunale di Catania il 05.05.2022 e per l'effetto ritenere e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, insussistente il diritto della NT_1 a ottenere la consegna del libretto di circolazione e del titolo di proprietà oggetto dell'ingiunzione. In via riconvenzionale, condannare la Co CP 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione dell'autovettura Mercedes A 180 Sport targata FY425HZ telaio WDD1770841N134420 di proprietà della Parte 1
Si è costituita in giudizio NT 1 deducendo in fatto: di aver acquistato in data 16.7.2021 da l'autovettura Mercedes A 180 Sport targata FY425HZ; di aver NT_2 sottoscritto proposta di acquisto in cui si pattuiva il prezzo in euro 27.000,00, oltre euro 125,00 per il trasferimento di proprietà e in cui si dava atto che tale prezzo era già stato incassato da […]
NT_2 il 04.06.2021 in occasione di un precedente acquisto di altra autovettura, non andato a buon fine;
di aver appreso da CP 2 dopo vari solleciti, che i documenti di proprietà e la carta di circolazione erano in possesso di Parte 1 dalla quale essa aveva ricevuto la vettura in conto vendita;
di aver, pertanto, richiesto formalmente a quest'ultima società la consegna dei succitati documenti e, restando inevasa tale richiesta, di aver depositato ricorso per ingiunzione.
è unLa società opposta ha precisato che il contratto tra le società Parte 1 e NT_2 contratto estimatorio, contratto reale ad effetti obbligatori che attribuisce all'accipiens il potere di disposizione della cosa e l'obbligo di pagamento del prezzo pattuito in caso di vendita del bene, mentre l'eventuale inadempimento di tale obbligazione (per indisponibilità del bene in capo all'accipiens) determina il diritto del tradens ad ottenere comunque il pagamento del prezzo della merce venduta, ma non determina l'annullamento dei contratti di vendita conclusi dall'accipiens in forza del contratto estimatorio.
NT 1 ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai beni mobili soggetti a iscrizione nei pubblici registri, nei casi in cui l'iscrizione non sia stata effettuata o non è valida, si applica l'art. 1153 c.c. e non l'art. 1156 c.c., precisando, altresì, che l'iscrizione nel P.R.A. è una formalità non costitutiva del diritto di proprietà, svolgendo solo funzione di pubblicità dichiarativa.
L'opposta ha, infine, dichiarato di essere venuta a conoscenza della circostanza che la targa era nel possesso di Parte 1 solo con il presente giudizio, precisando, al riguardo, che è uso tra gli operatori commerciali che i documenti delle vetture vengano consegnati anche in un momento successivo alla vendita.
La società opposta ha, quindi, così concluso:
"in via preliminare,
- per tutti i motivi esposti in narrativa, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1938/22 (R.G. 3347/22) del 5-18.03.2022 ricorrendone i presupposti di legge;
nel merito accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la proprietà dell'autovettura Mercedes A
-
180 Sport targata FY425HZ, telaio WDD1770841N134420, in capo a NT 1 confermare il decreto ingiuntivo n. 1938/22 (R.G. 3347/22) del 5-18.03.2022 e comunque condannare Parte 1
[...] in persona del legale rapp.te pro-tempore, a consegnare alla NT 1 il libretto di circolazione, il titolo di proprietà e le targhe dell'autovettura Mercedes A 180 Sport targata FY425HZ, telaio WDD1770841N134420; in ogni caso, respingere le domande tutte svolte da Parte 1 in quanto infondate in fatto e in diritto;
condannare Parte 1 per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96
c.p.c.".
Con ordinanza emessa in data 08.03.2023 "ritenuto che, nel caso di specie, non può predicarsi ex ante la pronta spedizione del procedimento e l'opposizione, comparato il quantum di prova allo stato offerto dalle parti, può considerarsi fondata su prova scritta, tenuto conto del fatto che il creditore opposto non ha dato prova del titolo, essendo il contratto di compravendita invocato intercorso con e non potendo in ogni caso un contratto estimatorio tra l'opponente Parte 1 NT_4
[...] e la suddetta costituire fonte di un diritto in capo al terzo NT_1NT_4 è
stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. CP 1 ha richiamato ulteriore giurisprudenza (Cass. civ., 06.03.2020, n. 6385) secondo cui la trascrizione al P.R.A. non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento e i dati indicati nel relativo certificato forniscono elementi meramente presuntivi.
A sua volta, Parte 1 con la memoria di cui all'art. 183 co. IV n. 1 c.p.c. ha negato che nel caso di specie con NT_2 fosse intercorso un contratto estimatorio, posto che tale tipo di contratto solitamente ricorre per vendita di beni di uso quotidiano (giornali, libri, preziosi, abbigliamento) e mal si adatta alla vendita di beni mobili registrati, che richiedono comunque l'adempimento di formalità, precisando inoltre che, trattenendo la carta di circolazione e le targhe, ha sempre riservato a sé la disponibilità del veicolo nonché la possibilità di pretendere la restituzione di esso in qualsiasi momento;
ha poi rilevato che nessuna fattura è stata prodotta dall'opposta malgrado sussista l'obbligo dei concessionari di emetterla in caso di vendita. La società opponente, con la memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ha inoltre affermato che NT_2 agiva quale rivenditore di Parte 1 medesima e, con la memoria ex art. 183 co. VI n. 3, ha prodotto nuova documentazione, contestata da NT 1 all'udienza del 13.03.2024 perché tardivamente prodotta.
Con ordinanza del 17.06.2024 sono state dunque rigettate le richieste istruttorie di parte opposta.
2. Motivi della decisione
Così ricostruite le domande, le eccezioni e le difese delle parti, nonché l'iter del procedimento,
l'opposizione va accolta per i motivi di seguito esposti.
2.1. Sulle memorie ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c. ratione temporis vigente
Va preliminarmente chiarito che le nuove circostanze dedotte da NT 1 nella memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ovverosia che NT_2 operasse come rivenditore per conto di Parte 1 sono state tardivamente dedotte e risultano inammissibili, in quanto la suddetta memoria non può essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva, posto che le precisazioni della domanda trovano collocazione nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. (ratione temporis vigente, antecedente al d.lgs. 149/2022).
2.2. Sull'onere probatorio
Sempre in via preliminare, si rammenta che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, procedimento nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato nelle forme della tutela monitoria;
dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, assume la veste di attore in senso formale.
Alla luce di tali principi, spetta ad NT 1 attore sostanziale del presente giudizio, provare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato. La società creditrice, in fase monitoria, ha prodotto la proposta di acquisto, i bonifici, la quietanza, il DDT e copia del documento unico di circolazione, ma nell'odierna sede di opposizione, non ha fornito prova del titolo che fonda il diritto alla consegna nei confronti di Parte 1
2.3. Sul contratto estimatorio, sulla proprietà del bene, sulla prova del credito azionato in sede monitoria
La società creditrice opposta, in particolare, ha dedotto che la sua dante causa, Controparte_2
[...] aveva il potere di venderle l'auto in questione in virtù di un affermato contratto estimatorio intercorso con Parte 1
In linea generale, va innanzitutto osservato come ciò che la creditrice NT 1 avrebbe dovuto provare è la sussistenza di un titolo idoneo a fondare il suo credito per la consegna “del libretto di circolazione e del titolo di proprietà" nei confronti di Parte_1 Ima tale prova non è stata fornita, non avendo provato la creditrice la sussistenza di un rapporto contrattuale con tale società e non potendo spiegare effetti nei confronti di Parte 1 un contratto eventualmente intercorso tra terzi
,ai sensi dell'art. 1372 c.c., né potendo (ovverosia, tra NT 1 e NT_2 produrre effetti nei confronti di un eventuale contratto estimatorio o di altra natura tra [...] CP 1
CP 5 e la suddetta società NT_2
Analizzando le prospettazioni delle parti, deve osservarsi che il contratto estimatorio (spesso indicato nella prassi commerciale quale "vendita in conto visione") è disciplinato dagli artt. 1556 ss.
c.c., ed è definito come il contratto con cui "una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito"; l'acquirente- cessionario assume l'obbligo di pagare il prezzo d'acquisto solo qualora, entro un periodo di tempo, riesca a vendere la merce ricevuta e, per tale motivo è un tipo di contratto molto diffuso nella prassi commerciale, soprattutto nella vendita al minuto, per merci quali giornali, libri abbigliamento, o beni preziosi, proprio perché l'accipiens non deve sopportare il costo di beni che potrebbe non vendere
(potendo, in questo caso, restituirli al tradens); tale contratto potrebbe essere utilizzato anche per beni mobili registrati, ma nella prassi commerciale è raro che si ricorra a tale strumento, per i particolari obblighi pubblicitari relativi a tali beni.
Il contratto estimatorio, comunque, non produce l'effetto traslativo della proprietà del bene che ne è oggetto dal tradens all'accipiens: al momento della conclusione, infatti, all'accipiens viene attribuito solo un potere di disposizione sulle cose consegnate, mentre il tradens, che non può disporre delle cose finché non gli vengano riconsegnate, ne mantiene la proprietà e, dunque, l'effetto traslativo della proprietà si produce solo con il pagamento del prezzo convenuto tra i due contraenti. L'assunto trova conferma nell'art. 1558 c.c., secondo cui i creditori dell'accipiens non possono sottoporre a pignoramento o sequestro le cose fin quando non ne venga pagato il prezzo, presupponendo, quindi, che, sebbene tale tipo di contratto si inquadri nel genere della compravendita, la proprietà del bene oggetto del contratto estimatorio rimane in capo al tradens.
Tanto chiarito, in ogni caso, ai fini della decisione della presente controversia, stabilire se tra [...]
Parte 1 e la società NT 2 (affermata dante causa di NT_1 sia intercorso un contratto estimatorio è irrilevante, dato che, anche qualora il rapporto tra le suddette società potesse inquadrarsi in tale fattispecie, comunque NT 2 non avrebbe potuto trasferire la proprietà di un bene di cui aveva solo la disponibilità e non la proprietà; comunque, anche se si configurasse una forma di vendita di cosa altrui, ad effetti obbligatori, l'acquirente NT 1 non avrebbe titolo per agire nei confronti di colui che è prospettato come proprietario (ovverosia, Parte 1 ), ma solo nei confronti del "venditore” o assunto tale, con il quale ha concluso il contratto.
Diversa appare la fattispecie oggetto della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3919/2024 citata dall'opposta all'udienza del 04.12.2024, nella quale l'opponente, originaria proprietaria del veicolo, aveva dichiarato espressamente di averlo venduto a NT_2 nei confronti della quale aveva anche agito in via monitoria per ottenere il pagamento del prezzo di vendita.
Al fine di provare la pretesa monitoria, non sarebbero state dirimenti neanche le prove testimoniali richieste da parte opposta e non ammesse in corso di giudizio, dato che gli articolati formulati vertono sulla compravendita intervenuta tra questione non decisiva NT_2 e CP_1
nell'odierno giudizio, in cui la domanda monitoria è stata proposta nei confronti del dante causa dell'affermato alienante.
Si osserva, altresì, che NT 1 non può ritenersi proprietaria del veicolo oggetto di giudizio neanche ai sensi dell'art. 1153 c.c., posto che l'art. 1156 c.c. prevede espressamente che le disposizioni contenute nel suddetto articolo non si applicano ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, quali la vettura in esame.
3. Sulla domanda riconvenzionale
Con CP 1 non ha provato il suo diritto alla consegna nei confronti di CP 5 Chiarito che [...] va a questo punto esaminata la domanda riconvenzionale, ovverosia va verificato se la società opponente, attrice in via riconvenzionale, abbia provato la proprietà del mezzo e dunque abbia titolo per ottenere una condanna dell'opposta alla consegna.
Trattandosi di azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., l'onere della prova ricade infatti sul rivendicante, il quale deve dimostrare che il convenuto possiede o detiene il bene rivendicato, e può fornire tale prova con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge in relazione alla natura del bene oggetto dell'azione; nel caso in esame, ha adempiuto all'onere probatorio producendo Parte 1
la dichiarazione di vendita del 18.11.2020, la copia del documento unico di circolazione e il certificato cronologico di proprietà del P.R.A., oltre alle foto delle targhe che erano rimaste in suo possesso, mentre, dall'altro lato, è circostanza incontestata la detenzione della vettura da parte di NT_1
Sul punto, la società opposta ha eccepito il carattere insufficiente del certificato di iscrizione al
P.R.A. al fine di dimostrare la sussistenza della proprietà del veicolo in capo al soggetto (in questo
Parte 1 che nello stesso è indicato quale proprietario e, al riguardo, ha cita l'ordinanza della caso,
Corte di Cassazione del 06.03.2020 n. 6385; tuttavia, nella suddetta pronuncia è al contrario precisato che "La questione non è dunque se il contratto potesse oppure no essere stipulato verbalmente, né se le risultanze del PRA potessero essere vinte da una prova testimoniale (...), ma se il ricorrente avesse superato la suddetta presunzione" e il principio enunciato per il caso specifico dalla Suprema Corte si attaglia anche alla fattispecie di cui al presente giudizio, nel quale l'opposta non ha superato tale presunzione. A tal fine, non sarebbero state conducenti neanche le prove testimoniali dalla stessa richieste, dato che i testimoni sarebbero stati chiamati a rendere dichiarazioni in merito alla compravendita intervenuta tra le società NT 2 e CP 1 questione non dirimente,
come già chiarito, ai fini dell'odierno giudizio, in cui la domanda monitoria è stata proposta nei confronti del dante causa dell'affermato alienante.
La proprietà in capo a Parte 1 è altresì confermata da un'ulteriore circostanza: il c.d. libretto di circolazione prodotto da entrambe le parti è in realtà il c.d. DU, ovverosia il Documento
Unico di Circolazione e di Proprietà, che ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietà, contenendo sia le informazioni tecniche del veicolo presenti nell'Archivio nazionale dei veicoli gestito dal Ministero dei Trasporti, sia i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo registrati nel P.R.A. Nel primo foglio di tale documento, in basso a destra, è specificato che trattasi di documento “non valido per la circolazione" e viene indicato l'art. 56 co. VI d.lgs.446/1997, ovverosia la disposizione che prevede dei benefici fiscali nel caso di cessione di mezzi di trasporto usati a concessionari-venditori (cd. minivoltura) e si fa riferimento ad una scrittura privata del
18.11.2020, ovverosia il contratto con cui Parte 1 ha acquistato il bene;
tali elementi indiziari confermano la sussistenza della proprietà dell'automobile in capo a Parte 1
Alla luce di quanto sopra, riconosciuta la titolarità del diritto di proprietà del veicolo con targa
FY 425HZ in capo alla società opponente, può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale dalla stessa avanzata nei confronti di NT_1 e quest'ultima deve essere condannata alla consegna.
4. Statuizioni di condanna e spese
In conclusione, considerando quanto sopra dedotto, non essendo stata fornita prova del diritto azionato in sede monitoria, l'opposizione proposta da va accolta e il decreto Parte 1
ingiuntivo n. 1938/2022 opposto deve essere revocato.
Ritenuta provata la proprietà del veicolo in capo alla società opponente, in accoglimento della domanda riconvenzionale la società opposta va dunque condannata alla restituzione del veicolo a
Parte 1
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., vengono poste a carico dell'opposta, soccombente sia sull'opposizione sia sulla domanda riconvenzionale;
tenuto conto del valore del procedimento (dichiarato quale indeterminabile), del basso livello di complessità, della natura documentale del giudizio, delle modalità della decisione, dell'attività processuale svolta e dei motivi di accoglimento rispetto alle prospettazioni e domande delle parti, si ritiene opportuna l'applicazione dei parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi.
La domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta deve infine essere rigettata, essendo risultata la medesima soccombente in punto di spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8655/2022, così decide:
accogliendo l'opposizione proposta da Parte 1 revoca il decreto ingiuntivo n.
1938/2022 emesso dal Tribunale di Catania;
accogliendo la domanda riconvenzionale, condanna NT_1 a restituire a Parte 1
[...] l'autovettura Mercedes Sport targata FY425HZ, con telaio WDD1770841N134420; condanna NT 1 al pagamento delle spese processuali in favore di Parte 1
liquidate in euro 3.809,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
rigetta la domanda di condanna formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da NT_1
Catania, 03/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone
Si dà atto che non è stato possibile depositare la sentenza giorno 03.04.2025, stante il mancato funzionamento dell'applicativo consolle, da più parti segnalato e riscontrabile ancora in orario serale, come da screenshots in calce. Consolle del Magistrato - v.10.23.01
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