Articolo 29 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 28Articolo 30
Versione
4 febbraio 1979
Art. 29. Casi di sospensione

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale , importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall' articolo 215, terzo comma, numeri 1) , 2) e 3) del codice penale ;
c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
d) la morosita' per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli 14, lettera h) e 23, lettera c), della presente legge.
La sospensione e' dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.
Il consiglio provinciale puo' pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignita' professionale.
Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, la durata della sospensione non e' soggetta a limiti di tempo. Il consulente puo' tuttavia chiedere al consiglio provinciale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.
Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura e' punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1979
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