Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
Decreto presidenziale 14 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
Decreto presidenziale 25 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 4 luglio 2024
Inammissibile
Sentenza 17 febbraio 2025
Decreto presidenziale 4 aprile 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Improcedibile
Sentenza breve 19 maggio 2025
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- 1. Anno 2024 - Pagina 3https://dirittifondamentali.it/
CategoriaAnno 2024 Applicabilità del silenzio assenso al parere reso dalla Soprintendenza e rilevanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata tra pubbliche amministrazioni (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 6 settembre 2024, n. 2506) Secondo i giudici amministrativi palermitani, è da considerarsi illegittimo il parere tardivo reso dalla Soprintendenza nell'ambito di un procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, al quale deve infatti considerarsi applicabile il meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all'art. 17-bis l. n. 241 del 1990, né rilevando in senso contrario la circostanza, di fatto, […] Il Consiglio di Stato ritiene il diritto …
Leggi di più… - 2. Tar e Consiglio di Statohttps://dirittifondamentali.it/
CategoriaTar e Consiglio di Stato Applicabilità del silenzio assenso al parere reso dalla Soprintendenza e rilevanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata tra pubbliche amministrazioni (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 6 settembre 2024, n. 2506) Secondo i giudici amministrativi palermitani, è da considerarsi illegittimo il parere tardivo reso dalla Soprintendenza nell'ambito di un procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, al quale deve infatti considerarsi applicabile il meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all'art. 17-bis l. n. 241 del 1990, né rilevando in senso contrario la circostanza, di fatto, […] Il Consiglio di Stato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/02/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01251/2025REG.PROV.COLL.
N. 06991/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6991 del 2024, proposto da RT IE, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Consolo e Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 4 luglio 2024, n. 5944
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Aristide Police, Raimondo D'Aquino Di Caramanico, Claudio Consolo, Antonio Sasso e l'avvocato dello Stato Anna Collaboletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente agisce per la revocazione della sentenza della VII sezione del Consiglio di Stato n.5944 del 4 luglio del 2024 che ha rigettato l’appello proposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (da ora CPGT) e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza n.18527/2023 del 6 dicembre del 2023 del TAR Lazio, Roma, sezione Quinta bis .
A supporto del gravame, il ricorrente in revocazione espone le seguenti circostanze:
il 16 novembre del 2022, con l’istanza n.16091/2022, il dr. -OMISSIS-, dal 13 agosto del 2020 Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del -OMISSIS-, ha formulato al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria una domanda di avvicinamento alla propria residenza (-OMISSIS-), o al proprio domicilio (-OMISSIS-), versando in stato di disabilità grave accertate ex art.3 comma 3 della L. 104/1992;
con delibera n.196 del 2023, adottata all’esito della seduta del 14 febbraio del 2023, il CPGT, ritenendo inapplicabile la suddetta legge, in quanto riferibile ai soli dipendenti pubblici, ha rigettato l’istanza per essere trasferito in una sede che gli consentisse di mantenere le funzioni di Presidente di Corte;
tuttavia, per tentare di bilanciare gli interessi sottesi alla sua richiesta, in applicazione della propria Risoluzione n.2/2022, che disciplina l’applicazione dei giudici tributari che versano in precarie condizioni di salute, lo ha invitato a formulare una richiesta di applicazione esclusiva presso la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di secondo grado della Campania, per lo svolgimento delle funzioni di Presidente di sezione, in modo tale da consentirgli comunque un avvicinamento al proprio domicilio;
con ricorso promosso dinanzi al TAR Lazio, depositato il 19 aprile del 2023, il dr. -OMISSIS- ha impugnato la predetta delibera, nelle more, il 17 marzo del 2023, ha presentato al CPGT una nuova istanza di avvicinamento al proprio domicilio, indicando la scopertura del posto di Presidente della Corte di Giustizia di I grado di Roma;
anche tale istanza è stata respinta dal CPGT, con delibera n.54572023 che il 16 giugno del 2023 il dr. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al TAR Lazio, con ricorso per motivi aggiunti;
il Tar Lazio – Roma, Sez. V bis – con sentenza del 6 dicembre del 2023, n.18257, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati, affermando che il -OMISSIS- può ottenere, per ragioni di salute, in applicazione della Risoluzione del CPGT n.2/2022 solo una temporanea applicazione ad una sede vicina alla propria residenza o al proprio domicilio, nelle medesime funzioni, nelle more della copertura del posto di destinazione;
la sentenza di primo grado è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, dal CPGT che ha dedotto che:
malgrado il dr. -OMISSIS- non fosse stato riconosciuto invalido al 100% è inapplicabile, al caso di specie, la legge 104/1992 posto che l’incarico di giudice tributario non è assimilabile ad un rapporto di pubblico impiego, e che quindi, al caso di specie, si applica la Risoluzione del CPGT n.2/2022, adottata ai sensi dell’art.24 del d. lgs. n.545/1992, che riconosce ai giudici tributari in gravi condizioni di salute, anche in assenza di una specifica previsione normativa, la possibilità di essere applicati presso altra sede, nelle medesime funzioni, temporaneamente, nelle more dello svolgimento della procedura di copertura del posto vacante;
tuttavia, proprio la citata Risoluzione, secondo l’allora appellante, era stata erroneamente interpretata dal TAR Lazio, che aveva omesso di considerare che il dr. -OMISSIS- potrebbe ottenere un’assegnazione temporanea, nelle more dello svolgimento della procedura di nomina del Presidente della Corte, mediante applicazione a tempo in via esclusiva ad altra sede, e per di più solo nelle medesime funzioni, circostanza quest’ultima non assicurata nel caso di specie;
sul punto andava infatti considerato che il d. lgs. 31 dicembre del 1992 n.545, per i componenti delle Commissioni Tributarie, e anche per la funzione, nel caso di specie, di Presidente di Corte, distingue le funzioni svolte presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, da quelle svolte presso le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, individuano in separati articoli e commi le modalità e i requisiti di accesso, e poiché il dr. -OMISSIS- svolge le funzioni di Presidente della CGT di secondo grado del -OMISSIS-, la sentenza impugnata risultava errata, a dire degli appellanti, nella parte in cui aveva omesso di considerare che le funzioni di Presidente di Corte di secondo grado sono diverse da quelle di Presidente di Corte di primo grado e che si tratta di profili fra loro non assimilabili;
pertanto le uniche sedi presso le quali l’interessato avrebbe potuto essere applicato temporaneamente, sono le Corte di secondo grado, eventualmente anche in sovrannumero;
la sentenza TAR n.1825/72023 non risulta condivisibile, secondo la parte ricorrente, neppure nella parte in cui ha ritenuto che il giudice, in presenza di handicap grave, disponga di un vero e proprio diritto soggettivo all’applicazione temporanea in via esclusiva ad altra sede, per assicurare una protezione immediata, ma a termine, posto che è chiaro che il termine diritto sia stato utilizzato in modo a-tecnico;
ragionando diversamente, opina il ricorrente in revocazione, si dovrebbe giungere all’assurda conclusione di ritenere che l’assegnazione temporanea del giudice presso altra sede debba essere obbligatoriamente disposta, a prescindere dalle eventuali conseguenze presso gli uffici giudiziari coinvolti nell’assegnazione temporanea; infatti, si potrebbe verificare l’ipotesi in cui uno degli uffici potrebbe trovarsi, a seguito dell’assegnazione temporanea, nelle condizioni di non assicurare più un corretto svolgimento del servizio, e tuttavia l’applicazione non potrebbe essere evitare in applicazione della citata Risoluzione n.2/2022;
pertanto, era assolutamente necessario consentire al CPGT di eseguire tutte le valutazioni del caso concreto;
la sentenza del TAR Lazio era viziata altresì, secondo l’esponente, anche nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del dr. -OMISSIS- ad essere assegnato a Roma, dal momento che questi aveva indicato quest’ultima sede a titolo esemplificativo, mentre aveva formulato un’istanza in via esclusiva per l’assegnazione di una sede più vicina al suo luogo di residenza o di domicilio;
il dr. IE - che aveva partecipato alla procedura avviata dal CPGT per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria e che, essendosi classificato in posizione utile, aveva esercitato il diritto di essere nominato Presidente della CGT di primo grado di Roma, posto vacante dal 4 marzo del 2023 - si costituiva ad IU nel giudizio;
il diritto così esercitato trovava fondamento nell’art.1 comma 7 L.130/2022 a mente del quale i vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e assegnati alle sedi sulla base della loro posizione in graduatoria e, ove il trasferimento non comporti contestuale promozione, l’optante ha precedenza sui posti che si renderanno disponibili nell’ufficio di appartenenza;
nella seduta del 27 febbraio del 2024 il dr. IE veniva nominato Presidente della CGT di Primo grado di Roma, così come venivano nominati altri magistrati nei posti direttivi e semi-direttivi, nomine che pure il dr. -OMISSIS- tentava di mettere in discussione nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato;
era evidente la diversità delle posizioni vantate dal dr. -OMISSIS- e dal dr. IE, perché quest’ultimo aveva precedenza in ogni caso, mentre al primo spettava la sola pretesa ad essere applicato nella medesima funzione;
il posto di Presidente della CGT di primo grado sarebbe rimasto vacante, in ogni caso, secondo la parte ricorrente, anche se fosse stata disposta l’applicazione temporanea del dr. -OMISSIS-, perché la risoluzione n. 2/2022 al punto 2 prevede lo svolgimento di apposita procedura per coprire il posto, anche nel caso sia disposta un’assegnazione temporanea per motivi di salute; del resto l’art.24 comma 1 lett. m bis del d. lgs. n.545 del 1992 vieta espressamente all’organo di autogoverno di disporre applicazioni di qualunque genere, di durata superiore all’anno, e la Risoluzione n.2/2022 risulta essere stata adottata proprio in applicazione dell’articolo 24 del citato decreto legislativo;
inoltre l’art.11 comma 4 bis del d. lgs. n. 545 del 1992 prevede che il CPGT, in caso di vacanza nei posti di presidente presso una sede giudiziaria, deve provvedere a bandire, almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono una medesima funzione o una funzione superiore; quindi non vi è possibilità alcuna, a meno di non violare apertamente la normativa di rango primario, di fare confusione tra applicazione con funzioni presidenziali e copertura del posto mediante nomina del Presidente di Corte;
in pendenza del giudizio di appello, il CPGT allo scopo di dare esecuzione alla sentenza TAR 18257/2023, con la delibera del 27 febbraio del 2024, proponeva al dr. -OMISSIS- l’applicazione presso la sede della CGT di primo grado di Roma in sovrannumero, o presso altre sedi che pure indicava;
in sostanza, considerato che i margini della tutela temporanea si erano esauriti, il CPGT avrebbe assicurato al dr. -OMISSIS- una tutela che andava anche oltre il decisum del giudice di primo grado, consentendogli l’applicazione in sovrannumero in una sede prossima al suo comune di residenza;
tuttavia, neanche tale ampio ventaglio di soluzioni è stato ritenuto satisfattivo dal dr. -OMISSIS-, che ha insistito nell’assumere le sole funzioni di Presidente della CGT di primo grado di Roma, sub specie di un’applicazione temporanea;
con la sentenza n.5944/2024 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso la disposta applicazione, avvenuta per effetto della sentenza TAR Lazio 18257/2023;
questa sentenza - dopo aver omesso di pronunciarsi sull’eccezione opposta dall’interventore ad IU , fondata sull’inammissibilità della nuova richiesta del dr. -OMISSIS- di essere applicato presso la CGT di I grado di Roma, fino al pensionamento, trattandosi di un illegittimo tentativo di ampliare il thema decidendum - ha ritenuto che, in base alla Risoluzione del CPGT 2/2022, il dr. -OMISSIS- fosse titolare del diritto soggettivo all’applicazione, per motivi di salute, ad una sede più vicina a quella dei luoghi di residenza anche in sovrannumero e che la nomina del dr. IE non avesse esaurito lo spazio utile per l’assegnazione del dr. -OMISSIS-, perché la sua istanza, oltre che nella fase cautelare, era stata definitivamente accolta dalla sentenza di primo grado, con l’effetto di annullamento retroattivo, di tutti gli atti impugnati, compresa la delibera del CPGT n.341/2024 di nomina a Presidente della CGT di Roma del dr. IE;
il CPGT, ritenendo viziata di eccesso di potere giurisdizionale la sentenza del Consiglio di Stato n.5944/2024, ha proposto ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art.111 u. c. Costituzione e 362 comma 1 c.p.c., 91 e 110 c.p.a. ;
la medesima sentenza n.5944 – secondo il ricorrente – sarebbe affetta da errori di fatto, tali da essere oggetto di ricorso ai sensi dell’art.395 comma 1 n.4 c.p.c., che la parte individua nei seguenti:
I. Fase rescindente del giudizio.
I.1. Primo motivo di ricorso. Errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, co. 1, n. 4) c.p.c. riguardante la corretta percezione delle domande del Dott. -OMISSIS- del 16 novembre 2022 e del 17 marzo 2023.
I .2. Secondo motivo di ricorso. Errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, co. 1, n. 4) c.p.c. riguardante l’omessa considerazione e valutazione di un’eccezione determinante per l’esito del giudizio.
- I.3. Terzo motivo di ricorso. Errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, co. 1, n. 4) c.p.c. riguardante la Risoluzione CPGT n. 2/2022.
II. Fase rescissoria del giudizio. Riproposizione dell’eccezione oggetto del primo motivo di ricorso non esaminata nella sentenza oggetto di revocazione; accoglimento dell’appello e/o adeguamento della motivazione della sentenza n. 5944/2024.
2. Si sono costituiti in giudizio ad IU il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e il Ministero dell’economia.
Si è costituito in giudizio anche il dr. -OMISSIS-, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso sostiene che la sentenza revocanda sarebbe incorsa in errore di percezione, avuto riguardo al contenuto delle istanze rivolte dal dr. -OMISSIS- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all’origine della presente controversia.
In particolare, la parte ricorrente in revocazione sostiene che il Consiglio di Stato, allorquando ha riconosciuto il diritto del dr. -OMISSIS- a rimanere in applicazione presso la CGT di Roma, fino alla cessazione del servizio, avrebbe erroneamente presupposto che questa durata era stata espressamente richiesta da quest’ultimo, nelle domande da lui presentate al CPGT.
Al contrario – specifica la doglianza in esame – in nessuna delle due istanze, né in quella del 16 novembre del 2022, né in quella del 17 marzo del 2023 – la parte appellata aveva formulato richieste con siffatto contenuto, che, in ogni caso, le erano precluse ai sensi dell’art.24 comma 1 lett. m-bis del d. lgs. n.545 del 1992 che prevede un’applicazione pari al massimo di un anno.
Oltre ad incorrere in detto errore, il Consiglio di Stato avrebbe, altrettanto erroneamente, acconsentito ad un inammissibile ampliamento del thema decidendum in appello, perché il primo giudice aveva affermato il diritto del dr. -OMISSIS- alla sola applicazione temporanea, in attesa della copertura del posto, senza prolungarla sino al suo pensionamento. Questo indebito prolungamento rappresenterebbe dunque un ampliamento arbitrario della domanda, ad opera del giudice d’appello, che aveva consentito alla parte appellata di ottenere di più di quanto essa stessa aveva domandato.
3.1. In disparte la considerazione che in nessuna parte della sentenza viene affermato che il dr. -OMISSIS- aveva domandato un’applicazione pari alla durata del servizio residuo che avrebbe dovuto prestare, il che esclude, per tabulas , un errore di percezione di quel giudice, il motivo è infondato perché la circostanza su cui la sentenza revocanda sarebbe incorsa in errore, e cioè il reale contenuto delle istanze formulate dal dr. -OMISSIS-, non ha avuto rilievo nella decisione adottata.
3.1.1. Infatti, la decisione n.5944/2024 è giunta alla ricordata conclusione, innanzitutto perché ha rilevato dall’interpretazione della normativa di riferimento, e, segnatamente, del punto 4 della risoluzione del CPGT n.2/2022 (che riconosce al magistrato in condizioni di disabilità il diritto di essere applicato in sovrannumero), una tendenziale prevalenza della pretesa del giudice disabile (avente consistenza di diritto soggettivo) sulle esigenze organizzative dell’ordine di appartenenza, ritenendo che queste ultime fossero adeguatamente tutelate dalla temporaneità dell’applicazione.
3.1.2. Quanto alla durata di quest’ultima, e trovandosi nella necessità di rispondere ad una specifica eccezione dell’interventore ad IU (pag. 14 sentenza revocanda) – che lamentava l’inapplicabilità al -OMISSIS-, delle norme sull’applicazione temporanea, in quanto prossimo al collocamento a riposo - il giudice d’appello ha poi precisato che la ridetta prevalenza, salvo a creare un’inammissibile discriminazione, spetta anche al magistrato prossimo al collocamento a riposo.
Di conseguenza, applicando il principio di conservazione degli atti, ha reperito un’interpretazione estensiva della ridetta risoluzione atta a consentire l’applicazione temporanea del dr. -OMISSIS- fino al suo collocamento a riposo, (ossia anche oltre il limite di un anno NdR), trattandosi dell’unica interpretazione che gli consentirebbe di fruire pienamente del beneficio in questione.
3.2. Evidentemente, non mette conto in questa sede sindacare la correttezza, in diritto, della suddetta interpretazione, ma è altrettanto evidente che essa è giunta all’esito di un percorso giuridico argomentato che in nessuna delle sue articolazioni si è basato su di un errore di fatto.
3.3. Il che, a contrario , dimostra che il contenuto delle istanze formulate dal dr. -OMISSIS-, in nessun modo ha influenzato l’ iter motivazionale della sentenza, così palesando l’inammissibilità del motivo in esame.
4. Il secondo motivo di ricorso segnala un ulteriore, duplice, errore di fatto revocatorio nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata.
4.1. La parte ricorrente sostiene, in primo luogo, che il giudice dell’appello avrebbe erroneamente imputato al terzo interveniente, e non all’appellato, un ampliamento del thema decidendum che quest’ultimo avrebbe tentato di introdurre, senza proporre apposito appello incidentale.
La doglianza in esame sostiene che il dr. -OMISSIS-, per la prima volta in appello, avrebbe rivendicato il proprio diritto a mantenere la presidenza della Corte di Giustizia tributaria di Roma fino alla cessazione del servizio, chiedendo altresì dichiararsi il proprio diritto a non partecipare alle procedure di concorso.
Tali circostanze avevano indotto l’interventore ad IU ad eccepire l’inammissibilità delle relative deduzioni, in quanto indebitamente ampliative del thema decidendum.
Ciò malgrado, sottolinea la doglianza in esame, il giudice d’appello ha completamente omesso di pronunciarsi sulla relativa eccezione, commettendo un duplice errore di fatto; infatti ha addebitato all’interventore, e non alla parte appellata, l’ampliamento indebito del thema decidendum , e comunque ha ritenuto infondata la deduzione pregiudiziale, mentre al contrario, se l’avesse valutata ed accolta, giammai sarebbe potuto pervenire alle conclusioni cui è giunto.
4.2. Entrambi i motivi sono infondati.
4.3.1. Innanzitutto, è evidente che, sia allorquando il giudice d’appello ha ritenuto di prescindere dalla valutazione preliminare dell’eccezione di rito, così come quando ha ritenuto infondate, nel merito, le relative deduzioni, al più avrebbe commesso un errore nel valutarne la portata, dunque avrebbe errato nella valutazione, e non avrebbe commesso un errore di fatto, il che già di per sé renderebbe inammissibili le doglianze in esame.
4.3.2. Aggiungasi che, in entrambi i casi, egli si è pronunciato sul cd. “punto controverso”, applicando ad esso una regola interpretativa che, a prescindere dalla correttezza intrinseca, non è comunque più revocabile in questa sede. Ed anche quest’ultima considerazione rappresenta una ragione, di per sé “autosufficiente” ad escludere, in entrambi i casi, l’esistenza di un errore percettivo nel giudicante.
4.3.3. A tacere di quanto precede, le suddette doglianze non sono fondate.
4.3.3.1. Infatti, innanzitutto il giudice non ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione, ma ha ritenuto superfluo valutarla in quanto infondata nel merito. E questa, ancorché in forma pregiudiziale, rappresenta pur sempre una risposta alla prospettazione di parte.
4.3.3.2. In secondo luogo, e comunque, richiamando quanto detto al paragrafo precedente, l’affermazione contenuta in sentenza, riguardante il diritto del dr. -OMISSIS- a ricoprire, fino al pensionamento, la presidenza della Corte di giustizia di Roma, è stata l’effetto, non di una richiesta formulata da quest’ultimo, quanto piuttosto dell’interpretazione conservativa, in chiave di tutela del lavoratore affetto da disabilità, che il Consiglio di stato ha applicato alle previsioni della Risoluzione del CPGT n.2/2022.
4.3.3.3. Infine, anche a voler ammettere che, con questa interpretazione, quel giudice abbia ampliato il thema decidendum, il relativo debordamento non sarebbe imputabile alla parte appellata, ma, al contrario, come è stato puntualmente rilevato dalla sentenza d’appello, alle questioni rappresentate dallo stesso appellante incidentale, peraltro, formulate, queste sì, per la prima volta in quella fase del giudizio, che sosteneva l’incompatibilità tra un’applicazione temporanea e lo status di magistrato prossimo al pensionamento del suo contraddittore.
Infatti, nel ritenere la discriminatorietà dell’interpretazione restrittiva proposta dall’interventore in danno del giudice disabile, il Consiglio di Stato ha, incidentalmente, affermato che al diritto dell’appellato all’applicazione temporanea dovesse attribuirsi un’estensione temporale corrispondente alla data di collocamento a riposo dell’avente diritto.
Dunque non è esatto affermare che il dr. -OMISSIS- abbia chiesto, per la prima volta in appello, il riconoscimento del suo diritto all’applicazione alla sede di Roma fino al suo pensionamento. Al contrario, questo effetto è disceso dalle argomentazioni opposte dalla controparte alla sentenza di primo grado, le quali hanno indotto il giudice d’appello, che riteneva di doverle disattendere, a conformare il diritto della parte appellata nella ridetta durata temporale, con affermazione che, comprensibilmente, non è condivisa dalla parte ricorrente.
Ciò non di meno, non può addebitarsi alla sentenza gravata di avere omesso di pronunciarsi sulle eccezioni dell’interveniente, a causa di un errore di fatto del giudice; al contrario, è vero piuttosto che quest’ultimo è giunto ad una negativa valutazione delle eccezioni dell’interveniente, all’esito di un percorso argomentato in diritto, oramai coperto dal giudicato.
Il che dequota definitivamente la doglianza in esame.
5. Il terzo motivo di ricorso in revocazione contesta alla sentenza gravata di essere incorsa in ulteriori errori di percezione nella lettura del regolamento del CPGT n.2/2022, malgrado si trattasse di un testo regolativo chiaro e facilmente intellegibile.
Quest’ultimo – sostiene la doglianza in esame – non consentiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza revocanda, né l’applicazione temporanea su funzioni diverse (nel caso di specie quelle di Presidente della Corte tributaria di primo grado, provenendo l’aspirante dalla Presidenza di una Corte tributaria di secondo grado), né tanto meno un’applicazione temporanea di durata superiore ad un anno, essendo peraltro interdetta questa possibilità dal d. lgs. n.545 del 1992, allora vigente.
Un ulteriore errore di fatto consisterebbe nell’avere, quel giudice, ritenuto preclusa la nomina del dr. IE, “ a valle” della sentenza del TAR che aveva annullato il diniego opposto al dr. -OMISSIS-, consentendogli l’assegnazione temporanea alla Presidenza della Corte di primo grado di Roma, ossia il posto cui, solo successivamente, era stato assegnato il dr. IE, malgrado le previsioni della Risoluzione andassero nel senso delle totali autonomia ed indipendenza fra le due procedure, quella di nomina del nuovo presidente, e quella di applicazione del magistrato in condizione di disabilità.
5.1. Il motivo è, per più versi, infondato.
5.1.1. In primo luogo, a tutto concedere, la sentenza revocanda sarebbe incorsa in errore nell’interpretazione del regolamento del CPGT n.2/2022 che, in quanto riferibile ad un atto avente natura normativa, andrebbe pur sempre qualificato quale errore di diritto, e non quale errore di fatto.
5.1.2. Anche a voler trascurare il rilievo che precede, per vero già di per sé assorbente, venendo ai primi due contestati errori, non risulta un abbaglio percettivo del giudice che abbia riguardato il testo della risoluzione, la quale viene correttamente riportata nel suo contenuto nella parte in cui prevede il requisito della “medesima funzione” (punto 1 e punto 3), quale presupposto per l’applicazione.
Quanto alla durata ultrannuale dell’applicazione, il giudice d’appello non cita alcuna norma della risoluzione che la consentirebbe; conseguentemente non può essere incorso in un errore nella lettura di un testo che non ha mai citato.
5.1.3. In entrambi i casi, la sentenza gravata ha piuttosto operato un’interpretazione estensiva del regime regolativo in materia di tutela del disabile, nell’ottica di un’efficace tutela di quest’ultimo, che lo ha condotto ad ampliare la portata delle previsioni della citata Risoluzione. Dunque, a prescindere dalla sua intrinseca condivisibilità, il risultato cui è pervenuto certamente non è l’effetto di un errore nella percezione, il che esclude l’ammissibilità del relativo capo di domanda.
5.1.4. Quanto infine alla ritenuta efficacia espansiva che l’annullamento del diniego all’applicazione del dr. -OMISSIS- avrebbe avuto, pregiudicando la nomina a Presidente della Corte di giustizia tributaria di Roma del dr. IE, essa è, ancora una volta, frutto di una valutazione, in diritto, da parte del giudice d’appello che ha ritenuto che quella decisione, oltre a cancellare dal mondo giuridico il suddetto diniego, avrebbe altresì travolto tutti i successivi atti ad esso conseguenti, compresa la predetta nomina.
Anche in questo caso, pertanto la statuizione rappresenta l’esito di un’interpretazione in diritto, e non la conseguenza di errate percezioni di fatto.
5.1.5. A conferma del tratto giuridico della questione esaminata, milita l’ulteriore constatazione riveniente dalla stessa analisi del motivo dedotto dall’interveniente, che, come detto, criticando la decisione gravata, sosteneva che la nomina del dr. IE fosse del tutto compatibile con l’applicazione a Roma del dr. -OMISSIS-, che comunque lasciava quel posto scoperto, in ragione dell’indipendenza delle due procedure.
Or bene, proprio confutando in diritto quest’ultima affermazione, il Consiglio di Stato è giunto alle affermazioni sopra riportate, il che dimostra, laddove ve ne fosse bisogno, che quel giudice non è incorso in alcun errore percettivo, ma ha proceduto ad una valutazione logico-giuridica delle prospettazioni delle parti del giudizio, ritenendo preferibile quelle articolate dalla parte appellata.
6. Conclusivamente questi motivi inducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, stante la carenza dei presupposti per la sua proposizione.
La particolare complessità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO