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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/07/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 749/25 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
NC IN
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza dell'11.7.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio delle parti, stabilite con la sentenza n. 877/15 di questo Tribunale, con riferimento, in particolare, al contributo di mantenimento Per_ del figlio posto a carico dell'attore ed all'assegnazione alla convenuta della casa familiare.
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) Le parti si danno reciprocamente atto che sono venuti meno i presupposti per l'assegno periodico per il mantenimento del figlio, ormai maggiorenne, e, pertanto, il contributo deve cessare. Le parti precisano, inoltre, che tale Persona_2 cessazione è già avvenuta, per accordo tra le stesse, dal marzo 2024 e che tra di loro non vi sono pendenze a tale titolo.
2)
Conseguentemente, dando atto che il figlio ha lasciato la casa familiare, deve venire meno anche il diritto Persona_2 all'assegnazione della stessa alla sig.ra a far data dal provvedimento di questo Tribunale a modifica delle CP_1 condizioni di divorzio.
3)
La casa familiare, posta in Viareggio, via Duilio, n. 47, la cui proprietà è, nella misura del 50% ciascuno, dei sigg.ri verrà posta in vendita e nelle more, sino alla data del 31.12.2025, sarà abitata, a titolo gratuito, dalla CP_2 sig.ra con espresso obbligo in tal senso da parte del sig. Resta inteso che successivamente a questa data, CP_1 Per_2 seppur le parti saranno ovviamente libere di agire come meglio credono per la tutela dei propri diritti, la sig.ra CP_1 sarà obbligata al pagamento di un canone, ovviamente nella misura del 50% rispetto al totale, da determinarsi in base a quelli che risulteranno vigenti al momento per immobili con quelle caratteristiche.
4)
Spese legali compensate.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e non presenta profili di contrarietà all'interesse del figlio, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale dispone la modifica delle condizioni del divorzio in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio dell'11.7.25
Michele Fornaciari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 749/25 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
NC IN
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza dell'11.7.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio delle parti, stabilite con la sentenza n. 877/15 di questo Tribunale, con riferimento, in particolare, al contributo di mantenimento Per_ del figlio posto a carico dell'attore ed all'assegnazione alla convenuta della casa familiare.
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) Le parti si danno reciprocamente atto che sono venuti meno i presupposti per l'assegno periodico per il mantenimento del figlio, ormai maggiorenne, e, pertanto, il contributo deve cessare. Le parti precisano, inoltre, che tale Persona_2 cessazione è già avvenuta, per accordo tra le stesse, dal marzo 2024 e che tra di loro non vi sono pendenze a tale titolo.
2)
Conseguentemente, dando atto che il figlio ha lasciato la casa familiare, deve venire meno anche il diritto Persona_2 all'assegnazione della stessa alla sig.ra a far data dal provvedimento di questo Tribunale a modifica delle CP_1 condizioni di divorzio.
3)
La casa familiare, posta in Viareggio, via Duilio, n. 47, la cui proprietà è, nella misura del 50% ciascuno, dei sigg.ri verrà posta in vendita e nelle more, sino alla data del 31.12.2025, sarà abitata, a titolo gratuito, dalla CP_2 sig.ra con espresso obbligo in tal senso da parte del sig. Resta inteso che successivamente a questa data, CP_1 Per_2 seppur le parti saranno ovviamente libere di agire come meglio credono per la tutela dei propri diritti, la sig.ra CP_1 sarà obbligata al pagamento di un canone, ovviamente nella misura del 50% rispetto al totale, da determinarsi in base a quelli che risulteranno vigenti al momento per immobili con quelle caratteristiche.
4)
Spese legali compensate.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e non presenta profili di contrarietà all'interesse del figlio, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale dispone la modifica delle condizioni del divorzio in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio dell'11.7.25
Michele Fornaciari