Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
L'azione per la delibazione di sentenza estera di divorzio - come quella per la pronunzia di divorzio, stante il rapporto di "equivalenza giurisdizionale" tra le due azioni - ha natura personalissima, e non è trasmissibile agli eredi, i quali possono continuare a far valere nel processo soltanto quei diritti od obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa eventualmente già dedotti in connessione con la domanda di divorzio, e, quindi, siano già stati acquisiti al suo patrimonio prima della morte. Ciò in quanto il venir meno del potere di azione in conseguenza del decesso dell'unico soggetto legittimato al suo esercizio vale ad escludere il potere di impugnazione - quale facoltà ricompresa nel diritto di azione - in capo al suo successore. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso che la figlia di un soggetto - già coniugato con una cittadina tedesca, che aveva chiesto ad una corte d'appello italiana la delibazione della sentenza del Pretore di Hannover con la quale era stato pronunciato il suo divorzio dalla donna - aveva proposto, desumendo la propria legittimazione processuale dall'essere portatrice di interessi meritevoli di tutela sul piano successorio, avverso la pronuncia della corte adita di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto decesso dell'attore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5261 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. IA Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso l'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO TORTORICI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GT BI AR IRMGARD;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LACORTE DI APPELLO DI PALERMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 205/97 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 12/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/99 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Tortorici che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14 dicembre 1994 FA OR conveniva LE TH AR ER dinanzi alla Corte di Appello di Palermo chiedendo la delibazione della sentenza del Pretore di Hannover in data 18 gennaio - 2 giugno 1994 con la quale era stato pronunciato il divorzio tra le parti.
Nella contumacia della convenuta, con sentenza del 14 febbraio - 12 marzo 1997 la Corte territoriale dichiarava cessata la materia del contendere, essendo rimasto accertato - attraverso una lettera inviata all'Ufficio dalla convenuta, il cui contenuto non era stato contestato dal difensore del OR - che quest' ultimo era deceduto nelle more del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IA OR , figlia dell' attore , nata da un precedente matrimonio, deducendo cinque motivi. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt.110 e 100 c.p.c., si deduce che la ricorrente deve ritenersi legittimata a proseguire il processo, in quanto portatrice di interessi sul piano successorio meritevoli di tutela. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. e 797 c.p.c., si sostiene che con la delibazione della sentenza di divorzio gli effetti sostanziali dello scioglimento del vincolo retroagiscono alla data in cui la sentenza straniera è passata in giudicato, mentre con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere lo scioglimento del matrimonio è fissato al momento del decesso , e si deduce che nella specie una pronuncia siffatta vale a determinare una situazione successoria totalmente difforme da quella derivante dalla sentenza di divorzio e soprattutto da quella voluta dal OR all' atto della proposizione del giudizio di delibazione.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 166 c.p.c. e 87 disp. att. c.p.c., si rileva che la Corte di Appello ha attinto la notizia della morte del OR da una lettera inviata dalla EY direttamente all' Ufficio ed acquisita agli atti in modo del tutto irrituale.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 300 c.p.c., si deduce che la morte della parte costituita può rilevare processualmente solo se dichiarata dal procuratore della medesima.
Con il quinto motivo, denunciando violazione dell' art. 64 della legge 31 maggio 1995 n. 218, si afferma che per effetto dell'entrata in vigore nel corso del giudizio della riforma del diritto internazionale privato la sentenza straniera è divenuta efficace in Italia senza necessità di delibazione.
Il ricorso è inammissibile.
Come risulta dall' esposizione in fatto che precede, IA OR ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di delibazione della pronuncia straniera di divorzio avanzata da FA OR invocando la propria qualità di erede di quest'ultimo. Osserva la Corte che deve essere negata la legittimazione della predetta a ricorrere, atteso che l'azione per la delibazione di sentenza estera di divorzio così come azione per la pronuncia di divorzio, stante il rapporto di "equivalenza giurisdizionale" tra le azioni medesime - ha natura personalissima e non è trasmissbile agli eredi , che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritti o a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa che siano stati eventualmente dedotti in connessione alla domanda di divorzio , e quindi siano già stati acquisiti al suo patrimonio prima della morte (v. sul punto Cass.1981 n. 3129 ; 1977 n. 4327). Nè l'intrasmissibilità all'erede dell'azione in oggetto appare superabile invocando il principio di cui all'art. 110 c.p.c., che detta la regola generale di successione nel processo del successore a titolo universale della parte venuta meno per morte o per altra causa. Ritenuto, invero che scopo di tale disposizione è quello di consentire la successione di un soggetto ad un altro nell'esercizio della medesima azione, così da realizzare la prosecuzione del giudizio, sul presupposto che la successione in universum ius comporta il subingresso non solo nelle sostanziali, ma anche in quelle processuali facenti posizioni giuridiche sostanziali capo al de cuius, appare evidente che il venir meno del potere di azione conseguenza del decesso dell'unico soggetto legittimato al suo esercizio vale ad escludere il potere di impugnazione - quale facoltà ricompresa nel diritto di azione - del suo successore. L'esistenza di precise disposizioni (artt. 127, 270 ult. comma c.c.) in materia di matrimonio e di filiazione concernenti la trasmissibilità dell'azione già pendente in caso di morte dell'attore ai suoi eredi o a determinate categorie di congiunti conferma la non configurabilità nel sistema di un principio generale, desumibile dall'art. 110 c.p.c., di piena trasferibilità agli eredi delle azioni di natura personalissima proposte dal de cuius (v. sul punto, in materia di azione di disconoscimento della paternità, Cass. 1992 n. 9357). Appare infine opportuno rilevare che l'interesse della OR, adombrato nei motivi di ricorso, ad invocare la sentenza straniera onde ottenere effetti favorevoli - ma indiretti e riflessi - in relazione ai propri diritti successori potrà esser fatto valere in via autonoma, dinanzi al giudice competente e con i mezzi consentiti dall'ordinamento.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione Civile, il 3 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999