Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5261
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Sentenza 29 maggio 1999

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L'azione per la delibazione di sentenza estera di divorzio - come quella per la pronunzia di divorzio, stante il rapporto di "equivalenza giurisdizionale" tra le due azioni - ha natura personalissima, e non è trasmissibile agli eredi, i quali possono continuare a far valere nel processo soltanto quei diritti od obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa eventualmente già dedotti in connessione con la domanda di divorzio, e, quindi, siano già stati acquisiti al suo patrimonio prima della morte. Ciò in quanto il venir meno del potere di azione in conseguenza del decesso dell'unico soggetto legittimato al suo esercizio vale ad escludere il potere di impugnazione - quale facoltà ricompresa nel diritto di azione - in capo al suo successore. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso che la figlia di un soggetto - già coniugato con una cittadina tedesca, che aveva chiesto ad una corte d'appello italiana la delibazione della sentenza del Pretore di Hannover con la quale era stato pronunciato il suo divorzio dalla donna - aveva proposto, desumendo la propria legittimazione processuale dall'essere portatrice di interessi meritevoli di tutela sul piano successorio, avverso la pronuncia della corte adita di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto decesso dell'attore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5261
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5261
    Data del deposito : 29 maggio 1999

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