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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/11/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO TO Presidente
Valeria Monti Giudice
EL GL Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2564/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOLDANI ALESSIA;
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BIANCHINI LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e Parte_1 la sig.ra , disponendo che l'Ufficiale dello Stato Civile competente CP_1 provveda alla relativa annotazione nei registri dello stato civile;
2) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocamento degli stessi presso la madre sig.ra , con gestione dei minori come da piano genitoriale di CP_1 gestione allegato e meglio descritto al successivo punto 12); 3) assegnare la casa coniugale sita in Porto Mantovano, via Bersaglieri n. 2/S alla sig.ra , che nulla oppone alla vendita dell'immobile medesimo da parte CP_1 del proprietario sig. ; Parte_1
4) le parti concordano che la Sig.ra entro e non oltre il 31 luglio 2026 dovrà CP_1 reperire adeguata soluzione abitativa per madre e figli ed ivi trasferirsi lasciando mobili e beni non personali;
ciò al solo fine e a condizione che il venda la casa. Pt_1 La Sig.ra dovrà ottenere un appartamento di tipo trilocale sito nel Comune di CP_1 Porto Mantovano o zone limitrofe, composto da due camere da letto, bagno, soggiorno e cucina (anche in ambiente unico), di metratura non inferiore a 70 mq. La sig.ra si farà carico del pagamento del canone di locazione e delle utenze, senza che CP_1 il sig. assuma la veste di garante;
quest'ultimo, tuttavia, si impegna a Pt_1 collaborare nella ricerca dell'immobile idoneo;
5) disporre che, fermo quanto sopra, il sig. dal momento del trasferimento Pt_1 corrisponda alla sig.ra la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per CP_1 ciascun figlio) a titolo di contributo abitativo per i figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età, salvo che alla predetta età non siano economicamente autosufficienti.
6) dirsi tenuto il sig. al versamento in favore della sig.ra della somma di Pt_1 CP_1 euro 15.000,00 a titolo di contributo una tantum, destinato a far fronte alle spese per l'arredo dell'immobile locato e/o per il deposito cauzionale al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, senza ulteriori pretese;
7) le parti concordano in relazione alla circostanza che a decorrere dal mese di novembre 2025 e sino a quando la Sig.ra , unitamente ai figli, non si trasferirà CP_1 in altra abitazione (e quindi al massimo fino alla mensilità di luglio 2026 – data rilascio immobile entro il 31/7/2026, come già indicato al punto d), il Sig. si Pt_1 impegna a versare a favore della madre € 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, sospendendo il contributo al mantenimento della moglie che sarà liquidato con assegno una tantum come di seguito descritto al punto 11).
8) Determinare in favore della sig.ra , nell'interesse dei figli minori, una somma CP_1 quale contributo al mantenimento ordinario di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), soggetto ad adeguamento automatico ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica. Per “mantenimento ordinario” si intendono le spese di vitto, alloggio, vestiario, cura della persona e ogni altra ordinaria necessità non rientrante tra le spese straordinarie, compreso il vestiario e accessori in dotazione ai bambini anche quando staranno con il padre, pertanto la sig.ra doterà i bambini CP_1 del necessario per garantire la pemanenza dal padre.
9) Previsione della ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie al 50% in applicazione del protocollo operativo adottato dal Tribunale Civile di Mantova, come segue: SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante;
farmaci non da banco e tickets sanitari;
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, odontoiatriche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari 2 specialistici erogabili anche dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuate tramite lo stesso;
cure non convenzionali e farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche ed universitarie ed eventuali assicurazioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
corsi previsti nel programma scolastico;
gite scolastiche senza pernottamento e di gruppo estive;
trasporto pubblico, mensa scolastica;
per eventuali ausili e/o strumenti scolastici specifici di supporto ai minori: quanto al minore , fermo Per_1 restando la eventuale possibilità di certificazione ed eventuale sostegno economico pubblico (e nel quale in caso di necessità i genitori attingeranno per spesa superiore a 100,00 euro), previa specifica richiesta del docente ai genitori, in caso di necessità di adozione strumenti o supporti scolastici specifici (ad esempio dispositivi per l'apprendimento, software, strumenti compensativi, ecc.); con riguardo al minore
, già percettore di un assegno a titolo di sussidio, i genitori concordano, che Per_2 per l'acquisto di strumenti specifici a suo favore e di importo pari o superiore a 100,00 euro, di attingere dal conto corrente/deposito intestato al minore . SPESE Per_2 SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche ed universitarie d'istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: A) tempo prolungato, pre –scuola e dopo scuola;
B) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE EXTRASCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: corsi di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro il documento (pezza giustificativa) attestante la spesa con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza nel termine di quindici (15) giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo mail o whatsapp), dovrà manifestare dissenso per iscritto (a mezzo mail o whatsapp) entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso; SPESE PER BABY-SITTER: ferma restando la possibilità di derogare al piano genitoriale previo accordo tra i genitori in relazione alle esigenze lavorative dei genitori e scolastiche dei minori, nel caso di soluzione lavorativa full time della sig.ra
, nei giorni di spettanza della madre e in caso di impossibilità della stessa di CP_1 poter osservare il piano genitoriale in considerazione dell'orario scolastico dei bambini e degli orari lavorativi della madre, il sig. si impegna a corrispondere Pt_1 il 50% del dovuto alla baby sitter che verrà individuata dai genitori per accudire i minori, fatto salvo che in detti orari e giornate i minori possano venire, in assenza della madre, accuditi dal padre, dai nonni paterni o materni o zii. Le comunicazioni tra i genitori potranno avvenire via whatsapp.
10) l'Assegno Unico per entrambi i figli verrà suddiviso al 50%, come per legge, tra i genitori;
11) riconoscere in favore della sig.ra un assegno divorzile di euro 15.000,00, CP_1 che il sig. verserà a seguito della vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Pt_1 Porto Mantovano, via Bersaglieri n. 2/S, e comunque entro il 31 dicembre 2026. Il sig.
3 si impegna a porre l'immobile in vendita non appena la sig.ra avrà Pt_1 CP_1 reperito altra soluzione abitativa;
12) in relazione alla gestione dei figli, richiamare e confermare il piano genitoriale già concordato e approvato in sede di separazione, mantenendo una gestione paritetica (50%) dei minori, si dimette piano genitoriale, fatto salvo diversi e successivi accordi tra le parti, anche in relazione alle esigenze lavorative future (ivi compresa l'eventuale futura occupazione lavorativa della Sig.ra ): CP_1
a) con riguardo alla gestione ordinaria, mantenendo quindi una gestione al 50% dei minori;
nello specifico, tenuto conto delle esigenze lavorative e mediche che riguardano il minore e sulla scorta delle modalità con le quali hanno Persona_3 gestito i minori sino ad oggi la gestione dei minori potrà avvenire come da schema di cui all'allegato doc. 41 e quindi a settimane alterne, il genitore con il quale i minori trascorrono il fine settimana li accompagnerà a scuola il lunedì mattina (e Per_2 terapia presso logopedista) mentre l'altro genitore li andrà a ritirare nel pomeriggio all'uscita da scuola e li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo per poi ritirarli il pomeriggio stesso da scuola e riaccompagnarli a scuola l'indomani ove li andrà a prendere l'altro genitore che a sua volta seguirà lo schema come esposto e così facendo fino al venerdì all'uscita da scuola ove i minori trascorreranno il fine settimana con il genitore con il quale non hanno trascorso il fine settimana precedente;
attraverso detta modalità i minori potranno trascorrere weekend alterni con entrambi i genitori e trascorrere equamente il periodo di visita con ciascuno di loro;
quindi la gestione settimanale avverrà a settimane alterne, con turnazione dettagliata come da piano riprodotto nelle note del 27.10.2025;
b) con riguardo al giorno del compleanno e festa di compleanno i bambini lo trascorreranno ad anni alterni tra i genitori, ad eccezione del diciottesimo anno che sarà festeggiato congiuntamente;
c) con riguardo alle festività/vacanze la gestione potrebbe avvenire come segue: - 2 settimane consecutive in estate (da comunicare entro il 31/5) - Festività di Natale/Capodanno: ad anni alterni una settimana a Natale da un genitore mentre con l'altro trascorreranno il Capodanno, fatte salve eventuali esigenze da concordare comunemente anche per motivi di lavoro - Pasqua e Pasquetta alternati annualmente
- Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: in maniera paritetica e in accordo tra i genitori da concordarsi di volta in volta ed in linea di massima ad anni alterni.
13) i genitori conferiscono reciproca autorizzazione al rilascio passaporti proprio e dei figli;
14) disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, parte ricorrente ha altresì formulato ulteriori domande accessorie.
Parte resistente si è costituita, non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
4 Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio e hanno dunque precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia e possono dunque essere recepite dal Collegio.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in SIRACUSA il 13/09/2014 ed ivi trascritto al numero 243, parte 2, serie S del registro dei relativi atti dell'anno 2014;
2) omologa le ulteriori condizioni concordate dalle parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio della Sezione Civile, il 6.11.2025
La Giudice relatrice
EL GL
Il Presidente
IO TO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO TO Presidente
Valeria Monti Giudice
EL GL Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2564/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOLDANI ALESSIA;
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BIANCHINI LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e Parte_1 la sig.ra , disponendo che l'Ufficiale dello Stato Civile competente CP_1 provveda alla relativa annotazione nei registri dello stato civile;
2) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocamento degli stessi presso la madre sig.ra , con gestione dei minori come da piano genitoriale di CP_1 gestione allegato e meglio descritto al successivo punto 12); 3) assegnare la casa coniugale sita in Porto Mantovano, via Bersaglieri n. 2/S alla sig.ra , che nulla oppone alla vendita dell'immobile medesimo da parte CP_1 del proprietario sig. ; Parte_1
4) le parti concordano che la Sig.ra entro e non oltre il 31 luglio 2026 dovrà CP_1 reperire adeguata soluzione abitativa per madre e figli ed ivi trasferirsi lasciando mobili e beni non personali;
ciò al solo fine e a condizione che il venda la casa. Pt_1 La Sig.ra dovrà ottenere un appartamento di tipo trilocale sito nel Comune di CP_1 Porto Mantovano o zone limitrofe, composto da due camere da letto, bagno, soggiorno e cucina (anche in ambiente unico), di metratura non inferiore a 70 mq. La sig.ra si farà carico del pagamento del canone di locazione e delle utenze, senza che CP_1 il sig. assuma la veste di garante;
quest'ultimo, tuttavia, si impegna a Pt_1 collaborare nella ricerca dell'immobile idoneo;
5) disporre che, fermo quanto sopra, il sig. dal momento del trasferimento Pt_1 corrisponda alla sig.ra la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per CP_1 ciascun figlio) a titolo di contributo abitativo per i figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età, salvo che alla predetta età non siano economicamente autosufficienti.
6) dirsi tenuto il sig. al versamento in favore della sig.ra della somma di Pt_1 CP_1 euro 15.000,00 a titolo di contributo una tantum, destinato a far fronte alle spese per l'arredo dell'immobile locato e/o per il deposito cauzionale al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, senza ulteriori pretese;
7) le parti concordano in relazione alla circostanza che a decorrere dal mese di novembre 2025 e sino a quando la Sig.ra , unitamente ai figli, non si trasferirà CP_1 in altra abitazione (e quindi al massimo fino alla mensilità di luglio 2026 – data rilascio immobile entro il 31/7/2026, come già indicato al punto d), il Sig. si Pt_1 impegna a versare a favore della madre € 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, sospendendo il contributo al mantenimento della moglie che sarà liquidato con assegno una tantum come di seguito descritto al punto 11).
8) Determinare in favore della sig.ra , nell'interesse dei figli minori, una somma CP_1 quale contributo al mantenimento ordinario di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), soggetto ad adeguamento automatico ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica. Per “mantenimento ordinario” si intendono le spese di vitto, alloggio, vestiario, cura della persona e ogni altra ordinaria necessità non rientrante tra le spese straordinarie, compreso il vestiario e accessori in dotazione ai bambini anche quando staranno con il padre, pertanto la sig.ra doterà i bambini CP_1 del necessario per garantire la pemanenza dal padre.
9) Previsione della ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie al 50% in applicazione del protocollo operativo adottato dal Tribunale Civile di Mantova, come segue: SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante;
farmaci non da banco e tickets sanitari;
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, odontoiatriche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari 2 specialistici erogabili anche dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuate tramite lo stesso;
cure non convenzionali e farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche ed universitarie ed eventuali assicurazioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
corsi previsti nel programma scolastico;
gite scolastiche senza pernottamento e di gruppo estive;
trasporto pubblico, mensa scolastica;
per eventuali ausili e/o strumenti scolastici specifici di supporto ai minori: quanto al minore , fermo Per_1 restando la eventuale possibilità di certificazione ed eventuale sostegno economico pubblico (e nel quale in caso di necessità i genitori attingeranno per spesa superiore a 100,00 euro), previa specifica richiesta del docente ai genitori, in caso di necessità di adozione strumenti o supporti scolastici specifici (ad esempio dispositivi per l'apprendimento, software, strumenti compensativi, ecc.); con riguardo al minore
, già percettore di un assegno a titolo di sussidio, i genitori concordano, che Per_2 per l'acquisto di strumenti specifici a suo favore e di importo pari o superiore a 100,00 euro, di attingere dal conto corrente/deposito intestato al minore . SPESE Per_2 SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche ed universitarie d'istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: A) tempo prolungato, pre –scuola e dopo scuola;
B) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE EXTRASCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: corsi di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro il documento (pezza giustificativa) attestante la spesa con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza nel termine di quindici (15) giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo mail o whatsapp), dovrà manifestare dissenso per iscritto (a mezzo mail o whatsapp) entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso; SPESE PER BABY-SITTER: ferma restando la possibilità di derogare al piano genitoriale previo accordo tra i genitori in relazione alle esigenze lavorative dei genitori e scolastiche dei minori, nel caso di soluzione lavorativa full time della sig.ra
, nei giorni di spettanza della madre e in caso di impossibilità della stessa di CP_1 poter osservare il piano genitoriale in considerazione dell'orario scolastico dei bambini e degli orari lavorativi della madre, il sig. si impegna a corrispondere Pt_1 il 50% del dovuto alla baby sitter che verrà individuata dai genitori per accudire i minori, fatto salvo che in detti orari e giornate i minori possano venire, in assenza della madre, accuditi dal padre, dai nonni paterni o materni o zii. Le comunicazioni tra i genitori potranno avvenire via whatsapp.
10) l'Assegno Unico per entrambi i figli verrà suddiviso al 50%, come per legge, tra i genitori;
11) riconoscere in favore della sig.ra un assegno divorzile di euro 15.000,00, CP_1 che il sig. verserà a seguito della vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Pt_1 Porto Mantovano, via Bersaglieri n. 2/S, e comunque entro il 31 dicembre 2026. Il sig.
3 si impegna a porre l'immobile in vendita non appena la sig.ra avrà Pt_1 CP_1 reperito altra soluzione abitativa;
12) in relazione alla gestione dei figli, richiamare e confermare il piano genitoriale già concordato e approvato in sede di separazione, mantenendo una gestione paritetica (50%) dei minori, si dimette piano genitoriale, fatto salvo diversi e successivi accordi tra le parti, anche in relazione alle esigenze lavorative future (ivi compresa l'eventuale futura occupazione lavorativa della Sig.ra ): CP_1
a) con riguardo alla gestione ordinaria, mantenendo quindi una gestione al 50% dei minori;
nello specifico, tenuto conto delle esigenze lavorative e mediche che riguardano il minore e sulla scorta delle modalità con le quali hanno Persona_3 gestito i minori sino ad oggi la gestione dei minori potrà avvenire come da schema di cui all'allegato doc. 41 e quindi a settimane alterne, il genitore con il quale i minori trascorrono il fine settimana li accompagnerà a scuola il lunedì mattina (e Per_2 terapia presso logopedista) mentre l'altro genitore li andrà a ritirare nel pomeriggio all'uscita da scuola e li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo per poi ritirarli il pomeriggio stesso da scuola e riaccompagnarli a scuola l'indomani ove li andrà a prendere l'altro genitore che a sua volta seguirà lo schema come esposto e così facendo fino al venerdì all'uscita da scuola ove i minori trascorreranno il fine settimana con il genitore con il quale non hanno trascorso il fine settimana precedente;
attraverso detta modalità i minori potranno trascorrere weekend alterni con entrambi i genitori e trascorrere equamente il periodo di visita con ciascuno di loro;
quindi la gestione settimanale avverrà a settimane alterne, con turnazione dettagliata come da piano riprodotto nelle note del 27.10.2025;
b) con riguardo al giorno del compleanno e festa di compleanno i bambini lo trascorreranno ad anni alterni tra i genitori, ad eccezione del diciottesimo anno che sarà festeggiato congiuntamente;
c) con riguardo alle festività/vacanze la gestione potrebbe avvenire come segue: - 2 settimane consecutive in estate (da comunicare entro il 31/5) - Festività di Natale/Capodanno: ad anni alterni una settimana a Natale da un genitore mentre con l'altro trascorreranno il Capodanno, fatte salve eventuali esigenze da concordare comunemente anche per motivi di lavoro - Pasqua e Pasquetta alternati annualmente
- Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: in maniera paritetica e in accordo tra i genitori da concordarsi di volta in volta ed in linea di massima ad anni alterni.
13) i genitori conferiscono reciproca autorizzazione al rilascio passaporti proprio e dei figli;
14) disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, parte ricorrente ha altresì formulato ulteriori domande accessorie.
Parte resistente si è costituita, non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
4 Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio e hanno dunque precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia e possono dunque essere recepite dal Collegio.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in SIRACUSA il 13/09/2014 ed ivi trascritto al numero 243, parte 2, serie S del registro dei relativi atti dell'anno 2014;
2) omologa le ulteriori condizioni concordate dalle parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio della Sezione Civile, il 6.11.2025
La Giudice relatrice
EL GL
Il Presidente
IO TO
5