Articolo 3 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1291
Articolo 2
Versione
8 gennaio 1956
Art. 3.
Alla suddetta spesa di lire 750.000.000, da iscriversi nel bilancio del Ministero del tesoro, sara' fatto fronte mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 535 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1955-56.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 gennaio 1956