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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4567/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8388/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, IV
Sez. Civile, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1753/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 07.02.2025, pendente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1
medesima;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giancarlo Mansi, in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 C.F._3
Gian Antonio Maggio e Danilo Aita, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello APPELLATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “… si riporta all'appello, alla documentazione in atti e chiede
l'accoglimento di ogni deduzione e richiesta già espressa, nel contestuale rigetto delle avverse difese. Ribadisce le conclusioni già rassegnate, da intendersi qui riportate, e chiede che la causa venga decisa, …; per l'appellata : “… si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste per Controparte_1
il rigetto della domanda attrice in quanto infondata e immotivata ….”. per l'appellata : “L'esponente si riporta a quanto dedotto e chiesto nei Controparte_2
precedenti atti e ribadisce le proprie conclusioni come da foglio già depositato telematicamente in data 22 febbraio 2022, senza accettare il contraddittorio su domande eccezioni nuove formulate da controparte e chiedendo l'espunzione dei nuovi documenti prodotti ex adverso in violazione delle disposizioni di legge e senza autorizzazione da parte del Giudice. Conclusioni che di seguito, comunque, si ritrascrivono…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso ex art.
342 c.p.c. e/o ex art. 348bis c.p.c.; dichiarare inammissibile, ex art. 345, comma 3
c.p.c., la produzione documentale avversa (contrassegnata in atto di citazione in appello, al documento n. 4 “copia querela con allegati certificati medici” e
l'ulteriore documentazione nuova prodotta sempre dall'appellante), e per l'effetto disporre l'espunzione dei documenti dal fascicolo. In via principale rigettare tutte le domande e le istanze avverse in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi ed eccezioni dedotti in atti;
In ogni caso con condanna di parte appellante all'integrale refusione delle spese di lite di secondo grado, anche ex art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1.
Con citazione in riassunzione notificata il15.01.2016, conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli (a seguito di pronuncia di incompetenza per valore del
Giudice di Pace di Napoli), e esponendo di aver Controparte_1 Controparte_2
acquistato il 25.05.2001 il locale a piano terra in p.tta Settembrini n. 11, facente parte del Condominio del;
di aver effettuato lavori di Controparte_3
ripristino del detto locale - peraltro urgenti dato lo stato di abbandono dello stesso - adibendolo a garage per uso privato, con l'osservanza di ogni prescrizione richiesta dalla legge;
le veniva rilasciato passo carrabile n. 17 de1 27.09.02; da quell'epoca e, quindi, per oltre l0 anni di tempo, le convenute condomine, proprietarie di Co appartamenti nel detto civico - quello della prima parzialmente sovrastante il detto garage - ed in occasione di alcune periodiche riunioni condominiali, "a singhiozzo" riproponevano l'inesistente problema “dell'ingrandimento della porta di accesso del locale al piano terra di proprietà dell'Avv. modificando la facciata esterna"; il Pt_1
lamentato ingrandimento era inesistente giacché essa istante si era limitata a riattare il locale, sostituendo, fra l'altro, la fatiscente porta d'ingresso con altra blindata, osservando colore e tipologia di altra porta già installata al piano terra,; tale argomento, discusso puntualmente, in innumerevoli assemblee, anche al di fuori dei punti all'ordine del giorno, era stato sempre archiviato, non avendo commesso alcun illecito, men che meno "ingrandito la polta di accesso" al suo locale;
la convenuta aveva illegittimamente installato al di sopra della porta del detto garage ed CP_1
all'interno del cortile, in entrambi i casi adagiandoli sulle pareti condominiali, due enormi motori per l'aria condizionata, in aperta violazione al regolamento condominiale, e, a seguito di delibera dell'assemblea che la diffidava alla rimozione dei motori, aveva provveduto a tanto;
l'altra convenuta, , dal canto suo, Controparte_2
aveva probabilmente trasformato il lastrico solare di sua proprietà in terrazzo, ivi realizzando, altresì, un locale ben visibile dalla strada in luogo di un sottotetto non visibile dalla strada;
da ultimo l'argomento "vano garage" era stato riproposto dalla convenuta con raccomandata del 14.07.14 all'amministratore del CP_1 condominio, con cui si chiedeva lo slittamento dell'assise dcl 23.07.14 ed in cui testualmente la medesima scriveva: "inoltre le faccio presente che all'ordine del giorno mancano molte richieste fatte con lettera raccomandata da parte del dott.
e dell'arch. di cui porto qui di seguito integralmente Parte_2 Controparte_2
come sottoscritto dagli stessi:....omissis.....b. l'ingrandimento della porta di accesso del locale al piano terra di proprietà dell'Avv. modificando la facciata Pt_1
esterna"; di aver diritto al risarcimento degli evidenti danni derivati da tale contegno persecutorio, consistente nella cocciuta volontà di proporre un argomento già più volte in precedenza evidenziato, discusso ed archiviato poiché insussistente, frutto, quindi solo di malevoli ricordi o suggestioni;
tali solleciti erano da considerarsi illeciti, non potendo in alcun modo giustificarsi il ripetersi a distanza di più di dieci anni della medesima inesistente problematica, il tutto nella più sprezzante preterizione di una specifica richiesta di verifica di un eventuale abuso mai perpetrato da essa istante, nondimeno costretta a difendersi dal perdurare, ottuso e fastidioso, di vessanti richieste di chiarimenti e verifiche di un inesistente illecito;
la detta situazione, poi, era da considerarsi particolarmente odiosa quanto meno in relazione all'evenienza che essa istante, proprio per il decorrere notevole del tempo, abbia potuto smarrire la prova documentale dell'inesistenza del presunto abuso addebitatole;
tali tracotanti e continue richieste di verificare un abuso che non esisteva avevano ingenerato in essa istante un notevole stato di agitazione emotiva e forte stress, essenzialmente per la necessità di difendersi al cospetto dell'amministratore e dei vari condomini presenti, ed anzi uno stato di vera e propria sofferenza, connessa in ispecie al disdoro ed alla mortificazione di vedersi additare come inadempiente, pur essendo ella sempre attenta ad onorare i propri doveri, peraltro confacente alla sua immagine professionale di avvocato;
di aver diritto, per il ripetuto contegno illecito descritto, al risarcimento dei danni ex artt. 2043 c.c.,2059
c.c.,2 e 32 Cost., danni da commisurarsi, in particolare, alla reiterazione a distanza di tempo di una verifica già effettuata ed al connesso disturbo per essere stata costretta tutte le innumerevoli volte, a giustificazioni ripetute nel tempo, con la relativa ansia di non ritrovare i necessari documenti;
aveva subito per effetto del contegno illecito avverso un complessivo danno non patrimoniale costituito da danno alla vita di relazione, danno esistenziale (inteso come compromissione riferita alla sfera personale del soggetto e determinante la forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non reddituali, realizzatrici della personalità tutelata dall'art. 2 Cost., quali le attività familiari, sociali, di svago, cultuali o di riposo), danno morale (dato dall'insieme di talune sofferenze psichiche, quali stati di rabbia, turbamento, preoccupazione ed angoscia) danno alla reputazione ed all'immagine sia personali che professionali;
l'entità dei danni da liquidarsi ex art. 1226 c.c. poteva quantificarsi allo stato in una somma non superiore a € 5.000,00 per ciascuna convenuta, inclusiva degli accessori di legge.
Tanto rappresentato, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “affermare la responsabilità delle singole convenute in ordine alla causazione dei danni qui denunciati e lamentati, segnatamente ex art. 2043 e 2059
c.c.,2 e 32 Cost.; per l'effetto condannare ciascuna di esse al risarcimento di essi danni in favore dell' istante, con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali fino al presente atto, il tutto, per ciascuna, nei limiti della somma di€
5.000,00, oltre interessi legali successivi, fino al soddisfo…”.
Si costituivano e , che resistevano e chiedevano il Controparte_1 Controparte_2
rigetto delle proposte domande.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e depositate le relative memorie, venivano escussi due testi.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del
24.09.2019 per la discussone orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Alla disposta udienza del 24.09.2019 la controversia veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la sentenza in epigrafe, con quale il Tribunale così statuiva:
“rigetta la domanda attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida: a) per
in euro 405,00 per studio controversia, euro 405,00 per fase Controparte_1 introduttiva, euro 480,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, euro 810,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e
CPA come per legge;
b) per in euro 450,00 per studio controversia, Controparte_2
euro 405,00 per fase introduttiva, euro 480,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, euro 810,00 per fase decisionale ,oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda di responsabilità aggravata”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata e notificata il 24.09.2019, con citazione notificata in data 18.10.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 23.10.2019 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si chiede, …, che: … venga affermata la responsabilità delle due controparti in ordine alla causazione dei danni denunciati e lamentati in causa, segnatamente ex artt. 2043
e 2059 c.c., 2 e 32 Cost.; 2. Per l'effetto ciascuna di esse venga condannata al risarcimento di tali danni in favore dell'istante, con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali fino al presente atto, il tutto, per ciascuna, nei limiti della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali successivi, fino al soddisfo;
3. Con ulteriore e pedissequa condanna delle appellate in favore del predetto istante delle spese del doppio grado, previa riforma della condanna pronunciata a riguardo in prime cure;
4. In linea subordinata disporre il riesame dei testi e Testimone_1
sui capi di prova articolati dall'attuale appellante in primo Testimone_2
grado, quanto meno nella ridotta ammissione sui capi d), e), f), g) ed h) di cui al primo provvedimento ammissivo del 18.09.17 della dott.ssa , nonché, Persona_1
sempre in via gradata, escutere la dott.ssa a conferma dei certificati Persona_2
acclusi all'allegata querela e cioè sui seguenti capi “vero è che l'appellante
[...]
è stata presa in cura presso essa teste da oltre dieci anni per sindrome Parte_1
ansiosa depressiva sorta in reazione ad episodi vessatori e di stalking indotti da
”; “vero che la detta patologia si riacutizzò a luglio ed ancor di più Controparte_1 nel settembre del 2019 per rinnovati comportamenti dello stesso tipo della
”. Parte_3
Si costituivano e che contestavano il gravame Controparte_4 Controparte_2
chiedendone il rigetto nonché la condanna di parte appellante anche ex art. 96 c.p.c.
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 21.02.2020, veniva rinviata al 01.03.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo;
all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 07.02.2025, la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 27.3.2025
depositava comparsa conclusionale l'8.4.2025 e memoria di replica il Controparte_2
28.4.2025.
depositava comparsa conclusionale l'11.2.2025. Controparte_4
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“Nel merito, l'istante, con l'atto introduttivo, ha dedotto di avere acquistato in data
25.05.2001 il locale sito al piano terra in p.tta Settembrini n. 11, adibendolo a garage per uso privato.
Da quel momento le convenute, proprietarie di appartamenti nello stabile in questione, ed in occasione di periodiche riunioni condominiali, hanno proposto la questione inerente ad “ingrandimento della porta di accesso del locale al piano terra di proprietà dell'istante con modifica della facciata esterna”. Ad avviso dell'attrice, il lamentato ingrandimento è inesistente, ma l'argomento, discusso puntualmente in innumerevoli assemblee, anche al di fuori dei punti all'ordine del giorno, è stato altrettanto puntualmente e pedissequamente archiviato dal consesso condominiale.
La tesi della modifica non consentita del vano garage è stata riproposta da
[...]
con raccomandata della 14.07.2014, diretta all'amministratore del CP_1
condominio, missiva con cui si chiedeva un rinvio della riunione assembleare del
23.07.14. L'istante ha quindi dedotto che le continue “richieste di verificare un abuso che non c'è hanno generato ed ingenerano nell'istante un notevole stato di agitazione emotiva e for-te stress essenzialmente per la necessità di difendersi al cospetto dell'amministratore e dei vari condomini presenti, ed anzi uno stato di vera
e propria sofferenza, connessa in specie al disdoro ed alla mortificazione di vedersi additare come inadempiente, pur essendo ella sempre attenta ad onorare i propri doveri con particolare scrupolo, peraltro confacente alla sua immagine professionale di avvocato e dunque di richiedente la legalità” (cfr. pag. 3 della citazione).
Per doverosa completezza va detto che l'atto di riassunzione appare leggermente diverso dalla citazione innanzi al Gdp, ma le ritenute non rilevanti differenze esistenti (alcune meramente lessicali ed altre comunque non influenti ai fini del giudizio: subito infra), inducono il Tribunale a procedere oltre.
Ciò posto, ad avviso di parte attrice, i cennati comportamenti, reiterati nel tempo, hanno cagionato danno non patrimoniale all'istante.
Si sono costituite in giudizio le convenute, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
Dunque, questione che occorre esaminare in questa sede è la risarcibilità o meno del danno non patrimoniale così come prospettato dall'attrice.
Va subito chiarito come non potranno in alcun modo essere valutate né le circostanze successivamente dedotte né quelle inerenti altri giudizi. Ciò posto, va detto che “il danno non patrimoniale” è determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e la sua risarcibilità presuppone che si dia rilievo alla relazione tra il bene leso e l'esercizio di un'attività desti-nata a [...] non un bisogno economico, quanto la realizzazione di diritti inviolabili della persona stessa. I giudici di legittimità, ad esempio, hanno sostenuto che
“l'assenza di un danno biologi-co documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni” (nella specie, la S.C. ha con-fermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente alle immissioni sonore e luminose pro-venienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il pe- riodo estivo) (Cassazione civile sez. un., 01/02/2017, n.2611).
Si è quindi ancorata la possibilità di configurare un risarcimento all'effettiva lesione di diritti costituzionalmente garantiti o comunque tutelati da altre norme.
La suprema Corte, infatti, ha altresì sostenuto che non sono meritevoli di tutela risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunto ed ansie concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana e che ogni persona, inserita nel contesto sociale, deve accettare in ragione di un grado minimo di tolleranza (Cass. civ. Sez. III, 08/02/2019, n. 3720).
Si è ancora ad esempio stabilito che non costituiscono danni autonomamente risarcibili, i riflessi negativi, sulla sfera soggettiva dell'interessato, della sospensione dei lavori e della successiva revoca della concessione edilizia in conseguenza dell'erroneo contenuto della certificazione notarile attestante l'assenza di asservimenti apposti al terreno oggetto di donazione;
di talché non assumono rilievo in tal senso il dispiacere per le perdite di tempo dovute alle pratiche amministrative e giudiziarie connesse alla revoca della con-cessione ed i disagi connessi ad una situazione personale strettamente legata all'aspettativa di poter usufruire, quanto prima, dell'immobile. Tali profili, invero, lungi dal configurare un danno biologico
(ovvero la lesione di diritti inviolabili della persona, tutelati dalla Costituzione), assurgono alla categoria dei meri fastidi pacificamente non risarcibili (Cass. civ.
Sez. II, 21/05/2018, n. 12518).
Già tali considerazioni si reputano dirimenti posto che le iniziative intraprese, per come allegate, si pongono al più come disagi causati dalle iniziative delle convenute, ma nulla di maggiormente specifico e rilevante. Inoltre, quale autonomo motivo di reiezione, neppure si ravvisa dimostrazione univoca di una grave lesione dei diritti fondamentali dell'istante o comunque di quelli tutelati da specifiche norme.
Vi è però di più. Si è già detto come sia possibile analizzare unicamente i comportamenti tempestiva-mente dedotti. Ebbene, l'attrice ha allegato che:
per oltre 10 anni di tempo, le convenute “…in occasione di alcune periodiche riunioni condominiali, "a singhiozzo" ripropongono l'inesistente problema
"dell'ingrandimento della porta di accesso del locale al piano terra di proprietà dell'Avv. modificando la facciata esterna”; l'argomento, discusso Pt_1
puntualmente in innumerevoli assemblee, anche al di fuori dei punti all'ordine del giorno, è stato altrettanto puntualmente e pedissequa-mente archiviato…; la tesi dell'ampliamento del "vano garage"… è stata riproposta dalla convenuta CP_1
con raccomandata del 14.07.14 all'amministratore del condominio, con cui si chiede lo slittamento dell'assise del 23.07.14 ed in cui la medesima ha scritto: “inoltre le faccio presente che all'ordine del giorno mancano molte ri-chieste fatte con lettera raccomandata da parte del dott. e dell'arch. di cui Parte_2 Controparte_2
porto qui di seguito integralmente come sotto-scritto dagli stessi:.....b.
l'ingrandimento della porta di accesso del locale al piano terra di proprietà dell'Avv. modificando la facciata esterna…”. L'istante ha poi allegato un Pt_1
comportamento delle convenute inerenti alle loro rispettive proprietà che alcuna rilevanza può assumere nel presente giudizio. Ora, nella specie, ad avviso del
Tribunale, le iniziative intraprese dalle convenute, anche a volerne ritenere plurime e pressanti, si opinano comunque lecite.
In altre parole, si opina che l'attrice non possa ottenere un risarcimento per le richieste, anche ripetute, ma che non si estrinsecano in un comportamento contra legem, e che non denotano in maniera specifica intento persecutorio, ma esprimono la volontà di far valere un prospettato diritto, a prescindere dalla sua effettiva esistenza. Pertanto, per tutti i riferiti motivi, complessivamente ed autonomamente considerati, la domanda va rigettata. Non occorre pertanto esaminare alcuna altra questione (ad esempio quella inerente all'effettiva dimostrazione di un danno). Ed infatti, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretati- vo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospetti-va aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; cfr. anche Cass. civ. Sez. Unite, 08-
05-2014, n. 9936). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.”.
§ 4.
Con il primo motivo, parte appellante censura la gravata sentenza laddove afferma:
"già tali considerazioni si reputano dirimenti posto che le iniziative intraprese, per come allegate, si pongono al di più come disagi causati dalle iniziative delle convenute, ma nulla di maggiormente specifico e rilevante", assumendo, invece, che le iniziative intraprese dalle convenute, per come allegate, costituiscono condotte di molestie reiterate ed idonee a cagionare un perdurante e grave stato di ansia, che non richiede l'accertamento di uno stato patologico ingenerato nella vittima dalla condotta dell'agente; assume che sussistono gli elementi oggettivi del delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., che consta di condotte reiterate che si verifichino in tempi e contesti differenti, violente o minacciose tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale e da provocare nella stessa un perdurante e grave stato di ansia;
le minacce o molestie vanno intese come
"manifestazioni seriali" non necessariamente violente ma comunque palesemente sgradite in quanto violative della dignità della persona offesa e creative di un clima non soltanto intimidatorio ma anche ostile ed offensivo.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce "inoltre, quale autonomo motivo di reiezione, neppure si ravvisa dimostrazione univoca di una grave lesione dei diritti fondamentali dell'istante o comunque di quelli tutelati da specifiche norme", deducendo che l'elemento della gravità della lesione non è richiesto da nessuna norma di legge né dall'art. 612 bis c.p.; ritiene che gli elementi probatori forniti in giudizio non sono né equivoci né tali da escludere la sussistenza della prospettata lesione, grave o non grave che essa sia, tanto è vero che lo stesso Tribunale afferma che per oltre 10 anni ed in occasione di periodiche riunioni condominiali le controparti ripropongono il problema in questione pur puntualmente archiviato;
che oltre ai plurimi documenti agli atti (convocazioni di assemblee con relativi ordini del giorno, verbali di assemblee, scritti all'amministratore), vi è la prova testimoniale, posto che i testi e Tes_1 Tes_2
hanno confermato che i fatti addebitati alle controparti si sono ripetuti per oltre un decennio;
invero, il teste ha riferito:"...posso dire che venne posta in Tes_2
discussione la questione del prospetto allargamento della porta e l'amministratore evidenziò la non necessità di trattare sempre il medesimo argomento.... Ricordo che fu un architetto, di sesso femminile con capelli castani" (la : n.d.r.), mentre il CP_2
teste ha confermato, fra l'altro, il capo g) della citazione, ovvero che essa Tes_1
istante: "ha dunque riportato eminenti ed evidenti danni per effetto del contegno persecutorio delle convenute, costantemente ed instancabilmente votate ad infierire contro l'istante..."; che sussiste pertanto, la prova dei dedotti illeciti nonché dei danni consistiti in turbamenti ansiosi, stati di rabbia, pianti, abulie;
che il reato di stalking si estende anche a quelle condizioni di prossimità di vita tipiche dei rapporti di vicinato nell'ambito di un condominio e la condotta consiste nel minacciare o molestare reiteratamente la vittima;
che la nozione di molestia si identifica in un particolare effetto che la condotta dell'agente ha prodotto nella psiche della vittima e dunque l'evento può essere cagionato in qualsiasi modo;
le iniziative intraprese dalle convenute, effettivamente plurime e pressanti, sono illecite e caratterizzate da specifico intento persecutorio, e senz'altro non finalizzate a far valere un prospettato diritto, anche perché del tutto inesistente;
che peraltro, la è architetto e quindi CP_2
in grado di valutare la pretestuosità delle sue assertive circa inesistenti ampliamenti strutturali, mentre la non solo è geometra ma svolge per di più mansioni di CP_1 controllo statico dei palazzi giudiziari di Napoli, per cui avrebbe dovuto del tutto astenersi da quell'avventurosa azione di danno temuto con conclusasi con l'ordinanza di rigetto n. 2447/15.
Parte appellante chiede, inoltre, il riesame dei testi e su tutto il Tes_2 Tes_1
capitolato di prova così come ammesso dall'istruttore precedente e nel produrre attestazioni cliniche della dr.ssa attestanti la datata compromissione Persona_2
dello stato di salute psichico, chiede che venga escussa al riguardo come teste.
Ancora, l'appellante deduce la verificazione di due recenti episodi, criticando la decisione del Tribunale di non ammetterne la prova ritenendoli fatti sopravvenuti, evidenziando che gli stessi non erano deducibili in precedenza e che la prova dei medesimi avrebbe corroborato la dimostrazione sia dell'illecito che del danno. Si tratta dei seguenti episodi: in una mattinata della fine del luglio scorso essa appellante si imbatteva in due giovani sconosciuti che effettuavano misurazioni al palazzo, alla porta del proprio garage e scattavano foto e alla domanda circa il loro committente, i predetti dichiaravano di essere stati incaricati "dall'arch. ; di aver incontrato CP_1
in data 09.09 u.s. l'avv. , anch'egli condomino che, oltre a riferire di CP_5
accanimenti anche contro di lui e di accaniti racconti della sulla vicenda CP_1
garage, mostrava ad essa istante e poi le inoltrava via whatsapp le foto inviategli dalla
, effigianti il garage, incorniciato da due linee rosse, come da stampa già CP_1
prodotta in primo grado e di tali episodi aveva presentata il 17.09.19 denuncia- querela, allegata al gravame.
Con il terzo motivo, parte appellante sostiene l'illogicità della impugnata sentenza laddove afferma che non vi è prova di un danno grave e, prima ancora, che vi è invece, prova di meri disagi, per poi postulare la liceità dei contegni delle odierne appellate;
sostiene che in ogni caso non è dato comprendere perché le iniziative delle convenute, pur plurime e pressanti, sarebbero comunque lecite;
che in ogni caso, contegni leciti ma allo stesso tempo plurimi e pressanti, sarebbero giustificati dall'esercizio di un diritto non esistente;
il Tribunale doveva ritenere che un diritto che trova giudiziali sconfessioni - si consideri a tal ultimo riguardo il giudicato sulla inesistenza dell'ingrandimento della porta del garage come da prodotta ordinanza del
Tribunale di Napoli, r.g. n. 2447/15, mai impugnata dalla - e un argomento CP_1
che venga escluso ripetutamente da discussioni di assemblee condominiali perché già acclarato ed archiviato, indicano la volontà di infierire essa istante, accusata per oltre un decennio di abusi ed illeciti mai commessi;
non può che essere espressione di un intento persecutorio ammannire a cadenze temporali ripetute la pretestuosa bugia che taluno abbia compiuto abusi edilizi e violazioni condominiali.
§ 5.
I motivi di appello, da esaminare congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
In virtù della ragione più liquida, la Corte osserva che parte appellante non ha fornito prova del chiesto danno alla vita di relazione, del danno esistenziale, morale, alla reputazione e all'immagine, lamentati quali conseguenza delle condotte, ritenute illecite, addebitate alle odierni appellate. Come noto, il danno non patrimoniale di cui s'invoca il risarcimento non può essere in re ipsa, tenuto conto che il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché il danno deve essere, anzitutto, allegato e, quindi, provato, anche con presunzioni. A tal fine è, tuttavia, necessaria un'allegazione circostanziata, che riferisce fatti specifici ed espliciti il peggioramento qualitativo della vita lamentato, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto (cfr., tra le tante, Cass. n. 12143/2016; Cass. n.
28742/2018; Cass. n. 33276/2023; Cass. n. 25420/2017; Cass. n. 31537/2018; Cass.
n. 6589/2023). Negli atti difensivi di primo grado, che constano esclusivamente nell'atto introduttivo, ove la ha articolato altresì le prove testimoniali, si fa Pt_1
riferimento esclusivo a uno stato di agitazione emotiva e forte stress, ad uno stato di sofferenza connessa alla mortificazione di vedersi additare come inadempiente non confacente alla immagine di avvocato, quale è la professione espletata dalla medesima insomma, negli atti difetta l'allegazione di specifiche circostanze Pt_1
palesanti le condizioni di sofferenza, atte dunque a dimostrare l'alterazione delle proprie abitudini di vita quotidiane nell'ambito familiare, sociale, ovvero lavorativo, a causa del lamentato stato di agitazione emotiva e forte stress. Ne consegue che la medesima prova testimoniale articolata dalla della quale in tale grado chiede Pt_1
l'ammissione, è irrilevante al fine di dimostrare la fondatezza dell'esperita azione risarcitoria.
Tantomeno, la ha fornito prova di aver subito un danno biologico connesso alle Pt_1
censurare condotte persecutorie delle odierne appellate, non potendo essere ammessi i certificati medici prodotti per la prima volta nel presente grado in spregio al disposto di cui all'art. 345, co. 3, c.p.c., il quale ammette, in via eccezionale rispetto al divieto di nova indicato al primo comma, produzione dei documenti in appello ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado. Si tratta di due certificati, l'uno del 24.8.2019 e l'altro del 10.09.2019; nel primo si legge, in particolare, che la è affetta da “sindrome ansiosa – depressiva su base reattiva e Pt_1
recidivante” da stolking ad opera di una condomina, che è in terapia da oltre 10 anni per simili episodi, che la patologia si è riacutizzata a luglio scorso con manifestazioni neurovegetative di tipo medio – grave con insonnia, tachicardia, sudorazione;
l'altro certificato pure referta una riacutizzazione dello stato d'ansia depressivo per un ennesimo episodio di stolking.
Trattasi, dunque, di documentazione, ove referta “sindrome ansiosa – depressiva su base reattiva e recidivante” da stolking – prescindendo dunque dalla riferita riacutizzazione della medesima patologia -, destinata alla rappresentazione di fatti pregressi, ovvero fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e non già di fatti nuovi, con la conseguenza che la medesima documentazione è stata tardivamente prodotta siccome l'oggetto rappresentato avrebbe potuto essere adeguatamente comprovato in modo tempestivo senza alcuna possibilità di ascrivere rilevanza alla formazione del documento probatorio solo dopo la celebrazione del giudizio di primo grado;
insomma, dev'essere esclusa l'ammissibilità della produzione in appello di elementi di prova relativi a fatti già esistenti nel corso del giudizio di primo grado, là dove il fatto da rappresentare avrebbe potuto costituire materia di rappresentazione attraverso la formazione e la produzione di documenti già nel corso del giudizio di primo grado (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/07/2024 , n. 21080).
Quanto, poi, all'ipotizzato reato di stolking, del quale la discorre anche in Pt_1
primo grado sia pure in sede di note conclusive, ma comunque sulla scorta delle allegate condotte ritenute persecutorie poste in essere delle odierni appellate, deduzioni rilevanti, atteso che il danno non patrimoniale è risarcibile quando sussiste un fatto – reato ai sensi dell'art. 2059 c.c., va rammentato che secondo la Suprema
Corte, perché ricorre il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.c., occorre che le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, ovvero, il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto e non già un mero disturbo, disagio, fastidio;
inoltre, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dai comportamenti della vittima del reato, conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente (cfr. Cassazione penale , sez. V , 04/04/2024 , n. 21006; Cassazione penale , sez. I , 05/05/2023 , n. 39675).
Ebbene, l'evidenziata carenza di prova circa l'alterazione delle proprie abitudini di vita quotidiane a seguito delle denunciate condotte delle appellate nonché
l'inammissibilità della documentazione medica prodotta per la prima volta nel presente grado ostano all'accertamento incidenter tantum del detto reato. Inoltre, tantomeno può ritenersi configurabile la contravvenzione di cui all' art. 660 c.p., che sussiste ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato, siccome il reato di cui all' art. 660 c.p. reca quale elemento costitutivo, indicativo della sua riconducibilità alla tutela del bene giuridico dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica, la commissione del fatto “in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono”, circostanze che insussistenti qualora il contegno invasivo e prevaricatore sia riservato ai rapporti interpersonali nel contesto di un privato condominio (cfr. Cass. n. 23375 del 10/07/2020). Le dette considerazioni assorbono ogni valutazione circa l'ammissibilità dei fatti sopravvenuti, dedotti dalla quali ulteriori condotte persecutorie nonché in Pt_1
merito alla sussistenza di quest'ultime.
§ 6.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Non sussistono i presupposti per riformare la gravata sentenza in punto di condanna alle spese: non è, invero, fondata la deduzione dell'appellante secondo cui le adoperate espressioni della gravata sentenza quali "si pongono al più come disagi causati dalle iniziative delle convenute", "neppure si ravvisa dimostrazione univoca di una grave lesione", avrebbero dovuto indurre alla compensazione delle spese, stante l'ampio spazio discrezionale ripristinato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18, per individuare i c.d. "giusti motivi". Ed invero, le deduzioni di parte appellante, di certo, non rappresentano circostanze aventi la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92
c.p.c., comma 2, ovvero assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", secondo quanto statuito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020,
n.3977).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 5.200,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% del compenso tabellare in ragione dell'attività svolta relativamente alla fase “trattazione e istruzione” – non tenendo conto, dunque, della nota spese depositata dal difensore della -. CP_2
Va accolta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c, atteso che le precedenti considerazioni espresse circa l'infondatezza dei motivi di gravame in punto di danno,
a prescindere dalle statuizioni della gravata sentenza, inducono a affermare che l'esercizio del diritto di difesa si è concretizzato nella utilizzazione dello strumento impugnatorio, senza quella minima diligenza in grado di riconoscere l'ingiustizia della propria condotta processuale;
alla luce di tali considerazioni, parte appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va condannata al pagamento di un importo pari alla metà delle spese processuali di appello come liquidate in dispositivo.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 18.10.2019, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 2.419,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna al pagamento, in favore di spese processuali, in Parte_1
favore di , che liquida in euro 2.419,00 per compenso, oltre Controparte_2
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1
dell'importo di € 1.209,50;
e) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24.4.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara Documento firmato digitalmente
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato, in parte, il Funzionario dott.ssa CP_6
Marta Cucco.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4567/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8388/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, IV
Sez. Civile, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1753/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 07.02.2025, pendente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1
medesima;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giancarlo Mansi, in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 C.F._3
Gian Antonio Maggio e Danilo Aita, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello APPELLATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “… si riporta all'appello, alla documentazione in atti e chiede
l'accoglimento di ogni deduzione e richiesta già espressa, nel contestuale rigetto delle avverse difese. Ribadisce le conclusioni già rassegnate, da intendersi qui riportate, e chiede che la causa venga decisa, …; per l'appellata : “… si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste per Controparte_1
il rigetto della domanda attrice in quanto infondata e immotivata ….”. per l'appellata : “L'esponente si riporta a quanto dedotto e chiesto nei Controparte_2
precedenti atti e ribadisce le proprie conclusioni come da foglio già depositato telematicamente in data 22 febbraio 2022, senza accettare il contraddittorio su domande eccezioni nuove formulate da controparte e chiedendo l'espunzione dei nuovi documenti prodotti ex adverso in violazione delle disposizioni di legge e senza autorizzazione da parte del Giudice. Conclusioni che di seguito, comunque, si ritrascrivono…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso ex art.
342 c.p.c. e/o ex art. 348bis c.p.c.; dichiarare inammissibile, ex art. 345, comma 3
c.p.c., la produzione documentale avversa (contrassegnata in atto di citazione in appello, al documento n. 4 “copia querela con allegati certificati medici” e
l'ulteriore documentazione nuova prodotta sempre dall'appellante), e per l'effetto disporre l'espunzione dei documenti dal fascicolo. In via principale rigettare tutte le domande e le istanze avverse in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi ed eccezioni dedotti in atti;
In ogni caso con condanna di parte appellante all'integrale refusione delle spese di lite di secondo grado, anche ex art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1.
Con citazione in riassunzione notificata il15.01.2016, conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli (a seguito di pronuncia di incompetenza per valore del
Giudice di Pace di Napoli), e esponendo di aver Controparte_1 Controparte_2
acquistato il 25.05.2001 il locale a piano terra in p.tta Settembrini n. 11, facente parte del Condominio del;
di aver effettuato lavori di Controparte_3
ripristino del detto locale - peraltro urgenti dato lo stato di abbandono dello stesso - adibendolo a garage per uso privato, con l'osservanza di ogni prescrizione richiesta dalla legge;
le veniva rilasciato passo carrabile n. 17 de1 27.09.02; da quell'epoca e, quindi, per oltre l0 anni di tempo, le convenute condomine, proprietarie di Co appartamenti nel detto civico - quello della prima parzialmente sovrastante il detto garage - ed in occasione di alcune periodiche riunioni condominiali, "a singhiozzo" riproponevano l'inesistente problema “dell'ingrandimento della porta di accesso del locale al piano terra di proprietà dell'Avv. modificando la facciata esterna"; il Pt_1
lamentato ingrandimento era inesistente giacché essa istante si era limitata a riattare il locale, sostituendo, fra l'altro, la fatiscente porta d'ingresso con altra blindata, osservando colore e tipologia di altra porta già installata al piano terra,; tale argomento, discusso puntualmente, in innumerevoli assemblee, anche al di fuori dei punti all'ordine del giorno, era stato sempre archiviato, non avendo commesso alcun illecito, men che meno "ingrandito la polta di accesso" al suo locale;
la convenuta aveva illegittimamente installato al di sopra della porta del detto garage ed CP_1
all'interno del cortile, in entrambi i casi adagiandoli sulle pareti condominiali, due enormi motori per l'aria condizionata, in aperta violazione al regolamento condominiale, e, a seguito di delibera dell'assemblea che la diffidava alla rimozione dei motori, aveva provveduto a tanto;
l'altra convenuta, , dal canto suo, Controparte_2
aveva probabilmente trasformato il lastrico solare di sua proprietà in terrazzo, ivi realizzando, altresì, un locale ben visibile dalla strada in luogo di un sottotetto non visibile dalla strada;
da ultimo l'argomento "vano garage" era stato riproposto dalla convenuta con raccomandata del 14.07.14 all'amministratore del CP_1 condominio, con cui si chiedeva lo slittamento dell'assise dcl 23.07.14 ed in cui testualmente la medesima scriveva: "inoltre le faccio presente che all'ordine del giorno mancano molte richieste fatte con lettera raccomandata da parte del dott.
e dell'arch. di cui porto qui di seguito integralmente Parte_2 Controparte_2
come sottoscritto dagli stessi:....omissis.....b. l'ingrandimento della porta di accesso del locale al piano terra di proprietà dell'Avv. modificando la facciata Pt_1
esterna"; di aver diritto al risarcimento degli evidenti danni derivati da tale contegno persecutorio, consistente nella cocciuta volontà di proporre un argomento già più volte in precedenza evidenziato, discusso ed archiviato poiché insussistente, frutto, quindi solo di malevoli ricordi o suggestioni;
tali solleciti erano da considerarsi illeciti, non potendo in alcun modo giustificarsi il ripetersi a distanza di più di dieci anni della medesima inesistente problematica, il tutto nella più sprezzante preterizione di una specifica richiesta di verifica di un eventuale abuso mai perpetrato da essa istante, nondimeno costretta a difendersi dal perdurare, ottuso e fastidioso, di vessanti richieste di chiarimenti e verifiche di un inesistente illecito;
la detta situazione, poi, era da considerarsi particolarmente odiosa quanto meno in relazione all'evenienza che essa istante, proprio per il decorrere notevole del tempo, abbia potuto smarrire la prova documentale dell'inesistenza del presunto abuso addebitatole;
tali tracotanti e continue richieste di verificare un abuso che non esisteva avevano ingenerato in essa istante un notevole stato di agitazione emotiva e forte stress, essenzialmente per la necessità di difendersi al cospetto dell'amministratore e dei vari condomini presenti, ed anzi uno stato di vera e propria sofferenza, connessa in ispecie al disdoro ed alla mortificazione di vedersi additare come inadempiente, pur essendo ella sempre attenta ad onorare i propri doveri, peraltro confacente alla sua immagine professionale di avvocato;
di aver diritto, per il ripetuto contegno illecito descritto, al risarcimento dei danni ex artt. 2043 c.c.,2059
c.c.,2 e 32 Cost., danni da commisurarsi, in particolare, alla reiterazione a distanza di tempo di una verifica già effettuata ed al connesso disturbo per essere stata costretta tutte le innumerevoli volte, a giustificazioni ripetute nel tempo, con la relativa ansia di non ritrovare i necessari documenti;
aveva subito per effetto del contegno illecito avverso un complessivo danno non patrimoniale costituito da danno alla vita di relazione, danno esistenziale (inteso come compromissione riferita alla sfera personale del soggetto e determinante la forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non reddituali, realizzatrici della personalità tutelata dall'art. 2 Cost., quali le attività familiari, sociali, di svago, cultuali o di riposo), danno morale (dato dall'insieme di talune sofferenze psichiche, quali stati di rabbia, turbamento, preoccupazione ed angoscia) danno alla reputazione ed all'immagine sia personali che professionali;
l'entità dei danni da liquidarsi ex art. 1226 c.c. poteva quantificarsi allo stato in una somma non superiore a € 5.000,00 per ciascuna convenuta, inclusiva degli accessori di legge.
Tanto rappresentato, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “affermare la responsabilità delle singole convenute in ordine alla causazione dei danni qui denunciati e lamentati, segnatamente ex art. 2043 e 2059
c.c.,2 e 32 Cost.; per l'effetto condannare ciascuna di esse al risarcimento di essi danni in favore dell' istante, con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali fino al presente atto, il tutto, per ciascuna, nei limiti della somma di€
5.000,00, oltre interessi legali successivi, fino al soddisfo…”.
Si costituivano e , che resistevano e chiedevano il Controparte_1 Controparte_2
rigetto delle proposte domande.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e depositate le relative memorie, venivano escussi due testi.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del
24.09.2019 per la discussone orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Alla disposta udienza del 24.09.2019 la controversia veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la sentenza in epigrafe, con quale il Tribunale così statuiva:
“rigetta la domanda attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida: a) per
in euro 405,00 per studio controversia, euro 405,00 per fase Controparte_1 introduttiva, euro 480,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, euro 810,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e
CPA come per legge;
b) per in euro 450,00 per studio controversia, Controparte_2
euro 405,00 per fase introduttiva, euro 480,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, euro 810,00 per fase decisionale ,oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda di responsabilità aggravata”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata e notificata il 24.09.2019, con citazione notificata in data 18.10.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 23.10.2019 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si chiede, …, che: … venga affermata la responsabilità delle due controparti in ordine alla causazione dei danni denunciati e lamentati in causa, segnatamente ex artt. 2043
e 2059 c.c., 2 e 32 Cost.; 2. Per l'effetto ciascuna di esse venga condannata al risarcimento di tali danni in favore dell'istante, con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali fino al presente atto, il tutto, per ciascuna, nei limiti della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali successivi, fino al soddisfo;
3. Con ulteriore e pedissequa condanna delle appellate in favore del predetto istante delle spese del doppio grado, previa riforma della condanna pronunciata a riguardo in prime cure;
4. In linea subordinata disporre il riesame dei testi e Testimone_1
sui capi di prova articolati dall'attuale appellante in primo Testimone_2
grado, quanto meno nella ridotta ammissione sui capi d), e), f), g) ed h) di cui al primo provvedimento ammissivo del 18.09.17 della dott.ssa , nonché, Persona_1
sempre in via gradata, escutere la dott.ssa a conferma dei certificati Persona_2
acclusi all'allegata querela e cioè sui seguenti capi “vero è che l'appellante
[...]
è stata presa in cura presso essa teste da oltre dieci anni per sindrome Parte_1
ansiosa depressiva sorta in reazione ad episodi vessatori e di stalking indotti da
”; “vero che la detta patologia si riacutizzò a luglio ed ancor di più Controparte_1 nel settembre del 2019 per rinnovati comportamenti dello stesso tipo della
”. Parte_3
Si costituivano e che contestavano il gravame Controparte_4 Controparte_2
chiedendone il rigetto nonché la condanna di parte appellante anche ex art. 96 c.p.c.
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 21.02.2020, veniva rinviata al 01.03.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo;
all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 07.02.2025, la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 27.3.2025
depositava comparsa conclusionale l'8.4.2025 e memoria di replica il Controparte_2
28.4.2025.
depositava comparsa conclusionale l'11.2.2025. Controparte_4
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“Nel merito, l'istante, con l'atto introduttivo, ha dedotto di avere acquistato in data
25.05.2001 il locale sito al piano terra in p.tta Settembrini n. 11, adibendolo a garage per uso privato.
Da quel momento le convenute, proprietarie di appartamenti nello stabile in questione, ed in occasione di periodiche riunioni condominiali, hanno proposto la questione inerente ad “ingrandimento della porta di accesso del locale al piano terra di proprietà dell'istante con modifica della facciata esterna”. Ad avviso dell'attrice, il lamentato ingrandimento è inesistente, ma l'argomento, discusso puntualmente in innumerevoli assemblee, anche al di fuori dei punti all'ordine del giorno, è stato altrettanto puntualmente e pedissequamente archiviato dal consesso condominiale.
La tesi della modifica non consentita del vano garage è stata riproposta da
[...]
con raccomandata della 14.07.2014, diretta all'amministratore del CP_1
condominio, missiva con cui si chiedeva un rinvio della riunione assembleare del
23.07.14. L'istante ha quindi dedotto che le continue “richieste di verificare un abuso che non c'è hanno generato ed ingenerano nell'istante un notevole stato di agitazione emotiva e for-te stress essenzialmente per la necessità di difendersi al cospetto dell'amministratore e dei vari condomini presenti, ed anzi uno stato di vera
e propria sofferenza, connessa in specie al disdoro ed alla mortificazione di vedersi additare come inadempiente, pur essendo ella sempre attenta ad onorare i propri doveri con particolare scrupolo, peraltro confacente alla sua immagine professionale di avvocato e dunque di richiedente la legalità” (cfr. pag. 3 della citazione).
Per doverosa completezza va detto che l'atto di riassunzione appare leggermente diverso dalla citazione innanzi al Gdp, ma le ritenute non rilevanti differenze esistenti (alcune meramente lessicali ed altre comunque non influenti ai fini del giudizio: subito infra), inducono il Tribunale a procedere oltre.
Ciò posto, ad avviso di parte attrice, i cennati comportamenti, reiterati nel tempo, hanno cagionato danno non patrimoniale all'istante.
Si sono costituite in giudizio le convenute, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
Dunque, questione che occorre esaminare in questa sede è la risarcibilità o meno del danno non patrimoniale così come prospettato dall'attrice.
Va subito chiarito come non potranno in alcun modo essere valutate né le circostanze successivamente dedotte né quelle inerenti altri giudizi. Ciò posto, va detto che “il danno non patrimoniale” è determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e la sua risarcibilità presuppone che si dia rilievo alla relazione tra il bene leso e l'esercizio di un'attività desti-nata a [...] non un bisogno economico, quanto la realizzazione di diritti inviolabili della persona stessa. I giudici di legittimità, ad esempio, hanno sostenuto che
“l'assenza di un danno biologi-co documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni” (nella specie, la S.C. ha con-fermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente alle immissioni sonore e luminose pro-venienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il pe- riodo estivo) (Cassazione civile sez. un., 01/02/2017, n.2611).
Si è quindi ancorata la possibilità di configurare un risarcimento all'effettiva lesione di diritti costituzionalmente garantiti o comunque tutelati da altre norme.
La suprema Corte, infatti, ha altresì sostenuto che non sono meritevoli di tutela risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunto ed ansie concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana e che ogni persona, inserita nel contesto sociale, deve accettare in ragione di un grado minimo di tolleranza (Cass. civ. Sez. III, 08/02/2019, n. 3720).
Si è ancora ad esempio stabilito che non costituiscono danni autonomamente risarcibili, i riflessi negativi, sulla sfera soggettiva dell'interessato, della sospensione dei lavori e della successiva revoca della concessione edilizia in conseguenza dell'erroneo contenuto della certificazione notarile attestante l'assenza di asservimenti apposti al terreno oggetto di donazione;
di talché non assumono rilievo in tal senso il dispiacere per le perdite di tempo dovute alle pratiche amministrative e giudiziarie connesse alla revoca della con-cessione ed i disagi connessi ad una situazione personale strettamente legata all'aspettativa di poter usufruire, quanto prima, dell'immobile. Tali profili, invero, lungi dal configurare un danno biologico
(ovvero la lesione di diritti inviolabili della persona, tutelati dalla Costituzione), assurgono alla categoria dei meri fastidi pacificamente non risarcibili (Cass. civ.
Sez. II, 21/05/2018, n. 12518).
Già tali considerazioni si reputano dirimenti posto che le iniziative intraprese, per come allegate, si pongono al più come disagi causati dalle iniziative delle convenute, ma nulla di maggiormente specifico e rilevante. Inoltre, quale autonomo motivo di reiezione, neppure si ravvisa dimostrazione univoca di una grave lesione dei diritti fondamentali dell'istante o comunque di quelli tutelati da specifiche norme.
Vi è però di più. Si è già detto come sia possibile analizzare unicamente i comportamenti tempestiva-mente dedotti. Ebbene, l'attrice ha allegato che:
per oltre 10 anni di tempo, le convenute “…in occasione di alcune periodiche riunioni condominiali, "a singhiozzo" ripropongono l'inesistente problema
"dell'ingrandimento della porta di accesso del locale al piano terra di proprietà dell'Avv. modificando la facciata esterna”; l'argomento, discusso Pt_1
puntualmente in innumerevoli assemblee, anche al di fuori dei punti all'ordine del giorno, è stato altrettanto puntualmente e pedissequa-mente archiviato…; la tesi dell'ampliamento del "vano garage"… è stata riproposta dalla convenuta CP_1
con raccomandata del 14.07.14 all'amministratore del condominio, con cui si chiede lo slittamento dell'assise del 23.07.14 ed in cui la medesima ha scritto: “inoltre le faccio presente che all'ordine del giorno mancano molte ri-chieste fatte con lettera raccomandata da parte del dott. e dell'arch. di cui Parte_2 Controparte_2
porto qui di seguito integralmente come sotto-scritto dagli stessi:.....b.
l'ingrandimento della porta di accesso del locale al piano terra di proprietà dell'Avv. modificando la facciata esterna…”. L'istante ha poi allegato un Pt_1
comportamento delle convenute inerenti alle loro rispettive proprietà che alcuna rilevanza può assumere nel presente giudizio. Ora, nella specie, ad avviso del
Tribunale, le iniziative intraprese dalle convenute, anche a volerne ritenere plurime e pressanti, si opinano comunque lecite.
In altre parole, si opina che l'attrice non possa ottenere un risarcimento per le richieste, anche ripetute, ma che non si estrinsecano in un comportamento contra legem, e che non denotano in maniera specifica intento persecutorio, ma esprimono la volontà di far valere un prospettato diritto, a prescindere dalla sua effettiva esistenza. Pertanto, per tutti i riferiti motivi, complessivamente ed autonomamente considerati, la domanda va rigettata. Non occorre pertanto esaminare alcuna altra questione (ad esempio quella inerente all'effettiva dimostrazione di un danno). Ed infatti, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretati- vo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospetti-va aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; cfr. anche Cass. civ. Sez. Unite, 08-
05-2014, n. 9936). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.”.
§ 4.
Con il primo motivo, parte appellante censura la gravata sentenza laddove afferma:
"già tali considerazioni si reputano dirimenti posto che le iniziative intraprese, per come allegate, si pongono al di più come disagi causati dalle iniziative delle convenute, ma nulla di maggiormente specifico e rilevante", assumendo, invece, che le iniziative intraprese dalle convenute, per come allegate, costituiscono condotte di molestie reiterate ed idonee a cagionare un perdurante e grave stato di ansia, che non richiede l'accertamento di uno stato patologico ingenerato nella vittima dalla condotta dell'agente; assume che sussistono gli elementi oggettivi del delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., che consta di condotte reiterate che si verifichino in tempi e contesti differenti, violente o minacciose tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale e da provocare nella stessa un perdurante e grave stato di ansia;
le minacce o molestie vanno intese come
"manifestazioni seriali" non necessariamente violente ma comunque palesemente sgradite in quanto violative della dignità della persona offesa e creative di un clima non soltanto intimidatorio ma anche ostile ed offensivo.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce "inoltre, quale autonomo motivo di reiezione, neppure si ravvisa dimostrazione univoca di una grave lesione dei diritti fondamentali dell'istante o comunque di quelli tutelati da specifiche norme", deducendo che l'elemento della gravità della lesione non è richiesto da nessuna norma di legge né dall'art. 612 bis c.p.; ritiene che gli elementi probatori forniti in giudizio non sono né equivoci né tali da escludere la sussistenza della prospettata lesione, grave o non grave che essa sia, tanto è vero che lo stesso Tribunale afferma che per oltre 10 anni ed in occasione di periodiche riunioni condominiali le controparti ripropongono il problema in questione pur puntualmente archiviato;
che oltre ai plurimi documenti agli atti (convocazioni di assemblee con relativi ordini del giorno, verbali di assemblee, scritti all'amministratore), vi è la prova testimoniale, posto che i testi e Tes_1 Tes_2
hanno confermato che i fatti addebitati alle controparti si sono ripetuti per oltre un decennio;
invero, il teste ha riferito:"...posso dire che venne posta in Tes_2
discussione la questione del prospetto allargamento della porta e l'amministratore evidenziò la non necessità di trattare sempre il medesimo argomento.... Ricordo che fu un architetto, di sesso femminile con capelli castani" (la : n.d.r.), mentre il CP_2
teste ha confermato, fra l'altro, il capo g) della citazione, ovvero che essa Tes_1
istante: "ha dunque riportato eminenti ed evidenti danni per effetto del contegno persecutorio delle convenute, costantemente ed instancabilmente votate ad infierire contro l'istante..."; che sussiste pertanto, la prova dei dedotti illeciti nonché dei danni consistiti in turbamenti ansiosi, stati di rabbia, pianti, abulie;
che il reato di stalking si estende anche a quelle condizioni di prossimità di vita tipiche dei rapporti di vicinato nell'ambito di un condominio e la condotta consiste nel minacciare o molestare reiteratamente la vittima;
che la nozione di molestia si identifica in un particolare effetto che la condotta dell'agente ha prodotto nella psiche della vittima e dunque l'evento può essere cagionato in qualsiasi modo;
le iniziative intraprese dalle convenute, effettivamente plurime e pressanti, sono illecite e caratterizzate da specifico intento persecutorio, e senz'altro non finalizzate a far valere un prospettato diritto, anche perché del tutto inesistente;
che peraltro, la è architetto e quindi CP_2
in grado di valutare la pretestuosità delle sue assertive circa inesistenti ampliamenti strutturali, mentre la non solo è geometra ma svolge per di più mansioni di CP_1 controllo statico dei palazzi giudiziari di Napoli, per cui avrebbe dovuto del tutto astenersi da quell'avventurosa azione di danno temuto con conclusasi con l'ordinanza di rigetto n. 2447/15.
Parte appellante chiede, inoltre, il riesame dei testi e su tutto il Tes_2 Tes_1
capitolato di prova così come ammesso dall'istruttore precedente e nel produrre attestazioni cliniche della dr.ssa attestanti la datata compromissione Persona_2
dello stato di salute psichico, chiede che venga escussa al riguardo come teste.
Ancora, l'appellante deduce la verificazione di due recenti episodi, criticando la decisione del Tribunale di non ammetterne la prova ritenendoli fatti sopravvenuti, evidenziando che gli stessi non erano deducibili in precedenza e che la prova dei medesimi avrebbe corroborato la dimostrazione sia dell'illecito che del danno. Si tratta dei seguenti episodi: in una mattinata della fine del luglio scorso essa appellante si imbatteva in due giovani sconosciuti che effettuavano misurazioni al palazzo, alla porta del proprio garage e scattavano foto e alla domanda circa il loro committente, i predetti dichiaravano di essere stati incaricati "dall'arch. ; di aver incontrato CP_1
in data 09.09 u.s. l'avv. , anch'egli condomino che, oltre a riferire di CP_5
accanimenti anche contro di lui e di accaniti racconti della sulla vicenda CP_1
garage, mostrava ad essa istante e poi le inoltrava via whatsapp le foto inviategli dalla
, effigianti il garage, incorniciato da due linee rosse, come da stampa già CP_1
prodotta in primo grado e di tali episodi aveva presentata il 17.09.19 denuncia- querela, allegata al gravame.
Con il terzo motivo, parte appellante sostiene l'illogicità della impugnata sentenza laddove afferma che non vi è prova di un danno grave e, prima ancora, che vi è invece, prova di meri disagi, per poi postulare la liceità dei contegni delle odierne appellate;
sostiene che in ogni caso non è dato comprendere perché le iniziative delle convenute, pur plurime e pressanti, sarebbero comunque lecite;
che in ogni caso, contegni leciti ma allo stesso tempo plurimi e pressanti, sarebbero giustificati dall'esercizio di un diritto non esistente;
il Tribunale doveva ritenere che un diritto che trova giudiziali sconfessioni - si consideri a tal ultimo riguardo il giudicato sulla inesistenza dell'ingrandimento della porta del garage come da prodotta ordinanza del
Tribunale di Napoli, r.g. n. 2447/15, mai impugnata dalla - e un argomento CP_1
che venga escluso ripetutamente da discussioni di assemblee condominiali perché già acclarato ed archiviato, indicano la volontà di infierire essa istante, accusata per oltre un decennio di abusi ed illeciti mai commessi;
non può che essere espressione di un intento persecutorio ammannire a cadenze temporali ripetute la pretestuosa bugia che taluno abbia compiuto abusi edilizi e violazioni condominiali.
§ 5.
I motivi di appello, da esaminare congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
In virtù della ragione più liquida, la Corte osserva che parte appellante non ha fornito prova del chiesto danno alla vita di relazione, del danno esistenziale, morale, alla reputazione e all'immagine, lamentati quali conseguenza delle condotte, ritenute illecite, addebitate alle odierni appellate. Come noto, il danno non patrimoniale di cui s'invoca il risarcimento non può essere in re ipsa, tenuto conto che il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché il danno deve essere, anzitutto, allegato e, quindi, provato, anche con presunzioni. A tal fine è, tuttavia, necessaria un'allegazione circostanziata, che riferisce fatti specifici ed espliciti il peggioramento qualitativo della vita lamentato, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto (cfr., tra le tante, Cass. n. 12143/2016; Cass. n.
28742/2018; Cass. n. 33276/2023; Cass. n. 25420/2017; Cass. n. 31537/2018; Cass.
n. 6589/2023). Negli atti difensivi di primo grado, che constano esclusivamente nell'atto introduttivo, ove la ha articolato altresì le prove testimoniali, si fa Pt_1
riferimento esclusivo a uno stato di agitazione emotiva e forte stress, ad uno stato di sofferenza connessa alla mortificazione di vedersi additare come inadempiente non confacente alla immagine di avvocato, quale è la professione espletata dalla medesima insomma, negli atti difetta l'allegazione di specifiche circostanze Pt_1
palesanti le condizioni di sofferenza, atte dunque a dimostrare l'alterazione delle proprie abitudini di vita quotidiane nell'ambito familiare, sociale, ovvero lavorativo, a causa del lamentato stato di agitazione emotiva e forte stress. Ne consegue che la medesima prova testimoniale articolata dalla della quale in tale grado chiede Pt_1
l'ammissione, è irrilevante al fine di dimostrare la fondatezza dell'esperita azione risarcitoria.
Tantomeno, la ha fornito prova di aver subito un danno biologico connesso alle Pt_1
censurare condotte persecutorie delle odierne appellate, non potendo essere ammessi i certificati medici prodotti per la prima volta nel presente grado in spregio al disposto di cui all'art. 345, co. 3, c.p.c., il quale ammette, in via eccezionale rispetto al divieto di nova indicato al primo comma, produzione dei documenti in appello ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado. Si tratta di due certificati, l'uno del 24.8.2019 e l'altro del 10.09.2019; nel primo si legge, in particolare, che la è affetta da “sindrome ansiosa – depressiva su base reattiva e Pt_1
recidivante” da stolking ad opera di una condomina, che è in terapia da oltre 10 anni per simili episodi, che la patologia si è riacutizzata a luglio scorso con manifestazioni neurovegetative di tipo medio – grave con insonnia, tachicardia, sudorazione;
l'altro certificato pure referta una riacutizzazione dello stato d'ansia depressivo per un ennesimo episodio di stolking.
Trattasi, dunque, di documentazione, ove referta “sindrome ansiosa – depressiva su base reattiva e recidivante” da stolking – prescindendo dunque dalla riferita riacutizzazione della medesima patologia -, destinata alla rappresentazione di fatti pregressi, ovvero fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e non già di fatti nuovi, con la conseguenza che la medesima documentazione è stata tardivamente prodotta siccome l'oggetto rappresentato avrebbe potuto essere adeguatamente comprovato in modo tempestivo senza alcuna possibilità di ascrivere rilevanza alla formazione del documento probatorio solo dopo la celebrazione del giudizio di primo grado;
insomma, dev'essere esclusa l'ammissibilità della produzione in appello di elementi di prova relativi a fatti già esistenti nel corso del giudizio di primo grado, là dove il fatto da rappresentare avrebbe potuto costituire materia di rappresentazione attraverso la formazione e la produzione di documenti già nel corso del giudizio di primo grado (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/07/2024 , n. 21080).
Quanto, poi, all'ipotizzato reato di stolking, del quale la discorre anche in Pt_1
primo grado sia pure in sede di note conclusive, ma comunque sulla scorta delle allegate condotte ritenute persecutorie poste in essere delle odierni appellate, deduzioni rilevanti, atteso che il danno non patrimoniale è risarcibile quando sussiste un fatto – reato ai sensi dell'art. 2059 c.c., va rammentato che secondo la Suprema
Corte, perché ricorre il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.c., occorre che le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, ovvero, il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto e non già un mero disturbo, disagio, fastidio;
inoltre, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dai comportamenti della vittima del reato, conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente (cfr. Cassazione penale , sez. V , 04/04/2024 , n. 21006; Cassazione penale , sez. I , 05/05/2023 , n. 39675).
Ebbene, l'evidenziata carenza di prova circa l'alterazione delle proprie abitudini di vita quotidiane a seguito delle denunciate condotte delle appellate nonché
l'inammissibilità della documentazione medica prodotta per la prima volta nel presente grado ostano all'accertamento incidenter tantum del detto reato. Inoltre, tantomeno può ritenersi configurabile la contravvenzione di cui all' art. 660 c.p., che sussiste ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato, siccome il reato di cui all' art. 660 c.p. reca quale elemento costitutivo, indicativo della sua riconducibilità alla tutela del bene giuridico dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica, la commissione del fatto “in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono”, circostanze che insussistenti qualora il contegno invasivo e prevaricatore sia riservato ai rapporti interpersonali nel contesto di un privato condominio (cfr. Cass. n. 23375 del 10/07/2020). Le dette considerazioni assorbono ogni valutazione circa l'ammissibilità dei fatti sopravvenuti, dedotti dalla quali ulteriori condotte persecutorie nonché in Pt_1
merito alla sussistenza di quest'ultime.
§ 6.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Non sussistono i presupposti per riformare la gravata sentenza in punto di condanna alle spese: non è, invero, fondata la deduzione dell'appellante secondo cui le adoperate espressioni della gravata sentenza quali "si pongono al più come disagi causati dalle iniziative delle convenute", "neppure si ravvisa dimostrazione univoca di una grave lesione", avrebbero dovuto indurre alla compensazione delle spese, stante l'ampio spazio discrezionale ripristinato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18, per individuare i c.d. "giusti motivi". Ed invero, le deduzioni di parte appellante, di certo, non rappresentano circostanze aventi la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92
c.p.c., comma 2, ovvero assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", secondo quanto statuito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020,
n.3977).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 5.200,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% del compenso tabellare in ragione dell'attività svolta relativamente alla fase “trattazione e istruzione” – non tenendo conto, dunque, della nota spese depositata dal difensore della -. CP_2
Va accolta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c, atteso che le precedenti considerazioni espresse circa l'infondatezza dei motivi di gravame in punto di danno,
a prescindere dalle statuizioni della gravata sentenza, inducono a affermare che l'esercizio del diritto di difesa si è concretizzato nella utilizzazione dello strumento impugnatorio, senza quella minima diligenza in grado di riconoscere l'ingiustizia della propria condotta processuale;
alla luce di tali considerazioni, parte appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va condannata al pagamento di un importo pari alla metà delle spese processuali di appello come liquidate in dispositivo.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 18.10.2019, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 2.419,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna al pagamento, in favore di spese processuali, in Parte_1
favore di , che liquida in euro 2.419,00 per compenso, oltre Controparte_2
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1
dell'importo di € 1.209,50;
e) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24.4.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara Documento firmato digitalmente
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato, in parte, il Funzionario dott.ssa CP_6
Marta Cucco.