Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1164/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
( ) residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Visintin attore opponente contro con socio unico e sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. Gruppo IVA e n. di P.IVA_1 P.IVA_2 iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. TV-421645) e per essa Controparte_2 con sede in Roma, Via Gino Nais n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino
convenuta opposta
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per l'attore-opponente:
“1) Accertare e dichiarare l'intervenuta totale ovvero parziale prescrizione del credito vantato dalla convenuta opposta per le ragioni esposte in narrativa;
2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza del credito azionato da controparte, privo di riscontri documentali terzi
3) Condannare la convenuta opposta a rifondere alla attrice opponente le spese di lite
4) In subordine spese compensate”
Per la convenuta-opposta:
“Nel merito, in via principale:
pagina 1 di 5
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque parte opponente, sig. l pagamento, in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1 CP_2
dell'importo di Euro 16.799,53, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla
[...] domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini eventualmente assegnati dal Giudice.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 350/2022 d.d. 12 ottobre 2022 R.G. n. 893/2022 Tribunale di Gorizia con il quale gli era stato ingiunto di pagare a la somma di 16.799,53 € per capitale e interessi di mora alla data CP_1 del passaggio del credito a sofferenza, oltre agli interessi di mora maturati al tasso convenzionale, e comunque non inferiore al tasso soglia usura di cui alla l. 108/1996, dalla data di cessione del credito
(05/12/2019) fino al saldo effettivo oltre le spese della procedura monitoria, asseritamente dovuti in relazione a un contratto di finanziamento personale e un contratto di finanziamento mediante apertura di linea di credito.
Con la propria opposizione il debitore avanzava dubbi sulle somme richieste in relazione al contratto di apertura di linea di credito ed eccepiva l'estinzione del credito per prescrizione.
Si costituiva la creditrice evidenziando la genericità delle doglianze avversarie e contestando il decorso del termine prescrizionale alla luce delle plurime interruzioni avvenute nel tempo.
Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni su riportate.
per il tramite di ha allegato di essere titolare, in virtù di plurime Controparte_1 Controparte_2 cessioni di credito avvenute nel corso degli anni, del credito vantato nei confronti di e Parte_1 fondato sui seguenti titoli:
− contratto di prestito personale (finanziamento), sottoscritto in data 07.05.2008 con Controparte_3
(cfr. doc. 4A fascicolo monitorio – “prestito personale”).
− contratto di finanziamento, mediante apertura di una linea di credito, sottoscritto in data 23.03.2005 con (cfr. doc. 4B fascicolo monitorio – “contratto carta”). Controparte_3
pagina 2 di 5 Il credito vantato da ammonta a 16.799,53 €, oltre successivi interessi di mora al tasso Controparte_1 convenzionale, come emerge dagli estratti conto depositati (cfr. docc. nn. 7 e 8 fascicolo monitorio).
La creditrice ha quindi soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico in quanto ha allegato e provato i fatti costitutivi del suo credito (nell'an e nel quantum) e ha dedotto l'inadempimento di controparte che non avrebbe pagato quanto dovuto.
Il debitore nel proprio atto di citazione in opposizione ha svolto delle mere osservazioni che, si ritiene, non possano assurgere a contestazioni specifiche e puntuali. Infatti, il debitore ha osservato che vi sarebbero
“dubbi” su come sono maturate le commissioni riportate nell'estratto conto per ammontare pari a 1.733,85
€ e che l'estratto conto non indica quando ci sono state le operazioni e fino a quando la linea di credito sia stata attiva.
In merito al contratto di finanziamento personale, nulla viene detto.
È onere del debitore convenuto, nei confronti del quale è stata avanzata domanda di condanna al pagamento di quanto dovuto a seguito di inadempimento contrattuale, contestare l'an e il quantum della domanda ovvero dar prova del proprio adempimento ovvero, ancora, della non imputabilità dell'inadempimento. non ha dedotto alcunché in merito al proprio inadempimento, essendo pertanto pacifico, in Parte_1 quanto non contestato (art. 115 c.p.c.), che egli non ha pagato le somme richiestegli dalla creditrice.
In merito all'an della pretesa creditoria, il debitore ha vagamente eccepito la prescrizione del credito.
L'eccezione di prescrizione è tuttavia infondata.
Il “contratto carta” è stato sottoscritto in data 23.3.2005 mentre il “prestito personale” è stato sottoscritto in data 7.5.2008 con piano di ammortamento della durata 72 mesi.
Agli atti risulta una prima lettera dell'originaria creditrice, la con la quale viene comunicata al CP_3 debitore la cessione di entrambi i crediti (docc. nn.
9.5 e 9.6) e contestualmente veniva comunicata la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine a causa dell'inadempimento del debitore.
Tali comunicazioni sono datate 28.8.2012 per il “contratto carta” e 9.1.2013 per il “prestito personale”.
Il debitore, tuttavia, ha contestato di aver mai ricevuto qualsiasi comunicazione e, in effetti, le due lettere su menzionate non portano prova della loro spedizione e ricezione.
A ben vedere, però, ciò non depone a favore del debitore: infatti, si prospettano due ipotesi.
Se il debitore non ha mai ricevuto (come sostiene) alcuna comunicazione, tra le quali anche quella contenente la comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto, allora il “contratto carta” non si è mai risolto e pertanto il termine di prescrizione per la restituzione delle somme non pagate non è mai cominciato a decorrere mentre il “prestito personale”, venuto a naturale scadenza con la scadenza della 72^ rata, permette di individuare come dies a quo per la prescrizione il 7.5.2014, di modo che la prescrizione non pagina 3 di 5 sarebbe comunque maturata a fronte del decreto ingiuntivo notificato in data 26.10.2022 (prima del decorso di 10 anni).
Nel caso in cui, invece, si ritenessero risolti i contratti alla data del 28.8.2012 e 9.1.2013, comunque la prescrizione non sarebbe maturata in quanto è agli atti un sollecito di pagamento (doc. n. 10 fascicolo monitorio) di data 29.7.2022 avente ad oggetto entrambi i rapporti e regolarmente comunicato al debitore in data 12.8.2022, e quindi prima della scadenza del decennio dal 28.8.2012 e dal 9.1.2013, come si evince dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente.
In merito, infine, al quantum, le circostanze allegate dal debitore appaiono assai generiche, vaghe e inconsistenti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9579 del 21/07/2000). Si precisa che le stesse hanno comunque ad oggetto solo il “contratto carta” mentre nulla viene detto circa il “prestito personale” che, pertanto, deve essere considerato accertato (art. 115 c.p.c.).
Viene meramente sollevato il “dubbio” su una sola voce di credito relativa al “contratto carta” in quanto non sarebbe chiaro come siano maturate le commissioni. Non vengono tuttavia forniti ulteriori elementi, non vengono cioè evidenziate circostanze tali da ritenere che non fossero dovute commissioni ovvero che l'importo sia errato. La doglianza si appalesa perciò di fatto vana e vuota.
Ancor più indefinite sono le deduzioni successive: si afferma che non si sa se ci sono state operazioni e se la linea di credito sia ancora attiva.
Anche in questo caso appare evidente che il debitore non ha assolto l'onere sullo stesso incombente di esplicitare le ragioni per le quali ritiene che il credito azionato sia non dovuto o comunque la pretesa illegittima. Il debitore non ha mai contestato di aver utilizzato la carta collegata al “contratto carta” pertanto è lampante l'inconsistenza della “contestazione” circa la non evidenza delle operazioni. Per quanto riguarda l'attività o meno della linea di credito, si rinvia alle considerazioni sopra svolte in merito alla risoluzione del contratto.
In definitiva, il creditore ha allegato e provato i fatti costitutivi del proprio credito (conclusione dei due contratti e consistenza del credito) e dedotto l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo non ha dato conto di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa creditoria (art. 2697 c.c.).
Da ultimo, è necessario specificare che il debitore solo in comparsa conclusionale ha contestato la legittimazione attiva del creditore. La contestazione è ampiamente tardiva, in quanto intervenuta a causa già trattenuta in decisione, e pertanto di essa non si può tener conto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022 come da dispositivo, ai valori medi dello scaglione di riferimento, applicati i valori minimi per la sola fase di istruttoria/trattazione in considerazione dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 350/2022 del 12/10/2022
RG n. 893/2022, Tribunale di Gorizia e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna alla rifusione in favore di elle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate in 4.237 € per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a.
e IVA se dovuta per legge.
Gorizia, li 15 febbraio 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
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