Articolo 17 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 16Articolo 18
Versione
25 agosto 1991
Art. 17. (Comunicazioni obbligatorie all'Ente) 1. Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro sessanta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA sul quale e' stato versato il contributo di cui all'articolo 13.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, dei volumi d'affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
3. Relativamente al volume d'affari ai fini IVA dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 o effettui una comunicazione infedele, e' tenuto a versare all'Ente, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma e' ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed e' accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo di disposto di cui all'articolo 20.
5. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica entro novanta giorni, costituiscono, in caso di recidiva, infrazione disciplinare, da denunciare al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 , per i provvedimenti di competenza.
6. La comunicazione o la rettifica effettuate prima dell'adozione del provvedimento disciplinare da parte del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro, costituiscono circostanza attenuante ai fini della determinazione della sanzione da irrogare.
7. Il consiglio di amministrazione dell'Ente stabilisce le modalita' per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonche' i criteri per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 18.
8. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli albi, con l'indicazione del domcilio fiscale e del codice fiscale.
Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente puo' determinare modalita' e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.
9. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti i consulenti del lavoro, nonche' i pensionati in attivita'.
10. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dell'IVA, il richiedente puo' dichiarare provvisoriamente l'entita' del volume d'affari conseguito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo.
11. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione di cui al comma 1, ove non sia stata gia' presentata da quest'ultimo, deve essere prodotta dagli eredi.
Nota all' art. 17:
- La legge n. 112/1979 reca: "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro".
Entrata in vigore il 25 agosto 1991
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