Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Di Lazzaro Maria Antonia Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione n. 9726/2024 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Albania), il 22/11/2000 ed elettivamente domiciliata in Via Bari 164, Ragusa
(RG), presso e nello studio dell'Avv. PAOLO DAVIDE GIANGRECO (C.F.
) che la rappresenta e difende in forza di mandato in C.F._2 calce al ricorso introduttivo
Nei confronti di
, (C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._3
(Albania), il 28/08/1993 ed elettivamente domiciliato in Corso G. Assereto 28/6,
Rapallo (GE), presso e nello lo studio dell'Avv. OLGA D'ACUNZO (C.F.
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
12/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la pronuncia Parte_1
di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
CP_1
Rilevato che all'esito dell'udienza del 29.1.2025 le parti raggiungevano un parziale accordo e, in seguito ad ulteriori trattative, depositavano note scritte con cui dichiaravano di avere raggiunto un accordo e rinunciavano a presenziare alla successiva udienza;
Rilevato che all'udienza del 12 marzo 2025 si dava atto dell'accordo raggiunto le cui condizioni erano contenute nelle note scritte depositate dalle parti;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in REMAS (ALBANIA) il 09/05/2022 così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1.) Pronunciare la separazione dei coniugi e Sig. Parte_1 CP_1
con rinuncia del sig. Sig. all'eccezione preliminare di
[...] CP_1
litispendenza con riferimento al giudizio di divorzio presentato dallo stesso in
Albania che proseguirà secondo i termini e le leggi del luogo;
2.) Disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori Persona_1
con collocazione abitativa dello stesso presso la casa materna, in Vittoria (RG) via Rattazzi 105;
Per_ a. Il padre potrà vedere tutti i giorni tramite videochiamata, concordando con la madre modalità e termini delle telefonate al fine di mantenere con lo stesso un rapporto costante nonostante la tenera età e la distanza. Il padre potrà vedere il figlio quando riuscirà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi a recarsi in Sicilia tenendolo dal mattino alla sera anche per più giorni e concordando il pernotto con la madre. Il
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 padre ritiene di poter riuscire a recarsi a fare visita al figlio almeno una volta al mese;
b. Per le ferie estive relative all'anno 2025, il padre potrà tenere il figlio per quindici giorni in Vittoria (RG) così organizzati: quattro giorni consecutivi facendolo dormire da sé e reperendo una casa adeguata in
Vittoria, poi un giorno con la mamma con pernottamento, di nuovo con il padre e così via finché il padre non parte dalla Sicilia. Per gli anni successivi, il padre potrà tenere il figlio per una settimana anche in altro luogo di sua scelta e per i restanti giorni dovrà concordarsi con la madre al fine di mantenere il proprio periodo di competenza in 15 giorni durante il periodo estivo;
Per_ c. trascorrerà il periodo di sospensione scolastica natalizio suddividendolo a metà tra entrambi i genitori, con il criterio dell'alternanza;
d. Le feste di Pasqua saranno suddivise per un periodo paritetico tra i genitori a partire dall'anno 2026, con il criterio dell'alternanza;
e. Per le principali festività i genitori seguiranno il principio dell'alternanza, ove compatibile con gli impegni lavorativi del padre. I genitori si comunicheranno reciprocamente il piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
il tutto salvo diversi accordi tra le parti, che le Per_ medesime si impegnano ad assumere nel preminente interesse di e considerate le esigenze lavorative di entrambi;
Per_ f. sarà iscritto all'asilo pubblico Istituto Comprensivo Giovanni
XXIII – Colonna in Vittoria (Ragusa).
3.) Il padre verserà alla madre a titolo di CP_1 Parte_1
Per_ contributo al mantenimento ordinario del figlio minore l'importo mensile di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 euro 250,00, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese a partire da mese di marzo 2025 e da rivalutare annualmente in base alla variazione degli indici Per_ ISTAT;
le spese straordinarie relative a (per la cui individuazione le parti rinviano al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione del Tribunale di Genova, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sopportate dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
4.) Le parti danno atto che vi è accordo tra le medesime in ordine alla percezione integrale da parte della signora dell'assegno unico Parte_1
Per_ relativo a
5.) Spese legali interamente compensate”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ove il matrimonio venga trascritto in Italia ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
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