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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/09/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 432/23 R.G. promossa d a
, rappresentata e difesa dall'avv. SONZOGNI Parte_1
OGGETTO:
, elettivamente domiciliata in VIA ZAMBIANCHI, 8 24100 Parte_2
Usufrutto BERGAMO presso il difensore avv. SONZOGNI RAFFAELLA, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 9 in proprio e quale procuratore generale di CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. ZAMBELLI MARCO elettivamente
[...]
domiciliato in VIA VERDI 3 24121 BERGAMO presso il difensore avv.
ZAMBELLI MARCO, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta Civile)
n. 224/23
CONCLUSIONI
Come da note depositate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 224/23 il Tribunale di Bergamo accertava che il diritto di usufrutto sugli immobili siti in Comune di Boltiere, Via del Roccolo n. 1,
catastalmente identificati al Folgio1, mappale 461 sub 2 e sub 3, di cui era titolare – coniuge di dal 2008 – si era estinto Persona_1 Parte_1
per morte dell'usufruttuario e che la proprietà del bene – già donato da Per_1
i figli e con riserva di usufrutto a suo favore -
[...] CP_1 CP_2
si era consolidata in capo ai donatari;
in accoglimento della domanda proposta da e condannava la convenuta a rilasciare CP_1 CP_2 Parte_1
immediatamente gli immobili sopra precisati nonchè a corrispondere, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 30 per ogni giorno di ritardo pagina 2 di 9 nell'esecuzione della condanna inflitta, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
respingeva la domanda attorea di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile per occupazione illegittima,
in difetto di allegazioni relative al preteso pregiudizio subito.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per il rigetto della Parte_3
domanda.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame e, in via incidentale, hanno insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
A seguito dell'interruzione del giudizio per la morte di con atto CP_1
depositato il 5 settembre 2025 si costituiva in giudizio in forza di CP_2
procura rilasciata al suo difensore dall'Amministratore di sostegno avv. Fabio
Bagattini.
All'udienza del 10 settembre 2025 la difesa dell'appellante incidentale eccepiva l'assenza dell'autorizzazione del giudice tutelare a costituirsi in giudizio e chiedeva, pertanto, la declaratoria di contumacia di CP_2
All'esito della discussione orale la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellante principale di difetto di costituzione in giudizio dell'appellante incidentale, per assenza di autorizzazione del giudice tutelare.
pagina 3 di 9 Nel caso di specie in cui il gravame principale è preordinato a consentire a il godimento dell'immobile donato da ai figli Parte_1 Persona_1
si deve ritenere che l'iniziativa giudiziale ( ossia la costituzione in giudizio di sia preordinata alla conservazione del suo patrimonio e che CP_2
l'azione risarcitoria, dalla stessa riproposta in questo grado di giudizio con l'appello incidentale, in quanto tendenzialmente rivolta a ricostituire il patrimonio asseritamente leso, può essere annoverata fra gli atti di ordinaria amministrazione, oltretutto con valenza accrescitiva, sicchè non necessitava dell'autorizzazione del giudice tutelare.
Appello principale
Con il primo motivo l'appellante denuncia l'arbitraria qualificazione della domanda attorea così come operata dal primo giudice.
Premesso di aver posseduto l'immobile sin dal matrimonio ( 2008), deduce che gli attori avevano precisato di aver proposto domanda di negatoria servitutis e che tale domanda non era stata modificata.
Il motivo è gradatamente inammissibile ed infondato.
Come recentemente stabilito dalla Suprema Corte ( sent.21648/21) e come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'azione "negatoria servitutis" e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà
contro qualsiasi pretesa di terzi, mentre con la seconda, si afferma proprietario pagina 4 di 9 della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne,
previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione.
Sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà,
dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario.
L'azione di condanna al rilascio di un fondo esercitata in base all'esistenza di un proprio titolo di proprietà e all'assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte della convenuta, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell'art. 948 c.c.
Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per avere proposto azione di riduzione per lesione della legittima.
Evidenzia il danno irreparabile che le derivava dalla condanna al rilascio del bene nonostante i suoi chiari diritti ereditari.
Il motivo è inammissibile perché l'appellante non censura la ratio posta dal primo giudice a fondamento del rigetto dell'istanza secondo la quale non vi può
essere contrasto tra giudicati atteso che le disposizioni lesive della legittima conservano la loro efficacia sino all'eventuale accoglimento della domanda di riduzione. pagina 5 di 9 Con il terzo motivo censura l'accertamento relativo alla mancata caduta in comunione legale del fabbricato occupato.
Deduce che nel 2007 il fabbricato era in costruzione e soltanto nel 2010, ossia dopo il suo matrimonio con il padre di e era stato CP_1 CP_2
ultimato.
Lo stesso dicasi per il diritto di usufrutto che era stato acquisito dal coniuge dopo il matrimonio.
Censura l'applicazione dell'istituto dell'accessione ed insiste nell'evidenziare che l'immobile era stato accatastato dopo il matrimonio.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione.
Chiariva il primo giudice che, il principio dell'accessione, ex art. 934 c.c.
secondo cui il proprietario del suolo acquista al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, opera, per costante giurisprudenza salvo deroga pattizia o legale, ancorché la costruzione sia stata realizzata in costanza di matrimonio e nella vigenza del regime di comunione legale. L'acquisto della proprietà per accessione, infatti, avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale,
con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed pagina 6 di 9 in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà
personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale
Con il quarto motivo denuncia l'omessa motivazione in ordine alla sua condanna al pagamento della somma di euro 30 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza nonché l'iniquità del provvedimento attese le sue condizioni economiche.
Il motivo è infondato.
La misura di coercizione indiretta introdotta dall'art. 614 bis c.p.c. è volta a far rispettare obblighi di fare o non fare, tipicamente infungibili, tramite la minaccia di un pagamento per ogni violazione o ritardo nell'adempimento. Questa misura,
volta ad incentivare l'adempimento spontaneo e a scoraggiare l'inadempienza,
applicandosi quando non è possibile l'esecuzione forzata in forma specifica può
essere applicata, discrezionalmente, dal giudice.
Nel caso di specie il modesto importo di euro 30 per ogni giorno di ritardo nel rilascio del bene immobile non appare iniqua e comunque non sarà dovuta in caso di spontaneo adempimento.
Con il quinto motivo censura la sua condanna alla rifusione della metà delle spese di lite in ragione della sua asserita, prevalente soccombenza.
Deduce che, nella specie, la domanda attorea era stata oggetto di riqualificazione da parte del tribunale. pagina 7 di 9 La censura è infondata in quanto la soccombenza si determina in base al rigetto e/o all'accoglimento delle domande proposte.
Appello incidentale
Nell'unico motivo censura il rigetto della domanda risarcitoria per compromissione delle facoltà di godimento e di libera disponibilità del bene immobile fondato sul difetto di allegazione degli attori/appellanti incidentali.
Deduce di aver allegato di aver subito un danno emergente derivante dalla compromissione delle facoltà di godimento e di averne attestato l'equivalente monetario in misura pari al valore locativo di mercato.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, nella sentenza citata dal primo giudice, ha chiarito che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto,
è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Nel caso specifico la carenza di allegazioni ha impedito qualsiasi ragionamento presuntivo e ciò ha condotto al rigetto della domanda. pagina 8 di 9 La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del grado.
Accerta che sussiste l'onere dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di pagare una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
respinge l'appello incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
accerta la sussistenza dell'onere dell'appellante principale e di quello incidentale di pagare una somma pari al contributo versato.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
IL PRESIDENTE Est.
Daniela Fedele
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 432/23 R.G. promossa d a
, rappresentata e difesa dall'avv. SONZOGNI Parte_1
OGGETTO:
, elettivamente domiciliata in VIA ZAMBIANCHI, 8 24100 Parte_2
Usufrutto BERGAMO presso il difensore avv. SONZOGNI RAFFAELLA, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 9 in proprio e quale procuratore generale di CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. ZAMBELLI MARCO elettivamente
[...]
domiciliato in VIA VERDI 3 24121 BERGAMO presso il difensore avv.
ZAMBELLI MARCO, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta Civile)
n. 224/23
CONCLUSIONI
Come da note depositate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 224/23 il Tribunale di Bergamo accertava che il diritto di usufrutto sugli immobili siti in Comune di Boltiere, Via del Roccolo n. 1,
catastalmente identificati al Folgio1, mappale 461 sub 2 e sub 3, di cui era titolare – coniuge di dal 2008 – si era estinto Persona_1 Parte_1
per morte dell'usufruttuario e che la proprietà del bene – già donato da Per_1
i figli e con riserva di usufrutto a suo favore -
[...] CP_1 CP_2
si era consolidata in capo ai donatari;
in accoglimento della domanda proposta da e condannava la convenuta a rilasciare CP_1 CP_2 Parte_1
immediatamente gli immobili sopra precisati nonchè a corrispondere, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 30 per ogni giorno di ritardo pagina 2 di 9 nell'esecuzione della condanna inflitta, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
respingeva la domanda attorea di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile per occupazione illegittima,
in difetto di allegazioni relative al preteso pregiudizio subito.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per il rigetto della Parte_3
domanda.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame e, in via incidentale, hanno insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
A seguito dell'interruzione del giudizio per la morte di con atto CP_1
depositato il 5 settembre 2025 si costituiva in giudizio in forza di CP_2
procura rilasciata al suo difensore dall'Amministratore di sostegno avv. Fabio
Bagattini.
All'udienza del 10 settembre 2025 la difesa dell'appellante incidentale eccepiva l'assenza dell'autorizzazione del giudice tutelare a costituirsi in giudizio e chiedeva, pertanto, la declaratoria di contumacia di CP_2
All'esito della discussione orale la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellante principale di difetto di costituzione in giudizio dell'appellante incidentale, per assenza di autorizzazione del giudice tutelare.
pagina 3 di 9 Nel caso di specie in cui il gravame principale è preordinato a consentire a il godimento dell'immobile donato da ai figli Parte_1 Persona_1
si deve ritenere che l'iniziativa giudiziale ( ossia la costituzione in giudizio di sia preordinata alla conservazione del suo patrimonio e che CP_2
l'azione risarcitoria, dalla stessa riproposta in questo grado di giudizio con l'appello incidentale, in quanto tendenzialmente rivolta a ricostituire il patrimonio asseritamente leso, può essere annoverata fra gli atti di ordinaria amministrazione, oltretutto con valenza accrescitiva, sicchè non necessitava dell'autorizzazione del giudice tutelare.
Appello principale
Con il primo motivo l'appellante denuncia l'arbitraria qualificazione della domanda attorea così come operata dal primo giudice.
Premesso di aver posseduto l'immobile sin dal matrimonio ( 2008), deduce che gli attori avevano precisato di aver proposto domanda di negatoria servitutis e che tale domanda non era stata modificata.
Il motivo è gradatamente inammissibile ed infondato.
Come recentemente stabilito dalla Suprema Corte ( sent.21648/21) e come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'azione "negatoria servitutis" e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà
contro qualsiasi pretesa di terzi, mentre con la seconda, si afferma proprietario pagina 4 di 9 della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne,
previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione.
Sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà,
dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario.
L'azione di condanna al rilascio di un fondo esercitata in base all'esistenza di un proprio titolo di proprietà e all'assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte della convenuta, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell'art. 948 c.c.
Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per avere proposto azione di riduzione per lesione della legittima.
Evidenzia il danno irreparabile che le derivava dalla condanna al rilascio del bene nonostante i suoi chiari diritti ereditari.
Il motivo è inammissibile perché l'appellante non censura la ratio posta dal primo giudice a fondamento del rigetto dell'istanza secondo la quale non vi può
essere contrasto tra giudicati atteso che le disposizioni lesive della legittima conservano la loro efficacia sino all'eventuale accoglimento della domanda di riduzione. pagina 5 di 9 Con il terzo motivo censura l'accertamento relativo alla mancata caduta in comunione legale del fabbricato occupato.
Deduce che nel 2007 il fabbricato era in costruzione e soltanto nel 2010, ossia dopo il suo matrimonio con il padre di e era stato CP_1 CP_2
ultimato.
Lo stesso dicasi per il diritto di usufrutto che era stato acquisito dal coniuge dopo il matrimonio.
Censura l'applicazione dell'istituto dell'accessione ed insiste nell'evidenziare che l'immobile era stato accatastato dopo il matrimonio.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione.
Chiariva il primo giudice che, il principio dell'accessione, ex art. 934 c.c.
secondo cui il proprietario del suolo acquista al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, opera, per costante giurisprudenza salvo deroga pattizia o legale, ancorché la costruzione sia stata realizzata in costanza di matrimonio e nella vigenza del regime di comunione legale. L'acquisto della proprietà per accessione, infatti, avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale,
con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed pagina 6 di 9 in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà
personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale
Con il quarto motivo denuncia l'omessa motivazione in ordine alla sua condanna al pagamento della somma di euro 30 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza nonché l'iniquità del provvedimento attese le sue condizioni economiche.
Il motivo è infondato.
La misura di coercizione indiretta introdotta dall'art. 614 bis c.p.c. è volta a far rispettare obblighi di fare o non fare, tipicamente infungibili, tramite la minaccia di un pagamento per ogni violazione o ritardo nell'adempimento. Questa misura,
volta ad incentivare l'adempimento spontaneo e a scoraggiare l'inadempienza,
applicandosi quando non è possibile l'esecuzione forzata in forma specifica può
essere applicata, discrezionalmente, dal giudice.
Nel caso di specie il modesto importo di euro 30 per ogni giorno di ritardo nel rilascio del bene immobile non appare iniqua e comunque non sarà dovuta in caso di spontaneo adempimento.
Con il quinto motivo censura la sua condanna alla rifusione della metà delle spese di lite in ragione della sua asserita, prevalente soccombenza.
Deduce che, nella specie, la domanda attorea era stata oggetto di riqualificazione da parte del tribunale. pagina 7 di 9 La censura è infondata in quanto la soccombenza si determina in base al rigetto e/o all'accoglimento delle domande proposte.
Appello incidentale
Nell'unico motivo censura il rigetto della domanda risarcitoria per compromissione delle facoltà di godimento e di libera disponibilità del bene immobile fondato sul difetto di allegazione degli attori/appellanti incidentali.
Deduce di aver allegato di aver subito un danno emergente derivante dalla compromissione delle facoltà di godimento e di averne attestato l'equivalente monetario in misura pari al valore locativo di mercato.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, nella sentenza citata dal primo giudice, ha chiarito che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto,
è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Nel caso specifico la carenza di allegazioni ha impedito qualsiasi ragionamento presuntivo e ciò ha condotto al rigetto della domanda. pagina 8 di 9 La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del grado.
Accerta che sussiste l'onere dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di pagare una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
respinge l'appello incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
accerta la sussistenza dell'onere dell'appellante principale e di quello incidentale di pagare una somma pari al contributo versato.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
IL PRESIDENTE Est.
Daniela Fedele
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