Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00548/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2022, proposto da:
CO AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian CO Delunas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Parisi e AS Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FI AU IT BA, SE LO, RE AR e AS Mocci, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- della Determinazione della Direzione generale del personale e riforma della Regione Sardegna n. 0000158 Protocollo n. 0004841 del 27/01/2022 avente ad oggetto “ Procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali. Chiusura del procedimento e pubblicazione del riepilogo dei contratti di lavoro stipulati a tempo pieno e indeterminato” , con la quale è stata conclusa la procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali (docc. 1 e 2);
- della nota della Direzione generale del personale e riforma della Regione Sardegna, protocollo n. 0013107 del 22/03/2022 (doc. 3), con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca e riesame in autotutela formulata dal sig. AS;
- d'ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. CO AS, odierno ricorrente, quale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cagliari, ha partecipato alla “ Procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali”, bandita, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9, con determinazione 16 marzo 2020, n. 3602, della Direzione generale della Protezione civile della Regione Sardegna, recante l’avviso di partecipazione alla selezione, che nella sua formulazione originaria non esigeva, all’art. 8, il nulla osta della pubblica amministrazione di appartenenza del concorrente ai fini della sua ammissione alla procedura,.
A seguito di un rilievo formulato dal Governo sulla legittimità costituzionale di tale disciplina legislativa regionale, per difformità della stessa rispetto a quanto previsto dall’art. 30, del d.lgs. n. 165/2001 nella formulazione all’epoca vigente, mentre la descritta procedura di mobilità era ancora in corso di svolgimento la Giunta Regionale, con deliberazione 21 maggio 2020, n. 26/22, ha predisposto un disegno di legge volto a modificare, tra l’altro, la previsione sopra descritta, cioè a introdurre la necessità, ai fini dell’ammissione alla procedura, del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, qualora si fosse trattato di ente non facente parte del “Sistema Regione” ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31/1998.
Con la stessa deliberazione sopra citata la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione Generale della Protezione civile di rendere a ciò conforme la procedura in corso, ragion per cui il Direttore Generale della Protezione civile, con determinazione 10 giugno 2020, n. 240, ha modificato l’art. 8 dell’avviso di selezione sostituendo le parole “senza necessità di..” con le parole “previa acquisizione del… ” nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, ciò per i soggetti provenienti da enti non inseriti nel “Sistema Regione”, nonché per il personale degli enti del “Sistema Regione” svolgenti la loro attività nelle sale operative SOUP e 1515 , nonché nel Settore Meteo del Centro Funzionale Decentrato1.
Pertanto l’odierno ricorrente, come detto dipendente del Comune di Cagliari, a seguito del diniego di nulla osta espresso da quest’ultimo in data 28 maggio 2021, è stato, escluso dalla procedura di mobilità con determinazione dirigenziale dell'Assessorato regionale del Personale del 27 gennaio 2022.
Con il ricorso in esame, notificato in data 28 marzo 2022, egli ha impugnato tali esiti procedimentali.
Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, opponendosi all’accoglimento del ricorso ed eccependo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Alla camera di consiglio del 25 maggio 2022, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, l’esame della controversia è stato rinviato al merito.
Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai fini del merito.
Il Collegio rileva il proprio difetto di giurisdizione, rientrando la causa in esame nella sfera di cognizione del giudice ordinario.
Non vi sono, infatti, motivi per discostarsi dal condivisibile orientamento giurisprudenziale, oramai prevalente, secondo cui “La mobilità, anche esterna, dei pubblici dipendenti va qualificata come mera cessione di un contratto già in essere e, pertanto, le relative controversie rientrano nella cognizione del giudice ordinario, che ha giurisdizione sull'unico rapporto al momento della lesione dei relativi diritti ... Deve, infatti, essere data continuità ai principi affermati da queste Sezioni Unite che, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, hanno affermato che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4" (cfr. Cass. S.U. n. 32624/2018, n. 33213/2018)... per procedure concorsuali di assunzione, ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro” : così Cassazione, Sezioni unite, 30 luglio 2020, n. 16452 (conforme, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 17 settembre 2024, n. 7615; si vedano, altresì, T.A.R. Trieste, Sez. I, 13 marzo 2024, n. 90; T.A.R. Catanzaro, , Sez. II, 28 ottobre 2024, n.1518; T.A.R. Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2023, n. 6724).
Pertanto, sulla base di quanto sin qui esposto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del Tribunale civile - Sezione Lavoro - di Cagliari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo, come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della natura della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio davanti al competente Tribunale civile - Sezione Lavoro - di Cagliari.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Plaisant | Tito Aru |
IL SEGRETARIO