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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2772 del ruolo generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Corvaglia;
Parte_1
- attore - contro
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Francesco Centonze;
- convenuto-
***
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
nei confronti del per sentirlo condannare – previo
[...] Controparte_1 accertamento della sua responsabilità – al pagamento in proprio favore dell'importo di euro
137.250,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per i danni subiti nel sinistro in cui era rimasto coinvolto in data 27.03.2019.
A sostengo della domanda deduceva che quel giorno mentre si trovava su una scala di legno posta alla via Napoli in Muro Lecce, per verificare lo stato del muro di recinzione dell'abitazione della sorella, rovinava a terra a causa dell'improvviso cedimento del marciapiede.
Lamentava di aver subito a causa del sinistro: “Un trauma contusivo grave con rottura subtotale del legamento crociato posteriore destro, frattura traumatica di L1 e sindrome depressiva”; chiedeva pertanto, la condanna del convenuto al ristoro dell'intero pregiudizio patito.
Costituitosi in giudizio, il contestava le argomentazioni Controparte_1 addotte dalla controparte in ordine alla domanda spiegata ed in particolare evidenziava che l'evento era da ricondurre alla colpa esclusiva dell'attore, precisando altresì che la strada indicata quale luogo del sinistro fosse priva di marciapiede.
All'udienza del 11.02.2025 dopo la precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
La domanda risarcitoria è infondata e non può trovare accoglimento.
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento ermeneutico espresso dalla
Corte di Cassazione, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n. 27724/2018). In punto di ripartizione dell'onere della prova, coerentemente con i principi espressi dal Supremo consesso, si rammenta che “l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (vds. Cass. civ. n. 858/2008; cass. civ. n. 5910/2011). Ed invero, l'art. 2051 c.c. “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (vds. Cass. civ. n. 15761/2016).
È opportuno chiarire che, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.).
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. n. 2345/2019; Cass. n. 9009/2015; già Cass. 10300/07).
Ne consegue, secondo l'indirizzo ermeneutico in esame, che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela: e quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n. 2482/2018 e, in termini sostanzialmente analoghi, Cass. n. 28616/2013).
Conclusivamente, per quanto in questa sede d'interesse, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n.
2482/2018, n. 287/2015 e n. 23929/2013).
Poste tali coordinate ermeneutiche, occorre evidenziare che, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova incombente sull'attore di provare il fatto lesivo prospettato nell'atto di citazione. In particolare, l'attore nell'atto di citazione ha dedotto di essere caduto a terra, mentre si trovava su una scala in legno in via Napoli, a causa dell'improvviso cedimento del marciapiede.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta non è stato possibile appurare inequivocabilmente il luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro per come prospettato dall'attore. Infatti, nell'atto di citazione il ha dedotto di essere caduto da una scala Parte_1 in legno posta in via Napoli in Orbene, dalla relazione di servizio circa le CP_1 verifiche effettuate durante il sopralluogo del 01.4.2021 da parte degli ufficiali di P.G. di emerge che in via Napoli non sia presente alcun marciapiede, ad eccezione di CP_1 quello che unisce Via Napoli con la parallela via degli Emigranti, ossia un piccolo passaggio in altro luogo rispetto a quello identificato dall'attore, il quale ha allegato di essere caduto nei pressi della recinzione dell'abitazione della sorella, attigua a quella di sua proprietà.
Inoltre, dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore come allegato nelle memorie 183 co. 6 n.2 non è possibile identificare con certezza quale sia la via raffigurata.
A ciò va aggiunto che, pur volendo ipotizzare che le foto prodotte dall'attore, peraltro scattate in epoca successiva alla verificazione del sinistro, raffigurino effettivamente il luogo dove si sarebbe verificato il sinistro, indipendentemente dal nome della via attribuitogli, le stesse non raffigurano nessuna difformità delle mattonelle e/o alcun avvallamento del marciapiede, e nessun elemento idoneo a far presumere un qualche intervento manutentivo del luogo dove si sarebbe verificato l'evento.
Pertanto, dal complesso probatorio in atti non è stato possibile accertare la presenza di una difformità del piano di calpestio del marciapiede sul quale l'attore avrebbe appoggiato la scala.
Orbene, l'esame delle prove testimoniali offerte da parte attrice non risultano idonee a chiarire il luogo e la dinamica del sinistro prospettato dall'attore. Ed invero il teste ha riferito “avevo fatto notare al signore soccorso Testimone_1 proprio il particolare della pavimentazione ceduta e dell'avvallamento che si era creato”. La teste ha riferito “preciso che si trattava di un affossamento sulla Testimone_2 pavimentazione, ove è accaduto il fatto”. Orbene, tali dichiarazioni non risultano idonee ad integrare le deduzioni di parte attrice, in quanto schiettamente in contrasto con la documentazione fotografia prodotta, che non evidenzia alcuna anomalia.
Alla luce di quanto precede, si reputa che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente in quanto non è riuscito a fornire la prova del preciso luogo di verificazione del sinistro lamentato, nonché la riconducibilità dell' evento lesivo alle prospettate condizioni anomale del marciapiede.
In conclusione, la domanda risarcitoria risulta sfornita di adeguato substrato probatorio e non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate in favore di parte convenuta. Sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri del D.M. 55 del 2014, agg. al D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale in concreto espletata dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, Parte_1 liquidate in € 3.800,00, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, via e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 29 maggio 2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi