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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 24/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1360/2025 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv.to Parte_1
UA GU presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale (NA) alla
Piazza Pace n. 20 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù CP_1 di procura generale alle liti, dall'Avv. Stefano Azzano, con cui elett.te domicilia presso la sede di Via de Gasperi n. 55 CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, la condanna dell al pagamento dell'assegno CP_1 sociale per il periodo in ricorso indicato.
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_2
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta, e come riconosciuto anche dal procuratore dell'istante nelle note di trattazione scritta, l'istituto ha provveduto ad erogare in favore di la prestazione oggetto di causa, liquidando anche i relativi Parte_1 arretrati.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto in via amministrativa l'integrale soddisfazione delle proprie pretese. Poiché il riconoscimento del diritto e il pagamento della prestazione sono avvenuti solo dopo il deposito del ricorso giudiziale (cfr. documentazione in atti), per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese del CP_2 giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 11/3/2025 nei confronti di così provvede: CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 2697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 3/12/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 24/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1360/2025 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv.to Parte_1
UA GU presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale (NA) alla
Piazza Pace n. 20 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù CP_1 di procura generale alle liti, dall'Avv. Stefano Azzano, con cui elett.te domicilia presso la sede di Via de Gasperi n. 55 CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, la condanna dell al pagamento dell'assegno CP_1 sociale per il periodo in ricorso indicato.
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_2
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta, e come riconosciuto anche dal procuratore dell'istante nelle note di trattazione scritta, l'istituto ha provveduto ad erogare in favore di la prestazione oggetto di causa, liquidando anche i relativi Parte_1 arretrati.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto in via amministrativa l'integrale soddisfazione delle proprie pretese. Poiché il riconoscimento del diritto e il pagamento della prestazione sono avvenuti solo dopo il deposito del ricorso giudiziale (cfr. documentazione in atti), per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese del CP_2 giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 11/3/2025 nei confronti di così provvede: CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 2697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 3/12/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco