TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/12/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP di Patti, Dott.ssa IA AI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1783/19 R.G.A.C.C. avente ad oggetto: “Risarcimento danni”, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], cf: residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Torrenova, Via B. Caputo, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Maria Siracusano del Foro di Patti, elettivamente domiciliata in S. Agata di Militello, Via Respighi n. 2, giusta procura in atti.
Attrice
C O N T R O
, cf: , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_2
Consolare Antica n. 661 elettivamente domiciliato in Brolo, Via A. De Gasperi 36, presso lo studio dell'Avv.
SA DI, giusta procura in atti;
Convenuto-- Costituito
E
, cf: , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_3
Baldisseri n. 74, elettivamente domiciliato in Messina, Via Francesco Todaro n. 3 presso lo studio dell'Avv.
SA VI che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti.
Convenuto - Costituito
CONCLUSIONI: come da citazione, scritti difensivi e verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis)
(ex art. 58 comma 2 legge 18.06.2009 n. 69 e art. 132 cpc novellato)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda dell'attore è infondata e non merita accoglimento. Preliminarmente, deve rilevarsi la non perfetta corrispondenza tra i motivi e i quesiti formulati, con la conseguenza che devono ritenersi inammissibili tanto i motivi non supportati da corrispondenti quesiti di diritto, tanto i quesiti che vertono su questioni che non trovano adeguato riscontro nei motivi. Infatti, l'art. 2059 c.c. limita esclusivamente la risarcibilità del danno ai soli casi determinati dalla legge (art. 185 c.p.), oppure ai casi di reato. Perciò, il soggetto istante come il caso che ci occupa dovrà addurre elementi di fatto da cui presumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito. Se è vero che vi è in atti sentenza penale di condanna eppur vero che la fattispecie dedotta in giudizio ha ad oggetto il risarcimento danno subito per una “falsa testimonianza” perpetrata ai danni di da parte dei convenuti e . Ma parte attrice su cui Pt_1 Controparte_2 CP_3
"incumbit onus probandi" non ha dimostrato, ex art. 2697 c.c., le ragioni della propria pretesa poiché dalle risultanze processuali non è stato provato il lamentato lucro cessante e pertanto la fattispecie in esame non
è riconducibile all'ipotesi di una responsabilità extracontrattuale da parte dei convenuti, e non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento. Infatti, se la sentenza penale viene riformata o, il reato viene dichiarato estinto per prescrizione con revoca delle statuizioni civili come il caso che ci occupa, viene meno il fondamento su cui si basa l'azione civile. In tal caso, l'attore ha l'onere di provare nuovamente i fatti storici posti a fondamento della pretesa risarcitoria secondo le ordinarie regole probatorie del processo civile poiché mentre il "danno-evento" può considerarsi implicito nell'accertamento del reato, il "danno- conseguenza" deve essere specificamente allegato e provato dalla parte che richiede il risarcimento
(Tribunale Di Patti, Sentenza n.118 del 4 Febbraio 2025). Né possono trarsi argomenti di prova dall' espletamento della prova testi e dalla esigua istruttoria abbastanza carente e inconciliabile al narrato di cui all'atto introduttivo e di conseguenza non è emersa in maniera certa e univoca che i danni invocati dall'attore siano compatibili con l'evento riferitoci, anche perché l'art. 116 cpc lascia alla discrezionalità del decidente di valutare, le prove, secondo il suo prudente apprezzamento, in concorso con altri elementi probatori acquisiti al giudizio, e che quivi mancano del tutto. Da non tacere, inoltre, che il danno patrimoniale lamentato per non aver ottenuto il risarcimento danni nel giudizio civile instaurato innanzi il
Tribunale civile di Patti (danni da insidia o trabocchetto) non è diretta conseguenza del mendacio accertato
(leggesi motivazione Sent. n. 2/16). E poi, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate, sembra equo compensare le spese del giudizio tra le parti ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e , così provvede: CP_3 Controparte_2
Rigetta la domanda incoata e compensa integralmente le spese del presente giudizio come in motivazione.
Così deciso in Patti in data 13 Dicembre 2025
Dr. a IA AI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP di Patti, Dott.ssa IA AI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1783/19 R.G.A.C.C. avente ad oggetto: “Risarcimento danni”, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], cf: residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Torrenova, Via B. Caputo, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Maria Siracusano del Foro di Patti, elettivamente domiciliata in S. Agata di Militello, Via Respighi n. 2, giusta procura in atti.
Attrice
C O N T R O
, cf: , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_2
Consolare Antica n. 661 elettivamente domiciliato in Brolo, Via A. De Gasperi 36, presso lo studio dell'Avv.
SA DI, giusta procura in atti;
Convenuto-- Costituito
E
, cf: , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_3
Baldisseri n. 74, elettivamente domiciliato in Messina, Via Francesco Todaro n. 3 presso lo studio dell'Avv.
SA VI che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti.
Convenuto - Costituito
CONCLUSIONI: come da citazione, scritti difensivi e verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis)
(ex art. 58 comma 2 legge 18.06.2009 n. 69 e art. 132 cpc novellato)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda dell'attore è infondata e non merita accoglimento. Preliminarmente, deve rilevarsi la non perfetta corrispondenza tra i motivi e i quesiti formulati, con la conseguenza che devono ritenersi inammissibili tanto i motivi non supportati da corrispondenti quesiti di diritto, tanto i quesiti che vertono su questioni che non trovano adeguato riscontro nei motivi. Infatti, l'art. 2059 c.c. limita esclusivamente la risarcibilità del danno ai soli casi determinati dalla legge (art. 185 c.p.), oppure ai casi di reato. Perciò, il soggetto istante come il caso che ci occupa dovrà addurre elementi di fatto da cui presumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito. Se è vero che vi è in atti sentenza penale di condanna eppur vero che la fattispecie dedotta in giudizio ha ad oggetto il risarcimento danno subito per una “falsa testimonianza” perpetrata ai danni di da parte dei convenuti e . Ma parte attrice su cui Pt_1 Controparte_2 CP_3
"incumbit onus probandi" non ha dimostrato, ex art. 2697 c.c., le ragioni della propria pretesa poiché dalle risultanze processuali non è stato provato il lamentato lucro cessante e pertanto la fattispecie in esame non
è riconducibile all'ipotesi di una responsabilità extracontrattuale da parte dei convenuti, e non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento. Infatti, se la sentenza penale viene riformata o, il reato viene dichiarato estinto per prescrizione con revoca delle statuizioni civili come il caso che ci occupa, viene meno il fondamento su cui si basa l'azione civile. In tal caso, l'attore ha l'onere di provare nuovamente i fatti storici posti a fondamento della pretesa risarcitoria secondo le ordinarie regole probatorie del processo civile poiché mentre il "danno-evento" può considerarsi implicito nell'accertamento del reato, il "danno- conseguenza" deve essere specificamente allegato e provato dalla parte che richiede il risarcimento
(Tribunale Di Patti, Sentenza n.118 del 4 Febbraio 2025). Né possono trarsi argomenti di prova dall' espletamento della prova testi e dalla esigua istruttoria abbastanza carente e inconciliabile al narrato di cui all'atto introduttivo e di conseguenza non è emersa in maniera certa e univoca che i danni invocati dall'attore siano compatibili con l'evento riferitoci, anche perché l'art. 116 cpc lascia alla discrezionalità del decidente di valutare, le prove, secondo il suo prudente apprezzamento, in concorso con altri elementi probatori acquisiti al giudizio, e che quivi mancano del tutto. Da non tacere, inoltre, che il danno patrimoniale lamentato per non aver ottenuto il risarcimento danni nel giudizio civile instaurato innanzi il
Tribunale civile di Patti (danni da insidia o trabocchetto) non è diretta conseguenza del mendacio accertato
(leggesi motivazione Sent. n. 2/16). E poi, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate, sembra equo compensare le spese del giudizio tra le parti ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e , così provvede: CP_3 Controparte_2
Rigetta la domanda incoata e compensa integralmente le spese del presente giudizio come in motivazione.
Così deciso in Patti in data 13 Dicembre 2025
Dr. a IA AI