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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/03/2024, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 761/19 RGL promossa da
, cod. fisc. , residente alla Spezia, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto ivi in viale Italia 121 presso lo studio dell'avv. Maurizio
Bachini (PEC studio. che la rappresenta e difende per Email_1
procura depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro cod. fisc. Controparte_1
, anche quale mandatario per legge di P.IVA_1 [...]
c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale a Roma e domicilio alla Spezia via Mazzini 63 presso il proprio Ufficio legale, rappresentato e difeso dall'avv.
Patrizia Sanguineti (PEC t) per Email_2
procura generale convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Accertata e dichiarata l' infondatezza, in fatto ed in diritto, delle Pt_1 pretese avanzate dall' per i titoli di cui in premessa, voglia per l' effetto – CP_1
previa declaratoria di nullità e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia
e/o revoca dell' avviso di addebito con efficacia esecutiva opposto, in premessa meglio indicato – respingere ogni domanda di condanna proposta nei con-fronti del conchiudente, mandando assolto quest' ultimo da qualsivoglia pretesa dell' Istituto relativa alle indicate causali;
per mero scrupolo defensionale, in via di estremo subordine, salvo gravame, previa, in ogni caso, declaratoria di nullità e/o annullamento e/o dichiarazione di
1 inefficacia e/o revoca dell' avviso di addebito con efficacia esecutiva opposto – dichiarare tenuto il conchiudente al pagamento delle sole somme, a titolo di contributi e/o di accessori, che venissero eventualmente dimostrate in maniera irrefutabile come dovute, anche in relazione alle circostanze dedotte al capo I. della narrativa che precede. In ogni caso, dichiarare non dovuti, in tutto o in parte, o comunque congruamente ridurre, gli importi richiesti ex adverso a titolo di somme aggiuntive. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per : “In limine litis dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità del CP_1
ricorso nei confronti di per difetto di legittimazione passiva;
nel CP_3
merito, respingere il ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate ed erronee in diritto per le ragioni tutte sopra dedotte, confermando integralmente
l'avviso di addebito n. 356 2019 00003371 46 000; in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle avverse domande, confermare l'avviso di addebito nella misura ridotta che risulterà dovuta in corso di causa dichiarando tenuta e conseguentemente condannando la sig.ra al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1 dell'avviso di addebito così come rideterminato tenuto conto delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative sanzioni e somme aggiuntive ai sensi di legge, maturate e maturande fino al saldo;
con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali da determinarsi secondo i parametri individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, così come integrati dal D.M. n. 37 del 08.03.2018”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con verbale unico di accertamento e notificazione del 30.1.2019
l contestava a , titolare Organizzazione_1 Parte_1
della , le seguenti Organizzazione_2
irregolarità:
- la lavoratrice regolarizzata come cameriera fra il 27.5.2017 Persona_1
e il 30.6.2018, aveva lavorato per quattro ore al giorno, anziché due;
inoltre nel mese di agosto 2017 quattro chiamate non erano state registrate;
- il lavoratore regolarizzato con contratto a chiamata dal Parte_2
15.4.2017, aveva in realtà lavorato come cameriere di sala nei periodi 27.5-
2 30.11.2017 e 1.7-30.8.2018 tutti i giorni da martedì a domenica e nel periodo
1.12.2017-30.6.2018 tutti i venerdì, sabato e domenica, sempre con orario 19-
23, e dopo il 1.9.2018 come pizzaiolo tutti i giorni con orario 18-23;
- il lavoratore assunto il 25.3.2017 con contratto a Parte_3
chiamata, aveva in realtà lavorato come pizzaiolo tutti i giorni dal martedì alla domenica con orario 17-23;
- la lavoratrice aveva svolto una chiamata non registrata il Persona_2
19.4.2018.
1.1. Sulla scorta di questo accertamento il 10.5.2019 l notificava a CP_1
avviso di addebito 356 2019 00003371 46 000 per l'importo di € Pt_1
12.738,24 compresi sanzioni, interessi, spese e oneri di riscossione per il recupero dei relativi contributi nella Gestione aziende con dipendenti.
1.2. Con ricorso depositato il 19.6.2019 si è opposta all'avviso di Pt_1
addebito, esponendo che i lavoratori in questione avevano lavorato solo nelle giornate e negli orari registrati e precisando che quando non era al Pt_3
lavoro le mansioni di pizzaiola erano svolte da lei personalmente, e ha assunto le conclusioni riportate in epigrafe.
L' , anche quale mandatario della resiste. CP_1 CP_2
2. L' ha anche eccepito il difetto di legittimazione della di CP_1 CP_2
cartolarizzazione.
Sul punto la ricorrente non ha replicato;
in effetti i contributi richiesti sono riferiti al periodo 2017-2019, che è largamente successivo alla fine dell'operazione di cartolarizzazione.
L'eccezione è quindi palesemente fondata.
3. Analizzando nel merito le singole posizioni, secondo l CP_1 Per_1
benché regolarizzata come cameriera fra il 27.5.2017 e il 30.6.2018,
[...]
avrebbe lavorato per quattro ore al giorno;
inoltre nel mese di agosto 2017 quattro chiamate non sarebbero state registrate.
La lavoratrice, sentita in sede ispettiva, aveva dichiarato: “Ho lavorato per la pizzeria di per circa un anno con un contratto a Org_2 Controparte_4
chiamata. Gli accordi con erano che io avevo una disponibilità limitata CP_4
e andavo quando lei mi chiamava se non avevo altri impegni. Ho lavorato sino
a giugno, circa un mese prima del mio matrimonio. Sono sempre stata
3 regolarmente pagata in contanti. Preciso che andavo prevalentemente nel corso del fine settimana, venerdì, sabato e domenica, e operavo come tuttofare di cucina all'incirca 5 h a sera. Io ho sempre svolto il mio lavoro con queste modalità”.
Sentita in causa come testimone, ha dichiarato: “…andavo solo il fine settimana perché non avevo bisogno di lavorare di più dato che il mio compagno aveva un lavoro. Cioè lavoravo venerdì, sabato, domenica;
di preciso non ricordo ma facevo dalle due alle tre ore, entravo verso le 19 e uscivo verso le 22,30-23, ma non c'era un orario preciso… Rammento di essere stata sentita dagli ispettori e prendo atto che avevo dichiarato di lavorare cinque ore a sera, sono passati cinque anni, non ricordo bene quante ore facevo”.
Va allora rammentato che, secondo un principio largamente affermato in giurisprudenza, in caso di divergenza fra le dichiarazioni rese da un lavoratore in sede testimoniale e in sede ispettiva, legittimamente il giudice privilegia queste ultime, in quanto più vicine temporalmente ai fatti e quindi presumibilmente assistite da memoria più fresca.
Le dichiarazioni della lavoratrice sono poi riscontrate da quelle degli altri lavoratori che anzi indurrebbero a ritenere un orario ancora maggiore di quattro ore al giorno ( nella richiesta di intervento: “ Pt_3 Persona_3 faceva i miei stessi orari”, e quindi dalle 17,00 alle 23,30, e in sede testimoniale: “Faceva gli stessi orari che facevo io…” e quindi dalle 17,30 alle
24; Oteri, come teste: “A quanto ricordo io la faceva il mio stesso Per_1 orario, andavamo via tutti insieme”, e quindi dalle 18/19 alla chiusura, da lei collocata “intorno alle 22,30” (in realtà quanto meno, sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima in sede ispettiva, alle 23); Pt_1 Per_2 come teste: “Gli orari che faceva [ più o meno sono sempre Persona_1 quelli che ho detto”, e cioè dalle 18 fino, a quanto si evince, alla chiusura del locale).
Che lavorasse quattro ore al giorno si deve allora ritenere dimostrato. Per_1
Per quanto riguarda le chiamate nel mese di agosto, la lavoratrice ha dichiarato in sede testimoniale: “Ad agosto 2017 ho saltato un weekend perché ero in vacanza, mentre negli altri c'ero”.
4 Secondo quanto allegato senza contestazione in ricorso, in conformità al prospetto paga depositato, nei fine settimana di quel mese è stata Per_1
registrata (oltre che in alcuni giorni infrasettimanali) nei giorni venerdì 4, sabato 5, domenica 6, venerdì 11, sabato 12, domenica 13, venerdì 18, sabato 19, domenica 20, venerdì 25, sabato 26, domenica 27.
Questo rilievo, si aggiunge incidentalmente, conferma che in sede testimoniale la lavoratrice non aveva ricordi precisi, visto che, diversamente da quanto ha riferito, non ha saltato neppure un fine settimana.
Non è neppure chiaro, quindi, quali siano le giornate lavorate che, secondo l , non sarebbero state registrate. CP_1
La tesi dell' non si potrebbe neppure ritenere provata dalla CP_1
dichiarazione resa in sede testimoniale da secondo cui veniva Pt_3 Per_1
tutti i giorni, per la sua genericità e il contrasto con le dichiarazioni della lavoratrice interessata, tenuto anche conto del fatto che che ha Per_2
parimenti riferito che veniva tutti i giorni, ha precisato che lo faceva Per_1
almeno nel periodo in cui aveva la responsabilità della cucina, e cioè in una stagione invernale (che, secondo quanto si evince dalla deposizione, sarebbe quella fra il 2018 e il 2019, ma è probabile che fosse quella fra il 2017 e il 2018 visto che è sostanzialmente pacifico che il rapporto cessò a luglio 2018, quando la lavoratrice contrasse matrimonio).
La pretesa contributiva deve quindi ritenersi riscontrata, tranne che per le quattro giornate del mese di agosto.
4. Secondo l regolarizzato con contratto a chiamata dal CP_1 Parte_2
15.4.2017, avrebbe in realtà lavorato come cameriere di sala nei periodi 27.5-
30.11.2017 e 1.7-30.8.2018 tutti i giorni da martedì a domenica e nel periodo
1.12.2017-30.6.2018 tutti i venerdì, sabato e domenica, sempre con orario 19-
23, e dopo il 1.9.2018 come pizzaiolo tutti i giorni con orario 18-23.
La tesi dell'istituto risulta provata, per il periodo anteriore al 30 giugno 2018, dalle dichiarazioni rese da (“Io ricordo che ha sempre lavorato tutti i Pt_3 giorni… Faceva i miei stessi orari, magari entrava una mezz'ora dopo, verso le
18”; in sede amministrativa aveva riferito “Lavora anche dal mercoledì Pt_2 alla domenica dalle 18:00 alla chiusura perché è cameriere”) e dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa dal medesimo (“Ho iniziato a Pt_2
5 lavorare in questa pizzeria nel mese di aprile 2017, mi hanno assunto da subito con un contratto a chiamata a termine con scadenza mi sembra nel mese di novembre e in quel periodo facevo il cameriere. Preciso che durante questo contratto ho lavorato tutti i giorni tranne il lunedì che è il giorno di chiusura della pizzeria. Lavoravo mi sembra dalle 19:00 alle 23:00.
Successivamente per il periodo da dicembre 2017 sino a luglio 2018 sempre come cameriere e con lo stesso orario ho lavorato dal venerdì alla domenica…”; in causa il lavoratore, che, in seguito all'eccezione di incapacità tempestivamente sollevata, deve ritenersi sentito liberamente per quanto riguarda la sua posizione, ha precisato di riportarsi alla dichiarazione resa in sede ispettiva, ove difforme, perché allora aveva una memoria più fresca), nonché dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva da (“ Per_1 Parte_2 faceva il cameriere, anche lui nel fine settimana, anche lui l'orario variava tra le 4/5 ore al giorno”).
Per il periodo luglio-agosto 2018 si deve ritenere confermato che non Pt_2
lavorasse più soltanto il fine settimana grazie alle dichiarazioni rese in sede amministrativa da lui stesso (“Da luglio 2018 ho ripreso a lavorare tutti i giorni sino a fine agosto sempre come cameriere e sempre con l'orario sopra descritto”) e da Pt_3
Tuttavia, non si può ritenere accertato rigorosamente che nel periodo maggio- novembre 2017 e luglio-agosto 2018 avesse lavorato da martedì a Pt_2
domenica, visto che aveva riferito in sede amministrativa che Pt_3
lavorava da mercoledì a domenica.
Il periodo successivo al 1.9.2018, di cui le parti hanno discusso e in ordine al quale è stata svolta istruttoria, esorbita in realtà dall'ambito della lite, come verificato alla scorsa udienza, perché i contributi richiesti con l'avviso di addebito si arrestano al mese di agosto 2018.
Per il periodo anteriore, quindi, la pretesa si deve ritenere riscontrata in causa, tranne che per le giornate di martedì.
5. Secondo l , assunto il 25.3.2017 con contratto a CP_1 Parte_3
chiamata, aveva in realtà lavorato come pizzaiolo tutti i giorni dal martedì alla domenica con orario 17-23.
6 La tesi dell' si deve ritenere riscontrata sulla base delle dichiarazioni rese CP_1 in sede ispettiva dal medesimo lavoratore (“ho sempre lavorato tutti i giorni della settimana tranne il lunedì dalle 17:00 alle 23:30 e sabato fino alle 24:00”) nonché da (“La pizza la faceva che era il pizzaiolo Per_1 Parte_3
e operava tutti i giorni. Quando io lavoravo lì la pizzeria apriva solo la sera.
Ricordo che era anche presente quando ad esempio c'era l'arrivo Pt_3 della legna che serviva per la pizzeria”) e da (“Preciso che Pt_2 Parte_3
era già presente nella pizzeria quando io ho iniziato a lavorare, lui
[...] era l'unico pizzaiolo presente e l'ho sempre visto lavorare tutte le sere”) nonché in sede testimoniale da (“ è mio cugino. Lui Per_2 Parte_3
lavorava a pranzo e a cena, mi sembra tutti i giorni, forse con un giorno di riposo”) e in certa misura da che ha dichiarato di averlo sempre visto. Pt_4
in sede testimoniale, ha reso dichiarazioni in parte difformi da quelle Per_1
precedenti, ma, secondo un principio ampiamente consolidato, quando un lavoratore, escusso come teste, renda dichiarazioni diverse da quelle rilasciate in sede ispettiva, legittimamente il giudice ritiene più attendibili questi ultimi in quanto temporalmente più vicine ai fatti e quindi assistite da memoria più fresca e più genuine.
A riscontro delle dichiarazioni, dai messaggi WhatsApp prodotti in causa e non disconosciuti si desume con chiarezza che l'orario di iniziava alle Pt_3
17:00 (in via esemplificativa, il 26.12.2017 alle 17:38 a [ ] che CP_4 Pt_1 chiede “Ciao sei in pizzeria” risponde di sì; il 14.1.2018 alle 17:02 Pt_3
scrive a “arrivi 2 min” e lui risponde “Ok… sono andato a CP_4 Pt_3 prendere un caffè”; il 2.3.2018 alle 17:11 scrive a “C'è la CP_4 Pt_3 mozzarella in magazzino” e lui risponde “Sì sì ho visto la caldaia e ho già messo dentro la mozzarella”; il 19.4.2018 scrive a di aver CP_4 Pt_1
lasciato la spesa in macchina in via Colombo e dopo un altro paio di messaggi scambiati lui risponde “Vado subito”; etc.).
6. Secondo l lavoratrice intermittente, avrebbe effettuato CP_1 Persona_2
una chiamata non registrata il 19.4.2018.
In atti non si rinviene nessun elemento a sostegno della deduzione. Nessun teste ha rammentato se la lavoratrice avesse lavorato il 19.4.2018 (neppure lei stessa), né la circostanza sembra emersa chiaramente in sede amministrativa.
7 La relativa pretesa, quindi, non si può ritenere riscontrata.
7. Il giudice ha pertanto chiesto all' di distinguere i contributi richiesti per CP_1
ciascun lavoratore e di ricalcolare quelli relativi a e a secondo le Per_1 Pt_2
indicazioni che si sono sopra illustrate.
Il conteggio, depositato il 15.12.2023, era affetto da imprecisioni e incompletezze ed è stato da ultimo chiarito, in sede di audizione in udienza, dal funzionario, che ha precisato:
- il conteggio relativo alla lavoratrice è corretto e la somma di € 128,00 Per_1 deve essere portata in detrazione rispetto all'imponibile di cui al verbale unico (imponibile ricalcolato € 279,00, da intendersi: nel mese di agosto, in cui nel verbale unico si indicava per l'appunto un imponibile relativo a questa lavoratrice di € 407,00);
- per quanto riguarda la posizione del lavoratore il conteggio era Pt_2
effettivamente inesatto e deve essere così rideterminato: per il periodo 27-
31.5.2017 la riduzione di imponibile rispetto al verbale unico è di € 33,00, per il mese di giugno 2017 è di € 163,00, per il mese di luglio 2017 è di €
163,00, per il mese di agosto 2017 di € 130,00, per il mese di settembre
2017 è di € 163,00, per il mese di ottobre 2017 è di € 130,00, per il mese di novembre 2017 è di € 130,00, per il mese di luglio 2018 di € 130,00; per il mese di agosto 2018 di € 163,00 (e così in totale devono essere detratti dall'imponibile complessivo € 1.205,00).
Sul punto non vi sono state contestazioni.
È quindi possibile, in base a questo conteggio, determinare l'imponibile contributivo su cui determinare i contributi che risultano dovuti.
7.1. Si desume dal conteggio depositato che l'aliquota applicata per determinare i contributi dovuti è del 38,29%.
In effetti, nei DM 10/17 allegati sub 7 dall' il complessivo imponibile CP_1 recuperato ammonta a € 14.692,00 per € 5.704,00 per € Pt_3 Pt_2
1.879,00 per ed € 8,00 per e così in totale € 22.283,00; Per_1 Per_2 applicando a tale imponibile l'aliquota sopra indicata si ottiene un addebito contributivo di € 8.532,16 che corrisponde come ordine di grandezza al credito a titolo di contributi vantato nella diffida ad adempiere e nell'avviso di addebito, che ammonta a € 8.506,00: la differenza pari a € 26,16 non giustifica, per la
8 sua tenuità, alcun approfondimento istruttorio, a maggior ragione se si considera che la richiesta dell'Istituto risulta più bassa e non più alta.
7.2. Complessivamente, quindi, l'imponibile da detrarre, che si determina sommando quelli da portare in detrazione in relazione alle posizioni e Per_1
e quelli relativi a ammonta a € (128,00 + 1205,00 + 8,00) = € Pt_2 Per_2
1341,00 mentre i contributi su questo imponibile ammontano a € (1341,00 x
38,29%) = € 513,47, che pertanto devono essere defalcati da quanto richiesto da . CP_1
I contributi dovuti dalla ricorrente ammontano quindi a € (8.506,00 – 513,47) =
€ 7.992,53, a cui si devono aggiungere le sanzioni calcolate per il caso di evasione e gli altri accessori dovuti (eventuali interessi, oneri di riscossione, spese di notifica e quant'altro), da calcolarsi secondo legge.
8. L'avviso di addebito, quindi, si revoca e la ricorrente viene condannata a pagare la minor somma sopra indicata.
La parziale fondatezza del ricorso giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo.
Nel resto le spese, liquidate come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 5201/26000 corrispondente al credito in discussione, equa riduzione sui valori medi) seguono la soccombenza prevalente della ricorrente.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di CP_3 revoca l'avviso di addebito opposto, dichiara tenuta e condanna a pagare all' per le causali Parte_1 CP_1 di cui in motivazione la minor somma di € 7.992,53 per contributi oltre sanzioni per il caso di evasione e altri accessori dovuti, da calcolarsi secondo legge, compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna Parte_1
a rifondere all' i restanti due terzi che liquida, già in frazione, in
[...] CP_1
€ 1.798,00 per compensi, oltre accessori di legge.
La Spezia, 28.3.2024
Il giudice
Marco Viani
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 761/19 RGL promossa da
, cod. fisc. , residente alla Spezia, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto ivi in viale Italia 121 presso lo studio dell'avv. Maurizio
Bachini (PEC studio. che la rappresenta e difende per Email_1
procura depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro cod. fisc. Controparte_1
, anche quale mandatario per legge di P.IVA_1 [...]
c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale a Roma e domicilio alla Spezia via Mazzini 63 presso il proprio Ufficio legale, rappresentato e difeso dall'avv.
Patrizia Sanguineti (PEC t) per Email_2
procura generale convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Accertata e dichiarata l' infondatezza, in fatto ed in diritto, delle Pt_1 pretese avanzate dall' per i titoli di cui in premessa, voglia per l' effetto – CP_1
previa declaratoria di nullità e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia
e/o revoca dell' avviso di addebito con efficacia esecutiva opposto, in premessa meglio indicato – respingere ogni domanda di condanna proposta nei con-fronti del conchiudente, mandando assolto quest' ultimo da qualsivoglia pretesa dell' Istituto relativa alle indicate causali;
per mero scrupolo defensionale, in via di estremo subordine, salvo gravame, previa, in ogni caso, declaratoria di nullità e/o annullamento e/o dichiarazione di
1 inefficacia e/o revoca dell' avviso di addebito con efficacia esecutiva opposto – dichiarare tenuto il conchiudente al pagamento delle sole somme, a titolo di contributi e/o di accessori, che venissero eventualmente dimostrate in maniera irrefutabile come dovute, anche in relazione alle circostanze dedotte al capo I. della narrativa che precede. In ogni caso, dichiarare non dovuti, in tutto o in parte, o comunque congruamente ridurre, gli importi richiesti ex adverso a titolo di somme aggiuntive. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per : “In limine litis dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità del CP_1
ricorso nei confronti di per difetto di legittimazione passiva;
nel CP_3
merito, respingere il ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate ed erronee in diritto per le ragioni tutte sopra dedotte, confermando integralmente
l'avviso di addebito n. 356 2019 00003371 46 000; in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle avverse domande, confermare l'avviso di addebito nella misura ridotta che risulterà dovuta in corso di causa dichiarando tenuta e conseguentemente condannando la sig.ra al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1 dell'avviso di addebito così come rideterminato tenuto conto delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative sanzioni e somme aggiuntive ai sensi di legge, maturate e maturande fino al saldo;
con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali da determinarsi secondo i parametri individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, così come integrati dal D.M. n. 37 del 08.03.2018”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con verbale unico di accertamento e notificazione del 30.1.2019
l contestava a , titolare Organizzazione_1 Parte_1
della , le seguenti Organizzazione_2
irregolarità:
- la lavoratrice regolarizzata come cameriera fra il 27.5.2017 Persona_1
e il 30.6.2018, aveva lavorato per quattro ore al giorno, anziché due;
inoltre nel mese di agosto 2017 quattro chiamate non erano state registrate;
- il lavoratore regolarizzato con contratto a chiamata dal Parte_2
15.4.2017, aveva in realtà lavorato come cameriere di sala nei periodi 27.5-
2 30.11.2017 e 1.7-30.8.2018 tutti i giorni da martedì a domenica e nel periodo
1.12.2017-30.6.2018 tutti i venerdì, sabato e domenica, sempre con orario 19-
23, e dopo il 1.9.2018 come pizzaiolo tutti i giorni con orario 18-23;
- il lavoratore assunto il 25.3.2017 con contratto a Parte_3
chiamata, aveva in realtà lavorato come pizzaiolo tutti i giorni dal martedì alla domenica con orario 17-23;
- la lavoratrice aveva svolto una chiamata non registrata il Persona_2
19.4.2018.
1.1. Sulla scorta di questo accertamento il 10.5.2019 l notificava a CP_1
avviso di addebito 356 2019 00003371 46 000 per l'importo di € Pt_1
12.738,24 compresi sanzioni, interessi, spese e oneri di riscossione per il recupero dei relativi contributi nella Gestione aziende con dipendenti.
1.2. Con ricorso depositato il 19.6.2019 si è opposta all'avviso di Pt_1
addebito, esponendo che i lavoratori in questione avevano lavorato solo nelle giornate e negli orari registrati e precisando che quando non era al Pt_3
lavoro le mansioni di pizzaiola erano svolte da lei personalmente, e ha assunto le conclusioni riportate in epigrafe.
L' , anche quale mandatario della resiste. CP_1 CP_2
2. L' ha anche eccepito il difetto di legittimazione della di CP_1 CP_2
cartolarizzazione.
Sul punto la ricorrente non ha replicato;
in effetti i contributi richiesti sono riferiti al periodo 2017-2019, che è largamente successivo alla fine dell'operazione di cartolarizzazione.
L'eccezione è quindi palesemente fondata.
3. Analizzando nel merito le singole posizioni, secondo l CP_1 Per_1
benché regolarizzata come cameriera fra il 27.5.2017 e il 30.6.2018,
[...]
avrebbe lavorato per quattro ore al giorno;
inoltre nel mese di agosto 2017 quattro chiamate non sarebbero state registrate.
La lavoratrice, sentita in sede ispettiva, aveva dichiarato: “Ho lavorato per la pizzeria di per circa un anno con un contratto a Org_2 Controparte_4
chiamata. Gli accordi con erano che io avevo una disponibilità limitata CP_4
e andavo quando lei mi chiamava se non avevo altri impegni. Ho lavorato sino
a giugno, circa un mese prima del mio matrimonio. Sono sempre stata
3 regolarmente pagata in contanti. Preciso che andavo prevalentemente nel corso del fine settimana, venerdì, sabato e domenica, e operavo come tuttofare di cucina all'incirca 5 h a sera. Io ho sempre svolto il mio lavoro con queste modalità”.
Sentita in causa come testimone, ha dichiarato: “…andavo solo il fine settimana perché non avevo bisogno di lavorare di più dato che il mio compagno aveva un lavoro. Cioè lavoravo venerdì, sabato, domenica;
di preciso non ricordo ma facevo dalle due alle tre ore, entravo verso le 19 e uscivo verso le 22,30-23, ma non c'era un orario preciso… Rammento di essere stata sentita dagli ispettori e prendo atto che avevo dichiarato di lavorare cinque ore a sera, sono passati cinque anni, non ricordo bene quante ore facevo”.
Va allora rammentato che, secondo un principio largamente affermato in giurisprudenza, in caso di divergenza fra le dichiarazioni rese da un lavoratore in sede testimoniale e in sede ispettiva, legittimamente il giudice privilegia queste ultime, in quanto più vicine temporalmente ai fatti e quindi presumibilmente assistite da memoria più fresca.
Le dichiarazioni della lavoratrice sono poi riscontrate da quelle degli altri lavoratori che anzi indurrebbero a ritenere un orario ancora maggiore di quattro ore al giorno ( nella richiesta di intervento: “ Pt_3 Persona_3 faceva i miei stessi orari”, e quindi dalle 17,00 alle 23,30, e in sede testimoniale: “Faceva gli stessi orari che facevo io…” e quindi dalle 17,30 alle
24; Oteri, come teste: “A quanto ricordo io la faceva il mio stesso Per_1 orario, andavamo via tutti insieme”, e quindi dalle 18/19 alla chiusura, da lei collocata “intorno alle 22,30” (in realtà quanto meno, sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima in sede ispettiva, alle 23); Pt_1 Per_2 come teste: “Gli orari che faceva [ più o meno sono sempre Persona_1 quelli che ho detto”, e cioè dalle 18 fino, a quanto si evince, alla chiusura del locale).
Che lavorasse quattro ore al giorno si deve allora ritenere dimostrato. Per_1
Per quanto riguarda le chiamate nel mese di agosto, la lavoratrice ha dichiarato in sede testimoniale: “Ad agosto 2017 ho saltato un weekend perché ero in vacanza, mentre negli altri c'ero”.
4 Secondo quanto allegato senza contestazione in ricorso, in conformità al prospetto paga depositato, nei fine settimana di quel mese è stata Per_1
registrata (oltre che in alcuni giorni infrasettimanali) nei giorni venerdì 4, sabato 5, domenica 6, venerdì 11, sabato 12, domenica 13, venerdì 18, sabato 19, domenica 20, venerdì 25, sabato 26, domenica 27.
Questo rilievo, si aggiunge incidentalmente, conferma che in sede testimoniale la lavoratrice non aveva ricordi precisi, visto che, diversamente da quanto ha riferito, non ha saltato neppure un fine settimana.
Non è neppure chiaro, quindi, quali siano le giornate lavorate che, secondo l , non sarebbero state registrate. CP_1
La tesi dell' non si potrebbe neppure ritenere provata dalla CP_1
dichiarazione resa in sede testimoniale da secondo cui veniva Pt_3 Per_1
tutti i giorni, per la sua genericità e il contrasto con le dichiarazioni della lavoratrice interessata, tenuto anche conto del fatto che che ha Per_2
parimenti riferito che veniva tutti i giorni, ha precisato che lo faceva Per_1
almeno nel periodo in cui aveva la responsabilità della cucina, e cioè in una stagione invernale (che, secondo quanto si evince dalla deposizione, sarebbe quella fra il 2018 e il 2019, ma è probabile che fosse quella fra il 2017 e il 2018 visto che è sostanzialmente pacifico che il rapporto cessò a luglio 2018, quando la lavoratrice contrasse matrimonio).
La pretesa contributiva deve quindi ritenersi riscontrata, tranne che per le quattro giornate del mese di agosto.
4. Secondo l regolarizzato con contratto a chiamata dal CP_1 Parte_2
15.4.2017, avrebbe in realtà lavorato come cameriere di sala nei periodi 27.5-
30.11.2017 e 1.7-30.8.2018 tutti i giorni da martedì a domenica e nel periodo
1.12.2017-30.6.2018 tutti i venerdì, sabato e domenica, sempre con orario 19-
23, e dopo il 1.9.2018 come pizzaiolo tutti i giorni con orario 18-23.
La tesi dell'istituto risulta provata, per il periodo anteriore al 30 giugno 2018, dalle dichiarazioni rese da (“Io ricordo che ha sempre lavorato tutti i Pt_3 giorni… Faceva i miei stessi orari, magari entrava una mezz'ora dopo, verso le
18”; in sede amministrativa aveva riferito “Lavora anche dal mercoledì Pt_2 alla domenica dalle 18:00 alla chiusura perché è cameriere”) e dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa dal medesimo (“Ho iniziato a Pt_2
5 lavorare in questa pizzeria nel mese di aprile 2017, mi hanno assunto da subito con un contratto a chiamata a termine con scadenza mi sembra nel mese di novembre e in quel periodo facevo il cameriere. Preciso che durante questo contratto ho lavorato tutti i giorni tranne il lunedì che è il giorno di chiusura della pizzeria. Lavoravo mi sembra dalle 19:00 alle 23:00.
Successivamente per il periodo da dicembre 2017 sino a luglio 2018 sempre come cameriere e con lo stesso orario ho lavorato dal venerdì alla domenica…”; in causa il lavoratore, che, in seguito all'eccezione di incapacità tempestivamente sollevata, deve ritenersi sentito liberamente per quanto riguarda la sua posizione, ha precisato di riportarsi alla dichiarazione resa in sede ispettiva, ove difforme, perché allora aveva una memoria più fresca), nonché dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva da (“ Per_1 Parte_2 faceva il cameriere, anche lui nel fine settimana, anche lui l'orario variava tra le 4/5 ore al giorno”).
Per il periodo luglio-agosto 2018 si deve ritenere confermato che non Pt_2
lavorasse più soltanto il fine settimana grazie alle dichiarazioni rese in sede amministrativa da lui stesso (“Da luglio 2018 ho ripreso a lavorare tutti i giorni sino a fine agosto sempre come cameriere e sempre con l'orario sopra descritto”) e da Pt_3
Tuttavia, non si può ritenere accertato rigorosamente che nel periodo maggio- novembre 2017 e luglio-agosto 2018 avesse lavorato da martedì a Pt_2
domenica, visto che aveva riferito in sede amministrativa che Pt_3
lavorava da mercoledì a domenica.
Il periodo successivo al 1.9.2018, di cui le parti hanno discusso e in ordine al quale è stata svolta istruttoria, esorbita in realtà dall'ambito della lite, come verificato alla scorsa udienza, perché i contributi richiesti con l'avviso di addebito si arrestano al mese di agosto 2018.
Per il periodo anteriore, quindi, la pretesa si deve ritenere riscontrata in causa, tranne che per le giornate di martedì.
5. Secondo l , assunto il 25.3.2017 con contratto a CP_1 Parte_3
chiamata, aveva in realtà lavorato come pizzaiolo tutti i giorni dal martedì alla domenica con orario 17-23.
6 La tesi dell' si deve ritenere riscontrata sulla base delle dichiarazioni rese CP_1 in sede ispettiva dal medesimo lavoratore (“ho sempre lavorato tutti i giorni della settimana tranne il lunedì dalle 17:00 alle 23:30 e sabato fino alle 24:00”) nonché da (“La pizza la faceva che era il pizzaiolo Per_1 Parte_3
e operava tutti i giorni. Quando io lavoravo lì la pizzeria apriva solo la sera.
Ricordo che era anche presente quando ad esempio c'era l'arrivo Pt_3 della legna che serviva per la pizzeria”) e da (“Preciso che Pt_2 Parte_3
era già presente nella pizzeria quando io ho iniziato a lavorare, lui
[...] era l'unico pizzaiolo presente e l'ho sempre visto lavorare tutte le sere”) nonché in sede testimoniale da (“ è mio cugino. Lui Per_2 Parte_3
lavorava a pranzo e a cena, mi sembra tutti i giorni, forse con un giorno di riposo”) e in certa misura da che ha dichiarato di averlo sempre visto. Pt_4
in sede testimoniale, ha reso dichiarazioni in parte difformi da quelle Per_1
precedenti, ma, secondo un principio ampiamente consolidato, quando un lavoratore, escusso come teste, renda dichiarazioni diverse da quelle rilasciate in sede ispettiva, legittimamente il giudice ritiene più attendibili questi ultimi in quanto temporalmente più vicine ai fatti e quindi assistite da memoria più fresca e più genuine.
A riscontro delle dichiarazioni, dai messaggi WhatsApp prodotti in causa e non disconosciuti si desume con chiarezza che l'orario di iniziava alle Pt_3
17:00 (in via esemplificativa, il 26.12.2017 alle 17:38 a [ ] che CP_4 Pt_1 chiede “Ciao sei in pizzeria” risponde di sì; il 14.1.2018 alle 17:02 Pt_3
scrive a “arrivi 2 min” e lui risponde “Ok… sono andato a CP_4 Pt_3 prendere un caffè”; il 2.3.2018 alle 17:11 scrive a “C'è la CP_4 Pt_3 mozzarella in magazzino” e lui risponde “Sì sì ho visto la caldaia e ho già messo dentro la mozzarella”; il 19.4.2018 scrive a di aver CP_4 Pt_1
lasciato la spesa in macchina in via Colombo e dopo un altro paio di messaggi scambiati lui risponde “Vado subito”; etc.).
6. Secondo l lavoratrice intermittente, avrebbe effettuato CP_1 Persona_2
una chiamata non registrata il 19.4.2018.
In atti non si rinviene nessun elemento a sostegno della deduzione. Nessun teste ha rammentato se la lavoratrice avesse lavorato il 19.4.2018 (neppure lei stessa), né la circostanza sembra emersa chiaramente in sede amministrativa.
7 La relativa pretesa, quindi, non si può ritenere riscontrata.
7. Il giudice ha pertanto chiesto all' di distinguere i contributi richiesti per CP_1
ciascun lavoratore e di ricalcolare quelli relativi a e a secondo le Per_1 Pt_2
indicazioni che si sono sopra illustrate.
Il conteggio, depositato il 15.12.2023, era affetto da imprecisioni e incompletezze ed è stato da ultimo chiarito, in sede di audizione in udienza, dal funzionario, che ha precisato:
- il conteggio relativo alla lavoratrice è corretto e la somma di € 128,00 Per_1 deve essere portata in detrazione rispetto all'imponibile di cui al verbale unico (imponibile ricalcolato € 279,00, da intendersi: nel mese di agosto, in cui nel verbale unico si indicava per l'appunto un imponibile relativo a questa lavoratrice di € 407,00);
- per quanto riguarda la posizione del lavoratore il conteggio era Pt_2
effettivamente inesatto e deve essere così rideterminato: per il periodo 27-
31.5.2017 la riduzione di imponibile rispetto al verbale unico è di € 33,00, per il mese di giugno 2017 è di € 163,00, per il mese di luglio 2017 è di €
163,00, per il mese di agosto 2017 di € 130,00, per il mese di settembre
2017 è di € 163,00, per il mese di ottobre 2017 è di € 130,00, per il mese di novembre 2017 è di € 130,00, per il mese di luglio 2018 di € 130,00; per il mese di agosto 2018 di € 163,00 (e così in totale devono essere detratti dall'imponibile complessivo € 1.205,00).
Sul punto non vi sono state contestazioni.
È quindi possibile, in base a questo conteggio, determinare l'imponibile contributivo su cui determinare i contributi che risultano dovuti.
7.1. Si desume dal conteggio depositato che l'aliquota applicata per determinare i contributi dovuti è del 38,29%.
In effetti, nei DM 10/17 allegati sub 7 dall' il complessivo imponibile CP_1 recuperato ammonta a € 14.692,00 per € 5.704,00 per € Pt_3 Pt_2
1.879,00 per ed € 8,00 per e così in totale € 22.283,00; Per_1 Per_2 applicando a tale imponibile l'aliquota sopra indicata si ottiene un addebito contributivo di € 8.532,16 che corrisponde come ordine di grandezza al credito a titolo di contributi vantato nella diffida ad adempiere e nell'avviso di addebito, che ammonta a € 8.506,00: la differenza pari a € 26,16 non giustifica, per la
8 sua tenuità, alcun approfondimento istruttorio, a maggior ragione se si considera che la richiesta dell'Istituto risulta più bassa e non più alta.
7.2. Complessivamente, quindi, l'imponibile da detrarre, che si determina sommando quelli da portare in detrazione in relazione alle posizioni e Per_1
e quelli relativi a ammonta a € (128,00 + 1205,00 + 8,00) = € Pt_2 Per_2
1341,00 mentre i contributi su questo imponibile ammontano a € (1341,00 x
38,29%) = € 513,47, che pertanto devono essere defalcati da quanto richiesto da . CP_1
I contributi dovuti dalla ricorrente ammontano quindi a € (8.506,00 – 513,47) =
€ 7.992,53, a cui si devono aggiungere le sanzioni calcolate per il caso di evasione e gli altri accessori dovuti (eventuali interessi, oneri di riscossione, spese di notifica e quant'altro), da calcolarsi secondo legge.
8. L'avviso di addebito, quindi, si revoca e la ricorrente viene condannata a pagare la minor somma sopra indicata.
La parziale fondatezza del ricorso giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo.
Nel resto le spese, liquidate come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 5201/26000 corrispondente al credito in discussione, equa riduzione sui valori medi) seguono la soccombenza prevalente della ricorrente.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di CP_3 revoca l'avviso di addebito opposto, dichiara tenuta e condanna a pagare all' per le causali Parte_1 CP_1 di cui in motivazione la minor somma di € 7.992,53 per contributi oltre sanzioni per il caso di evasione e altri accessori dovuti, da calcolarsi secondo legge, compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna Parte_1
a rifondere all' i restanti due terzi che liquida, già in frazione, in
[...] CP_1
€ 1.798,00 per compensi, oltre accessori di legge.
La Spezia, 28.3.2024
Il giudice
Marco Viani
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