Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/1983, n. 1506
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Sentenza 28 febbraio 1983

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In tema di Competenza in ordine alle controversie in materia di locazione di immobili urbani, mentre rientrano nella Competenza del pretore (o del conciliatore, se il canone non superi le lire 50.000 mensili), ai sensi dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la domanda pregiudiziale di Determinazione del canone e quella conseguenziale di rimborso di quanto pagato oltre il dovuto, appartiene invece alla Competenza del giudice, individuato secondo il normale criterio del valore della causa, la domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, salva la possibilità per quest'ultimo giudice di sospendere il proprio giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.. ( Conf 3867/82, mass n 421829; ( Conf 839/82, mass n 418666; ( Conf 5838/81, mass n 416569).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/1983, n. 1506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1506
    Data del deposito : 28 febbraio 1983

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