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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1438/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa EA Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1438/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bruno;
Parte_1
Attore contro
Controparte_1
Convenuti-contumaci
NONCHE'
Controparte_2
Convenuto Contumace
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 6.05.2021, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
, premesso che: a) in data 15.04.1989 contraeva matrimonio con CP_3 Parte_1
pagina 1 di 9 Per_
ed in costanza di tale unione, in data 28.09.1989, nasceva la IA;
b) In data CP_1
23.1.1997, i coniugi e , in regime di comunione legale, acquistavano Parte_1 CP_1
un appartamento per civile abitazione con annesso vano magazzino sito in Corigliano-Rossano alla Via Casciaro 5, in catasto al foglio 43, p.lla 504, sub. 7, ove stabilivano la residenza familiare;
c) il rapporto coniugale iniziava ad incrinarsi, tuttavia rimaneva in casa, stamte il CP_1
rifiuto del di addivenire alla separazione;
d) che nel 2009 iniziava una relazione CP_1 CP_1
con la , e andava via di casa;
e) che nel giudizio di separazione, instaurato Controparte_3 innanzi al Tribunale di Rossano ed iscritto al n. 1062/2009 RGAC, il Presidente Dott. D'Alitto Per_ fissava a carico di un contributo alimentare, in favore della IA , di euro 350,00 mensili;
CP_1
f) successivamente con Sentenza di separazione n. 523/2016 del 4.11.2016 emessa dal Tribunale di Castrovillari ex Rossano, il suddetto contributo alimentare a carico di veniva CP_1
rideterminato in euro 200,00 in favore della IA;
g) il giudizio di divorzio veniva instaurato innanzi al Tribunale di Castrovillari ed iscritto al n. 979/18 RGAC nell'abito del quale tutti i provvedimenti disposti nella sentenza di separazione venivano pedissequamente ribaditi, in particolare, rimaneva Per_ fermo il diritto al mantenimento della IA , il cui ammontare veniva confermato in euro
200,00.
L'attrice deduceva che detto credito alimentare rimaneva insoluto per un totale di euro 40.550,00 oltre interessi e rivalutazione.
Sosteneva che, nonostante i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria, CP_1 continuava a sottrarsi ai propri doveri e, nell'intento di sottrarsi all'assistenza nei confronti della IA, si ingegnava per ridurre la propria consistenza patrimoniale unica garanzia a tutela del credito alimentare.
In particolare evidenziava che, insieme alla IA veniva sottoposta a continue Parte_1
minacce e pressioni da parte di , affinchè le stesse acquistassero le quote di sua CP_1 pertinenza dell'immobile o abbandonassero l'immobile medesimo, ovvero gli corrispondessero canoni a titolo di affitto. Il tutto nella consapevolezza di circa la difficoltà economica CP_1
in cui versavano la e la IA e della impossibilità di versare le somme, in ogni caso, non Pt_1
dovute in considerazione del credito vantato.
L'attrice deduceva che, a fronte del comportamento tenuto da ed al fine di evitare CP_1
l'incapienza, nel 2012 richiedeva ed otteneva il sequestro delle quote dell'immobile di pertinenza del . CP_1
A tal riguardo, evidenziava che a seguito di ispezione ipotecaria n. T1 223551 del 9.03.2021 si avvedeva del fatto che con atto pubblico del 12.02.2020, rep. n. 28335/13605 aveva CP_1
pagina 2 di 9 ceduto in favore della mediante cessione di diritti reali a titolo oneroso, le quote di CP_2 pertinenza sull'immobile sito in Corigliano Rossano, in Catasto al foglio 43, p.lla 504, sub. 7 per la quota di ½.
Sosteneva che la suddetta cessione del diritto pari al 50%, dell'unità immobiliare adoperata da in favore della rappresentava una cessione fittizia tesa allo svilimento del patrimonio CP_1 CP_3
personale del cedente e, dunque, finalizzato ad evitare il pagamento del dovuto in forza dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Castrovillari ex Rossano, in spregio ai diritti di credito maturati e maturandi.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.accertare e Parte_1 dichiarare che l'atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso del 12.02.2020, con rogito notarile del Notaio , con studio in Rossano, n. rep. 28335/13605, registro generale n. 4000, Per_2
registro particolare 3136, ha natura di atto simulato;
2. Conseguentemente, accertare e dichiarare che l'atto rientra tra quelli suscettibili di revocatoria ordinaria , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901
c.c., e per la sussistenza dei requisiti di legge e per le motivazioni indicate in premessa e, per
l'effetto, dichiararne l'inefficacia nei confronti della creditrice ordinando la necessaria Pt_1
annotazione della sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
3.In via estremamente subordinata, nel caso in cui i convenuti avessero alienato o dimesso i beni immobili oggetto degli atti di disposizione assoggettati alla richiesta di dichiarazione di inefficacia, condannare gli stessi al versamento della somma in denaro pari al reale valore dei beni sottratti alla massa ereditaria;
4. Condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese , diritti ed onorari di cauisa da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la domanda ex adverso proposta CP_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, deduceva che a causa delle condizioni di salute ed economiche non riusciva a versare la somma richiesta dalla in quanto percepiva una pensione di invalidità da parte Pt_1 dell'INPS di gran lunga inferiore per far fronte ai bisogni quotidiani oltre che per il pagamento del canone di locazione.
Evidenziava che, nonostante tutto, per evitare discussioni aveva lasciato la casa coniugale che continuava ad essere abitata dalla pur non essendo quest'ultima assegnataria per come Pt_1
stabilito dal Tribunale di Castrovillari e che non aveva mai richiesto il canone di locazione.
Deduceva che, nel corso degli anni aveva sempre sollecitato la all'acquisto del 50 % Pt_1 dell'immobile ed anche ad un prezzo inferiore al valore di mercato, senza avere riscontro, ciò per far fronte ai debiti contratti nel corso degli anni.
pagina 3 di 9 Deduceva che il bene immobile, oggetto di azione revocatoria, era stato acquistato unicamente con i risparmi del , così come il vano garage, in uso alla e nel quale erano custoditi gli CP_1 Pt_1
arnesi da lavoro di il cui valore superava oltre i 30.000,00 euro. CP_1
Evidenziava che, mancavano i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, in quanto il negozio giuridico con il quale si procedeva alla vendita dell'immobile rappresentava il legittimo e lecito perfezionamento delle volontà di entrambe le parti e cioè quello di conseguire solo gli effetti reali del contratto stipulato e sottoscritto.
Sosteneva che, nel caso in esame, mancava la condizione necessaria ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria e cioè l'elemento soggettivo (c.d. scientia damni) e, dunque, la ricorrenza in capo al debitore ed al terzo (per atti a titolo oneroso), della consapevolezza circa la diminuzione della consistenza della garanzia patrimoniale.
Inoltre, deduceva che ricadeva sull'attrice l'onere di dimostrare che l'attuale debitore, aveva provveduto alla vendita dei diritti dell' immobile allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore la riscossione del credito, evidenziando, altresì, che si trattava di crediti ormai prescritti.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Nessuno si costituiva in giudizio per di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Con provvedimento del 20.06.2025, il G.I. preso atto della dichiarazione del difensore Avv. Renzo del decesso del convenuto , dichiarava l'interruzione del giudizio. CP_1
Parte attrice provvedeva per la riassunzione del presente giudizio nei confronti degli Parte_1
eredi e venivano riproposte nei loro confronti tutte le domande già formulate.
All'udienza del 25.9.2025, il G.I., verificata la notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi di , di cui va dichiarata la contumacia, tratteneva la causa in decisione, con CP_1
concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive conclusionali.
1.Sulla azione revocatoria art. 2901 c.c.
La domanda revocatoria, ex art. 2901 c.c., proposta è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Ricostruita, in punto di fatto, la vicenda contenziosa, deve preliminarmente rammentarsi che l'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso (cfr. Cass. Civ., n. 1804 del 18.2.2000).
pagina 4 di 9 Ne consegue che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.
Orbene, secondo la giurisprudenza formatasi in materia di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., occorre, ai fini dell'accoglimento della domanda, la ricorrenza di tre requisiti:
1. l'esistenza di un diritto di credito;
2. l'eventus damni;
3 l'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) oppure, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del disponente rispetto al credito futuro e la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione (scientia fraudis e partecipatio fraudis).
Orbene, iniziando ad analizzare il primo presupposto, è necessario che venga dimostrata la ragione di credito da parte di colui il quale agisce e a tutela del quale è posta la stessa azione.
Nel caso di specie, va riconosciuta l'esistenza del credito posto a fondamento della domanda avanzata da parte attrice, atteso che la stessa ha allegato e dedotto di vantare un credito alimentare, nei confronti del convenuto, a titolo di contributo al mantenimento della IA Per_3
, derivante da provvedimenti giudiziari resi nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi,
[...] poi confermato nel successivo provvedimento provvisorio reso nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, comprovato dalla produzione in giudizio degli stessi, con conseguente sussistenza del presupposto necessario e sufficiente ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c.
È, poi, necessario che sussista il c.d. eventus damni.
È stato affermato sul punto che l'eventus damni non deve concretarsi necessariamente in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità per il creditore nel realizzare il proprio diritto di credito: non è necessario, cioè, che la soddisfazione della pretesa creditoria sia stata resa impossibile e, comunque, definitivamente compromessa, essendo per contro sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso più difficoltosa la realizzazione del credito dovutogli (ex multis cfr. Cass.
n. 16986/07; Cass. 2792/02; Cass. n. 12678/01; Cass. n. 12144/99). Pertanto, il danno o il pericolo di danno può concernere sia l'entità della garanzia patrimoniale, sia la qualità dei beni che formano oggetto della medesima: qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, quali i beni immobili, con beni distraibili, come il denaro, o non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori (cfr Cass. n. 7262/00; Cass.
4578/98).
pagina 5 di 9 Al riguardo, si deve rilevare che con l'atto dispositivo oggetto della domanda revocatoria,
[...]
ha ceduto in favore di il diritto di proprietà della quota indivisa pari CP_1 Controparte_2 ad 1/2 dell'intero sull' immobile (casa coniugale) in comproprietà con . (Doc.1 Parte_1
deposito telematico 9.06.2021)
Inoltre, si osserva che in relazione alla suddetta quota di cui era titolare nella misura CP_1 del 50% dell'intero dell'immobile coniugale, prima dell'intervenuta cessione dei diritti in favore di
, con ordinanza giudiziale del Tribunale di Rossano, emessa il 25.01.2012, Controparte_2
nel proc. n.1062/2009, su istanza di , veniva autorizzato ex art. 156 c.c. il sequestro Parte_1 della quota di pertinenza di , dell'immobile in questione, a garanzia del credito CP_1
alimentare.
Si è dunque verificata una modificazione qualitativa del patrimonio del convenuto, con conseguente sottrazione del bene oggetto della garanzia patrimoniale del creditore che ha reso, indubbiamente, più difficoltosa e incerta l'esazione delle ragioni di credito vantate da parte attrice.
Va, peraltro, osservato che nessun elemento è stato offerto dal convenuto circa la solidità della propria situazione economica, successivamente al compimento dell'atto di disposizione in questione, essendo, al contrario, emersa, per deduzione dello stesso convenuto nella memoria costitutiva (Pagg.
3-4 comparsa di costituzione e risposta deposito telematico 13.10.2021), una situazione di incapacità economica, per motivi di salute, di far fronte al versamento del contributo di mantenimento in favore della IA oltre che la sussistenza di altre pendenze debitorie.
Inoltre, il convenuto non ha fornito prova circa della sussistenza di un patrimonio residuo tale da soddisfare le ragioni di credito di parte attrice.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, proveniente dall'atto di disposizione, “deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n. 5972/2005)
Dimostrata la sussistenza dell'eventus damni, occorre, infine, che sussista l'elemento soggettivo che, trattandosi, nel caso di specie, di atto dispositivo del patrimonio compiuto per atto pubblico per notar Dott. del 12.02.2020 rep.28335, successivo al sorgere del credito, è richiesta Per_2
in capo al debitore la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore.
Ove poi l'atto sia a titolo oneroso, come nel caso di specie, occorre la prova anche della partecipatio fraudis del terzo.
pagina 6 di 9 Quale presupposto dell'azione, la prova della conoscenza del danno da parte del debitore è a carico del revocante. Trattandosi di uno stato soggettivo, tale la prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato ( Cass. civile, sez. III, 18 settembre
2015 n. 18315; Cass. civile, sez. VI 18 luglio 2014 16498; Cass. civile, sez. III, 30 dicembre 2014
n. 27546) compresa la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore,
“quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. sent. 22591/2017).
Anche sotto tale aspetto, l'esame della documentazione in atti consente di ritenere raggiunta la prova sulla consapevolezza, anche in capo al terzo ( ) odierna convenuta in Controparte_2 revocatoria, circa la sussistenza, al tempo della stipula dell'atto pubblico di disposizione, della situazione patrimoniale del convenuto . CP_1
A riguardo, appaiono significativi i rapporti personali intercorsi tra e CP_1 Controparte_3
, sicchè appare inverosimile ritenere che quest'ultima non fosse a conoscenza della
[...]
situazione economico patrimoniale del convenuto, nonché degli obblighi nei confronti della IA nata dal precedente matrimonio.
Tale circostanza risulta provata dalla deposizione del teste (udienza del Testimone_1
03.11.2023) la quale ha confermato che: “gli odierni convenuti hanno rapporto di convivenza more uxorio e costituiscono famiglia di fatto dal 2009”
Anche il teste (udienza del 03.11.2023) ha confermato il rapporto di convivenza tra Persona_3
e ed ha precisato che “ne ho contezza diretta poiché CP_1 Controparte_2 convivevano presso l'abitazione dei miei nonni paterni ove mi recavo al fine di avere un approccio con mio padre” e che “oltre a convivere presso i miei nonni, in periodo successivo convivevano in altra abitazione sita in Rossano Scalo alla via Di Mari” .
Quanto, poi, al corrispettivo della vendita immobiliare (euro 55.000,00) oggetto del presente giudizio di revocatoria, dall'atto notarile del 12.02.2020 risulta che lo stesso sia stato pagato dalla parte acquirente, prima e al di fuori dell'atto pubblico, a mezzo dei seguenti titoli indicati nel rogito: vaglia postale non trasferibile n. 0367630285-09 del 22.01.2020 di euro 2.500,00; vaglia postale non trasferibile n. 0367630286-10 del 22.01.2020 di euro 2.500,00; assegno postale non trasferibile n. 7225661365-00 del 12.02.2020 di euro 13.600,00 e assegno postale non trasferibile n. 7225661366-01 del 12.02.2020 di euro 36.400,00.
Tuttavia, non è stata fornita prova dei suddetti titoli, né dell'effettivo incasso delle somme.
pagina 7 di 9 A tal riguardo, si osserva che l'onere della prova sul requisito soggettivo della scientia damni è suscettibile di essere assolto mediante presunzione ex artt. 2727 e 2729 c.c., “il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato e sempre che gli elementi indiziari si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cass. 13445/2023; Cass. 524/2023)
Ebbene, alla luce delle complessive emergenze processuali questo giudice ritiene che la domanda avanzata da parte attrice, stante la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, ai sensi dell' artt. 2901 c.c., è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento e per l'effetto deve dichiararsi l'inefficacia dell'atto pubblico di cessione dei diritti del 12.02.2020 per notar Dott. Rep. n. Per_2
28335 Racc. n. 13605 con cui ha ceduto, in favore di , il diritto di CP_1 Controparte_2 proprietà della quota indivisa in comproprietà pari ad 1/2 dell'intero sull' immobile sito in Corigliano
Rossano in Contrada Donnanna, Via G. Casciaro n. 5, in catasto al foglio 43, particella 504, sub.
7 .
4.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, e vanno liquidate per intero (cfr. Corte Costituzionale 64/24) in favore dell'erario a norma dell'art. 133 DPR 115/02 secondo cui il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1438/21 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda revocatoria, ex art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, dell'atto pubblico di cessione di diritti, del 12.2.2020 per Notaio (rep 28335; racc. Per_2
13605), sull' immobile sito in Corigliano Rossano in Contrada Donnanna, Via G. Casciaro n.
5, in catasto al foglio 43, particella 504, sub. 7 .
2. Condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore dell'erario che liquida in euro € 3.809 per compensi professionali ed € 545,00 per esborsi prenotati a debito, oltre accessori di legge.
pagina 8 di 9 Castrovillari, 17.12.25
Il Giudice
Dott.ssa EA Magaro'
pagina 9 di 9