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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6394 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: CASABURI Dott. Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5781 R.G. degli affari contenziosi del 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'1/07/2021, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore attualmente in carica, elettivamente domiciliata in
Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Stazzi (C.F
) giusta procura generale alle liti per atto del notaio C.F._1
prodotto in copia, con riserva di esibire l'originale; si Persona_1
chiede l'invio di tutte le comunicazioni al seguente indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. / P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
), con sede legale in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, in P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa (doc. Controparte_2
1), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Cicero (C.F.
) del Foro di Milano la quale dichiara di voler ricevere le C.F._2
comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata:
r.g. n. 1 ovvero al seguente numero di fax Email_2
02.290052 ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Milano, Via San
Gregorio 53, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in via telematica
APPELLATA
OGGETTO: Titoli di credito - Appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Roma n. 13933/2021, pubblicata in data 31/08/2021
CONCLUSIONI: all'udienza dell'1/07/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni con note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma sez. XVII civile così provvedeva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così dispone:
Condanna al pagamento in favore dell'attrice della Parte_1
somma di € 5.700,00 oltre interessi legali dalla data di insorgenza del diritto al saldo effettivo;
Condanna alla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore di che liquida in euro Controparte_1
4.500,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali, da distrarsi”.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis riformare r.g. n. 2 integralmente la sentenza n.r.g. 13933/2021 emessa dal Tribunale di Roma,
dott. Vittorio Carlomagno e pubblicata in data 31.8.2021 e notificata il giorno
31.8.2021 e, per l'effetto,
- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della società siccome Parte_1
infondate in fatto e diritto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea accertare e dichiarare il concorso colposo della parte attrice ex art. 1227, c.c., con il riconoscimento di ogni responsabilità in capo all'attrice per i titoli in contestazione”
Si costituiva per rassegnare le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare integralmente l'appello proposto da e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. Parte_1
13933/2021; con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In data 29. 12. 2023 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza cartolare dell'1. 7. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
ha dedotto tre motivi di gravame. Parte_1
Con il primo ha formulato plurime critiche rispetto alla sentenza
r.g. n. 3 impugnata laddove ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova
liberatoria circa la diligenza tenuta da nell'identificazione Parte_1
dei presentatori dei titoli in contestazione ex artt. 1218 e 1776 c.c.
Il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che “l'indebito pagamento è
imputabile ad una condotta colposa della banca negoziatrice”. Le prove fornite dall'appellante in primo grado, relative all'identificazione del soggetto che aveva negoziato l'assegno oggetto del giudizio, sarebbero in linea con lo standard di diligenza richiesto dall'art. 1176 c. c.
Secondo l'appellante l'unica verifica che avrebbe consentito di accertare la falsità della carta d'identità, qualora i dati riportati fossero stati effettivamente falsi, sarebbe stata l'acquisizione del certificato di residenza dal Comune apparente emittente o la verifica presso il medesimo Comune del rilascio del documento, controllo tuttavia non esperibile telefonicamente e,
quindi, non esigibile al momento della negoziazione dall'operatore di
[...]
. Pt_1
Inoltre, non sarebbe indice di colpa (negligenza di nel Parte_1
negoziare l'assegno non trasferibile n. 8236015059 di euro 5.700,00)
nemmeno la circostanza, verificatasi nella specie, in cui il prenditore abbia contestualmente presentato sia l'assegno per l'incasso, sia chiesto l'apertura di un libretto postale sul quale accreditare l'assegno, peraltro in un comune diverso da quello di residenza.
Secondo l'appellante ciascun soggetto è libero di avere più conti, presso r.g. n. 4 diversi istituti, situati in più comuni, mentre l'unico obbligo dell'istituto negoziatore dell'assegno sarebbe quello di identificare il soggetto che lo presenta per l'incasso, ed a tal fine sarebbe sufficiente chiedere l'esibizione di un unico documento di identità.
Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistente la prova liberatoria relativa all'osservanza dell'obbligo di diligenza cui è tenuta la negoziatrice in quanto l'identificazione è avvenuta mediante esibizione di documento di identità e sullo stesso non erano ravvisabili segni o altri indizi di falsità (v. Cass. Sez. I civile ordinanza n. 3649/2021).
Quindi, avrebbe assolto all'onere della prova liberatoria Parte_1
previsto dall'art. 43, secondo comma, Legge Assegni, avendo dimostrato di aver tenuto una condotta conforme agli obblighi derivanti dalla natura contrattuale del rapporto con il beneficiario legittimo del titolo.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, essendo la responsabilità
prevista dall'art. 43 della Legge Assegni di natura contrattuale graverebbe sull'istituto negoziatore la prova che l'inadempimento sia stato causato da una situazione oggettiva a lui non imputabile, e non dalla semplice buona fede soggettiva;
in tale contesto non sarebbe stato sufficiente per
[...]
dimostrare di aver agito senza dolo o colpa grave, poiché avrebbe Pt_1
dovuto rispondere anche in caso di colpa lieve, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c.
Il primo motivo è fondato e deve essere accolto.
r.g. n. 5 La Corte osserva che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (v. sentenza S.U. Cass. n. 12477/2018) la responsabilità della banca negoziatrice (ex art. 43, comma 2, L. Assegni) per l'errata identificazione del presentatore di un assegno non trasferibile, è di natura contrattuale e può essere esclusa solo laddove l'istituto dimostri di aver agito con la diligenza qualificata richiesta dall'art.1176, secondo comma, c. c.
deve essere quindi ammessa a fornire la prova liberatoria, Parte_1
rispetto alla quale questa Corte ritiene di dover disattendere la valutazione effettuata dal Tribunale circa l'insussistenza della necessaria diligenza in capo a . Parte_1
Infatti, sulla base delle risultanze documentali acquisite nel giudizio di primo grado, la Corte ritiene che , invece, abbia diligentemente Parte_1
prestato la propria attività professionale ed abbia versato in giudizio la prova liberatoria.
Nel caso di specie il soggetto che si era presentato allo sportello per incassare l'assegno era stato identificato attraverso un solo documento d'identità (la patente di guida), e come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 19417/2024; Cass. n. 34107/2019) è sufficiente l'identificazione del soggetto tramite un solo documento di identità
(carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida) per ritenere assolta la prova liberatoria.
L'attività di identificazione effettuata con le modalità sopra descritte r.g. n. 6 viene posta in essere sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività
collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti).
Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti non è rintracciabile neanche negli standards valutativi di matrice sociale, ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo.
Inoltre, tra i parametri di valutazione della diligenza dell'intermediario non rientra la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio
2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. ex multis Cass. n.
35755 del 2023; Cass. nn. 38110 e 35821 del 2022; Cass. n. 34107 del 2019).
La Corte osserva, altresì, che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela - e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa r.g. n. 7 tipologia, essendo pacifico in causa che l'abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l'assegno - l'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2007 (cd. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett. a), che l'identificazione e la verifica della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È imposto, invece, alla lett. b), che l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente avvengano mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi.
Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più
rigorose nella identificazione dei correntisti, e quindi l'impostazione del
Tribunale di ritenere non liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con il solo documento di identità - tenuto conto, peraltro, che il titolo non presentava alcun segno di alterazione o contraffazione – deve ritenersi erronea (v. Cass. nn. 3649 e 12573 del 2021; Cass. nn. 3078, 6356, 15638,
15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del
2023; Cass. nn. 209, 10711 e 12802 del 2024).
r.g. n. 8 Né può assumere valore decisivo la circostanza che il portatore dell'assegno era sconosciuto alla , oppure che il portatore aveva aperto Pt_1
appositamente un libretto di deposito, essendo tali circostanze del tutto
"neutre".
Infatti: i) l'essere il portatore del titolo sconosciuto alla banca è proprio la ragione che per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente,
il problema dell'identificazione neppure si porrebbe); ii) l'apertura di uno specifico deposito, poi, è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi,
al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto venendo svincolato,
usualmente, solo dopo il placet della banca trattaria).
A sostegno della diligenza di si rileva, inoltre, che la beneficiaria Pt_1
dell'assegno era la sig.ra residente a [...], e che la Persona_2
filiale in cui era stato incassato l'assegno era anch'essa situata a Palermo,
come dichiarato dalla signora nella querela sporta in data 24 settembre 2010
presso il Commissariato della Questura di Palermo e depositata nel CP_3
fascicolo di primo grado.
Pertanto, la Corte, in riforma della sentenza impugnata, ritiene di dover escludere la responsabilità della banca negoziatrice del titolo ( ) Parte_1
poiché questa ha dimostrato di aver identificato il prenditore, poi risultato falso, mediante il controllo di un solo documento di identità non scaduto e r.g. n. 9 privo di segni o altri indizi di falsità, ponendo in essere la diligenza professionale richiesta dall'art. 1776 secondo comma c.c.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame
deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato
l'erronea applicazione da parte del Tribunale degli artt. 1227 c.c. e 115
c.p.c. per aver la sentenza impugnata escluso il concorso colposo di parte
attrice, sebbene questa avesse spedito il titolo con posta ordinaria, deve
ritenersi assorbito alla luce della ritenuta insussistenza di responsabilità
in capo a . Parte_1
Con il terzo motivo l'appellante ha chiesto il ricalcolo – nel caso in
cui fossero dovute - delle spese processuali del primo grado ritenute non
congrue.
In ragione dell'accoglimento dell'appello proposto e della riforma della sentenza di primo grado, in applicazione del principio della soccombenza il capo della sentenza che ha liquidato le spese processuali del primo grado di giudizio deve essere interamente riformato, come da dispositivo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto
deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore,
tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
r.g. n. 10
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma sez. XVII
civile n. 64038/2021, pubblicata in data 31/08/2021, così provvede:
A) In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata respinge la domanda attrice;
B) Condanna alla refusione delle spese di Controparte_4
lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado in complessivi € 5.100,00, oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali e quanto al presente grado in complessivi € 5.900,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 11